Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Gli antefatti
1. La questione pregiudiziale sottoposta oggi all' esame di questa Corte dal Bayerisches Verwaltungsgericht di Ratisbona verte ° nuovamente ° sul regime comunitario di prelievo supplementare sul latte, istituito nel 1984 per mezzo dell' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (1) al fine di far fronte alle eccedenze strutturali sul mercato dei prodotti lattiero-caseari.
2. Nel definire il quantitativo che, per un produttore o per un acquirente, non è soggetto a prelievo ("quantitativo di riferimento"), il legislatore comunitario ha emanato, all' art. 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 (2), le norme relative all' anno di riferimento applicabile, stabilendo che può essere assunto a tal fine uno degli anni civili compresi tra il 1981 ed il 1983.
3. Per quanto attiene agli imprenditori che non siano in grado di dimostrare la realizzazione di una produzione nel corso dell' anno di riferimento considerato, avendo essi assunto, dietro concessione di un premio, un impegno di non commercializzazione o di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 (3), il legislatore comunitario ha tenuto conto, alla luce delle sentenze Mulder (4) e Von Deetzen (5), della loro situazione nel 1989, istituendo un regime particolare contenuto segnatamente nel regolamento (CEE) n. 764/89 (6). Tale provvedimento legislativo ha integrato il regolamento n. 857/84 inserendovi l' art. 3 bis.
4. Tale regime particolare, già più volte oggetto di pronuncia da parte della Corte, contiene anche modalità di applicazione di quest' ultimo regolamento, vale a dire l' art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 1546/88 (7), nel testo di cui al regolamento (CEE) n. 1033/89 (8), che al n. 1 così recita:
"La domanda di cui all' art. 3 bis, n. 1 del regolamento (CEE) n. 857/84 è presentata dal produttore interessato all' autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest' ultimo stabilite e a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell' accettazione, prevista dall' art. 5, n. 2 del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione (9), della sua domanda di concessione del premio".
5. La rilevanza di tale disposizione nella causa in esame emerge dalla cronologia dei fatti da cui è scaturita la causa principale nonché dal provvedimento impugnato dal resistente nella causa medesima (in prosieguo: il "resistente").
6. Il ricorrente nella causa principale (in prosieguo: il "ricorrente") gestiva sino alla fine dell' ottobre del 1981 un' azienda di allevamento di bestiame ai fini della produzione di latte. Successivamente, a decorrere dal 29 ottobre 1981 e per un periodo di quattro anni, fruiva di un premio di riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero in mandrie destinate alla produzione di carne. Nel 1985, alla scadenza del periodo di riconversione, il regime del prelievo supplementare era già entrato in vigore; tuttavia, il ricorrente, atteso che, quale imprenditore che si era già avvalso del regolamento n. 1078/87, non aveva effettuato consegne di latte o di prodotti lattiero-caseari nel corso dell' anno di riferimento vigente per la Repubblica federale tedesca (1983), non poteva, in un primo tempo, ottenere l' attribuzione di un quantitativo di riferimento. Successivamente egli cedeva in locazione ° per ragioni di salute, come emerge dall' ordinanza di rinvio ° tutte le aree utilizzate a fini agricoli nonché le stalle, e ciò per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 2006. A seguito dell' emanazione del regolamento n. 764/89, egli faceva richiesta (nei termini prescritti) di attribuzione di un quantitativo di riferimento a norma del regolamento medesimo (quantitativo di riferimento specifico), al fine di consentire l' attività di produzione lattiera, sia, anzitutto, per il locatario per la durata della locazione, sia, successivamente, per i propri figli.
7. La richiesta veniva respinta dalle autorità del resistente, in base al rilievo che il ricorrente non era in grado di realizzare una produzione nella propria azienda sino a concorrenza del quantitativo richiesto (v. art. 3 bis, n. 1, secondo comma, lett. b), del regolamento n. 857/84). Come risulta dall' ordinanza di rinvio, le dette autorità si attengono a tale criterio, ai sensi dell' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, qualora il produttore di latte abbia ceduto in locazione la propria azienda successivamente alla scadenza del periodo di non commercializzazione o, rispettivamente, di riconversione.
