Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il 7 agosto 1990 la Commissione ha proposto alla Corte un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 12 luglio 1990 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il "Tribunale") nella causa T-35/89, Albani e a./Commissione (in prosieguo: la "sentenza impugnata") (1).
Contesto
2. I fatti all' origine del ricorso deciso dal Tribunale con la sentenza impugnata sono stati esposti dettagliatamente a più riprese (2). Nel corso della seconda prova scritta del concorso generale COM/A/482 (3), i candidati dovevano redigere un testo di 800 parole al massimo. Gli elaborati di lunghezza superiore non sarebbero stati corretti. Dopo lo svolgimento della prova, la commissione giudicatrice ha dato istruzione ai correttori di non correggere i manoscritti che superassero le 1 200 parole.
Basandosi su questa modifica delle condizioni della seconda prova scritta, il signor Albani e altri candidati non ammessi hanno proposto ricorso avverso le decisioni della commissione giudicatrice del concorso con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 maggio 1988. Con ordinanza 15 novembre 1989, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di primo grado in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Dinanzi al Tribunale, la Commissione ha osservato che solo cinque candidati avevano approfittato della controversa disposizione impartita ai correttori e che essi non figuravano nell' elenco dei vincitori del concorso redatto il 26 maggio 1988. La Commissione non ha tuttavia potuto fornire al Tribunale la prova delle sue affermazioni, essendo emerso che tutti i fascicoli interessati erano scomparsi.
Il Tribunale ha annullato "la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/482 relativa alla correzione della seconda prova scritta, nonché i successivi atti della procedura del concorso" ed ha condannato la Commissione alle spese.
3. Con atto depositato in cancelleria il 7 agosto 1990, la Commissione ha proposto alla Corte il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado sul quale oggi presento le mie conclusioni. Con una serie di ordinanze in data 15 novembre 1990, la Corte ha ammesso un gran numero di parti a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, conformemente all' art. 123 del regolamento di procedura (4).
I convenuti sono i ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale come pure l' Union syndicale ° Bruxelles, parte interveniente in primo grado.
4. Convinta del fatto che la sentenza impugnata la obbligasse a licenziare i dipendenti già nominati sulla base del concorso generale, la Commissione ha presentato nella cancelleria della Corte una domanda di sospensione dell' esecuzione di detta sentenza. Con ordinanza 27 novembre 1990 pronunciata in sede di procedimento sommario, il presidente della Corte ha constatato "che nelle more del giudizio sull' impugnazione, la Commissione non è tenuta a revocare le nomine avvenute prima della data della sentenza del Tribunale" (5). Il presidente ha respinto quindi la domanda di sospensione in quanto priva di oggetto.
5. In data 3 e 8 ottobre 1990, un certo numero di vincitori del concorso, che non erano stati ancora nominati, hanno proposto, dinanzi al Tribunale, domande di opposizione di terzi contestando la sentenza impugnata. Nelle more della decisione del Tribunale su dette domande, il procedimento dinanzi alla Corte è stato sospeso (6). Con ordinanze pronunciate il 26 marzo 1992, il Tribunale ha dichiarato irricevibili le domande di opposizione di terzo (7), dopodiché il procedimento relativo al presente ricorso ha potuto riprendere il suo corso normale.
6. La Commissione accetta la decisione del Tribunale che annulla la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/482 che aveva modificato i criteri di correzione della seconda prova scritta. Essa chiede tuttavia l' annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui quest' ultima annulla tutti gli atti della procedura del concorso a partire dalla correzione della seconda prova scritta, senza limitare le conseguenze di detto annullamento al solo ripristino dei diritti dei ricorrenti. A questo proposito essa si basa sui principi generali della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di proporzionalità come pure sulla costante giurisprudenza sia della Corte che del Tribunale. Essa aggiunge che la sentenza impugnata sarebbe inoltre insufficientemente motivata.
Violazione dei principi generali della certezza del diritto, del legittimo affidamento, di proporzionalità e dell' accurata messa a confronto degli interessi in gioco
7. Nella sentenza impugnata si afferma in particolare che:
"(...) L' inosservanza del limite di 800 parole, se risultata sostanziale, costituisce un' irregolarità di natura tale da inficiare sia la contestata decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della prova, che i successivi atti della procedura" (punto 43 della motivazione).
