Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La Aliments Morvan SARL (in prosieguo: la "Morvan"), ricorrente nella causa principale, utilizza cereali per la produzione di alimenti per animali. In quanto produttrice, essa ha dovuto pagare, sui cereali utilizzati, una tassa parafiscale sull' ammasso, riscossa a beneficio dell' Office national interprofessionnel des céréales (in prosieguo: l' "ONIC"). Essa chiedeva la rifusione di quanto versato nel periodo 1 luglio 1986 - 31 maggio 1988, in quanto tale imposta sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria. Avendo visto respingere da parte dell' amministrazione fiscale la sua richiesta, essa ha adito il Tribunal de grande instance di Morlaix, che ha chiesto alla Corte, in via pregiudiziale, di fornirgli
"tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi sulla compatibilità della tassa sull' ammasso - istituita con decreto 30 settembre 1953, n. 53-975, prorogata con i decreti 23 agosto 1982, nn. 82-732 e 82-733, e 17 agosto 1987, n. 87-676 - nonché del regolamento di attuazione di quest' ultimo 14 marzo 1988 con il diritto comunitario come interpretato dalla Corte".
2. Nel corso del periodo controverso, i caratteri essenziali della tassa de qua erano definiti dai decreti 23 agosto 1982, n. 82-732, e 17 agosto 1987, n. 87-676, concernenti il tributo parafiscale sull' ammasso del settore cerealicolo (1), i cui artt. 1-4 prevedono quanto segue:
"Articolo 1
A titolo della campagna di commercializzazione (...) e durante le quattro campagne seguenti è autorizzata l' esazione di una tassa parafiscale finalizzata alla copertura delle spese nazionali di ammasso e d' intervento sul mercato dei cereali.
Tale tassa viene pagata dai collettori autorizzati e dai produttori di sementi su tutti i quantitativi di grano tenero, di grano duro, di orzo e mais rivenduti a terzi o impiegati. Essa viene altresì pagata dagli importatori sui quantitativi importati di questi cereali.
La tassa grava totalmente sugli utenti finali ed il suo ricavato è assegnato all' Office national interprofessionel des céréales.
Articolo 2
Sono esentati dalla tassa istituita con il presente decreto:
- i cereali esportati;
- i cereali da seme di cui sia certificato lo scambio con cereali di qualità corrente, entro i limiti massimi fissati con decreto.
La tassa viene rimborsata sui cereali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti che beneficiano della restituzione alla produzione stabilita dall' art. 11 del regolamento n. 2727/75 del Consiglio della Comunità economica europea, come modificato.
I prodotti derivati da cereali, importati o esportati, determinano rispettivamente il pagamento o il rimborso della tassa, tenuto conto dei corrispondenti quantitativi di cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.
Articolo 3
Il fatto generatore della tassa è la rivendita o l' impiego dei cereali da parte dei collettori abilitati o da parte dei produttori cerealicoli, ovvero la loro importazione.
Articolo 4
Le aliquote massime della tassa sono le seguenti:
- 0,30% del prezzo d' intervento del grano tenero, dell' orzo e del mais;
- 0,20% del prezzo d' intervento del grano duro".
3. La ricorrente nella causa principale sostiene che tale tassa configura o una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dagli artt. 9 e seguenti del Trattato, ovvero un' imposizione interna che produce un effetto discriminatorio ai sensi dell' art. 95; afferma poi che essa è incompatibile con i meccanismi della politica agricola comune e che costituisce un aiuto vietato dall' art. 92 del Trattato. Esaminerò in successione questi vari aspetti del problema.
In ordine alla compatibilità della tassa con gli artt. 9 e 95 del Trattato
4. Dall' art. 9 del Trattato istitutivo della CEE risulta che la Comunità si fonda su un' unione doganale estesa all' insieme degli scambi di merci, che comporta il divieto, tra gli Stati membri, di dazi doganali all' importazione ed all' esportazione e di qualsiasi tassa d' effetto equivalente.