8. Essendo rimasto senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente adiva il giudice a quo, che ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Questione vertente sull' interpretazione dell' art. 3 bis inserito nel regolamento (CEE) n. 1546/88 per mezzo dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033/88:
Se un produttore che, decorso il periodo di riconversione, abbia ceduto in locazione la propria azienda possa essere ancora considerato titolare dell' azienda gestita al momento dell' accoglimento della propria domanda di concessione di premio.
2) Questione vertente sulla legittimità della disposizione menzionata sub 1 in caso di soluzione negativa alla prima questione:
Se la condizione che l' azienda sia gestita personalmente dal proprietario sia in contrasto con norme di diritto comunitario di rango superiore".
B ° Osservazioni
Sulla prima questione
9. Tale questione non richiede, a nostro avviso, ampio approfondimento. Interpretiamo l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 nel senso che l' imprenditore che, all' epoca dell' accettazione della richiesta di concessione di un premio gestiva la propria azienda, non possa più essere considerato ancora gestore della stessa azienda al momento della richiesta di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico se l' azienda, a quel momento, risulti ceduta in locazione.
10. Il termine "gestire" indica infatti, come risulta dall' art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, l' attività del "produttore" con riguardo all' "azienda", ove quest' ultimo termine ricomprende il complesso delle relative unità di produzione. Orbene, già sulla base della lingua corrente, può essere considerato produttore solamente colui che possa decidere, sotto la propria responsabilità, in ordine all' utilizzo di tali unità produttive ai fini della produzione. Il fatto che tale definizione valga anche ai fini della nozione giuridica di cui trattasi nella specie emerge in modo particolarmente netto dal testo tedesco dell' art. 12, lett. c), terzo comma, del regolamento n. 857/84, nel testo di cui regolamento n. 764/89, secondo cui (nella specie, ai fini dell' applicazione dell' art. 3 bis del primo dei regolamenti citati) è considerato produttore "l' imprenditore agricolo" (**). Il requisito dettato dalla norma, vale a dire il fatto di poter decidere sotto la propria responsabilità in ordine all' impiego delle unità produttive ai fini della produzione, è soddisfatto, in caso di azienda ceduta in locazione (in generale ° v. tuttavia la fattispecie particolare oggetto della sentenza 15 gennaio 1991, causa C-341/89, Ballmann, Racc. pag. I-25), dal locatario e non dal locatore. Ne consegue che il termine "gestire" indica l' impiego delle unità di produzione da parte del locatario. Non può quindi trattarsi della cessione in locazione da parte del proprietario.
11. Tale interpretazione è avvalorata dall' art. 3 bis del regolamento n. 857/84. Infatti, già sulla base di tale disposizione, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico presuppone che il richiedente possieda la qualità di produttore. Al riguardo, la norma qui in esame, si limita a precisare una condizione che è già contenuta nel detto regolamento del Consiglio (10). Dev' essere parimenti interpretato come semplice precisazione, nel senso precedentemente definito, quel passo della disposizione de qua che, al pari del terzo 'considerando' del regolamento n. 1033/89 stabilisce ° al fine di definire nel tempo la nozione di produttore ° che questi debba "gestire" ancora l' azienda al momento della presentazione della richiesta (il che è escluso ove egli non ne "disponga" più). Tale definizione risulta, infatti, anche già dall' art. 3 bis, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 857/84. Più precisamente, le lett. a) e b) di tale disposizione sanciscono il principio secondo cui il produttore che abbia ceduto in locazione (totalmente) la propria azienda, o nel periodo di non commercializzazione o in quello di riconversione ovvero successivamente, non ha diritto, nella propria qualità di locatore, ad un quantitativo di riferimento specifico. Ciò emerge nettamente, nel caso di locazione nel periodo di non commercializzazione o di riconversione, dalla lett. a) (11) della disposizione medesima, e, per quanto attiene all' ipotesi di una locazione successiva, dalla lett. b) (12), secondo cui occorre che "(il richiedente del quantitativo di riferimento specifico sia) in grado di realizzare nell' azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto" (13). Ciò presuppone non solo che le rispettive unità di produzione esistano, bensì anche che il richiedente del quantitativo di riferimento specifico ne possa disporre. Il locatore non soddisfa tale requisito.
