Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa, il Pretore di Perugia vi consulta in via pregiudiziale sulla validità di una disposizione della disciplina sugli aiuti ai semi di soia. L' attrice nella causa principale, la Mignini SpA (in prosieguo: la "Mignini") produce mangimi per i quali utilizza, tra l' altro, semi di soia. Il convenuto è l' ente italiano d' intervento, l' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l' "AIMA").
2. La controversia riguarda il rifiuto dell' AIMA di versare aiuti alla Mignini relativamente ad un contratto per la fornitura di semi di soia stipulato tra la Mignini e un produttore. L' AIMA ha giustificato il suo rifiuto con il motivo che i semi in questione erano depositati in un magazzino ubicato fuori del perimetro dello stabilimento di produzione della Mignini. Le parti concordano sulle condizioni di immagazzinamento dei semi e sul fatto che questa situazione non era conforme alle norme vigenti in materia. Tuttavia la Mignini sostiene che la disposizione che prescrive di immagazzinare i semi all' interno dello stabilimento di produzione è invalida in quanto incompatibile col principio della parità di trattamento e con il principio di proporzionalità.
La normativa in materia
3. L' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1491, recante misure speciali per i semi di soia (GU 1985, L 151, pag. 15), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1988, n. 2217 (GU 1988, L 197, pag. 11), recita:
"1. Se il prezzo d' obiettivo valido per la campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale dei semi di soia determinato conformemente all' art. 3, è concessa un' integrazione pari alla differenza fra questi due prezzi per i semi di soia raccolti e trasformati nella Comunità.
2. L' integrazione è concessa ai trasformatori dei semi di soia che abbiano stipulato con i produttori dei semi, singolarmente o associati, un contratto che prevede il versamento al produttore di un prezzo pari almeno al prezzo minimo di cui al paragrafo 3. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1992 negli Stati membri nei quali la commercializzazione dei semi di soia è disciplinata da una normativa nazionale che garantisce un' organizzazione ed un controllo sufficienti, l' integrazione può essere concessa ad un primo acquirente che non sia il trasformatore.
Qualora il primo acquirente sia il trasformatore dei semi, l' integrazione è concessa dietro presentazione della prova dell' avvenuta trasformazione.
Negli altri casi, l' integrazione è concessa ai primi acquirenti:
- che soddisfino determinate condizioni da stabilirsi,
- riconosciuti dallo Stato membro,
- che abbiano presentato la prova della vendita o della consegna dei semi di soia ad un trasformatore.
3-7 (omissis)
8. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni quadro cui devono conformarsi i contratti di cui al paragrafo 2, sono determinate secondo la procedura prevista dall' art. 38 del regolamento n. 136/66/CEE".
4. L' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2194, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia (GU 1985, L 204, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1231 (GU 1989, L 128, pag. 24) stabilisce:
"L' integrazione è versata al primo acquirente dopo che si sia provveduto ad accertare che:
a) qualora il primo acquirente sia anche il trasformatore, i semi di soia siano stati trasformati nella Comunità per la produzione di olio o per altre utilizzazioni nell' alimentazione umana e degli animali,
oppure
b) qualora il primo acquirente sia una persona diversa dal trasformatore, i semi di soia siano stati venduti o consegnati a un trasformatore per la produzione di olio o per altre utilizzazioni nell' alimentazione umana e degli animali.
Tuttavia, su richiesta del primo acquirente, l' integrazione può essere versata anticipatamente non appena sono stati identificati i semi, a condizione di fornire una cauzione di importo equivalente a quello dell' anticipo dell' integrazione".
5. L' art. 4, n. 1, del regolamento n. 2194/85, nella versione modificata dispone:
"Ai fini del presente regolamento, s' intende per 'identificazione' l' atto mediante il quale l' organismo competente dello Stato membro attesta, su richiesta dell' interessato, che per il quantitativo di semi di soia oggetto della domanda l' importo dell' integrazione da concedere è quello valido il giorno della presentazione della domanda.
Tuttavia l' importo dell' integrazione valido il giorno della presentazione della domanda della parte 'fissazione anticipata' del titolo di cui all' articolo 4 bis, adeguato conformemente all' articolo 4 quater, è applicato, su richiesta dell' interessato, ai semi identificati durante il periodo di validità della parte 'fissazione anticipata' del certificato.