"Ciononostante, trattandosi di un concorso generale di assunzione per titoli ed esami, il cui svolgimento avviene in più fasi, l' irregolarità verficatasi in una fase intermedia giustifica l' annullamento della decisione impugnata solo qualora il vizio abbia alterato l' esito del concorso (...)" (punto 44 della motivazione).
"(La convenuta) non ha fornito la prova relativa al proprio argomento principale secondo il quale solo cinque candidati hanno di poco superato il limite di 800 parole e secondo il quale queste cinque persone non sono ricomprese nell' elenco dei vincitori" (punto 51 della motivazione).
"Stando così le cose, il Tribunale non è in grado di verificare se il principio della parità di trattamento dei candidati è stato rispettato nella correzione della seconda prova scritta né se tale vizio ha potuto alterare l' esito finale del concorso" (punto 52 della motivazione).
"Di conseguenza, occorre accogliere le conclusioni dei ricorrenti ed annullare la correzione della seconda prova scritta del concorso COM/A/482, oltre che gli atti successivi della procedura (...)" (punto 53 della motivazione).
8. Secondo la costante giurisprudenza della Corte in materia di personale l' irregolarità di un concorso organizzato ai fini della costituzione di un elenco di riserva non implica automaticamente l' annullamento dei risultati del concorso nel loro complesso. Per contro, detta irregolarità deve dar luogo ad una equa reintegrazione dei diritti delle parti alle quali reca svantaggio (8).
Questa giurisprudenza è applicabile anche quando, in ragione di circostanze imputabili ad un' istituzione comunitaria che ha bandito un concorso, il giudice comunitario versa nell' impossibilità di definire con precisione quale influenza una determinata irregolarità abbia avuto sull' ulteriore svolgimento e sul risultato di un concorso. Questa è la conclusione che risulta dalla sentenza Detti del 14 luglio 1983 (9).
9. Nella causa Detti, alla Corte era stato proposto un ricorso da parte di una candidata ad un concorso per il quale erano state organizzate prove sia a Bruxelles che a Lussemburgo. E' successivamente emerso che le prove del concorso non erano identiche a Bruxelles e a Lussemburgo, di modo che nella correzione si sarebbe dovuto applicare una compensazione. Dinanzi alla Corte, l' amministrazione non è stata in grado di esporre i criteri specifici che erano stati applicati al momento della correzione. La Corte ha allora dichiarato che "stando così le cose, (essa) non può accertare se siano stati seguiti criteri obiettivi e in particolare se sia stata fatta salva la parità tra i candidati". Contrariamente all' orientamento seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata, la Corte non ne ha dedotto che doveva essere annullato il concorso nel suo complesso. Al contrario, essa ha deciso che:
"Trattandosi di un concorso generale bandito per la costituzione di una riserva d' assunzione, i diritti della ricorrente sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l' APN riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso (...) senza che sia necessario modificare i risultati del concorso nel loro complesso o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso".
In una sentenza pronunciata successivamente a quella impugnata, il Tribunale si è anch' esso allineato a questo punto di vista (10). Successivamente, esso ha nuovamente affermato, in una sentenza pronunciata il 5 dicembre 1990:
"Inoltre, sarebbe contrario al principio di buona amministrazione che un vizio di procedura riguardante un solo dipendente porti a mettere in discussione l' insieme delle promozioni di tutti i dipendenti iscritti nell' elenco" (11).
10. La giurisprudenza da me testè citata è fondata sulla necessità di contemperare gli interessi dei candidati svantaggiati da un' irregolarità commessa in un concorso e gli interessi degli altri candidati (12). Questa necessità di contemperamento di interessi è un principio generale di buona amministrazione, nella specie, di buona giurisdizione, sancito dal diritto comunitario. Questo principio esige dal giudice non solo che esso si sforzi, per motivi di certezza del diritto, di reintegrare equamente nei loro diritti i candidati pregiudicati, ma altresì che esso prenda in considerazione il legittimo affidamento dei candidati già selezionati e/o nominati (13). Questo vuol dire, nella fattispecie, che ricercando una soluzione in caso di irregolare procedura di assunzione, il giudice deve valutare due tipi di danni e contemperarli fra loro: il danno reale subito dai candidati lesi e che deve essere riparato in maniera equa, da un lato, e il danno potenziale che gli altri candidati subirebbero in conseguenza del provvedimento di riparazione preso in considerazione, dall' altro.