12. Ciò premesso, si deve infine esaminare l' argomento dedotto dal ricorrente secondo cui si potrebbe ritenere che la nozione di produttore ricomprenda anche il locatario, in quanto le disposizioni in materia di produzione di latte non sarebbero mai riferite alla persona del proprietario dell' azienda, bensì si riferirebbero, invece, all' azienda e dai suoi elementi costitutivi e che, inoltre, il quantitativo di riferimento costituirebbe un bene patrimoniale trasferibile. A tal riguardo occorre anzitutto osservare che, nella causa in esame, non è il locatario, bensì il locatore che fa richiesta dell' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico. In secondo luogo, se il regime comunitario sotto taluni aspetti prende in considerazione, per quanto attiene al diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, le caratteristiche proprie dell' azienda, particolarmente per quanto riguarda i quantitativi consegnati o ceduti nel corso del periodo di riferimento (14), tale diritto viene riconosciuto esclusivamente ai produttori, vale a dire a coloro che, nella loro qualità di titolari dell' azienda, decidono in ordine all' utilizzo delle unità produttive. In terzo luogo, se, da un lato, si deve riconoscere, come sostenuto dal ricorrente, che, in base alle disposizioni vigenti (art. 7 del regolamento 857/84, nel testo risultante dal regolamento (CEE) n. 590/85 (15), e art. 7 del regolamento n. 1546/88), il quantitativo di riferimento può passare dal locatore al locatario e può essere quindi considerato ° secondo le clausole del contratto di locazione ° come un bene patrimoniale trasferibile, tale cessione non si realizza, ove venga pattuita (16), indipendentemente dall' azienda, bensì esclusivamente, come emerge dalle disposizioni medesime, congiuntamente a questa. La tesi secondo cui si dovrebbe consentire la produzione al locatario sulla base di un quantitativo di riferimento concesso al ricorrente ° molto tempo dopo l' inizio della locazione ° è incompatibile con tale principio.
13. La prima questione va quindi risolta nel senso sopra indicato.
Sulla seconda questione
14. I ° Nell' ambito di tale questione di legittimità, il giudice a quo dubita anzitutto della compatibilità della norma di cui trattasi con l' art. 3 bis (più precisamente con il n. 1, secondo comma, lett. b), della disposizione) del regolamento n. 857/84. Secondo il giudice di rinvio, tale ultimo articolo prevede meramente che i quantitativi di riferimento oggetto di richiesta possano essere prodotti nell' azienda. In proposito, ci sia consentito rinviare alle considerazioni svolte in ordine alla prima questione e rilevare che, al contrario, l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 si limita a precisare una condizione già dettata nel regolamento del Consiglio relativo all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico. Tale dubbio del giudice di rinvio non è quindi fondato.
15. II ° Il giudice a quo solleva inoltre la questione della compatibilità della disposizione de qua con talune norme di rango superiore, nella specie con i principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.
16. Si rilevano, al riguardo, due distinti ordini di argomenti, entrambi sviluppati sulla base di un raffronto. Da un lato, si procede, mediante il riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento, ad un raffronto con la situazione degli imprenditori che non hanno partecipato al programma comunitario di non commercializzazione o di riconversione di cui al regolamento n. 1078/77. Dall' altro, il giudice di rinvio si richiama, questa volta mediante riferimento al divieto di discriminazione, ad esempi in cui la situazione del ricorrente viene posta al raffronto con quella di altri soggetti che hanno partecipato al detto programma.
17. Per quanto attiene al raffronto con la prima categoria di imprenditori, occorre effettivamente procedervi ai fini dell' applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento. In ordine a tale principio, la Corte ha infatti affermato, nelle sentenze Mulder (17) e von Deetzen (18), precedentemente menzionate, che:
"l' operatore il quale abbia liberamente cessato la sua produzione per un dato periodo di tempo non può legittimamente attendersi di poterla riprendere alle stesse condizioni in precedenza dominanti e di non essere soggetto ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica dei mercati o nella politica strutturale".