L' identificazione dei semi ha luogo a partire dal loro ingresso nell' impresa dove essi saranno trasformati e prima della loro trasformazione".
6. L' art. 4 bis, del regolamento n. 2194/85, come modificato, dispone:
"E' istituito un titolo comunitario in due parti, di cui una destinata a fornire la prova che i semi raccolti nella Comunità sono stati identificati e l' altra per attestare, se del caso, che l' importo dell' integrazione è stato fissato in anticipo. Le due parti del titolo sono rilasciate dagli Stati membri a ogni interessato rispondente alle condizioni di cui all' art. 2 che ne faccia domanda".
7. L' art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 8 agosto 1989, n. 2537, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia (GU 1989, L 245, pag. 8) dispone:
"Il titolo di cui all' articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 è composto di due parti, una attestante la 'fissazione anticipata dell' integrazione' e denominata A.P. e l' altra, relativa alla 'identificazione dei semi' , denominata I.D.
Il titolo è compilato in due esemplari almeno, di cui il primo viene rilasciato al richiedente e il secondo è conservato dall' organismo competente".
8. L' art. 11 del regolamento n. 2537/89, stabilisce:
"1. La parte I.D. del titolo può essere richiesta all' organismo competente di cui all' articolo 6 del presente regolamento, soltanto per una o più partite. Essa non può in nessun caso essere richiesta per una partita per la quale questa parte del titolo è già stata rilasciata.
Per partita si intende un quantitativo di semi coperto da una dichiarazione di consegna, numerato dall' interessato al momento dell' entrata nell' impresa e per il quale è stata effettuata un' analisi, conformemente alle disposizioni dell' art. 30.
2. La domanda della parte I.D. del titolo è ricevibile solo se i semi sono entrati nell' impresa al più tardi il giorno della sua presentazione.
Essa deve essere accompagnata dalle dichiarazioni di consegna corrispondenti ai quantitativi per i quali è richiesta l' identificazione".
9. L' art. 2, n. 1, del regolamento n. 2537/89, nella versione modificata del regolamento della Commissione 19 gennaio 1990, n. 150 (GU 1990, L 18, pag. 10), recita:
"Ai sensi del regolamento si intende per 'impresa' :
a) un oleificio comprendente:
- qualsiasi locale o altro luogo che si trovi entro il perimetro dello stabilimento di produzione;
- qualsiasi impianto di deposito al di fuori di detto perimetro situato nel territorio doganale dello Stato membro dove è ubicato lo stabilimento di produzione, che presenti garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati e che sia stato preventivamente riconosciuto dall' organismo responsabile del controllo;
b) oppure uno stabilimento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o di mangimi, che possano essere utilizzati come tali dal consumatore finale. Lo stabilimento deve essere dotato di un impianto di deposito, situato entro il suo perimetro, la cui capacità, determinata dall' organismo responsabile del controllo, sia adeguata alle prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni concernenti l' identificazione dei semi ed il controllo della loro presenza e della loro utilizzazione da parte dell' impresa;
c) oppure qualsiasi stabilimento gestito da un primo acquirente non trasformatore, riconosciuto a norma dell' articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/85, comprendente impianti di deposito dei semi che offrano sufficienti garanzie, ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati e preventivamente riconosciuti dall' organismo responsabile del controllo".
Antefatti
10. Il 3 aprile 1989 la Mignini stipulava un contratto con un produttore di semi di soia per la fornitura di 3,770 kg di semi. La partita veniva consegnata il 19 ottobre 1989 e veniva immagazzinata in un deposito di proprietà della Mignini, ma ubicato fuori del perimetro dei suoi stabilimenti di produzione. La Mignini chiedeva all' AIMA di "identificare" i semi e di redigere la parte I.D. del certificato contemplata dagli artt. 10 e seguenti del regolamento n. 2537/89. L' AIMA rilasciava il certificato il 12 febbraio 1990 e il giorno successivo la Mignini chiedeva il pagamento anticipato dell' integrazione.