5. Tale divieto vale altresì per i prodotti oggetto di un' organizzazione comune dei mercati, a tal punto che esso non compare più nei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati adottati dopo la fine del periodo transitorio (i regolamenti cosiddetti "definitivi"). L' art. 18, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), citato dalla Morvan, che vieta la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d' effetto equivalente salve contrarie disposizioni dello stesso regolamento o salva deroga decisa dal Consiglio, è infatti collocato nel titolo II di tale regolamento, sotto la rubrica "Regime degli scambi con i paesi terzi".
6. La Morvan sostiene che la tassa controversa provoca effetti restrittivi tanto all' importazione quanto all' esportazione. Ai fini di una maggior chiarezza nella trattazione, opererò pertanto una distinzione tra questi due aspetti.
A - Effetti della tassa all' importazione delle merci
7. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il fatto che una tassa come quella ora in esame sia applicata indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli provenienti da altri Stati membri fa sorgere il problema di verificare se l' imposizione de qua ricada sotto il divieto di cui all' art. 9 o sotto il principio di non discriminazione in materia di imposizioni nazionali, stabilito dall' art. 95. Nel sistema del Trattato una medesima imposizione non può rientrare allo stesso tempo in ambedue le categorie e, in via di principio, non debbono essere considerati alla stregua di tasse d' effetto equivalente gli oneri pecuniari rientranti in un sistema generale di tributi interni, gravanti sistematicamente secondo gli stessi criteri sui prodotti nazionali e su quelli importati (v., in particolare, sentenza 22 maggio 1977, Cucchi, punto 12 e seguenti della motivazione, causa 77/76, Racc. pag. 987).
8. Orbene, secondo la Morvan, ciò non avverrebbe esattamente nel caso di specie, dal momento che il fatto generatore, e di conseguenza il meccanismo di tassazione, non sarebbero identici. Per i prodotti nazionali, il fatto generatore sarebbe la rivendita a terzi o l' impiego dei cereali da parte dei collettori autorizzati o da parte dei produttori cerealicoli, mentre per i prodotti importati sarebbe puramente e semplicemente costituito dal passaggio della frontiera. La tassazione dei prodotti importati sarebbe pertanto anticipata rispetto a quella dei prodotti nazionali.
9. Non posso tuttavia condividere quest' opinione. A mio modo di vedere, la situazione di fatto è nettamente distinta da quella della causa sul regime fiscale degli alcolici in Irlanda (sentenza 27 febbraio 1980, Commissione / Irlanda, causa 55/79, Racc. pag. 481), citata dalla Morvan. I produttori irlandesi di acquavite godevano - in materia di pagamento delle imposte di consumo - di termini di pagamento differiti di quattro-sei settimane rispetto alla data di messa in commercio dei prodotti, mentre gli importatori erano obbligati a versare l' imposta al momento della messa in consumo dei prodotti.
10. Orbene, non si può certo dire che nella fattispecie in esame i produttori nazionali godano di benefici comparabili, dato che la tassa è dovuta nel momento in cui il prodotto viene rivenduto da parte dei collettori autorizzati, ovvero impiegato dai produttori cerealicoli. Tanto sul piano interno, quanto su quello dell' importazione, il prodotto è pertanto tassato nel momento della sua messa in consumo.
11. Ci troviamo altresì in una fattispecie diversa da quella oggetto della sentenza Denkavit Loire (2), in cui la tassa veniva riscossa - per il prodotto nazionale - sul peso del prodotto grezzo, mentre il prodotto importato subiva l' imposizione sul peso del prodotto finito.
12. Si deve inoltre respingere l' argomento - avanzato dalla Morvan - secondo cui la riscossione alla frontiera comporta controlli il cui costo andrà necessariamente a gravare sull' importatore, poiché, in primo luogo, nulla prova che un importatore si sia visto costretto a pagare tali oneri e, in secondo luogo, non è nemmeno provato che la riscossione dell' imposta sui cereali nazionali presupponga pure dei controlli.