La Corte ha così proseguito:
"Tuttavia, un tale operatore che, come nella fattispecie, sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell' essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla regolamentazione comunitaria" (19).
18. Parimenti, un tale raffronto è d' obbligo al fine di verificare se la disposizione de qua violi il divieto di discriminazione sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato CEE (20) (violazione che, secondo il giudice a quo, potrebbe sussistere con riguardo alla situazione di altri imprenditori che abbiano partecipato al programma comunitario di non commercializzazione o di riconversione). Tale principio esige che situazioni analoghe non siano soggette a trattamento differente, salvo che la diversità di trattamento non sia obiettivamente giustificata (21).
19. Occorre quindi procedere al raffronto tra la situazione del ricorrente e quella delle dette due categorie di imprenditori. In tale contesto, occorrerà distinguere tra i tre periodi di tempo indicati nell' ordinanza di rinvio, vale a dire quello anteriore all' emanazione del regolamento n. 764/89, quello posteriore alla sua emanazione e, infine, quello successivo alla scadenza del rapporto locatizio.
20. 1) Per quanto attiene agli svantaggi derivati agli imprenditori che si trovavano nella stessa situazione del ricorrente, per il fatto di non aver ottenuto, anteriormente all' emanazione del regolamento n. 764/89, alcun quantitativo di riferimento (specifico) che avrebbero potuto utilizzare sino a tale data gestendo personalmente l' azienda o cedendola in locazione, il solo metro di raffronto che può essere assunto è costituito dalla situazione degli imprenditori che non hanno partecipato al detto programma comunitario. E' tuttavia sufficiente rilevare in proposito che gli svantaggi eventualmente subiti dal ricorrente non derivano dall' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, bensì dal fatto che mancava una disciplina per la categoria di imprenditori cui il ricorrente stesso appartiene (22). Non si ravvisano dubbi in ordine alla legittimità della disposizione in esame.
21. 2) a) Per quanto attiene al periodo successivo all' emanazione del regolamento n. 764/89, nel corso del quale, secondo il ricorrente, il quantitativo di riferimento richiesto doveva consentire al locatario di realizzare la produzione di latte, occorre anzitutto procedere al raffronto con gli imprenditori che non hanno partecipato al programma comunitario di non commercializzazione o di riconversione.
22. Si rileva, in proposito, che il ricorrente potrebbe tutto al più risultare leso da norme dirette ad impedire al medesimo di ottenere un tale quantitativo di riferimento. Infatti, un imprenditore titolare di un quantitativo di riferimento che, successivamente all' emanazione del regolamento n. 857/84, avesse ceduto in locazione la propria azienda nel 1987 per un durata di 20 anni avrebbe perduto, ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, nonché dell' art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1371/84 (23) (nello stesso senso: art. 7, n. 1, del regolamento n. 1546/88), tale quantitativo di riferimento, sin dall' inizio del rapporto di locazione, a favore del locatario, che sarebbe risultato quindi titolare del quantitativo di riferimento al momento della presentazione della richiesta.
23. Tale disciplina è espressione del principio generale secondo cui ° anche senza considerare il regolamento n. 764/89 ° nei rapporti tra locatore e locatario solo quest' ultimo può essere considerato, per la durata della locazione, "imprenditore agricolo" (24) avente diritto ad un quantitativo di riferimento.
24. Quindi, laddove l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 (nel testo risultante dal regolamento n. 1033/89) esclude il diritto del locatore in base al rilievo che questi non è più gestore dell' azienda gestita al momento della presentazione della richiesta di concessione del premio, tale imprenditore non si viene a trovare, per questo solo motivo, in una situazione di minor favore rispetto ai colleghi appartenenti alla "categoria di raffronto" sopramenzionata.
25. Atteso che, alla luce del tenore della questione pregiudiziale e dei fatti della causa principale, la questione verte unicamente sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla norma censurata per i diritti del locatore, le considerazioni sopra svolte sono, a nostro avviso, sufficienti per respingere i dubbi sollevati sotto tale profilo dal giudice di rinvio.