11. L' obbligo di una accurata messa a confronto dei diversi interessi e dei diversi tipi di danno emerge chiaramente dalla giurisprudenza della Corte in materia di cause di personale. Così, nella sentenza Oberthuer/Commissione, pronunciata nel 1980 (14), la Corte ha dichiarato:
"Risulta dalle considerazioni che precedono che la Commissione ha commesso un illecito, mettendo o lasciando la ricorrente in una situazione meno favorevole rispetto agli altri dipendenti idonei alla promozione. Quindi, la procedura di promozione in B2 per l' anno 1978 è stata viziata da un' irregolarità per quanto riguarda la ricorrente" (punto 11 della motivazione).
In primo luogo, la Corte ne deduce che:
"L' annullamento delle promozioni dei 40 dipendenti effettivamente promossi in B2 rappresenterebbe una sanzione eccessiva rispetto all' irregolarità commessa (...)" (punto 13 della motivazione).
In secondo luogo, la Corte ha salvaguardato gli interessi del dipendente leso dichiarando che un indennizzo da determinare ex bono et aequo "costituisce, nella fattispecie, il tipo di risarcimento più idoneo a tutelare gli interessi della ricorrente e a salvaguardare, contemporaneamente, le esigenze del servizio" (punto 14 della motivazione) (15).
12. Nella citata sentenza 13 febbraio 1979, Martin/Commissione, la Corte ha provveduto ad un analogo esame degli interessi in gioco, ma questa volta è pervenuta ad una conclusione diversa (16). In detta sentenza, che verteva anch' essa su un ricorso d' annullamento diretto contro la decisione di una commissione giudicatrice, la Corte ha annullato la decisione impugnata "nonché gli ulteriori atti del concorso e la nomina effettuata in esito ad esso". E' la particolare natura della fattispecie a spiegare perché la Corte ha scelto, in questo caso, di pronunciare l' annullamento in un modo così drastico anziché optare per una forma meno radicale al fine di ripristinare i diritti dei candidati pregiudicati. La controversia verteva, infatti, su un concorso nel quale solo due candidati erano stati ammessi alle prove scritte. Dopo aver constatato che il tema della prova era stato scelto in modo tale che uno dei due candidati si trovava sensibilmente avvantaggiato, la Corte ha deciso di annullare sia la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere alla prova orale il candidato svantaggiato sia gli ulteriori atti del concorso come pure la nomina effettuata in esito ad esso. Non vi è alcuna ragione per meravigliarsi della decisione della Corte, dal momento che essa non doveva, in questa causa, tener conto del legittimo affidamento di un gran numero di altri candidati.
13. Questa giurisprudenza mi induce a ritenere che nella sentenza impugnata, il Tribunale non abbia operato un componimento adeguato degli interessi in gioco. Esso ha infatti annullato una procedura di concorso che aveva consentito la selezione di 67 candidati giudicati idonei e la nomina di almeno di 38 di essi per il motivo che tale procedura conteneva irregolarità nei confronti di 4 candidati non idonei, cioè i ricorrenti in primo grado. A mio parere, dai punti della sentenza impugnata da me in precedenza citati (paragrafo 7), emerge che il Tribunale, nel dichiarare l' annullamento, si è preoccupato in modo troppo unilaterale di ripristinare i diritti dei ricorrenti senza prendere in alcun modo in considerazione la situazione giuridica delle altre parti interessate. E' possibile che esso sia stato indotto a tale decisione dal fatto che la Commissione aveva smarrito le copie delle prove e che non poteva, di conseguenza, dimostrare le sue affermazioni. Ciò tuttavia non giustifica di per sé che si adotti una sanzione drastica di nullità quale quella pronunciata dal Tribunale, qualora non sia dimostrato, che, alla luce di tutti gli interessi in gioco nella presente controversia, detta sanzione sia strettamente necessaria per garantire che i candidati pregiudicati vengano equamente reintegrati nei loro diritti.