13. Posso quindi concludere nel senso che la tassa è riscossa secondo gli stessi criteri, tanto sulla produzione interna quanto sui prodotti importati.
14. In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza della Corte che un tributo limitato a determinati prodotti potrebbe tuttavia costituire una tassa d' effetto equivalente, solo se esso è esclusivamente destinato a finanziare attività che tornano a specifico vantaggio dei prodotti nazionali tassati, in modo tale che gli oneri gravanti su questi ultimi vengano neutralizzati. Infatti, un siffatto congegno tributario sarebbe solo in apparenza un sistema d' imposte interne, e potrebbe quindi, a causa della sua natura protezionistica, essere considerato come una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale, di guisa che andrebbero applicati i divieti di cui agli artt. 9 e 18 del regolamento relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. In base alla giurisprudenza della Corte, "una siffatta qualificazione presupporrebbe tuttavia che fosse ben accertato il collegamento tra la riscossione di un onere fiscale gravante indistintamente su tutti i prodotti interessati, nazionali od importati, da un lato, e, dall' altro, il vantaggio risultante, grazie alle risorse provenienti dallo stesso contributo, per i soli prodotti nazionali tassati". E' necessario che "gli oneri gravanti sul prodotto nazionale vengano integralmente compensati" (sentenza Cucchi, punti 17, 18 e 19 della motivazione).
15. Orbene, dai decreti che disciplinano la tassa parafiscale risulta che questa è "finalizzata alla copertura delle spese nazionali di ammasso e d' intervento sul mercato dei cereali", effettuate dall' Office national interprofessionnel des céréales. Dal momento che tale organismo svolge le funzioni d' intervento ai sensi del regolamento relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e dal momento che dall' art. 7 di quest' ultimo risulta che "gli organismi d' intervento designati dagli Stati membri hanno l' obbligo di acquistare i cereali (...) raccolti nella Comunità a loro offerti", non si può affermare che le entrate provenienti dalla tassa servano ad assicurare vantaggi ai soli prodotti nazionali. Peraltro, il fatto che i prodotti possano essere ceduti all' intervento non configura, ai sensi di tale giurisprudenza, un "vantaggio". Tale diritto scaturisce dalla normativa comunitaria.
16. La questione relativa alla compatibilità con la disciplina agricola comunitaria del finanziamento totale o parziale delle attività d' intervento e di ammasso dell' ONIC da parte dei produttori e degli importatori di cereali forma un problema diverso che verrà affrontato in prosieguo.
17. Nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, la Corte di giustizia delle Comunità europee non può esaminare il bilancio dell' ONIC ed altri elementi di fatto onde stabilire se la tassa sia effettivamente finalizzata allo scopo indicato, o se, al contrario, essa sia restituita ai produttori nazionali sotto l' una o l' altra forma (ad esempio sotto forma di aiuti all' incremento della produttività della produzione nazionale, ricerche per migliorare la qualità di quest' ultima, pubblicità in favore dei soli prodotti francesi). Spetta al giudice nazionale, investito della causa principale, decidere se gli elementi di prova che eventualmente gli fossero sottoposti a sostegno di quest' ultima tesi siano tali da convincerlo. Nel caso affermativo, egli dovrebbe dichiarare che si tratta di una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale, vietata dal Trattato.
18. In proposito, si pone un problema particolare in ordine ai prodotti amilacei di cui all' art. 11 del regolamento n. 2727/75, sopra citato (amido, glucosio). L' art. 2, secondo comma, dei decreti francesi di cui trattasi dispone che la tassa parafiscale viene rimborsata per i cereali utilizzati per la fabbricazione di tali prodotti. Il terzo comma della stessa norma dispone, tra l' altro, "che i prodotti derivati dai cereali, importati (...), determinano (...) il pagamento della tassa, tenuto conto dei corrispondenti quantitativi di cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea".