26. Ci sia tuttavia consentito di aggiungere qualche breve osservazione in ordine alla situazione giuridica del locatario, al fine di poter dimostrare che questa dev' essere definita in considerazione del legittimo affidamento del rispettivo dante causa, in modo da far sì che la tutela di tale affidamento non venga ad essere compromessa per effetto dell' applicazione dei principi generali sopra esposti.
27. Si potrebbe effettivamente ritenere, a prima vista, che l' art. 3 bis escluda, nella fattispecie in esame, anche il diritto del locatario all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, in quanto questi non sarebbe stato gestore dell' azienda de qua al momento dell' accoglimento della richiesta di concessione del premio di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1391/78, modificativo del regolamento n. 1078/77 (GU L 167, pag. 45). Concludendo in tal senso si darebbe rilievo alla circostanza che l' imprenditore agricolo che, in tale qualità, soddisfi un requisito formale essenziale ai fini del riconoscimento del diritto attribuito dal regolamento n. 764/89 costituirebbe un soggetto diverso rispetto a quello di cui la disciplina de qua ha inteso tutelare il legittimo affidamento.
28. Tale problema sorge già nell' ambito dell' art. 3 bis, n. 1 del regolamento n. 857/84. Infatti, un raffronto tra il primo e il secondo comma del detto n. 1 può dar adito all' impressione che il diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico possa essere unicamente riconosciuto al produttore che abbia personalmente assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione. La conseguenza che ne deriva, vale a dire che, in caso di cessione dell' azienda per qualsivoglia titolo avvenuta successivamente alla scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione, quando il cessionario non poteva logicamente più assumere un siffatto impegno, il cessionario medesimo è escluso dall' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, può ritenersi indirettamente confermata dall' art. 3 bis, n. 2, terzo comma. La Corte si è peraltro pronunciata in ordine a tale conseguenza nella causa Rauh (25), in cui il proprietario dell' azienda aveva ceduta quest' ultima, successivamente alla scadenza del periodo di non commercializzazione, con modalità analoghe al trasferimento successorio. Al punto 18 della motivazione la Corte ha affermato che costituisce restrizione incompatibile con il principio del legittimo affidamento ° restrizione che incide in modo specifico sul produttore iniziale ° il fatto che questi non abbia potuto trasferire, alla scadenza del proprio impegno di non commercializzazione, il beneficio dell' attribuzione di un quantitativo di riferimento (nell' ambito di un trasferimento analogo a quello iure hereditario). La Corte ha dichiarato in proposito, al punto 19 della sentenza:
"Ora, dette restrizioni sarebbero mantenute se l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 venisse interpretato nel senso che non consenta all' erede o successore di ottenere, allo stesso titolo del produttore medesimo, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni previste dalle disposizioni di detto articolo".
29. In definitiva, la Corte ha quindi interpretato l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 nel senso che
"è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un' azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078".
30. Per quanto attiene alla questione derivante dal fatto che il produttore che ha presentato la richiesta non coincide con il soggetto il cui legittimo affidamento è tutelato (26), la Corte ha rilevato che i produttori di cui all' art. 3 bis
"comprendono, oltre agli imprenditori agricoli personalmente impegnatisi ai sensi del regolamento n. 1078/77, quelli che, dopo la scadenza dell' impegno assunto dall' imprenditore, abbiano rilevato l' azienda per successione ereditaria o per causa affine".
31. Trasponendo tutti i detti principi nella controversia in esame ° cosa che il Consiglio non sembra tuttavia aver fatto con il proprio regolamento di modifica (CEE) 13 giugno 1991 n. 1639, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa alle norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150, pag. 35) ° non basterebbe interpretare in modo corrispondente l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84. Occorrerebbe, infatti, allineare a tale esegesi anche l' interpretazione dell' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, in modo da far sì che i requisiti fissati da quest' ultimo possano essere considerati soddisfatti qualora il locatore, quale dante causa del locatario che chieda l' attribuzione di un quantitativo di riferimento, sia stato gestore dell' azienda al momento dell' accoglimento della richiesta di concessione del premio.