14. Concludo pertanto nel senso che la sentenza impugnata comporta la violazione di un principio generale di diritto comunitario, cioè quello dell' accurato contemperamento degli interessi in gioco, in quanto, con riferimento agli atti adottati nel contesto del concorso COM/A/482, il Tribunale non ha operato alcun contemperamento, e in particolare, in quanto non ha valutato la questione se, per ripristinare equamente i diritti dei ricorrenti, si rendesse senz' altro necessaria la sanzione di nullità con tutte le conseguenze che una siffatta nullità ° che è per di più mal delimitata (v. infra, paragrafo 17 e seguenti) ° comporta per gli altri candidati.
Insufficiente motivazione della sentenza impugnata
15. La Commissione sostiene altresì in termini assai generali che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata. Mi sembra di poter dedurre dall' atto di impugnazione che la Commissione auspica, in particolare, di attirare l' attenzione della Corte su due asserite lacune nella motivazione. Da un lato, la sentenza impugnata si sarebbe discostata dalla costante giurisprudenza senza indicarne la ragione (v. infra, paragrafo 16) e dall' altro, il Tribunale non avrebbe indicato con sufficiente precisione quali atti adottati nel contesto del concorso COM/A/482 siano stati annullati (v. infra, paragrafi 17 - 24).
16. Ho dimostrato in precedenza (paragrafi 8 e 9) che la sentenza impugnata si scosta dalla costante giurisprudenza sia della Corte che del Tribunale. Il Tribunale non ha tuttavia assolutamente indicato la ragione di tale scostamento dalla giurisprudenza anche se siffatta precisazione sarebbe stata opportuna (17). Tuttavia non ritengo che la sentenza impugnata sia inficiata da un difetto di motivazione su questo punto. Il Tribunale infatti non è assolutamente vincolato dalla precedente giurisprudenza e non è, pertanto, tenuto a fornire spiegazioni quando decide di scostarsene.
17. Per contro, condivido il punto di vista della Commissione secondo cui la sentenza impugnata è lacunosa in quanto dalla sua motivazione non risulta in modo inequivocabile, quali atti siano annullati nel dispositivo.
18. Come ho avuto modo di dire, oltre alla decisione della Commissione giudicatrice relativa alla correzione della seconda prova scritta, la sentenza impugnata annulla altresì "i successivi atti della procedura del concorso". Le parti sono in totale disaccordo nell' individuare quali atti il Tribunale abbia così inteso indicare.
19. Secondo la Commissione, la sentenza annulla anche l' elenco dei vincitori del concorso e le nomine intervenute sulla base di detto elenco (18). Essa sembra basarsi, a questo proposito, sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale "quando la Corte annulla un atto l' autore di questo è tenuto a revocare o, quanto meno, non applicare un atto successivo, puramente confermativo del primo" (il corsivo è mio) (19).
Anche l' Union Syndicale ° Bruxelles ritiene che la sentenza annulli sia l' elenco degli idonei che le nomine nel frattempo intervenute, ma si basa su altri motivi. A suo parere, ogni altra interpretazione della sentenza impugnata non offrirebbe alle parti ricorrenti in primo grado un adeguato ripristino dei loro diritti (20).
20. I dipendenti già nominati ritengono che la sentenza riguardi, eventualmente, l' elenco degli idonei ma non certamente le nomine già intervenute (21). Essi basano la loro convinzione, in primo luogo, sull' allegato III allo Statuto del personale. Conformemente all' art. 5 di tale allegato, la procedura di concorso si chiude con la redazione dell' elenco degli idonei e la trasmissione di questo all' autorità che ha il potere di nomina. La nomina dei dipendenti, pertanto non rientra nella procedura di concorso annullata (22).
I dipendenti già nominati fanno altresì riferimento alla riapertura della procedura del concorso COM/A/482 decisa dalla Commissione dopo che il Tribunale aveva pronunciato la sentenza impugnata (23). I "candidati vincitori del concorso già nominati in ruolo" non sono stati ammessi al concorso riaperto. Questo, nell' ipotesi in cui la loro nomina fosse, ciononostante, annullata, significherebbe, secondo i dipendenti già nominati, che il principio di parità non è stato rispettato nella riapertura del concorso (24).
Taluni dei dipendenti già nominati in ruolo fanno infine valere il principio della nomina a vita e il principio dell' accesso alla carriera da parte dei dipendenti delle Comunità europee (25).