19. Se dovesse accertarsi che nel corso del periodo controverso la tassa sull' ammasso è stata riscossa sui prodotti derivati dai cereali di cui all' art. 11 del regolamento 2727/75 in proporzione della quantità di granoturco, di frumento tenero o di semole e semolini di granoturco utilizzati per la loro fabbricazione, e che la tassa è stata rimborsata ai produttori francesi delle stesse merci, ci si troverebbe dinanzi ad una tassa d' effetto equivalente, che colpisce illegittimamente l' importazione delle merci di cui trattasi.
20. Fatto salvo questo specifico problema, concludo quindi che la tassa de qua configurerebbe una tassa d' effetto equivalente solo nel caso -puramente ipotetico - in cui quanto con essa ricavato venisse interamente restituito sotto forma di vantaggi di cui godano i soli produttori francesi.
21. Se la tassa parafiscale non è una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale, essa configura un' imposizione interna che ricade nell' art. 95 del Trattato. Pertanto, per essere conforme con il Trattato, essa non deve produrre un effetto discriminatorio sui prodotti importati. Non è stato sostenuto che l' aliquota della tassa sia superiore a quella gravante sulla produzione nazionale. Occorre, certo, prendere in considerazione - ai fini dell' applicazione del divieto di discriminazione sancito dall' art. 95 - oltre all' aliquota del tributo, anche le disposizioni relative alla base imponibile nonché le modalità della riscossione delle diverse imposte (v., in particolare, la citata sentenza 27 febbraio 1980, Commissione / Irlanda, punto 8 della motivazione). A tal proposito, però, il solo argomento proposto a sostegno della natura discriminatoria della tassa è quello relativo all' "anticipazione" della sua riscossione al momento dell' importazione, argomento questo che ho già in precedenza confutato.
22. Pertanto, potrebbe eventualmente esistere una discriminazione solo se la tassa fosse parzialmente rimborsata ai produttori nazionali o se fossero accordati dei vantaggi - per una parte del suo importo - ai soli produttori nazionali. Spetta al giudice nazionale esaminare se ciò si verifichi.
B - Gli effetti della tassa sulle esportazioni
23. A parere della Morvan, la tassa sull' ammasso sarebbe pure una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale. La ricorrente nella causa principale si riferisce, in proposito, alla sentenza della Corte 10 marzo 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, punto 23 della motivazione (cause riunite 36/80 e 71/80, Racc. pag. 735), ove si legge quanto segue.
"In proposito si deve ricordare che, qualora sia provato che l' applicazione di un' imposta interna colpisce le vendite all' esportazione in misura maggiore delle vendite all' interno del paese, quest' imposta ha un effetto equivalente a un dazio doganale all' esportazione".
24. La Morvan ammette che i cereali esportati allo stato grezzo sono esentati dalla tassa sull' ammasso, affermando però che, in realtà, l' effetto equivalente ad un dazio doganale all' esportazione si colloca non già sul terreno dell' esportazione dei cereali, ma su quello dell' esportazione dei prodotti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire gli utilizzatori nazionali di cereali. Sarebbe appunto questa la situazione dei produttori di alimenti per animali.
25. A tal proposito, occorre innanzitutto far notare che dall' art. 2, ultimo comma, dei decreti controversi, emerge che
"i prodotti derivati da cereali, importati o esportati, determinano rispettivamente il pagamento o il rimborso del tributo, tenuto conto dei corrispondenti quantitativi di cereali, previsti dai regolamenti della Comunità economica europea".