32. La situazione giuridica del locatario con riguardo all' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 dev' essere quindi definita sulla base del rispetto del principio della tutela del legittimo affidamento. Non può quindi ravvisarsi una violazione di tale principio laddove il locatore venga rinviato alla norma generale sopra esposta, secondo cui, per tutta la durata della locazione e nei rapporti tra locatore e locatario, quest' ultimo sia il solo soggetto che possa eventualmente aver diritto all' ottenimento di un quantitativo di riferimento.
33. In sintesi, riteniamo che la norma censurata, ove debba ritenersi pertinente ai fini della soluzione del caso in esame, non ponga il ricorrente, con riguardo al periodo successivo all' emanazione del regolamento 764/89, in una situazione più svantaggiosa rispetto alla categoria degli imprenditori che non si siano avvalsi del regolamento n. 1078/77 e che, successivamente all' attribuzione di un quantitativo di riferimento, abbiano ceduto in locazione la propria azienda nel 1987. Non si ravvisa dunque, in tale contesto, una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
34. b) Per quanto attiene ora al raffronto con altri imprenditori che abbiano anche essi preso parte al programma comunitario, il giudice di rinvio cita, a titolo di esempio, la situazione di quegli imprenditori, che al momento della presentazione della richiesta, non avevano (ancora) ceduto in locazione la propria azienda.
35. e) In uno degli esempi, la situazione del ricorrente è posta a raffronto con quella di un imprenditore che, tenuto conto dei propri problemi di salute, non abbia, come il ricorrente, ceduto in locazione l' azienda, bensì l' abbia gestita avvalendosi dell' aiuto di un lavoratore ausiliario. Il giudice di rinvio ritiene che, nell' ipotesi di problemi di salute del proprietario dell' azienda, le piccole imprese, per le quali sarebbe più difficile l' assunzione di un ausiliario, si troverebbero eventualmente in una situazione più svantaggiosa rispetto alle imprese più grandi.
36. A tal riguardo, si deve rilevare, in limine, che il ricorrente, ove non avesse ceduto in locazione l' azienda (e sussistendo gli altri requisiti postulati dall' art. 3 bis del regolamento n. 857/84), avrebbe effettivamente diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico. Il fatto che egli invece, come locatore, non goda di un siffatto diritto costituisce, come è stato dimostrato, l' espressione di un principio generale che è alla base di tutto il sistema delle quote di produzione lattiera.
37. Sotto tale profilo, la situazione di svantaggio per le piccole imprese, che secondo giudice di rinvio potrebbe sussistere, non sarebbe affatto limitata alla sfera di applicazione dell' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, bensì costituirebbe un vizio dell' intero sistema.
38. Al fine di poter valutare, sotto tale profilo, i dubbi sollevati dal giudice di rinvio, occorre dunque verificare anzitutto se il detto principio generale (e, quindi, necessariamente anche la disposizione in oggetto) operi una discriminazione nei confronti delle piccole imprese. Tale questione dev' essere chiaramente risolta in senso negativo. Fintantoché è garantito che, una siffatta situazione, il locatario sia titolare di un quantitativo di riferimento o, quanto meno, abbia diritto alla sua attribuzione, il regime de quo non determina alcun mutamento per quanto attiene alle differenze economiche esistenti tra la gestione personale e la cessione in locazione.
Gli svantaggi cui potrebbe trovarsi esposta una piccola impresa per quanto riguarda l' impiego di manodopera sono quindi unicamente quelli cui dovrebbe comunque far fronte.
39. Da tutte le considerazioni che precedono emerge che uno svantaggio specifico, che vada oltre tali limiti, subito da un imprenditore che si trovi nella situazione del ricorrente può tutto al più trovare origine nelle disposizioni che escludono l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico al locatario. Ci sia tuttavia consentito rinviare al riguardo alle considerazioni svolte in ordine al raffronto con le imprese che non hanno partecipato al programma comunitario di cui al regolamento n. 1078/77 e sottolineare che, ai fini della valutazione dei diritti fatti valere, occorre attenersi ai principi dettati da norme di rango superiore tra i quali si annovera il divieto di discriminazioni.