21. I vincitori del concorso COM/A/482 non ancora nominati affermano, dal canto loro, che la sentenza impugnata o ha annullato l' elenco degli idonei e le nomine già intervenute o non ha annullato né l' elenco né le nomine. Infatti, una "dissociazione" dell' elenco degli idonei e delle nomine e quindi anche la creazione di una distinzione tra i vincitori già nominati e i vincitori che non lo sono ancora stati, sarebbero del tutto arbitrarie. Questa dissociazione e questa distinzione sarebbero tanto più arbitrarie in quanto la procedura di nomina in ruolo di taluni vincitori non ancora nominati si trovava già in uno stadio molto avanzato al momento in cui il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata. Se con la sua sentenza avesse voluto porre in essere una siffatta distinzione, il Tribunale avrebbe almeno dovuto esporne i motivi, il che non è avvenuto (26).
22. Ecco quanto il presidente della Corte ha dichiarato nell' ordinanza emessa nel procedimento sommario (27):
"In questa fase occorre rilevare che né il procedimento dinanzi al Tribunale né il dispositivo della sentenza del Tribunale hanno riguardato o riguardano le nomine già effettuate sulla base del concorso oggetto della controversia" (punto 21 della motivazione).
"Infatti, il procedimento di concorso, come delineato nell' allegato III dello Statuto, termina con la compilazione dell' elenco degli idonei e la trasmissione di quest' ultimo all' autorità che ha il potere di nomina accompagnato da una relazione motivata della commissione giudicatrice. L' annullamento da parte del Tribunale degli atti delle fasi successive del concorso oltre all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice relativa alla correzione della seconda prova scritta può interessare tutt' al più unicamente l' annullamento dell' elenco degli idonei (...)" (punto 22 della motivazione).
"Si deve pertanto dichiarare che, nelle more del giudizio sull' impugnazione, la Commissione non è tenuta a revocare le nomine avvenute prima della data della sentenza del Tribunale" (punto 24 della motivazione,il corsivo è mio).
23. Anche se da quanto precede appare che la declaratoria d' annullamento contenuta nella sentenza impugnata può essere oggetto di varie interpretazioni molto divergenti (la sentenza potrebbe aver annullato l' elenco degli idonei e le nomine intervenute, potrebbe aver annullato solo l' elenco o ancora non aver annullato né l' elenco né le nomine) l' unica conclusione che mi sembra possibile è che la sentenza impugnata manca di chiarezza. Non emerge da nessuna parte nella sentenza che oltre alla decisione della commissione giudicatrice riguardante la correzione della seconda prova scritta, il Tribunale intendesse o non intendesse annullare anche l' elenco degli idonei scaturito dal concorso. Come viene precisato nella motivazione dell' ordinanza in procedimento sommario dinanzi citata, il dispositivo della sentenza impugnata non poteva riguardare le nomine avvenute a seguito del concorso controverso (28). Anche su questo punto la sentenza impugnata è, cionondimeno, tutt' altro che esplicita.
24. A norma dell' art. 176, primo comma, del Trattato CEE, un' istituzione comunitaria, nella specie la Commissione, autrice di un atto annullato con decisione giudiziaria è tenuta a prendere i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza d' annullamento comporta. Per contro, il giudice comunitario non può esso stesso condannare detta istituzione ad adottare taluni provvedimenti specifici di esecuzione (29). Ciò, tuttavia, non impedisce ° proprio per consentire all' istituzione interessata di adottare le misure necessarie ° che il giudice indichi inequivocabilmente quali precisi atti esso annulli.
Non indicando quali siano "i successivi atti della procedura del concorso" interessati dall' annullamento da lui pronunciato, il Tribunale impedisce inoltre alla Corte di verificare, conformemente all' art. 51 dello Statuto della Corte, se la sentenza impugnata abbia violato il diritto comunitario. Tuttavia la Corte ha altresì più volte affermato, in cause di personale, che "la motivazione di una decisione che reca pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il sindacato di legittimità" (30). Questo principio mi pare integralmente applicabile alle sentenze del Tribunale che, alla pari delle decisioni di nomina, sono esse stesse soggette al controllo della Corte sia pure in modo diverso.
