Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La High Court of Justice, Queen' s Bench Division, sottopone alla Corte due quesiti pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1).
Il giudice di rinvio, in particolare, chiede se, ai sensi e per gli effetti di tale direttiva, la normativa britannica che prevede il diritto a un determinato supplemento di pensione più elevato (nel prosieguo - e per chiarezza di lettura - "il supplemento"), sia compatibile con il diritto comunitario nella misura in cui, a differenza di quanto avviene per gli uomini, alle donne non è consentito di chiederlo ed ottenerlo tra i 65 ed i 70 anni di età.
2. Descrivere in modo ragionevolmente conciso la normativa nazionale in questione non è certo compito facile, data la sua estrema articolazione. Inoltre, il quadro globale è reso ancora più complesso dal fatto che il supplemento che ci occupa, come si vedrà, non è - quantomeno formalmente - un importo versato in quanto tale, ma solo uno degli elementi per il calcolo del sussidio per l' alloggio: elemento che, ricorrendo determinate circostanze, porta peraltro ad un incremento del sussidio stesso.
Il regime legale di sussidio per l' alloggio (housing benefit) è previsto dall' art. 20 del Social Security Act del 1986; le relative modalità di applicazione sono stabilite negli Housing Benefit (General) Regulations del 1987. Il diritto al sussidio e, all' occorrenza, l' importo del sussidio stesso sono calcolati con riferimento al rapporto tra reddito del beneficiario e un "importo applicabile" (2); tale importo è costituito dalla somma degli assegni, indennità e maggiorazioni spettanti alle diverse categorie di richiedenti.
Una delle maggiorazioni che possono essere incluse nell' importo applicabile, ai fini del calcolo del sussidio per l' alloggio, è appunto il supplemento su cui verte la presente causa. Tale supplemento è accordato ai richiedenti che abbiano meno di 80 anni ma almeno 60 (3) e che, tra l' altro, beneficiano (o comunque ne beneficiavano prima di percepire una pensione di vecchiaia) di una pensione d' invalidità (4).
Le condizioni per l' ottenimento di una pensione d' invalidità (5), spettante a chi per motivi di salute è nell' incapacità di lavorare, sono disciplinate dall' art. 15 della legge del 1975. In principio, una tale pensione è versata, allorché ne ricorrano i presupposti, fino al raggiungimento dell' età pensionabile (fissata, dall' art. 27, n. 1, della legge del 1975, a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini); oppure, allorché una persona abbia superato tale età, ma conservato un regolare impiego, fino ad un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell' età pensionabile (l' art. 27, n. 5, della legge in questione stabilisce infatti che si è considerati in pensione cinque anni dopo il raggiungimento dell' età pensionabile).
In virtù dell' art. 30, n. 3, del Social Security Act del 1975 e dei Social Security (Widow' s Benefit and Retirement Pension) Regulations del 1979, è tuttavia possibile anche a coloro che già percepiscono una pensione di vecchiaia, maturata dopo aver lasciato un regolare impiego o anche ad altro titolo, rinunciare alla pensione di vecchiaia e ricevere quella di invalidità. Una siffatta possibilità, tuttavia, è limitata ad un periodo massimo di 5 anni, che decorre dal momento in cui si è raggiunta l' età pensionabile; in altre parole, la possibilità di chiedere la pensione di invalidità, nonché il diritto a beneficiarne, cessano in ogni caso a 65 anni per le donne e a 70 per gli uomini.
Va infine precisato che la cessazione del diritto alla pensione di invalidità, presupposto indispensabile per l' ottenimento del supplemento, non fa venir meno il diritto a beneficiare del supplemento stesso, che continuerà quindi a far parte dell' importo applicabile, ai fini del calcolo del sussidio per l' alloggio, anche dopo tale data.
3. E veniamo ai fatti della causa principale. La signora Smithson ha beneficiato di una pensione di invalidità nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell' età pensionabile. A partire da tale momento, la stessa ha cominciato a percepire la pensione di vecchiaia. E' indubbio che, se la regolamentazione contestata fosse stata già in vigore al momento del compimento dei 60 anni, la Smithson avrebbe avuto diritto al supplemento, dato che soddisfaceva i requisiti richiesti dalle pertinenti disposizioni, e ciò senza che neppure si ponesse un problema di rinuncia alla pensione di vecchiaia (6); rinuncia che comunque la Smithson non ha potuto effettuare in quanto, al momento dell' entrata in vigore del nuovo regime di sussidio per l' alloggio, aveva ormai 67 anni. La controversia è nata, pertanto, proprio perché il supplemento è stato introdotto quando la Smithson aveva già superato i limiti di età per rinunciare alla pensione di vecchiaia in favore di quella di invalidità.
