Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente, Signori Giudici,
1. L' oggetto della presente causa è, in breve, il seguente:
Verso la fine dell' anno 1988, il Parlamento europeo bandiva un concorso generale al fine di assegnare un posto di capodivisione per dirigere il suo ufficio informazioni di Parigi.
Il signor Jean-Louis Burban, dipendente di grado A 4 del Parlamento, desiderava partecipare al concorso ed inviava pertanto il suo atto di candidatura. La commissione giudicatrice tuttavia non l' ammetteva a partecipare, con la motivazione secondo cui egli non aveva accluso la documentazione probatoria relativa agli studi ed all' esperienza professionale di cui egli faceva menzione nell' atto di candidatura. A seguito di tale esclusione, aveva luogo uno scambio di note tra la commissione giudicatrice ed il signor Burban, il quale contestava la legittimità della decisione della commissione. Il signor Burban segnalava, in particolare, di non aver inviato i documenti in parola a causa del fatto che, avendo contattato il capo del servizio "Statuto e gestione del personale" presso la divisione del personale del Parlamento, questi lo aveva informato che gli allegati necessari all' esame della sua candidatura, che si trovavano nel suo fascicolo personale, sarebbero stati comunicati direttamente alla commissione giudicatrice dall' amministrazione del Parlamento. La commissione giudicatrice confermava la propria decisione.
Il signor Burban proponeva ricorso contro il Parlamento per ottenere l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice. Con sentenza 20 giugno 1990, il Tribunale di primo grado respingeva tale ricorso (1). Il signor Burban ha impugnato questa sentenza dinanzi alla Corte, ritenendo scorretto che l' errore da lui commesso omettendo di accludere al suo atto di candidatura i necessari documenti probatori necessari avesse avuto conseguenze di tale gravità. L' errore aveva, a suo parere, carattere meramente formale ed era quindi facile rimediarvi. Egli è del parere che si dovesse dargliene la possibilità, in considerazione di particolari circostanze. In primo luogo, per il fatto che in ogni caso uno dei membri della commissione giudicatrice era perfettamente consapevole della sua rispondenza ai requisiti essenziali per la partecipazione al concorso e, in secondo luogo, in quanto l' errore riposava sulla circostanza ch' egli aveva fatto assegnamento sulle informazioni fornitegli dal predetto dipendente del Parlamento, il quale avrebbe dovuto essere al corrente della procedura da seguire.
La decisione del Tribunale appalesa, secondo il signor Burban, un formalismo eccessivo. Egli ha riunito tali considerazioni nell' unico mezzo che deduce a sostegno del suo ricorso, relativo al fatto che la sentenza impugnata comporta una violazione ed un' interpretazione erronea del dovere di assistenza verso i dipendenti e del principio di sana amministrazione. Egli ritiene che da tali principi risulti che avrebbe dovuto essergli data la possibilità di depositare successivamente la documentazione probatoria necessaria all' esame della sua candidatura.
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa e degli argomentazioni giuridiche delle parti, si fa rinvio alla sentenza del Tribunale ed alla relazione d' udienza.
2. Dirò subito che, a mio avviso, il Tribunale di primo grado ha statuito correttamente. Le considerazioni determinanti al riguardo sono i punti da 21 a 40 della motivazione della sentenza, che io condivido.
E' necessario sottolineare che la decisione impugnata, lungi dal concretizzare un formalismo giuridico eccessivo, si fonda al contrario su principi fondamentali del diritto amministrativo, che sono del pari applicabili all' organizzazione dei concorsi, la cui la gestione deve nel contempo garantire la parità di trattamento dei candidati ed uno svolgimento delle operazioni del concorso il più possibile rapido e razionale, considerando che i candidati hanno un intersse legittimo ad esigere una valutazione obiettiva.
3. Dalla fattispecie risultano i seguenti elementi:
- il bando di concorso stabiliva in più punti che i documenti
probatori necessari all' esame delle candidature dovevano essere inviati non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
- era pure chiaramente indicato nel bando di concorso che
siffatto onere documentale s' applicava ugualmente ai dipendenti ed agli altri agenti del Parlamento, e che
- la conseguenza giuridica della mancata produzione dei suddetti
documenti entro il termine stabilito sarebbe stata l' esclusione degli interessati dal concorso.
E' prassi consolidata esigere la produzione di prove documentali e far derivare la summenzionata conseguenza giuridica dal mancato rispetto di tale prescrizione.
