Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Come già nella causa C-57/90 (1), si tratta nel caso di specie della violazione del principio - che informa il regolamento n. 3 ed i regolamenti che gli sono succeduti - di unicità della legislazione applicabile e del parallelismo tra i contributi versati al regime previdenziale e le prestazioni da quest' ultimo erogate.
2. La Commissione contesta detto inadempimento al Regno del Belgio, che preleva contributi da destinare al regime previdenziale generale anche sulle pensioni integrative nonché sugli altri trattamenti sostitutivi di pensioni legali di vecchiaia, di anzianità o di reversibilità, versati a chi fruisca, a norma del diritto comunitario, di prestazioni previdenziali in un altro Stato membro.
3. Si rilevi anzitutto che, originariamente, le norme controverse avevano applicazione generale. La loro portata è stata limitata soltanto a seguito della sentenza pronunciata nella causa 275/83 (2), nella quale la Corte ha dichiarato che, avendo effettuato trattenute di contributi sulle pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità spettanti per legge a cittadini comunitari residenti in un altro Stato membro, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE. Nella specie, le censure della Commissione si limitano alle prestazioni soprammenzionate (punto 2).
4. Va ancora ricordato che, anche nel caso de quo, è pacifico che le prestazioni onerate dai contributi - fondandosi su disposizioni contrattuali - non rientrano nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CEE) n. 1408/71 (3) e che, pertanto, non trova diretta applicazione l' art. 33 del regolamento stesso, secondo il quale l' istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita è autorizzata ad operare trattenute di contributi su detta pensione o rendita soltanto se le prestazioni corrisposte ai sensi degli artt. 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un' istituzione del suddetto Stato membro.
5. Osserviamo ora quanto segue in merito alla valutazione degli argomenti dedotti in corso di causa.
6. 1. Anche nella presente causa, il convenuto afferma, in primo luogo, l' inesistenza del principio richiamato dalla Commissione, in quanto non v' è alcuna norma comunitaria che lo sancisca.
7. Non occorre dilungarsi sul punto; mi limito a far rinvio alle conclusioni da me presentate nella causa C-57/90, in cui ho già esaurientemente illustrato come il principio dedotto dalla Commissione sia stato elaborato in via giurisprudenziale sulla scorta della normativa comunitaria. E - per rispondere ad un argomento specifico dedotto nel corso del presente procedimento - poco importa quindi che l' esistenza di un siffatto principio non si fondi anche sugli ordinamenti nazionali degli Stati membri.
8. Resta forse semplicemente da aggiungere che è aberrante l' affermazione della convenuta secondo la quale, ove detto principio esistesse, la sua menzione all' art. 13 del regolamento n. 1408/71 non avrebbe ragion d' essere e anche l' art. 33 del regolamento sarebbe privo di senso. E' evidente che l' esplicito richiamo del principio in oggetto con riferimento ai casi più significativi non consente di desumere che, al di fuori di questi casi, esso sarebbe privo di importanza; a fortiori, non può trarsi siffatta conclusione dall' art. 33, che riguarda esclusivamente le pensioni e le rendite; era d' altronde quasi impossibile prevedere nel regolamento n. 1408/71 trattenute su prestazioni che non rientrano affatto nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento.
9. 2. Poiché il convenuto fa riferimento - analogamente a quanto faceva la convenuta nella causa C-57/90 - al carattere specifico del prelievo de quo (contributo solidaristico, trattenuta quasi fiscale), sottolineando che la sua caratteristica è di non essere dovuto qualora il reddito globale sia inferiore ad una certa soglia e che anche gli oneri di carattere familiare vi hanno un ruolo (elementi questi irrilevanti dal punto di vista della previdenza sociale, ma caratteristici del diritto tributario), occorre anche in questa sede rilevare quanto già detto nelle conclusioni della causa C-57/90. Si deve, in altre parole, ricordare che il diritto comunitario non fa distinzione alcuna a seconda della natura del contributo e, inoltre, che la trattenuta controversa è disciplinata dalle stesse disposizioni applicabili alla causa 275/83 (legge belga 9 agosto 1963, come modificata con la legge 8 agosto 1980), il che fa supporre ch' essa ne condivide la natura giuridica.
10. 3. Analoga risposta vale per la censura secondo la quale il punto di vista della Commissione condurrebbe ad una disparità di trattamento, in quanto soltanto i titolari di pensioni integrative residenti in Belgio sarebbero tenuti a versare contributi alla previdenza sociale.
11. Anche su questo punto ritengo di aver già detto tutto il necessario nelle conclusioni relative alla causa C-57/90. La Commissione ha già dimostrato che l' attuazione degli artt. 27-32 del regolamento n. 1408/71 può determinare una certa disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori dipendenti che non abbiano fatto uso della propria libertà di circolazione; va quindi condiviso il suo punto di vista secondo il quale scopo del regolamento n. 1408/71 è non una generale parità di trattamento tra tutti i lavoratori dipendenti, bensì la tutela dei lavoratori migranti nei confronti delle disparità che possono derivare dall' applicazione simultanea di diversi ordinamenti giuridici.
12. 4. D' altronde, quanto al rilievo del convenuto secondo il quale il dispositivo del ricorso si riferisce unicamente al combinato disposto degli artt. 13 e 33 del regolamento n. 1408/71, senza citare né il principio generale di unicità della legislazione né quello del parallelismo, lo ritengo tutt' al più un errore veniale, che non può assolutamente giustificare il rigetto del ricorso. L' essenziale è infatti - ed il convenuto stesso l' ha riconosciuto nel corso della fase orale del procedimento - che il principio generale in oggetto sia chiaramente richiamato nella motivazione del ricorso. Non è quindi tanto difficile determinare il preciso tenore delle conclusioni del ricorso, come d' altronde è stato fatto - all' occorrenza - in altre cause in cui, alla luce del contenuto complessivo del ricorso, è stata compiuta una certa attività interpretativa (v., ad esempio, la sentenza pronunciata nella causa 2/78, Racc. 1979, pag. 1783).
13. 5. Anche nella presente causa, pertanto, vi propongo di accogliere le conclusioni della Commissione e di dichiarare che, avendo effettuato trattenute di contributi previdenziali sulle pensioni integrative e su ogni altra prestazione sostitutiva di pensioni di vecchiaia, di anzianità o di reversibilità spettanti per legge ai cittadini comunitari residenti in altri Stati membri, nell' ambito della cui normativa essi hanno diritto a prestazioni previdenziali, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del regolamento (CEE) n. 1408/71. Analogamente, anche nel caso di specie, il convenuto dovrà essere condannato alle spese.
Od
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) Causa C-57/90, Commissione/Francia.
(2) Sentenza 28 marzo 1985, Commissione/Belgio (causa 275/83, Racc. pag. 1097).
(3) Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 (GU L 149, pag. 2).
Traduzione
Full & Egal Universal Law Academy