40. Ciò premesso, non sembra che l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, nella parte in cui pone il requisito che l' autore della richiesta sia il gestore dell' azienda, operi una discriminazione nei confronti degli imprenditori che si trovino nella situazione del ricorrente rispetto a coloro che abbiano potuto continuare a gestire la loro azienda avvalendosi di un lavoratore ausiliario.
41. ii) il giudice di rinvio solleva inoltre la questione se il ricorrente non sia vittima di una discriminazione derivante dal fatto che "la questione se il produttore possa far valere o meno una particolare situazione in quanto soggetto che abbia rinunciato alla commercializzazione dipende dalla data casuale della cessione in locazione". Il giudice a quo rileva in merito che il ricorrente, ove non avesse ancora ceduto in locazione l' azienda, avrebbe potuto far valere il diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento-consegna provvisorio. Il giudice di rinvio aggiunge che, a seguito dell' attribuzione di tale quantitativo, egli avrebbe potuto cedere in locazione dell' azienda, previo smobilizzo di un determinato quantitativo.
42. E' sufficiente rilevare, al riguardo, che le osservazioni del giudice a quo muovono da una premessa erronea, come giustamente rilevato dalla Commissione. L' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 prevede al n. 4, secondo comma, che il quantitativo di riferimento specifico ritorni nella riserva comunitaria in caso di vendita o locazione dell' azienda anteriormente alla scadenza dell' ottavo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare (cioè anteriormente al 1 aprile 1992). In tale ipotesi, il quantitativo di riferimento specifico, oltre a non essere più attribuibile al ricorrente, avrebbe dovuto far ritorno, invece di essere trasferito al locatario, nella riserva comunitaria (27).
43. 3) Al ricorrente non deriva, infine, con riguardo al periodo successivo alla scadenza della locazione e con riguardo alla disposizione de qua, alcuno svantaggio che possa costituire violazione del principio di tutela del legittimo affidamento o del divieto di discriminazione. A quel momento, infatti, il ricorrente soddisfarà i requisiti dettati dalla disposizione medesima. Qualora, nell' ipotesi in cui la normativa resti immutata, il ricorrente non dovesse tuttavia avere diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento, ciò non sarebbe conseguenza del fatto che tali requisiti non erano precedentemente soddisfatti. Una situazione di siffatto sfavore troverebbe piuttosto origine in altri motivi di ordine giuridico. Occorrerà a quel punto verificare se la l' aspettativa relativa all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, sussistente anteriormente alla cessione in locazione, si sia estinta invece di trasferirsi al locatario, con conseguente impossibilità che essa risorga in capo al locatore medesimo alla scadenza del rapporto locatizio (28). Si pone anche la questione se possa essere eventualmente opposto al locatore il fatto che il locatario non abbia presentato la domanda nel termine prescritto dall' art. 3 bis del regolamento n. 857/84. Ove risultasse che, per uno di tali motivi, il ricorrente non abbia diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, ciò non avrebbe tuttavia nulla a che vedere con la disposizione qui censurata. Anche in considerazione delle conseguenze giuridiche che possono sorgere successivamente alla scadenza del rapporto di locazione, non si ravvisa, a nostro parere, un incompatibilità tra l' esigenza di cui trattasi nella specie e il principio della parità di trattamento ovvero quello della tutela del legittimo affidamento.
44. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono suggerisco di risolvere le questioni pregiudiziali nei seguenti termini:
"1) L' art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 1546/88, nel testo risultante dal regolamento (CEE) n. 1033/89, dev' essere interpretato nel senso che, ove un imprenditore, al momento della presentazione di una richiesta di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, abbia ceduto l' azienda in locazione ad un terzo, detto imprenditore non possa più essere considerato, con riguardo a tale momento, gestore della stessa azienda gestita all' epoca dell' accoglimento della richiesta di concessione del premio.
2) Dall' esame della seconda questione pregiudiziale non sono emersi elementi atti ad inficiare la legittimità della disposizione di cui trattasi con riguardo alla fattispecie indicata nella soluzione alla prima questione".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 148, pag. 13); l' art. 5 quater è stato introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10).
