Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
La Corte di cassazione francese (sezione commerciale, finanziaria ed economica) sottopone alla Corte un quesito pregiudiziale sull' interpretazione degli artt. 30, 36 e 59 del Trattato CEE, in relazione ad una legge del 1841, modificata nel 1943, che all' art. 1 definisce le condizioni per effettuare vendite al dettaglio di merci usate con il sistema dell' asta pubblica. Tale disposizione nazionale, in particolare, vieta questo tipo di vendita per le merci "di proprietà o in possesso di commercianti non iscritti, da almeno due anni, nei registri commerciali e nel ruolo delle licenze del distretto del Tribunal de grande instance in cui dette vendite devono essere effettuate".
Limito all' essenziale il richiamo dei termini della controversia, giunta fino alla Cassazione, rinviando per i dettagli alla relazione d' udienza. La società Nado, di diritto tedesco e sede ad Amburgo, aveva incaricato la Société civile professionnelle Boscher, Studer e Fromentin, commissari d' asta associati (in prosieguo: la "BSF"), con sede a Parigi, di vendere con il sistema dell' asta pubblica delle autovetture d' occasione, di lusso e con scarso chilometraggio o comunque pregiate, in più città francesi ed a varie riprese.
Più operatori del settore, la società monegasca British Motors Wright ed altre società francesi, facendo valere l' illegittimità delle vendite in base alla ricordata legge del 1841, chiedevano ed ottenevano dal Tribunal de grande instance di Parigi che tali vendite fossero vietate. L' argomento dell' incompatibilità della preclusione con il diritto comunitario avanzato dalla BSF non ha trovato buona accoglienza né in primo grado né in appello; ha però alimentato un dubbio nei giudici di ultimo grado: ed è appunto questo dubbio, tradotto in quattro quesiti, che la Corte è chiamata a sciogliere.
Non ritengo di dovermi soffermare sui primi due quesiti, con i quali si chiede se l' art. 59 del Trattato debba essere interpretato nel senso che si applica all' ipotesi di vendite occasionali, effettuate in uno Stato membro mediante aste pubbliche da un commerciante stabilito in un altro Stato membro, di merci usate di sua appartenenza; e, in caso affermativo, se i requisiti imposti dalla legge del 1841 costituiscano restrizioni vietate. La risposta non può che essere negativa, senz' alcun dubbio ragionevole.
Siamo infatti di fronte ad una condizione imposta al venditore e per la vendita dei suoi prodotti, sì che la cornice normativa in cui si inquadra la "prestazione" è quella relativa alla libera circolazione delle merci, con conseguente esclusione delle disposizioni sulla libera prestazione dei servizi, secondo l' inconfutabile dettato dell' art. 60 del Trattato. E se pure potesse rilevarsi, come effetto ulteriore della restrizione delle vendite, anche un ostacolo alla prestazione del servizio di commissario d' asta, sarebbe in ogni caso un ostacolo assorbito dalla restrizione alle vendite e dunque all' importazione di merci (sentenza 7 maggio 1985, Commissione / Francia, punto 12 della motivazione, causa 18/84, Racc. pag. 1339; sentenza 11 luglio 1985, Cinéthèque, punto 10 e 11 della motivazione, cause 60/84 e 61/84, Racc. pag. 2605).
Con il terzo quesito, la Cassazione francese chiede se l' art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che osta all' applicazione della citata legge del 1841, nella misura in cui impone al venditore di merci d' occasione provenienti da un altro paese membro di essere iscritto da almeno due anni nel registro commerciale del distretto in cui la vendita all' asta si effettua. In caso di risposta affermativa, si chiede (con il quarto quesito) se la restrizione possa giustificarsi con il motivo dell' ordine pubblico di cui all' art. 36 del Trattato.
La risposta da dare a siffatti quesiti mi sembra agevole, atteso il costante ed inequivoco orientamento della Corte.
In sostanza, chiedere al venditore di un altro paese membro l' iscrizione, almeno per i due anni precedenti la vendita, nel registro commerciale locale equivale ad imporgli di servirsi di un commerciante operante nel distretto; ovvero di rinunciare al sistema della vendita all' asta. Ebbene, la Corte ha già chiarito che precludere un efficace sistema di vendita all' operatore di un altro Stato membro (da ultimo, in sentenza 16 maggio 1989, Buet, punti 7-9 della motivazione, causa 382/87, Racc. pag. 1235) ovvero imporgli di avere un proprio rappresentante stabilito nel paese in cui ha luogo la vendita (sentenza 26 febbraio 1984, Commissione / Repubblica federale di Germania, punto 4 della motivazione, causa 247/81, Racc. pag. 1111) esauriscono altrettante ipotesi di ostacoli alle importazioni. E se è vero che il più comprende il meno, va a maggior ragione considerato come un ostacolo alle importazioni l' imporre al venditore di un altro Stato membro di "passare" attraverso un venditore locale: che sia un suo affiliato o un perfetto estraneo, poco importa. In ogni caso, l' osservanza della prescrizione comporterebbe costi supplementari.