26. All' udienza, la Morvan ha prodotto un regolamento del ministro francese dell' Agricoltura del 14 marzo 1988 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 10 aprile 1988, pag. 4750), che conferma che, al momento dell' esportazione dei prodotti trasformati, e persino delle merci derivanti dal grano tenero, dal grano duro, dall' orzo e dal granoturco, non rientranti nell' allegato II del Trattato di Roma, viene effettuato il rimborso della tassa. Orbene, è assai strano che l' imposta venga rimborsata per i cereali contenuti nei biscotti o nelle paste alimentari, e non invece per quelli contenuti negli alimenti per animali.
27. Tuttavia, dal momento che tra le parti non si è discusso in ordine alla o alle voci doganali in cui rientrano gli alimenti per animali, non sono in grado, sulla base degli allegati a questo regolamento ministeriale, di farmi un' opinione definitiva in proposito.
28. In ogni modo, tale questione non ha alcuna rilevanza ai fini della soluzione della causa principale, poiché, anche se l' imposta non venisse rimborsata al momento dell' esportazione degli alimenti per animali, nondimeno l' ammontare gravante su questi prodotti sarebbe esattamente pari a quello gravante sui prodotti venduti sul mercato interno francese. In altri termini, la tassa non colpirebbe "i prodotti destinati all' esportazione in misura diversa da quelli destinati al mercato nazionale" (3) e pertanto non si sarebbe in presenza di una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale all' esportazione.
In ordine alla compatibilità della tassa con l' organizzazione comune dei mercati
29. La Morvan afferma che il tributo è in contrasto con il principio del finanziamento comunitario integrale delle spese d' intervento. Essa invoca l' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi del FEAOG, sezione "garanzia" (4), ai sensi del quale:
"quando nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato viene fissato un importo per unità per una misura d' intervento, le spese che ne risultano sono interamente coperte dal finanziamento comunitario".
30. Questa norma dovrebbe essere letta in relazione all' art. 6 dello stesso regolamento, ai sensi del quale:
"le operazioni materiali occasionate dal magazzinaggio e, se del caso, dalla trasformazione di prodotti acquistati dall' organismo di intervento sono finanziate dal FEAOG, sezione 'garanzia' , mediante importi forfettari uniformi per la Comunità, da determinarsi applicando la procedura di cui all' art. 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 e, se necessario, previo esame del comitato di gestione interessato".
31. La Morvan non contesta tuttavia che durante il periodo per il quale è stato chiesto il rimborso della tassa fosse applicabile il regolamento (CEE) del Consiglio 6 maggio 1986, n. 1334 (5), che, nel contesto della disciplina del bilancio, limita al 75% l' assunzione da parte del FEAOG delle spese in questione.
32. E' pertanto evidente che resta una differenza a carico degli Stati membri. Di conseguenza non è necessario prendere posizione in ordine all' argomento del governo francese, secondo cui la tassa è finalizzata a coprire la differenza tra le spese effettive sostenute dall' organismo nazionale e l' importo forfettario pagato dal FEAOG, differenza che sarebbe dovuta all' applicazione, da parte di quest' ultimo, di un tasso d' interesse medio, inferiore a quelli effettivamente praticati in Francia; la Morvan contesta invece recisamente questa affermazione. Mi è sufficiente rilevare che esistono spese di ammasso che il diritto comunitario pone a carico degli Stati membri e che risulta dal decreto del 1987 relativo alla tassa che quest' ultima è finalizzata al pagamento delle stesse.
33. Tuttavia, secondo la Morvan, le autorità nazionali non possono essere autorizzate a trasferire questo onere residuale sugli operatori senza determinare distorsioni di concorrenza e sviamenti dei traffici commerciali in contrasto con le regole dell' organizzazione comune dei mercati. Sarebbero proprio questi gli effetti del tributo controverso. Cosa dobbiamo pensarne?
34. Facendo più specificamente riferimento alle osservazioni presentate dal governo francese ed alle sentenze da esso citate, si può affermare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la compatibilità con un' organizzazione comune dei mercati di un contributo pagato dai produttori agricoli (per lo più sulla base delle superfici da essi coltivate per taluni prodotti) o di un' imposta indiretta espressa in una precentuale del valore di un prodotto dipende dall' osservanza delle seguenti condizioni.