11. Con lettera 19 febbraio 1990 l' AIMA comunicava alla Mignini che la domanda di pagamento anticipato dell' integrazione era respinta poiché il prodotto identificato era depositato in un magazzino situato fuori del perimetro dello stabilimento di produzione della Mignini. Secondo l' AIMA, ciò era in contrasto con l' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2537/89, che - ricordo - definisce un' impresa come "uno stabilimento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o di mangimi, che possano esser utilizzati come tali dal consumatore finale", e, nella versione modificata dal regolamento n. 150/90, prescrive che tali stabilimenti devono disporre di magazzini adeguati all' interno del loro perimetro. In realtà mi pare che, se questa disposizione ha il senso che le attribuisce l' AIMA (e su questo punto non vi è contestazione), la parte I.D. del certificato non avrebbe dovuto nemmeno venir rilasciata, poiché l' art. 11, n. 2, dello stesso regolamento stabilisce che "la domanda della parte I.D. del titolo è ricevibile solo se i semi sono entrati nell' impresa al più tardi il giorno della sua presentazione".
12. Comunque, pare pacifico tra le parti che chi usa i semi di soia (e non è produttore di olio) non può richiedere l' integrazione, in base alle norme vigenti, finché i prodotti in questione non sono entrati nel perimetro dello stabilimento nel quale avviene la lavorazione. La Mignini sostiene che la condizione non è valida, in quanto stride con i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.
13. Il 28 giugno 1990 la Mignini citava in giudizio l' AIMA dinanzi al Pretore di Perugia, chiedendo una declaratoria di invalidità dell' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2537/89, nella versione modificata (previa consultazione pregiudiziale della Corte di giustizia), e l' ingiunzione all' AIMA di versare all' attrice l' integrazione richiesta.
14. Con ordinanza 6 agosto 1990, il Pretore ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale "sulla validità dell' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione in data 8 agosto 1989, come integrato dal regolamento (CEE) n. 150/90, in data 19 gennaio 1990".
15. Va rilevato che la questione, come è stata redatta, riguarda specificamente il regolamento n. 2537/89, come modificato dal regolamento n. 150/90, anche se quest' ultimo regolamento è entrato in vigore solo il 23 gennaio 1990, mentre i fatti che hanno dato origine al rinvio pregiudiziale si sono verificati in parte prima di questa data. Risulta dall' ordinanza di rinvio nonché dalle osservazioni presentate alla Corte dalla Mignini che questa causa è stata promossa come strumento per contestare la validità della normativa nella versione modificata.
Il principio della parità di trattamento
16. La Mignini sostiene che la disposizione controversa è incompatibile con il principio della parità di trattamento sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, in quanto impone alle imprese che lavorano i semi di soia per ottenerne mangimi zootecnici o alimenti per il consumo umano condizioni che non valgono per le imprese che usano i semi di soia per produrre olio. Secondo la Mignini, i vari tipi di imprese si trovano in situazioni analoghe e non vi è giustificazione obiettiva per trattarle in modo diverso.
17. Non penso che questo argomento sia accoglibile. Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio sancito dal secondo comma dell' art. 40, n. 3, del Trattato, che costituisce un enunciato specifico del principio generale di parità, vieta di trattare in modo diverso i produttori che siano in situazioni analoghe. Affinché il principio si possa applicare ai produttori, i loro prodotti devono farsi reciproca concorrenza: v., in particolare, sentenze 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, Racc. pag. 1753, punti 7 e 8 della motivazione, e 25 ottobre 1978, cause riunite 103/77 e 145/77, Royal Scholten Honig/Intervention Board for Agricultural Produce, Racc. pag. 2037, punti 27-32 e 59-62 della motivazione. Il principio fondamentale è stato concisamente riassunto dall' avv. gen. Capotorti nelle sue conclusioni per la causa Ruckdeschel (pagg. 1781-1782):
"Supponendo che due prodotti merceologicamente distinti si prestino a un medesimo impiego, il principio dell' uguaglianza di trattamento comporta che i rispettivi produttori non devono essere sottoposti a una diversità di regime tale da poterne falsare la situazione concorrenziale.
(...)
(...) in assenza di specifiche ragioni atte a giustificare una simile differenza di trattamento, il divieto di discriminazione stabilito dall' art. 40 si oppone ad ogni provvedimento il quale abbia per effetto di privilegiare una categoria di produttori rispetto ad un' altra categoria di imprenditori che esercitino un' attività concorrente con i primi".
