Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Corte è chiamata ad interpretare l' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene (1).
L' atto in questione, adottato per porre rimedio alle gravi perturbazioni cui era esposto il mercato comunitario in ragione della commercializzazione a prezzi anormalmente bassi delle amarene importate dai Paesi terzi, stabilisce un prezzo minimo per l' importazione delle amarene nella Comunità e dispone la riscossione di una tassa compensativa per i prodotti che non rispettano il prezzo indicato.
L' art. 1, n. 1, del regolamento prevede in particolare un prezzo minimo meno elevato per le amarene congelate e per quelle senza aggiunta di zuccheri ed un prezzo più elevato per le amarene sciroppate, identificate nel modo seguente:
"(...)
ex 20.06 Amarene altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri:
B. II. senza aggiunta di alcole
a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 Kg:
ex 8. amarene sciroppate
b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 Kg o meno:
ex 8. amarene sciroppate
(...)".
2. Come risulta dall' ordinanza di rinvio, la Parma Handelsgesellschaft (in prosieguo: la "Parma"), ricorrente nella causa principale, importava dalla Jugoslavia, tra il luglio ed il settembre del 1985, alcune partite di amarene al vapore, descritte nelle dichiarazioni doganali come "frutta preparata, ovvero conservata, in modo diverso, senza aggiunta di alcool, senza aggiunta di zuccheri, con contenuto proprio di zucchero tra il 9% ed il 13%, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 Kg o più" o semplicemente come "frutta senza aggiunta di zuccheri".
Lo Hauptzollamt di Bad Reichenhall, ritenendo che i prodotti in questione fossero da considerare "amarene sciroppate" per le quali non era stato rispettato il prezzo minimo, fissava un onere compensativo a norma del citato regolamento.
Nel ricorso proposto dinanzi al Finanzgericht di Monaco, la Parma affermava in primo luogo di non aver importato amarene sciroppate bensì amarene in acqua; in secondo luogo, che il calcolo del prezzo minimo dovesse essere effettuato esclusivamente sulla base del peso delle amarene, senza tener conto del liquido di contenimento.
Il Finanzgericht, ritenendo che la decisione della controversia dipendesse dall' interpretazione del regolamento n. 1626/85, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due domande pregiudiziali.
3. Con il primo di tali quesiti il giudice di rinvio chiede se l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85 debba essere interpretato nel senso che le amarene che si trovano in un liquido ottenuto dal riscaldamento delle stesse in acqua e che per tale motivo presenta un contenuto di zucchero superiore al 9% vanno classificate, in quanto amarene sciroppate, nelle sottovoci 20.06 B II a) 8 ovvero 20.06 B II b) 8 della Tariffa doganale comune (nel prosieguo: la "TDC").
Premetto che, come giustamente osservato dalla Parma e dalla Commissione, il quesito così formulato deve essere inteso, alla luce di quanto risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, nel senso che il giudice a quo vuole sapere non tanto se le amarene in questione rientrino nelle sottovoci 20.06 B II a) o b) della TDC, quanto piuttosto se dette amarene vadano considerate come "amarene sciroppate" ai sensi del regolamento n. 1626/85.
A tale riguardo, la ricorrente nella causa principale osserva in particolare che la sottovoce 20.06 B II a) 8 della TDC riguarda in generale la frutta con aggiunta di zucchero, mentre l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 1626/85, nel menzionare in modo specifico le "amarene sciroppate", ha lo scopo di distinguere, all' interno della categoria delle amarene con aggiunta di zucchero, le amarene contenute in uno sciroppo, cui soltanto si applicherebbe la disciplina relativa al prezzo minimo. La differenza tra i due prodotti risiederebbe nella circostanza che alle "amarene sciroppate" viene effettivamente aggiunto dello zucchero.
Una tale interpretazione, che pure a prima vista sembrerebbe trovare un certo fondamento nel tenore letterale della norma in questione, non resiste tuttavia ad un più attento esame.
4. Premetto che il regolamento n. 1626/85 non specifica che cosa si debba intendere per sciroppo o per amarene sciroppate e che dunque è a tal fine necessario considerare il più generale contesto normativo in cui il regolamento in questione si inserisce.
In tale ottica rilevo che la voce 20.06 della TDC (2), cui il regolamento n. 1626/85 fa riferimento, comprende la frutta con o senza aggiunta di zuccheri e che, come risulta dalla nota complementare n. 3 del capitolo 20 della TDC, i prodotti della voce 20.06 sono considerati "con aggiunta di zuccheri" quando il loro tenore in zuccheri è superiore in peso al 13% per gli ananassi e le uve ed al 9% per gli altri tipi di frutta.
Inoltre, secondo le note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, la voce 20.06 comprende anche la frutta sciroppata (3).