E' utile sottolineare, tuttavia, che il problema è generale e che l' ostacolo incontrato dalla Smithson ha una sua rilevanza al di là della circostanza che la sua vicenda personale si è svolta in un momento in cui non esisteva ancora il supplemento in discorso. Ed infatti, una donna tra i 65 ed i 70 anni è comunque impossibilitata a chiedere una pensione di invalidità e, di conseguenza, non può in nessun caso, in tale periodo di tempo, maturare uno dei presupposti indispensabili per aver diritto al supplemento.
4. Con il primo quesito il giudice di rinvio chiede, per l' appunto, se il fatto che una donna di età compresa tra i 65 ed i 70 anni non possa, a differenza degli uomini, chiedere il supplemento di pensione più elevato, ai sensi del paragrafo 10, (1), (b), (i), dell' allegato 2 degli Housing Benefit (General) Regulations del 1987, costituisca una discriminazione vietata dall' art. 4 della direttiva 79/7/CEE.
Il citato articolo 4 impone, al paragrafo 1, il divieto di qualsiasi discriminazione basata sul sesso; in particolare, ai fini che qui rilevano, per quanto concerne "il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi" (primo trattino).
Ora, la differenza di trattamento tra uomini e donne è determinata, nel caso di specie, dalla circostanza di far dipendere la concessione del supplemento dal godimento della pensione di invalidità, con la conseguenza che le donne, rispetto agli uomini, hanno cinque anni di meno per acquisire il diritto a beneficiare del supplemento in parola. In sostanza, sono proprio le condizioni di accesso ad un tale supplemento ad essere diverse per gli uomini e le donne; ed infatti, sia gli uni che le altre possono cominciare a beneficiarne a 60 anni; ma mentre gli uomini, dopo il raggiungimento di tale età, hanno ancora dieci anni per acquisire siffatto diritto, le donne ne hanno solo cinque.
Così identificata la discriminazione che ci occupa, preciso che il quesito posto dal giudice a quo, come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, deve essere inteso nel senso che mira ad accertare se il supplemento in questione, date le peculiarità che lo caratterizzano, rientri nel campo di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7 e, in caso di risposta affermativa ad un tale quesito, se l' allegata discriminazione sia giustificata in base all' art. 7, n. 1, lett. a), della stessa direttiva, se si tratti cioè di una conseguenza necessaria delle diverse età pensionabili.
5. Per quanto riguarda l' ambito di applicazione della direttiva in discorso, ricordo innanzitutto che in base all' art. 3, n. 1, questa si applica ai regimi legali che assicurano una protezione, fra l' altro, contro il rischio di invalidità e di vecchiaia (lett. a), nonché alle disposizioni relative all' assistenza sociale nella parte in cui sono destinate ad integrare o a sostituire tali regimi (lett. b).
La tesi del governo britannico è che il regime legale del sussidio per alloggio non rientri in quanto tale, e cioè globalmente considerato, nella sfera di applicazione della direttiva in questione. Si tratterebbe infatti di un regime generale, stabilito in funzione del reddito e dell' importo dell' affitto: vale a dire di un regime legale contro la povertà. In altre parole, il sussidio per l' alloggio, in quanto concesso a categorie di persone eterogenee, e dunque a persone che non risultano necessariamente coperte contro uno dei rischi enumerati all' art. 3, n. 1, della direttiva, esulerebbe dall' ambito di applicazione della stessa.
In proposito, mi limito ad osservare che una siffatta argomentazione non è - in principio - sufficiente ad escludere l' applicabilità della direttiva relativamente al supplemento. Richiamo al riguardo la sentenza Drake (7), in cui la Corte ha affermato che "l' art. 3, n. 1, dev' essere interpretato nel senso da comprendere qualsiasi prestazione la quale, in senso lato, rientri in uno dei regimi legali contemplati o in un provvedimento relativo all' assistenza sociale destinato a completare un siffatto regime od a sostituirlo" (8). Ciò implica che, nella misura in cui si arrivi alla conclusione che il supplemento che ci occupa costituisce effettivamente una protezione contro i rischi di vecchiaia e/o di invalidità, non si potrà poi disconoscere che è parte di un regime legale contro uno dei già citati rischi, ovvero una forma di aiuto sociale destinato a completare la tutela contro i medesimi rischi.