25. Concludo nel senso che il Tribunale, non indicando in modo chiaro quali siano gli atti adottati dalla Commissione nel contesto del concorso COM/A/482 che la sentenza intendeva annullare, non ha sufficientemente definito e motivato il dispositivo della sua decisione.
Conclusioni
26. Quando l' impugnazione è accolta, la Corte può, conformemente all' art. 54 dello Statuto della Corte, statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo.
Dato che, se accolti dalla Corte, i motivi di nullità di cui ho in precedenza riconosciuto la fondatezza possono dar luogo ad una valutazione di merito, suggerisco alla Corte di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
27. Alla luce di quanto sopra, suggerisco alla Cote di decidere come segue:
"1) La sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 12 luglio 1990 nella causa T-35/89, Albani/Commissione, è annullata in quanto tale sentenza:
° pronuncia l' annullamento di atti adottati dalla Commissione nel contesto del concorso COM/A/482 senza esaminare se, tenuto conto degli interessi degli altri candidati, tale annullamento sia strettamente necessario per l' equo ripristino dei diritti dei candidati pregiudicati; e/o
° non indica chiaramente quali atti adottati dalla Commissione nel contesto del concorso COM/A/482 siano annullati.
2) La causa è rinviata al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° Racc. 1990, pag. II-395.
(2) ° V. la sentenza impugnata stessa e la relazione d' udienza del presente procedimento di impugnazione.
(3) ° Il bando di concorso è stato pubblicato il 12 febbraio 1987 sulla GU 1987, C 34, pag. 15.
(4) ° V. le ordinanze pronunciate dalla Corte il 15 novembre 1990 nella causa C-242/90 P mediante le quali Allen e a., Anchia e a., André e a., Buggenhout e a., la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) e Zubizarreta e a. sono stati ammessi ad intervenire nella causa.
(5) ° Ordinanza del presidente della Corte 27 novembre 1990, causa C-242/90 P-R (Racc. 1990, pag. I-4329, punto 24 della motivazione).
(6) ° Ordinanza del presidente della Corte 6 febbraio 1991, non pubblicata nella Raccolta.
(7) ° Secondo il Tribunale, i terzi opponenti non avevano dato sufficiente dimostrazione di non essere stati in grado di intervenire fin dall' inizio del procedimento di primo grado. Ordinanza del Tribunale 26 marzo 1992, causa T-35/89 TO1, Zubizarreta e a./Albani e a., Racc. pag. II-1599. Ordinanza del Tribunale 26 marzo 1992, causa T-35/89 TO2, Buggenhout e a./Albani, non pubblicata nella Raccolta.
(8) ° V. sentenza 4 dicembre 1975, causa 31/75, Costacurta/Commissione (Racc. 1975, pag. 1563, punto 17 della motivazione); sentenza 30 novembre 1978, cause riunite 4/78, 19/78 e 28/78, Salerno e a./Commissione (Racc. 1978, pag. 2403, punto 35 della motivazione); sentenza 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione (Racc. 1979, pag. 1613, punto 25 della motivazione); sentenza 28 giugno 1979, causa 255/78, Heirwegh e a./Commissione (Racc. 1979, pag. 2323, punto 15 della motivazione); sentenza 18 febbraio 1982, causa 67/81, Ruske/Commissione (Racc. 1982, pag. 661, punto 13 della motivazione); sentenza 13 maggio 1982, causa 16/81, Alaimo/Commissione (Racc. 1982, punto 15 della motivazione). V. altresì le conclusioni dell' avvocato generale Rozès, che figurano in allegato alla sentenza 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. 1983, pag. 1991, in particolare pag. 2010.
(9) ° Sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia (Racc. 1983, pag. 2421, punto 33 della motivazione).
(10) ° Sentenza 22 giugno 1990, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopoulos/Corte di giustizia (Racc. 1990, pag. II-281, punto 44 della motivazione).
(11) ° Sentenza 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. 1990, pag. II-735, punto 51 della motivazione).
(12) ° Anche altri interessi sono meritevoli di tutela come ad esempio l' interesse di un servizio (e dei suoi utenti) o la necessità di assicurare la continuità di un servizio pubblico. V. sentenza 13 febbraio 1979, causa 24/78, Martin/Commissione (Racc. 1979, pag. 603, punto 10 della motivazione). Per un altro esempio nel quale è stato necessario trovare una soluzione di equilibrio tra vari interessi in una causa di dipendenti, v. sentenza 27 ottobre 1976, causa 130/75, Prais/Consiglio (Racc. 1976, punto 15 della motivazione).