Ai concorsi organizzati dalle istituzioni possono partecipare varie centinaia, perfino migliaia di candidati. Si devono dunque stabilire delle regole chiare e facili da mettere in pratica. Va da sé, ed è al tempo stesso stesso conforme ad un' equa ripartizione dei compiti, che incombe ai candidati l' onere di produrre i documenti probatori richiesti (2). La commissione giudicatrice non può sobbarcarsi l' onere di valutare la ragione del mancato rispetto dell' obbligo di produrre tali documenti. E' evidente che sulla commissione giudicatrice non può gravare l' obbligo concreto di verificare - per esempio esaminando i fascicoli dei candidati interni - se i candidati soddisfino effettivamente i requisiti stabiliti nel caso di specie. La commissione giudicatrice non può nemmeno assumersi il compito di valutare se un candidato che non ha prodotto i documenti richiesti sia in grado di rimediare a tale mancanza e, nell' affermativa, se esistano ragioni di carattere più o meno assolutorio che giustifichino la concessione di una tale possibilità all' interessato. La commissione giudicatrice verrebbe in tal modo ad accollarsi un onere che potrebbe risultare estremamente gravoso, comportando senz' altro difficili problemi di delimitazione.
A giusto titolo, dunque, il bando di concorso è chiaro in proposito.
Spetta ai candidati produrre i documenti probatori necessari per l' esame delle loro candidature e la commissione giudicatrice non ha la facoltà d' ammettere i candidati che non abbiano ottemperato a tale esigenza.
S' intende che una regola di tale chiarezza costituisce del pari una base di partenza corretta per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento tra i candidati, ivi compresa la parità di trattamento tra candidati interni ed esterni.
Stando così le cose, il dovere di assistenza dell' amministrazione ed il principio di sana amministrazione non possono essere invocati dai candidati per ottenere il diritto di rettificare ad un errore commesso in ordine alla produzione di documenti probatori.
4. Ciò valga anche nel caso del signor Burban. Le presunte circostanze particolari che questi adduce a sostegno di una autorizzazione, in suo favore, a rettificare l' errore commesso, non sono di natura tale da consentire una deroga alla condizione esplicitamente enunciata dal bando di concorso.
Né deve attribuirsi valore alla circostanza che uno dei membri della commissione giudicatrice era a conoscenza del fatto che il signor Burban soddisfaceva i requisiti prescritti in materia di esami e di esperienza professionale. Tale fatto casuale non può giustificare un' eccezione nei confronti delle prescrizioni chiare e appropriate enunciate dal bando di concorso con riguardo ai documenti probatori. Al contrario, una tale eccezione costituirebbe una discriminazione rispetto ad altri candidati le cui candidature dovrebbero essere escluse sol perché, per puro caso, nessun membro della commissione giudicatrice li conosceva.
Il signor Burban ha sostenuto che gli si doveva permettere di rettificare l' errore, derivando quest' ultimo da informazioni che un dipendente dello stesso Parlamento gli aveva fornito. Il Tribunale di primo grado ha preso posizione su tale argomento senza pronunciarsi in modo definitivo sul punto se siffatte informazioni erronee fossero state fornite al signor Burban, sul rilievo che le informazioni allegate dall' interessato, ammesso "che siano provate e per quanto possano essere censurabili", non erano di natura tale da dargli ragione. Su questo punto condivido la posizione del Tribunale.
Il signor Burban non potrebbe trarre partito da dichiarazioni, promananti da un dipendente sprovvisto di competenze in materia, il cui tenore contrasta con regole espressamente stabilite concernenti lo svolgimento delle operazioni del concorso. E' assodato che il dipendente in questione non era affatto competente a modificare l' obbligo d' accludere i documenti probatori, come era stato senz' ambiguità precisato nel bando di concorso dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"). Le dichiarazioni di quel dipendente non possono né abilitare, né - a maggior ragione - obbligare la commissione giudicatrice o l' APN ad agire in contrasto con il bando di concorso. Quest' opinione è del resto corroborata da una giurisprudenza secondo la quale è escluso che ci si possa valere di dichiarazioni contrarie allo Statuto; si fa rinvio, in proposito, ad una sentenza della Corte nella causa Vlachou (3) ed alle conclusioni dell' avvocato generale Warner nella causa Dautzenberg (4).