Una interpretazione estensiva della portata del citato articolo 3 è indispensabile, come la Corte ha sottolineato nella stessa sentenza Drake, se si vuole garantire un' attuazione armoniosa del principio di parità di trattamento nell' intera Comunità (punto 23 della motivazione). Una diversa soluzione consentirebbe infatti agli Stati membri di eludere facilmente gli obblighi derivanti dalla direttiva: sarebbe sufficiente, a tale scopo, inserire in un regime avente una portata generale, o comunque non specificamente destinato a tutelare contro uno dei rischi enumerati all' art. 3 della direttiva, una prestazione che invece, isolatamente considerata, sia appunto destinata a tutelare contro i rischi in questione.
6. Ritornando alla fattispecie che ci occupa, rilevo poi che non mi sembra possa essere condivisa la tesi del governo britannico secondo cui il supplemento, essendo solo uno degli elementi che intervengono nella composizione dell' importo applicabile, ai fini del calcolo del sussidio per l' alloggio, ma non un importo versato in quanto tale, non potrebbe essere considerato una prestazione autonoma, scindibile dal sussidio di cui fa parte.
Ritengo addirittura irrilevante, infatti, la circostanza che il supplemento in questione non consista formalmente in una prestazione pecuniaria versata in quanto tale ai beneficiari. Osservo invece che ciò che conta è che il supplemento si traduce, di fatto e comunque, in un vantaggio economico per coloro che ne beneficiano, i quali avranno diritto, allorché una tale componente sia presa in considerazione, ad un più elevato sussidio per l' alloggio.
Ora, considerato che, come risulta dalla richiamata normativa britannica, scopo della maggiorazione in discorso è quello di fornire un aiuto supplementare ai pensionati cui è riconosciuta una qualche forma di invalidità o comunque un handicap, non mi pare possa nutrirsi alcun dubbio sul fatto che il supplemento rientri nel campo di applicazione della direttiva 79/7.
In definitiva, trattasi di una "prestazione" che, sebbene inglobata nel più generale regime del sussidio per l' alloggio, è da esso scindibile nel senso che ha una logica ed uno scopo ben definito: agevolare i pensionati che soffrono di particolari disagi. Pertanto, per le categorie di persone cui è destinato e per gli effetti che produce, il supplemento rientra, a giusto titolo, nel campo di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7. Più in particolare, in quanto diretto ad offrire un aiuto supplementare ai pensionati disabili, per far fronte ai costi dell' alloggio, è da considerare una forma di assistenza sociale destinata a completare i regimi legali previsti per tutelare contro i rischi della vecchiaia e dell' invalidità.
7. Una volta accertato che il supplemento rientra nella sfera di applicazione della direttiva 79/7, resta da verificare se la già identificata discriminazione, consistente nel fatto che, a differenza degli uomini, alle donne non è consentito chiedere ed ottenere il supplemento stesso tra i 65 ed i 70 anni, sia esclusa dal campo di applicazione della direttiva per il fatto di essere una conseguenza necessaria delle diverse età pensionabili previste per uomini e donne. In altre parole, occorre accertare se la differenza di trattamento in questione sia una discriminazione "giustificata" ai sensi dell' art. 7, n. 1, lett. a), della stessa direttiva. La disposizione da ultimo citata, infatti, consente agli Stati di escludere dal campo di applicazione della direttiva la fissazione dell' età per la corresponsione della pensione di vecchiaia e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni previdenziali.
Prima di passare ad esaminare la portata di una siffatta deroga, in relazione al caso che ci occupa, è opportuno ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che l' eliminazione delle discriminazioni basate sul sesso fa parte dei diritti fondamentali di cui essa deve garantire l' osservanza (9), ed ha inoltre precisato che "nel determinare la portata di qualsiasi limitazione di un diritto individuale, come quello alla parità di trattamento tra uomini e donne (...), occorre rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi (...) generali sui quali è basato l' ordinamento giuridico comunitario. Il suddetto principio esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (...)" (10). Ne deriva, come la stessa Corte ha chiarito, che l' eccezione di cui all' art. 7, n. 1, lett. a), va interpretata in modo restrittivo (11).