35. La misura non deve innanzitutto servire a finanziare attività che siano a loro volta giudicate in contrasto con il diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 13 dicembre 1983, Apple and Pear Development Council, sopraccitata). Come ho già precisato, spetta al giudice nazionale valutare se il gettito della tassa di ammasso venga in parte destinato ad attività di tal genere.
36. In secondo luogo, i contributi o tasse non devono avere l' effetto di ostacolare il funzionamento dei congegni previsti, nell' ambito delle organizzazioni comuni, per la formazione dei prezzi comuni e per disciplinare l' approvvigionamento del mercato (v. sentenza 10 marzo 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, sopraccitata).
37. Orbene, un tributo come quello di cui trattasi nella causa principale non può evidentemente incidere sulla formazione dei prezzi comuni (prezzo indicativo, prezzo di entrata, prezzo d' intervento), determinati dal Consiglio. Esso non impedisce neppure al produttore che consegna i cereali all' ONIC di ottenere il prezzo d' intervento. E' vero che in tal caso la tassa sull' ammasso non gli verrebbe rimborsata e che essa resta pertanto a suo carico. Tuttavia, nelle sentenze 10 marzo 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, sopraccitata, nonché 26 ottobre 1983, Samvirkende Danske Landboforenigen (causa 267/82, Racc. pag. 3299), è stato dichiarato che
"la fissazione dei prezzi comuni, nell' ambito delle organizzazioni comuni di mercato, non serve a garantire ai produttori agricoli un prezzo netto indipendentemente da qualsiasi onere fiscale imposto dalle autorità nazionali".
Questo argomento non può quindi essere accolto.
38. Tuttavia, nella stessa sentenza Irish Creamery, i giudici hanno altresì fatto riferimento nella motivazione, ma non nel dispositivo, all' influenza che un tributo può avere sul prezzo di mercato, che, dal canto suo, è lasciato al libero gioco della domanda e dell' offerta e che può variare nelle diverse parti della Comunità.
39. Al punto 20 della citata sentenza, si può infatti leggere quanto segue.
"I congegni delle organizzazioni comuni di cui trattasi hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un livello di prezzi, agli stadi della produzione e del commercio all' ingrosso, che tenga conto tanto degli interessi del complesso della produzione comunitaria nel settore considerato, quanto di quelli dei consumatori, e che garantisca gli approvvigionamenti, senza incitare ad un eccesso di produzione. Questi scopi potrebbero essere compromessi da provvedimenti nazionali, adottati unilateralmente, che influiscano in modo rilevante, sia pure involontariamente, sul livello dei prezzi del mercato nazionale negli stessi stadi ovvero sull' approvvigionamento di questo mercato. Nel caso di un' imposta come quella di cui trattasi, il rischio di un' influenza del genere dipende non solo dalla sua aliquota e dalla sua durata, ma anche dalla situazione sul mercato in questione e, per gli approvvigionamenti, soprattutto dal suo carattere più o meno generale, cioè dal numero di prodotti agricoli che essa colpisce. Un' imposta di breve durata che colpisca un numero elevato di prodotti può essere neutra nel senso che non provoca modifiche della struttura della produzione agricola. Per contro, se l' imposta incita i produttori a sostituire parzialmente la produzione delle merci tassate con la produzione di altre merci non tassate, l' imposta rischia di produrre una distorsione su vari mercati".
40. Una formula di questo genere si può parimenti riscontrare nella sentenza 26 ottobre 1983, causa 297/82, sopraccitata.