5. Il signor Burban ha asserito inoltre che risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che la commissione giudicatrice era tenuta, in virtù del dovere di assistenza e del principio di sana amministrazione, ad applicare la disposizione dell' art 2, n. 2, dell' allegato III dello Statuto, secondo la quale si possono richiedere ai candidati documenti ed informazioni integrativi. A questo proposito, il signor Burban ha richiamato le sentenze della Corte 23 ottobre 1986, Schwiering/Corte dei conti (5), e 4 febbraio 1987, Maurissen/Corte dei conti (6) . A mio parere, tale argomento non regge al vaglio. Prima di tutto, incombe su tale tesi una presunzione contraria, dato che un simile obbligo non risulta dal dispositivo della norma citata. In secondo luogo, la Corte ha escluso, nella sentenza 25 aprile 1978, Allgayer/Parlamento (7), che una commissione giudicatrice abbia un tale obbligo. Le due sentenze richiamate dal signor Burban non hanno modificato la disciplina giuridica della materia. Tali sentenze concernevano, entrambe, situazioni
- relative a concorsi interni;
- comportanti un numero ridotto di candidati;
- nelle quali i dipendenti interessati avevano inviato i documenti probatori entro il termine di presentazione delle candidature, e
- nelle quali la commissione giudicatrice aveva deciso di servirsi della facoltà di richiedere informazioni supplementari, prevista dall' art. 2, n. 2.
Correttamente considerate, le due sentenze riguardano pertanto le modalità d' utilizzazione della facoltà di cui all' art. 2, n. 2, dopo che la commissione giudicatrice abbia deciso di far uso di tale abilitazione.
6. Di conseguenza, il ricorso del signor Burban non può essere accolto. Riguardo alle spese, esse dovrebbero, secondo me, essere sopportate dal ricorrente. Tuttavia, risulta dal combinato disposto degli articoli 69, n. 2, e 122 del regolamento di procedura che la parte soccombente sopporta le spese soltanto se ne è stata fatta domanda. Nelle sue conclusioni, il Parlamento ha invitato la Corte a statuire sulle spese conformemente alle disposizioni del regolamento di procedura. Ciò può difficilmente essere interpretato come domanda diretta ad ottenere una condanna alle spese. Ciascuna parte dovrà, conseguentemente, sopportare le proprie spese.
7. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di lasciare che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) Burban/Parlamento, causa T-133/89 (Racc. pag. II-245).
(2) La Corte ha più volte affermato che incombe ai candidati - e non alla commissione giudicatrice - l' onere di produrre i documenti probatori che permettono alla commissione di valutare se i candidati soddisfano le condizioni generali per poter partecipare al concorso, per esempio nella sentenza 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli/Corte di giustizia (Racc. pag. 2353, 2384).
(3) Sentenza 6 febbraio 1986, causa 162/84, Vlachou/Corte dei conti (Racc. pag. 481, 491).
(4) Sentenza 28 ottobre 1980, causa 2/80, Dautzenberg/Corte di giustizia, (Racc. pag. 3107, 3121).
(5) Sentenza 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti, (Racc. pag. 3199).
(6) Sentenza 4 febbraio 1987, causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. 551).
(7) Allgayer/Parlamento (causa 74/77, Racc. pag. 977). In questa causa, la commissione giudicatrice d' un concorso generale per titoli ed esami aveva rifiutato d' ammettere alle prove scritte una candidata, dipendente della Commissione, per il motivo che, in base ai titoli inviati dalla candidata, non le era stato possibile attribuirle il numero di punti richiesti nel bando di concorso per poter partecipare alle prove scritte. La dipendente richiese di poter produrre documenti supplementari. Al punto 9 della motivazione della sentenza, la Corte espresse le seguenti considerazioni:
"La ricorrente ha compreso la necessità di presentare un fascicolo completo, dal momento che ha allegato all' atto di candidatura documenti superflui, come la copia del suo diploma di maturità e quella del suo diploma di studi secondari inferiori, il cui possesso era evidente visto il suo diploma universitario;
in un concorso per titoli, i candidati sono tenuti, data la natura stessa del concorso, ad allegare all' atto di candidatura i propri titoli, senza che questi debbano essere loro richiesti dalla commissione giudicatrice;
se non ha allegato al suo atto di candidatura i certificati inviati successivamente, la ricorrente non può imputare tale omissione ad altri che a se stessa, e deve subirne le conseguenze;
va d' altronde rilevato che, secondo i criteri obiettivi di base fissati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli dei candidati, detti certificati non sarebbero stati presi in considerazione".
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