8. Ora, nel caso che ci occupa, occorre in primo luogo chiedersi se le diverse condizioni di accesso al supplemento, più precisamente il fatto che le donne hanno cinque anni di meno per acquisire il diritto a poterne beneficiare, siano una conseguenza necessaria della fissazione di un' età pensionabile minima diversa per gli uomini e le donne. A prima vista, un siffatto legame sembra addiritura inesistente; invero, la circostanza che il diritto alla pensione sorge ad età diverse è ininfluente rispetto al supplemento in parola, in quanto il diritto a beneficiare di quest' ultimo è fissato ad un' età comune (60 anni). Ciò implica che, al fine di determinare la concessione di un tale supplemento, sia gli uomini che le donne sono considerati "pensionati" a partire da una stessa identica età. Di conseguenza, nessun nesso di causalità risulta stabilito tra la diversa età pensionabile e le condizioni di ottenimento del supplemento.
Una siffatta conclusione non può stupire nella misura in cui, come si è già avuto modo di evidenziare nel descrivere la normativa controversa, la discriminazione non risiede, quantomeno non direttamente, in un legame con la fissazione di una diversa età pensionabile, bensì nel fatto di aver collegato il supplemento in parola all' età in cui cessa d' ufficio il diritto alla pensione d' invalidità, età che è diversa per gli uomini e le donne (rispettivamente - lo ricordo - 70 e 65 anni).
Di conseguenza, occorrerebbe piuttosto accertare l' esistenza di un nesso di causalità tra il supplemento e la pensione d' invalidità e tra quest' ultima e la pensione di vecchiaia. Non ritengo tuttavia che un tale esame sia indispensabile, né che sia conforme ad una corretta interpretazione dell' art. 7, n. 1, lett. a), e ciò appunto in considerazione del fatto che una tale disposizione va interpretata restrittivamente.
Mi spiego: ai sensi della disposizione appena richiamata è consentito agli Stati di escludere dal campo di applicazione della parità di trattamento unicamente la fissazione dell' età alla quale si acquista il diritto alla pensione, nonché le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni. E' evidente che tali conseguenze devono dipendere direttamente dalla diversa età pensionabile; ammettere che esse possano essere, a loro volta, conseguenza di una diversa prestazione (pur nell' ipotesi - da verificare - che quest' ultima sia effettivamente una conseguenza della diversa età pensionabile), significherebbe estendere in modo ingiustificato la portata della disposizione in questione.
D' altra parte, e senza che sia neppure necessario accertare, relativamente al caso che ci occupa, se la cessazione d' ufficio del diritto alla pensione d' invalidità ad età diverse sia una conseguenza della fissazione dell' età della pensione, ai fini e per le conseguenze cui l' art. 7 si riferisce, mi limito a rilevare che lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto in modo non discriminatorio, ad esempio adottando come presupposto per la concessione del supplemento la condizione di invalidità piuttosto che il godimento di una pensione di invalidità.
In definitiva, ritengo che si debba rispondere al primo quesito posto dal giudice a quo, così come riformulato, nel senso che una prestazione quale il supplemento di pensione più elevato, che sia riferita all' età ed alla condizione di invalidità del richiedente, costituisce una forma di assistenza sociale destinata ad integrare un regime legale ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 79/7. La circostanza, poi, che uno dei presupposti per il diritto a beneficiare di un tale supplemento consista in una prestazione (la pensione d' invalidità) la cui cessazione sia determinata tenendo conto delle diverse età pensionabili, in ogni caso non costituisce una conseguenza necessaria dell' esistenza di tale differenza.
9. Con il secondo quesito, il giudice di rinvio chiede se, in virtù dell' art. 4 della direttiva 79/7, una donna di età compresa tra i 65 e i 70 anni abbia il diritto, sulla base delle pertinenti disposizioni nazionali, di rinunciare alla pensione di vecchiaia, di percepire una prestazione d' invalidità e di usufruire altresì del supplemento di pensione più elevato. Nella sostanza, e comunque ai sensi del dirittto comunitario applicabile, un siffatto quesito pone il problema di sapere se la cessazione della pensione d' invalidità ad età diverse è esclusa dal campo di applicazione della direttiva per il fatto di rientrare nell' eccezione di cui all' art. 7, n. 1, lett. a), della stessa.