(2) - Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
(3) - Regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1).
(4) - Sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321).
(5) - Sentenza di pari data, causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355).
(6) - Regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 84, pag. 2).
(7) - Regolamento della Commissione 3 giugno 1988, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
(8) - Regolamento della Commissione 20 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (GU L 110, pag. 17).
(9) - GU L 167, pag. 45.
(**) - Ndt: la traduzione letterale del termine utilizzato nel testo tedesco è: gestore dell' azienda agricola .
(10) - Per gli Stati membri in cui si applica la formula B, l' art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1546/88, nel testo risultante dal regolamento n. 1033/89, indica le necessarie conseguenze per il quantitativo di riferimento dell' acquirente.
(11) - Cui corrisponde il seguente passo dei considerando del regolamento n. 1033/89:
(...) se il produttore infatti non disponesse più della stessa azienda, avrebbe manifestato, secondo la logica del sistema dei premi, l' intenzione di cessare la produzione lattiera (v. il terzo considerando ).
(12) - Cui corrisponde il seguente passo dei considerando del regolamento n. 1033/89:
(...) tale regime speciale concerne soltanto i produttori che non avevano potuto ottenere per la propria azienda l' attribuzione di un tale quantitativo di riferimento in quanto l' azienda stessa era gravata da un determinato onere durante l' anno di riferimento prescelto dalla Stato membro; (...) tale regime può ovviare alle conseguenze derivanti da questa situazione soltanto se quest' ultima resta invariata (terzo o quarto considerando , a seconda delle versioni linguistiche).
(13) - Il corsivo è nostro; v. anche il secondo considerando del regolamento n. 764/89.
(14) - Art. 3 bis, n. 2, del regolamento 857/84.
(15) - Regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 68, pag. 1).
(16) - V. la restrizione contenuta all' art. 3 bis, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 857/84 e, sull' argomento, la sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen (Racc. pag. I-5119).
(17) - V. i punti 23 e 24 della motivazione.
(18) - V. i punti 12 e 13 della motivazione.
(19) - Il corsivo è nostro.
(20) - V., da ultimo, la sentenza 10 gennaio 1992, Kuehn, punto 18 della motivazione (causa C-177/90, Racc. pag. I-35).
(21) - V., ad esempio, la sentenza 21 febbraio 1990, cause riunite C-267/88 e C-285/88, Wuidart e a. (Racc. pag. I-467, punto 13 della motivazione).
(22) - Per quanto attiene al diritto al risarcimento del danno in tale fattispecie, v. in particolare le cause riunite C-104/89 e C-37/90, in cui l' avvocato generale Van Gerven ha presentato le proprie conclusioni il 28 gennaio 1992; v. in particolare il punto 33.
(23) - Regolamento della Commissione 16 maggio 1984, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
(24) - V. la definizione del termine produttore di cui all' art. 12, lett. c), primo comma, del regolamento n. 857/84.
(25) - Sentenza 21 marzo 1991 causa C-314/89 (Racc. pag. I-1647).
(26) - Anche se il regolamento n. 764/89 riguarda, alla luce delle sentenze Mulder e von Deetzen, precedentemente citate, solamente il legittimo affidamento del partecipante al programma di non commercializzazione o di riconversione, può risultare necessario verificare, in determinati casi, se il diritto comunitario tuteli anche un eventuale legittimo affidamento del locatario ° acquirente che abbia rilevato l' azienda successivamente alla scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione. Non è tuttavia necessario approfondire tale questione in questa sede.
(27) - Sulla questione della legittimità di tale disposizione, v. la sentenza 22 ottobre 1991, von Deetzen, citata, punto 33 della motivazione.
(28) - Per quanto attiene alla situazione giuridica successiva alla scadenza di una locazione, v. l' art. 7, n. 3 del regolamento n. 1546/88 e (per quanto attiene alla disposizione previgente, l' art. 5, n. 3, del regolamento n. 1371/84) le sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 15 della motivazione), e 10 gennaio 1992, Kuehn, citata, punto 22 della motivazione.
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