18. E' evidente che, per poter applicare in assoluto il principio di non discriminazione, non è sufficiente che le materie prime - nella fattispecie, i semi di soia - siano prodotti identici o simili. E' necessario che i prodotti finiti siano in concorrenza tra di loro. La Mignini non cerca di dimostrare che l' olio prodotto con i semi di soia sia in concorrenza con altri prodotti alimentari o con mangimi prodotti a base di semi di soia. Non direi che siffatti prodotti siano di norma in concorrenza tra di loro. E' necessario qualcosa di più di una semplice intercambiabilità se si deve applicare il principio di non discriminazione. In caso contrario il principio avrebbe una portata di ampiezza inammissibile.
19. La Commissione non obietta che i prodotti non sono in concorrenza, ma cerca invece di dimostrare che i vari tipi di produttori non sono nella stessa situazione in quanto per gli oleifici sono necessarie misure di controllo meno rigorose che non per i produttori di alimenti diversi o di mangimi. Secondo la Commissione, ciò è dovuto al fatto che i primi sono molto meno numerosi dei secondi e che è più facile controllare la quantità dei semi di soia usati per produrre una determinata quantità di prodotto finito, giacché il rendimento è più regolare.
20. Gli argomenti della Commissione sono stati contestati, ma a mio avviso non è necessario che la Corte si pronunci su questo punto. La questione sorgerebbe solo se si ritenesse applicabile il principio di non discriminazione, cioè se i prodotti fossero in concorrenza. Ma se si decide che non lo sono, è inutile dimostrare che sussistono ragioni obiettive per la disparità di trattamento.
21. Secondo le osservazioni della Commissione, il giudice proponente ravvisa un' ulteriore potenziale infrazione del principio della parità di trattamento nel fatto che la normativa che disciplina la concessione dell' aiuto per i semi di girasole ed i semi di colza comprende nella definizione ampia di "impresa" tanto gli oleifici quanto i produttori di mangimi. Di conseguenza, le imprese che producono mangimi a base di semi di girasole o di colza ricevono un trattamento più favorevole rispetto alle imprese che producono mangimi a base di semi di soia. Secondo la Commissione, questa differenza di trattamento è giustificata, poiché il rischio di frode è molto più ridotto per quel che riguarda i semi di girasole e di colza. Per la Commissione, ciò è dovuto a due ragioni: da un lato, nella fabbricazione di mangimi si usano quantitativi decisamente inferiori di semi di girasole e di colza e, dall' altro, i semi di girasole e di colza sono importati in quantitativi molto inferiori rispetto ai semi di soia e tali importazioni, quando hanno luogo, sono soggette ad un serio controllo amministrativo, che include un sistema di cauzioni. Allorché la Corte, in un quesito scritto, ha chiesto perché un sistema analogo non sia stato istituito per le importazioni di semi di soia, la Commissione ha risposto che l' onere amministrativo sarebbe eccessivo, dato l' ingente volume delle importazioni di semi di soia.
22. Non mi pare che il giudice nazionale o la Mignini sostengano che la normativa è viziata da una disparità di trattamento tra le due categorie di produttori di mangimi, cioè quelli che usano semi di soia e quelli che usano semi di girasole o di colza. La sola differenza di trattamento che essi considerano violazione del principio della parità di trattamento è quella fra imprese che producono mangimi usando semi di soia e imprese che ricavano olio dai semi di soia. E' vero che il giudice nazionale e la Mignini fanno cenno alla predetta differenza tra le norme sui semi di soia e quelle sui semi di girasole e di colza, ma tale richiamo ha il solo scopo di sostenere che la disparità di trattamento tra gli oleifici e i produttori di mangimi non si può giustificare obiettivamente. L' argomento è che, se fosse necessario un trattamento diverso per gli oleifici e per i produttori di mangimi, il legislatore comunitario avrebbe previsto un' analoga differenza di regime nella disciplina che regge la concessione di aiuti a chi trasforma i semi di girasole o di colza.