La conclusione cui siamo pervenuti in relazione al primo quesito rende in effetti superflua, ai fini della soluzione del caso di specie, una risposta al secondo quesito. Tuttavia, per completezza e nell' ipotesi che la Corte non segua la soluzione prospettata, ritengo doveroso esaminare se la cessazione del diritto a beneficiare di una pensione d' invalidità, fissata ad età diverse per gli uomini e le donne, costituisca una conseguenza necessaria delle diverse età pensionabili. Valgano, relativamente all' interpretazione dell' art. 7, n. 1, lett. a), i rilievi generali già svolti in relazione al primo quesito.
Ricordo ancora una volta che: a) la corresponsione della pensione d' invalidità cessa d' ufficio cinque anni dopo il raggiungimento dell' età pensionabile; b) l' età pensionabile è fissata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne; c) una persona è considerata comunque essere in pensione cinque anni dopo aver raggiunto l' età pensionabile.
La data alla quale cessa il diritto alla pensione di invalidità coincide dunque con quella del collocamento a riposo. Una siffatta circostanza si comprende agevolmente ove si consideri che la pensione d' invalidità, essendo una prestazione che sostituisce la perdita di reddito per motivi di inabilità al lavoro, ben può essere erogata oltre la data alla quale si acquista il diritto alla pensione, in particolare fino alla data stabilita per il collocamento a riposo, e ciò proprio perché è espressamente prevista la possibilità di conservare un regolare impiego anche dopo il raggiungimento dell' età pensionabile (12). Nel caso di specie, poi, come lo stesso governo britannico ha sottolineato nelle sue osservazioni, la possibilità che anche coloro i quali già usufruiscano di una pensione di vecchiaia possano, rinunciando a quest' ultima, beneficiare di una pensione d' invalidità, è accordata in considerazione del fatto che molte persone cominciano un nuovo lavoro dopo aver lasciato il loro impiego. In definitiva, la pensione di invalidità è concessa, allorché ne ricorrano i presupposti, a coloro i quali sono considerati, quantomeno potenzialmente, ancora "attivi".
10. In tale ottica, mi sembra incontestabile che la cessazione del diritto alla pensione d' invalidità non è fissata in funzione delle diverse età pensionabili, bensì in relazione all' età di collocamento a riposo. Ora, l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 tollera unicamente le discriminazioni che siano una conseguenza necessaria della diversa età pensionabile, ma non quelle che possano essere ricollegate alla previsione di una diversa età di collocamento a riposo.
Invero, la circostanza che la donna acquisti il diritto alla pensione prima dell' uomo (discriminazione, questa, autorizzata in quanto si fa riferimento all' età in cui si può cominciare a beneficiare della pensione di vecchiaia) non implica, per quanto riguarda il diritto comunitario, ch' essa possa essere obbligata ad andare a riposo prima, tanto più che il sistema inglese non prevede che il collocamento a riposo avvenga automaticamente nel momento in cui si acquista il diritto alla pensione. In altre parole, la previsione di una diversa età pensionabile non può avere come conseguenza che alle donne sia impedito di lavorare tanto a lungo quanto gli uomini (13).
L' età alla quale si è obbligati a smettere di lavorare rientra invece, come si deduce dalla stessa giurisprudenza della Corte, tra le condizioni di lavoro di cui all' art. 5 della direttiva 76/207/CEE (14). Ricordo in proposito la sentenza del 26 ottobre 1983 (15), in cui la Corte ha affermato che una norma nazionale che prevede che le lavoratrici di sesso femminile, pur se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a lavorare fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, va considerata come una delle "condizioni di lavoro più significative".
A ciò si aggiunga che la Corte ha considerato la deroga di cui alla citata disposizione dell' art. 7 inapplicabile all' ipotesi di licenziamento di una donna per il solo motivo che essa abbia raggiunto o superato l' età alla quale ha diritto ad una pensione statale, età diversa per gli uomini e per le donne (16); nonché a clausole convenzionali che fissino l' estinzione del rapporto di lavoro in ragione dell' età raggiunta dal lavoratore, età fatta dipendere dalla diversa età alla quale i lavoratori acquistano il diritto alla pensione (17).
In definitiva, la Corte, pur ammettendo che prestazioni connesse ai regimi nazionali relativi all' età minima per il pensionamento, diversa per gli uomini e le donne, possano derogare al principio della parità di trattamento (18), ha sempre tenuto distinti il momento in cui si acquista il diritto alla pensione di vecchiaia da quello del collocamento a riposo, anche qualora vi sia una coincidenza temporale tra i due momenti in questione.