41. Nella presente fattispecie, ci si può chiedere se la tassa, alzando il prezzo dei cereali, possa incoraggiare i produttori di alimenti per animali a rivolgersi a prodotti sostitutivi, e far quindi perdere sbocchi ai produttori di cereali. I produttori di alimenti per animali potrebbero in particolare essere indotti ad effettuare tale sostituzione per la parte della loro produzione destinata all' esportazione, nel caso in cui la tassa sui cereali trasformati non fosse loro, in questo caso, rimborsata. D' altra parte, gli allevatori francesi, e più specificamente gli allevatori avicoli, potrebbero essere indotti a preferire alimenti che non contengono cereali.
42. Non si può evidentemente pensare che la Corte, nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, operi una valutazione degli effetti che la tassa può avere sulla produzione e sul commercio dei cereali. Tale valutazione può essere effettuata solo dal giudice nazionale.
43. E' necessario sottolineare in proposito che, contrariamente a quanto si verifica in materia di tasse d' effetto equivalente a dazi doganali, ove la Corte dichiara illegittimo qualsiasi "onere pecuniario, sia pure minimo" (6), imposto al momento del passaggio della frontiera, essa ha considerato in contrasto con i fini delle organizzazioni comuni dei mercati solo le tasse interne che influiscono sensibilmente sul livello dei prezzi del mercato, indicando peraltro tutta una serie di parametri da prendere in considerazione.
44. Orbene, il mero fatto che in uno Stato membro sia diminuito l' impiego di cereali per la produzione di alimenti composti per animali non è necessariamente avvenuto in conseguenza di una tassa che, nel corso del periodo interessato, non ha superato lo 0,30% del prezzo d' intervento del grano tenero, dell' orzo e del granoturco e lo 0,20% del prezzo d' intervento del grano duro.
45. Nei limiti in cui i prodotti succedanei sono stati importati da paesi terzi, l' evoluzione dei loro corsi sul mercato mondiale e del tasso di cambio delle valute in cui essi sono stati pagati possono aver avuto un' influenza uguale o superiore a quella della tassa sull' ammasso.
46. Sarà altresì necessario valutare se i prodotti succedanei non siano soggetti ad un' altra tassa di livello chiaramente equivalente. Non sarà pertanto agevole valutare le conseguenze della tassa di ammasso.
In ordine alla compatibilità della tassa con l' art. 92 del Trattato
47. Secondo quanto sostiene la ricorrente nel giudizio principale, la tassa di ammasso configura, sotto un duplice profilo, un aiuto vietato dall' art. 92 del Trattato.
48. La Morvan ritiene anzitutto che il rimborso della tassa sui cereali impiegati per la produzione dei prodotti amilacei che beneficiano della restituzione alla produzione, di cui all' art. 11 del regolamento n. 2727/75, configuri un aiuto illegittimo di tal genere.
49. Orbene, ho già fatto notare che se i prodotti amilacei importati in Francia sono soggetti al tributo, il rimborso effettuato in favore della produzione nazionale di prodotti amilacei ha l' effetto di trasformare la tassa riscossa all' importazione in una tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale.
50. Se, viceversa, i prodotti amilacei importati non vengono tassati, non comprendo il motivo per cui il rimborso della tassa ai produttori francesi di prodotti amilacei susciterebbe delle critiche, indipendentemente dal fatto che tali prodotti vengano consumati nel paese o vengano esportati. Infatti, dal momento che per ipotesi negli altri Stati membri non esiste alcuna imposta analoga, il fatto di eliminarla per i cereali trasformati in Francia in prodotti amilacei non determina nessuna distorsione della concorrenza negli scambi intracomunitari; ciò, infatti, rimette i prodotti francesi nella stessa posizione in cui si trovano i prodotti concorrenti degli altri Stati membri.
51. Faccio altresì presente che nei limiti in cui i prodotti amilacei francesi sono esportati, il rimborso della tassa è legittimo purché non ecceda l' importo precedentemente riscosso. Infatti, l' art. 96 del Trattato dispone solamente che "i prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d' imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad esse applicate direttamente o indirettamente". Ne concludo quindi che il rimborso de quo non configura un aiuto incompatibile con il mercato comune.