23. Se la disparità di trattamento tra le due categorie di produttori di mangimi fosse invocata in quanto violazione del principio della parità di trattamento, la Mignini si troverebbe in posizione più solida di quella in cui si pone invocando la disparità di trattamento tra produttori di mangimi e oleifici. Le due categorie di produttori di mangimi sono presumibilmente concorrenti. Direi però che, per le ragioni addotte dalla Commissione - che ho riassunto nel n. 21 - la differenza nel trattamento riservato ai produttori di mangimi che usano semi di soia e a quelli che usano semi di girasole o di colza è obiettivamente giustificata. Bisogna inoltre stare in guardia contro l' argomento mirante a dimostrare che le istituzioni, avendo scelto un particolare sistema di controllo delle importazioni di un determinato prodotto agricolo, che consente di applicare condizioni meno rigide per corrispondere gli aiuti ai produttori nazionali, devono accordare lo stesso trattamento ai produttori nazionali di un prodotto diverso che non sottostà allo stesso sistema di controllo all' importazione. Le istituzioni devono disporre di un certo margine discrezionale per decidere quale sistema di controllo meglio si confà a ciascun prodotto agricolo, tenendo conto delle caratteristiche del mercato in questione.
Il principio di proporzionalità
24. La Mignini sostiene che la condizione che i semi di soia siano immagazzinati entro il perimetro dello stabilimento al momento della "identificazione" stride con il principio di proporzionalità poiché è inutile sotto il profilo della sorveglianza ed impone un onere eccessivo alle imprese interessate.
25. Secondo la Mignini, l' immagazzinamento della merce entro il perimetro dello stabilimento non serve a prevenire le frodi. Poiché i procedimenti produttivi sono standardizzati e trasparenti, si potrebbe esercitare un' adeguata sorveglianza controllando le scritture contabili e i registri di magazzino. La condizione criticata imporrebbe eccessivi sacrifici ai trasformatori come la Mignini, poiché un produttore di mangimi moderno, ben attrezzato, si avvarrebbe della gestione del magazzino "just-in-time", che gli consente di ridurre al minimo i materiali giacenti nello stabilimento. La Mignini deduce che la condizione si risolve nell' escludere i produttori di mangimi dal sistema di aiuti ai semi di soia per i seguenti motivi. I contratti per l' acquisto di semi di soia vengono stipulati nel periodo della semina. I produttori di mangimi possono solo acquistare i quantitativi che sono in grado di immagazzinare nei loro stabilimenti. Questi quantitativi son molto ridotti rispetto al fabbisogno annuo.
26. Secondo la Commissione, la condizione che i semi di soia siano conservati nel perimetro dello stabilimento ha soprattutto lo scopo di garantire che l' integrazione vada solo ai semi di origine comunitaria. Un efficace controllo si potrebbe esercitare solo al momento dell' identificazione dei semi da lavorare. La condizione che i semi debbano essere identificati solo allorché sono fisicamente presenti nel luogo nel quale saranno integrati nel mangime o negli alimenti sarebbe quindi necessaria onde impedire le frodi. La Commissione contesta l' assunto della Mignini, secondo cui si può esercitare un' adeguata sorveglianza controllando documenti contabili e registri di magazzino. Questa sorveglianza non sarebbe efficace, poiché sarebbe difficile controllare le percentuali di semi di soia nei mangimi. Sussisterebbe perciò il pericolo che le imprese effettuino operazioni "circolari", riuscendo a chiedere sovvenzioni a ripetizione per le stesse partite di semi di soia.
27. Non mi convince l' argomento della Mignini secondo il quale la misura contestata ha l' effetto di escludere l' impresa dal sistema di aiuti. Essa riduce la misura entro la quale un' impresa come la ricorrente può sollecitare il pagamento anticipato dell' integrazione. Tuttavia, risulta chiaramente dalla normativa che i trasformatori come la Mignini possono impegnarsi a comprare il fabbisogno annuo di semi di soia nell' epoca della semina, farsi consegnare il prodotto al momento del raccolto, immagazzinarlo ove loro più aggrada e chiedere l' integrazione al momento e man mano che i semi vengono trasportati nei magazzini ubicati nel perimetro dei loro stabilimenti di produzione.
28. E' evidente che essi sarebbero in posizione più favorevole se potessero far "identificare" i semi in un magazzino ubicato fuori dei loro stabilimenti di produzione e chiedere il versamento anticipato dell' integrazione molto prima. Avrebbero allora anche il vantaggio, come rileva il governo italiano nelle sue osservazioni, di scegliere la data precisa alla quale i semi sono identificati e potrebbero scegliere un momento in cui l' aiuto è particolarmente alto. Il non godere di questo vantaggio, di cui fruiscono apparentemente gli oleifici, può essere un grave inconveniente, ma è ancora molto lungi dalla radicale esclusione dal sistema di aiuti.