Alla luce di quanto precede, risulta evidente che, nel caso che ci occupa, la cessazione del diritto alla pensione d' invalidità cinque anni dopo il raggiungimento dell' età pensionabile, essendo in sostanza collegata alla data prevista per il collocamento a riposo, che rientra tra le condizioni di lavoro di cui alla direttiva 76/207, non è coperta dalla deroga di cui all' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7. Pertanto, la cessazione d' ufficio del diritto al beneficio della pensione d' invalidità in ragione dell' età raggiunta, qualora tale età dipenda dalla diversa età pensionabile prevista per gli uomini e per le donne, non è una conseguenza necessaria dell' esistenza di tale differenza di età.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division:
"1.a) Una prestazione quale il supplemento di pensione più elevato, che sia collegata all' età ed alla condizione di invalidità del richiedente, costituisce una forma di assistenza sociale destinata ad integrare un regime legale ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 79/7/CEE;
1.b) La circostanza che uno dei presupposti per beneficiare del supplemento di pensione più elevato consista in una prestazione (la pensione d' invalidità) la cui cessazione sia determinata tenendo conto delle diverse età pensionabili per gli uomini e le donne, non costituisce una conseguenza necessaria ai sensi dell' art. 7, n. 1, lett. a) della stessa direttiva.
2) La cessazione d' ufficio della corresponsione della pensione d' invalidità cinque anni dopo il raggiungimento dell' età pensionabile, in quanto collegata ai diversi limiti di età previsti per il collocamento a riposo, non costituisce una conseguenza necessaria della diversa età in cui si acquista il diritto alla pensione di vecchiaia".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
(2) Più precisamente, il sussido per l' alloggio sarà pari all' importo totale dell' affitto se il reddito è inferiore all' importo applicabile; se invece il reddito è superiore all' importo applicabile, il sussidio per l' alloggio sarà ridotto al 65% per la frazione di reddito che supera l' importo applicabile.
(3) Par. 10, (1), (b), (i), della parte III dell' Allegato 2 degli Housing Benefit (General) Regulations del 1987.
(4) Par. 12, (1), (a), (i), del già citato Allegato.
(5) E' bene qui precisare che l' espressione "pensione d' invalidità" è da intendersi riferita ad una prestazione in denaro che sostituisce la perdita di reddito dovuta all' incapacità al lavoro per motivi di salute; in sostanza, dunque, un tale tipo di "pensione" è versato a coloro che non hanno ancora raggiunto l' età pensionabile o che, comunque, sono considerati potenzialmente attivi.
(6) Ed infatti, coloro i quali hanno diritto, a partire dai 60 anni, al sussidio per alloggio ed inoltre hanno beneficiato del supplemento per handicap grave nel corso delle otto settimane precedenti il compimento del sessantesimo anno di età (supplemento accordato, tra l' altro, a chi durante tale periodo ha usufruito di una pensione d' invalidità), acquisiscono automaticamente il diritto a beneficiare del supplemento di pensione più elevato, e ciò - dunque - indipendentemente dal sesso e dalla diversa età pensionabile.
(7) Sentenza del 24 giugno 1986, causa 150/85, Racc. pag. 1995, punto 23 della motivazione.
(8) Il corsivo è nostro.
(9) V. sentenza del 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne, Racc. pag. 1365, punti 26 e 27 della motivazione.
(10) Sentenza del 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 38 della motivazione.
(11) V. sentenze del 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 36 della motivazione, e causa 262/84, Beets-Proper, Racc. pag. 773, punto 38 della motivazionne.
(12) E' evidente infatti che il diritto alla pensione d' invalidità può eventualmente sorgere, per coloro che abbiano conservato un regolare impiego dopo il raggiungimento dell' età pensionabile, solo in un momento successivo all' acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia.
(13) V. in tal senso le conclusioni dell' Avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 725, in particolare pag. 730.
(14) Direttiva del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 1976, pag. 40).
(15) Causa 163/82, Commissione / Italia, Racc. pag. 3273, punto 9 della motivazione.
(16) Sentenza 26 febbraio 1986, Marshall, citata, punto 38 della motivazione.
(17) Sentenza 26 febbraio 1986, Beets-Proper, citata, punto 40 della motivazione.
(18) Sentenza del 16 febbraio 1982, causa 19/81, Burton, Racc. pag. 555.
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