(13) ° La Corte fa riferimento al principio di certezza del diritto in forza del quale il legittimo affidamento degli interessati merita tutela . Sentenza 4 luglio 1973, causa 1/73, Westzucker (Racc. 1973, pag. 723, punto 13 della motivazione). Per un' applicazione di questi principi nel contesto del ricorso d' annullamento proposto dai dipendenti: sentenza 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento (Racc. 1983, pag. 1731, punto 21 della motivazione); sentenza 29 giugno 1988, causa 124/87, Gritzmann-Martignoni/Commissione (Racc. 1988, pag. 3491, punto 18 della motivazione); sentenza 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Cour de justice, Racc. 1991, pag. II-53, punto 40 della motivazione, sentenza 18 febbraio 1993, causa T-45/91, Mc Avoy/Parlamento (Racc. 1993, pag. II-83, punto 56 della motivazione).
(14) ° Sentenza 5 giugno 1980, causa 24/79 (Racc. 1980, pag. 1743). A questa sentenza il Tribunale si è attenuto nella sentenza Marcato, punto 51 della motivazione.
(15) ° V. altresì le conclusioni dell' avvocato generale M. Warner annesse alla sentenza 12 ottobre 1978, causa 86/77, Ditterich/Commissione (Racc. 1978, pag. 1855, in particolare pag. 1876): Posto che la validità dell' elenco era una condizione essenziale della validità delle promozioni, l' annullamento dell' elenco potrebbe costituire, nei confronti dei dipendenti che vi erano inclusi, un' iniquità in complesso sproporzionata al torto subito dal ricorrente .
(16) ° V. nota 12.
(17) ° Tale costante giurisprudenza non è neppure citata nella sentenza impugnata, la quale non fa il minimo riferimento alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale.
(18) ° La Commissione sembra tener fermo questo punto di vista anche dopo l' ordinanza del presidente della Corte nel procedimento sommario. V. le osservazioni da lei presentate sulle memorie depositate dalle parti intervenienti, punto 4.
(19) ° Sentenza 26 maggio 1971, cause riunite 45/70 e 49/70, Bode/Commissione (Racc. 1971, pag. 465, punto 12 della motivazione).
(20) ° Osservazioni scritte, punto 2.
(21) ° V. le osservazioni scritte presentate dagli intervenienti André e a. e Allen e a., punti 11 e 12. Le osservazioni depositate da Anchia e a. sono meno esplicite.
(22) ° V. sentenza 16 ottobre 1984, causa 257/83, Williams/Corte dei conti (Racc. 1984, pag. 3547, punto 10 della motivazione: D' altra parte, la decisione di nomina (...) ha chiuso la procedura del concorso ).
(23) ° Comunicazione della Commissione 91/C197/08 relativa alla riapertura del concorso COM/A/482 (GU 1991, C 197, pag. 14).
(24) ° Osservazioni scritte presentate dalle intervenienti Anchia e a., punti 9 e 10.
(25) ° Osservazioni scritte presentate dalle intervenienti Anchia e a., punto 11. Secondo la Federazione della funzione pubblica europea (FFPE) questi principi sarebbero racchiusi nell' art. 1 dello Statuto del personale: osservazioni scritte della FFPE, pag. 4.
(26) ° V. le osservazioni scritte presentate dagli intervenienti Zubizarreta e a. e Buggenhout e a. (punto 27 e 63-64).
(27) ° V. nota 5.
(28) ° Nell' ipotesi contraria, il Tribunale avrebbe deciso ultra petita poiché il ricorso proposto dinanzi al Tribunale non verteva sulle nomine.
(29) ° Sentenza Verzyck/Commissione, punto 19 della motivazione.
(30) ° Sentenza 1 dicembre 1983, causa 18/83, Morina/Parlamento (Racc. 1983, pag. 4051, punto 11 della motivazione). V. già la sentenza 15 dicembre 1966, causa 62/65, Serio/Commissione della CEEA (Racc. 1966, pag. 757, in particolare pag. 768).
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