52. Aggiungo che, anche qualora il rimborso della tassa costituisse un aiuto illegittimo, esso sarebbe stato già tale nel momento in cui la normativa comunitaria prevedeva la concessione di restituzioni alla produzione in favore dei prodotti amilacei, dato che tale rimborso veniva ad aggiungersi alla restituzione. Inoltre, e soprattutto, non ne discenderebbe affatto che il complessivo meccanismo della tassa sull' ammasso sia in contrasto con il diritto comunitario, come sostiene la Morvan. Per regolarizzare la situazione, sarebbe infatti sufficiente eliminare il rimborso della tassa in favore dei prodotti amilacei.
53. In secondo luogo, la Morvan fa valere che la tassa configurerebbe "un aiuto al funzionamento dell' ONIC, irregolare in quanto non notificata alla Commissione, e non giustificata nel merito" (pag. 48 delle osservazioni).
54. In proposito, è necessario sottolineare che fino a prova contraria la tassa di ammasso è finalizzata a finanziare quella parte delle attività dell' ONIC che consiste nell' acquistare, ai prezzi d' intervento stabiliti dal Consiglio, i cereali che le sono offerti e ad ammassarli indipendentemente dalla loro provenienza. Se la parte delle spese amministrative provocate da tale attività che non è rimborsata dal FEAOG non venisse finanziata attraverso la tassa di ammasso, essa dovrebbe essere coperta dal bilancio dello Stato francese. Questo finanziamento deve quindi effettuarsi in ogni caso e non può configurare un aiuto vietato dall' art. 92.
55. La decisione della Commissione 11 ottobre 1989, 90/189/CEE, relativa ad aiuti concessi nei Paesi Bassi, finanziati con prelievi riscossi dalla Produktschap voor Landbouwzaaizaden (Associazione professionale per le sementi agricole; GU 1990, L 101, pag. 38), cui la Morvan fa rinvio a sostegno della sua tesi, non è nella fattispecie pertinente. Esiste infatti una fondamentale differenza tra le due situazioni: la tassa riscossa nei Paesi Bassi doveva consentire agli organismi nazionali di ricerca di sviluppare nuovi prodotti, il che costituisce necessariamente una spesa di cui la produzione importata non è in grado di beneficiare allo stesso titolo della produzione nazionale.
56. L' art. 92 del Trattato deve pertanto essere interpretato nel senso che non osta né alla riscossione né al rimborso di una tassa che presenta le caratteristiche di quella in esame nella causa principale.
Conclusione
57 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, vi invito a risolvere come segue la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte.
"La normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che osta ad una tassa quale quella in esame nella causa pricipale nei casi in cui:
- il gettito finanziario della tassa è destinato totalmente o parzialmente a spese di cui beneficino esclusivamente i produttori nazionali;
- la tassa è riscossa all' importazione di prodotti derivati dai cereali, ma rimborsata al momento della fabbricazione degli stessi prodotti derivati sul territorio nazionale;
- la tassa ha l' effetto di ostacolare il funzionamento dei congegni stabiliti nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati interessati".
(*) Lingua originale: il francese
(1) Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 25.8.1982, pag. 2644, e del 19.8.1987, pag. 9520.
(2) V. sentenza 31 maggio 1979, SARL Denkavit Loire (causa 132/78, Racc. pag. 1923).
(3) V. sentenza 13 dicembre 1983, Apple and Pear Development Council, punto 30 della motivazione (causa 222/82, Racc. pag. 4122).
(4) GU L 216, pag. 1.
(5) GU L 119, pag. 18.
(6) V., in particolare, sentenza 1 luglio 1969, Sociaal Fonds Diamantarbeiders (cause riunite 2/69 e 3/69, Racc. pag. 211).
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