A ciò si aggiunga che, sempre secondo le note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 17.02 [altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati (...)], la nozione di sciroppo comprende "gli sciroppi di zuccheri di ogni specie (diversi dalle soluzioni acquose di zuccheri chimicamente puri della voce 29.43), sempre che non siano stati né aromatizzati né colorati" e che nulla consente di escludere da tale definizione gli sciroppi ottenuti dagli zuccheri contenuti nelle amarene.
Ugualmente significative sono poi le definizioni di ciliege sciroppate e di sciroppo di zucchero fornite dall' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione del 5 giugno 1984, n. 1599, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), ai cui sensi "per ciliege sciroppate si intendono le ciliege anche snocciolate, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nella sottovoce 20.06 B II a) 8 o 20.06 B II b) 8 della Tariffa doganale comune", mentre "per sciroppo di zucchero si intende un liquido costituito da acqua combinata a zucchero, con un tenore totale di zucchero, determinato dopo l' omogeneizzazione, non inferiore: al 9% nel caso delle ciliege sciroppate".
Alla luce di tale contesto normativo ritengo pertanto che le amarene che si trovano in un liquido ottenuto dal riscaldamento delle stesse in acqua e che presenta un contenuto in zuccheri superiore al 9% vanno considerate amarene sciroppate anche ai sensi del regolamento n. 1626/85 ed indipendentemente dall' aggiunta ulteriore di zuccheri.
5. Una tale conclusione è peraltro avallata dalla considerazione che, come giustamente osservato dalla Commissione, un diverso criterio di classificazione della merce in questione, fondato non già sul contenuto di zuccheri, ma sull' origine degli zuccheri stessi, sarebbe difficilmente utilizzabile dalle autorità preposte ai controlli doganali.
Al contrario, non appare determinante la circostanza, invocata dalla Parma, secondo cui il liquido in questione non avrebbe un valore intrinseco in quanto non è normalmente utilizzato dai consumatori, avendo la sola funzione di consentire una soddisfacente conservazione delle amarene.
A tale riguardo si deve osservare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va ricercato di regola nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive (5); d' altra parte, la destinazione di una merce, che non è una qualità inerente alla stessa, non può servire come criterio obiettivo per la sua classificazione doganale all' atto dell' importazione, giacché è impossibile determinare, in quel momento, l' uso effettivo che ne sarà fatto (6).
6. Con la seconda domanda il Finanzgericht chiede alla Corte se l' art. 1, n. 1, del citato regolamento debba essere interpretato nel senso che, per il calcolo del prezzo minimo all' importazione di amarene sciroppate, occorre prendere in considerazione il peso delle amarene comprensivo dello sciroppo.
La risposta a tale quesito è in realtà strettamente connessa a quella fornita in precedenza e non mi sembra lasci margini all' incertezza. Se infatti si ritiene, come io ritengo, che le amarene contenute in un liquido che presenta un contenuto di zuccheri superiore al 9% vadano considerate amarene sciroppate ai sensi del regolamento n. 1626/85, è fin troppo evidente che, ai fini del calcolo del prezzo minimo all' importazione, occorrerà tener conto del peso complessivo di tale prodotto, vale a dire del peso delle amarene comprensivo dello sciroppo.
7. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, suggerisco pertanto di rispondere come segue ai quesiti posti dal Finanzgericht di Monaco:
"1) L' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1626/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1712/85, va interpretato nel senso che il prezzo fissato per le amarene sciroppate deve essere applicato anche alle amarene che si trovino in un liquido ottenuto mediante riscaldamento delle stesse in acqua e contenente perciò una percentuale di zuccheri superiore al 9%;
2) L' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1626/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1712/85, va interpretato nel senso che, per il calcolo del prezzo minimo all' importazione di amarene sciroppate, occorre prendere in considerazione il peso delle amarene comprensivo dello sciroppo".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 156, pag. 13. V. anche regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese del regolamento (CEE) n. 1626/85 (GU L 163, pag. 46).
(2) La TDC era costituita all' epoca dei fatti dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1984, n. 3400, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 320, pag. 1).
(3) Come è noto, le note esplicative della nomenclatura della TDC costituiscono un importante strumento di interpretazione che consente di precisare e di esplicitare il contenuto delle varie voci e sottovoci doganali (v. da ultimo sentenza 30 gennaio 1992, SuCrest, causa 14/91, (Racc. pag. I-441, punto 10).
(4) GU L 152, pag. 16.
(5) Sentenza 24 gennaio 1991, causa 384/89, Tomatis (Racc. pag. I-127, punto 11); sentenza 18 settembre 1990, causa 228/89, Farfalla Flemming, (Racc. pag. I-3387, punto 13).
(6) Sentenza 10 luglio 1986, causa 222/85, Kleiderwerke Hela Lampe, (Racc. pag. 2449, punto 13); sentenza 15 maggio 1986, causa 90/85, Mikx, (Racc. pag. 1695, punto 15).
Full & Egal Universal Law Academy