Trattandosi, peraltro, di una legislazione indistintamente applicabile, occorre chiedersi se l' ostacolo alle importazioni rilevato nella legge francese sia necessario per soddisfare esigenze imperative, in particolare la difesa dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali. Per una risposta positiva propendono evidentemente la società British Motors Wright e le altre che hanno promosso il giudizio e che in Cassazione sono convenute, in particolare facendo leva su autorevoli opinioni secondo cui la vendita all' asta favorirebbe le speculazioni, indurrebbe in errore l' acquirente che non avrebbe il tempo di riflettere, darebbe al commerciante che sta per fallire la possibilità di ridurre le garanzie dei creditori, addirittura permetterebbe un più facile smercio di prodotti rubati.
In generale, non sono tra quelli che riducono a zero le capacità di discernimento del consumatore. Inoltre, la comune esperienza rivela che il sistema delle vendite all' asta è normalmente accompagnato da garanzie sufficienti: ad esempio un preavviso congruo sui prodotti in vendita, sui giorni di esposizione previa in cui è possibile vedere e controllare i prodotti, sull' identità del venditore e dei commissari d' asta, sulle modalità di pagamento. Insomma, l' appassionato che volesse partecipare ad un' asta di automobili pregiate, mentre non è un soggetto cui il venditore carpisce d' improvviso e con inganno il consenso all' acquisto, ha comunque la possibilità di riflettere e di controllare la bontà del prodotto e la "limpidezza" delle sue origini, oltre che la serietà e lo spessore commerciale ed economico del venditore; in più, la Commissione fa valere che l' acquirente, in Francia come in altri paesi, ha la garanzia che il commissario d' asta è iscritto in una lista professionale controllata dall' amministrazione competente.
In proposito, rilevo che una legge che imponesse al venditore una serie di garanzie del tipo di quelle appena segnalate sarebbe sicuramente idonea a soddisfare le esigenze di tutela del consumatore e di lealtà dei negozi commerciali, con effetti meno restrittivi sulla circolazione delle merci rispetto alla legge che ci occupa.
In definitiva, ritengo che la condizione imposta dalla legge francese del 1841 alla vendita all' asta di oggetti usati costituisce un ostacolo alle importazioni vietato dall' art. 30 del Trattato.
Rilievi non dissimili valgono anche per il quesito riguardante l' art. 36 del Trattato, sotto il profilo dell' ordine pubblico. Mentre ricordo a me stesso che si tratta di una norma di stretta interpretazione, mi sembra di non poter rilevare dagli atti di causa alcun elemento che autorizzi a ritenere seriamente che la condizione imposta dalla legge francese del 1841 sia necessaria alla prevenzione di traffici di prodotti rubati e che non vi siano mezzi più adeguati e meno restrittivi degli scambi. Ricordo in proposito che analogo argomento fu respinto dalla Corte nella sentenza Commissione / Italia del 17 giugno 1987, punti 13 e 14 della motivazione (causa 154/85, Racc. pag. 2735). In quell' occasione, il governo italiano tentò - pure timidamente - di rappresentare gli intralci amministrativi posti all' immatricolazione di autovetture provenienti da un altro paese membro come giustificati ai sensi dell' art. 36 per reprimere il traffico di veicoli rubati; e la Corte sottoscrisse la tesi della Commissione secondo cui "per conseguire lo scopo voluto sono sufficienti provvedimenti comportanti minori intralci, come ad esempio un adeguato controllo del numero di telaio".
In definitiva, ritengo che la condizione restrittiva imposta dalla legge francese del 1841 non possa trovare ragionevole giustificazione in motivi di ordine pubblico ai sensi e per gli effetti dell' art. 36 del Trattato.
Per i motivi esposti, suggerisco pertanto alla Corte di dare le seguenti risposte alla Corte di cassazione francese:
"1) l' art. 59 del Trattato CEE va interpretato nel senso che non si applica ad una disciplina nazionale che regola le condizioni per la vendita all' asta di prodotti appartenenti ad un commerciante stabilito in un diverso paese membro;
2) l' art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che si oppone all' applicazione di una legge nazionale che subordini la vendita all' asta di prodotti usati provenienti da un altro paese membro all' iscrizione dell' impresa proprietaria delle merci in vendita nel registro commerciale del luogo in cui la vendita si effettua;
3) la misura nazionale in questione non si giustifica con i motivi di ordine pubblico di cui all' art. 36 del Trattato".
(*) Lingua originale: l' italiano.
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