29. Quanto al problema se la condizione prescritta dalla norma contestata sia sproporzionata in rapporto alla finalità di prevenire le frodi, bisogna tener presente anzitutto che le istituzioni hanno il dovere di esercitare la massima vigilanza per garantire che ai beneficiari degli aiuti alla produzione e di altri contributi che possano venir corrisposti nell' ambito della politica agricola comune sia impedito di ricorrere a pratiche fraudolente. Il legislatore comunitario ha chiaramente piena facoltà di prescrivere ai destinatari degli aiuti qualsiasi condizione ragionevole idonea a tutelare dalle frodi il bilancio comunitario. Naturalmente nessuno vuole insinuare che la Mignini abbia posto in opera pratiche fraudolente o che potrebbe farlo se fosse abolita la condizione di cui trattasi. E' però in ogni caso lampante che nel sistema di aiuti alla produzione è insita una potenziale via alla frode.
30. L' applicazione del principio di proporzionalità implica un esercizio di contemperamento: l' onere imposto alle imprese interessate deve venir vagliato ponendo sull' altro piatto della bilancia il vantaggio che ne trae la Comunità sotto il profilo della lotta alle frodi. Se la norma criticata imponesse ai trasformatori di semi di soia un gravissimo onere, si dovrebbe dimostrare che la stessa norma apporta un contributo altrettanto notevole alla repressione delle frodi. Se invece l' onere imposto alle imprese fosse lieve, basterebbe dimostrare che la disposizione non è arbitraria ed è idonea ad aumentare l' efficacia del controllo, anche se in misura soltanto limitata. Come ho già cercato di dimostrare, l' onere imposto alle imprese - e prendiamo ad esempio la Mignini nella fattispecie - non è eccessivo. Esse possono continuare a fruire del sistema di aiuti. L' onere di cui si dolgono è in realtà una semplice riduzione della misura nella quale possono fruire di una generosa decisione, in virtù della quale viene elargito denaro comunitario ai trasformatori di semi di soia onde consentire ai coltivatori della Comunità di far concorrenza agli importatori di semi di soia. Vi è una notevole differenza fra questo tipo di onere e quello imposto a imprese che perdono cospicue garanzie perché i documenti sono stati negligentemente presentati in ritardo (ad es. sentenza 24 settembre 1985, causa 181/84, Man (Sugar)/IBAP, Racc. pag. 2889) oppure a imprese che devono versare ingenti prelievi all' importazione, oneri che non potevano prevedere alla stipulazione del contratto (es. sentenze 16 ottobre 1991, causa C-24/90, Faust, Racc. pag. I-4905; causa C-25/90, Wuensche, Racc. pag. I-4939, e causa C-26/90, Wuensche, Racc. pag. I-4961).
31. Di conseguenza è d' uopo domandarsi se la disposizione contestata faciliti un controllo efficace e contribuisca così, anche se in misura solo modesta, allo scopo fondamentale di evitare raggiri illeciti per incassare fondi comunitari. Mi pare evidente che la risposta dev' essere affermativa. Nemmeno è stato dimostrato che lo scopo potrebbe esser perseguito con altri mezzi meno onerosi per le imprese interessate. Non posso certo condividere il punto di vista della Mignini, secondo il quale sarebbe adeguato il controllo dei registri contabili e dei documenti di magazzino. Questa documentazione si può manipolare con troppa facilità. Se i semi di soia in attesa della lavorazione potessero immagazzinarsi in vari punti fuori del perimetro dello stabilimento di produzione, sarebbe più difficile per le autorità seguirne i movimenti. Un efficace controllo è evidentemente facilitato, quantomeno entro certi limiti, ponendo la condizione che i semi siano fisicamente presenti nello stabilimento di lavorazione prima che possano venir chieste le sovvenzioni alla produzione.
Conclusione
32. Di conseguenza, ritengo che la questione sottoposta alla Corte dal Pretore di Perugia vada così risolta:
"L' esame della questione non ha messo in luce elementi idonei ad inficiare la validità dell' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento della Commissione 8 agosto 1989, n. 2537, recante modalità di applicazone delle misure speciali per i semi di soia, nella versione modificata dal regolamento della Commissione 19 gennaio 1990, n. 150".
(*) Lingua originale: l' inglese.
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