Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Contesto giuridico e antefatti
Le presenti cause vertono sulla validità di due decisioni della Commissione con cui sono state respinte le domande di premio di incentivazione per due progetti di campagna di pesca sperimentale nell' Atlantico sud-occidentale, presentate dalle ricorrenti, le società spagnole Pesquerias de Bermeo SA e Naviera Laida SA.
Le norme vigenti in materia possono essere descritte sinteticamente.
L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86 (1) dispone che la Commissione può concedere contributi finanziari comunitari a talune azioni volte ad agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca, fra cui il riorientamento dell' attività peschereccia mediante campagne di pesca sperimentale.
Il titolo V del regolamento contiene le norme sugli aiuti alla pesca sperimentale. L' art. 13 definisce una campagna di pesca sperimentale come
"(...) un' operazione di pesca a fini commerciali effettuata in una zona determinata, allo scopo di valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e duraturo delle risorse alieutiche della zona".
L' art. 14 del regolamento definisce i requisiti che i progetti di campagne di pesca sperimentale devono soddisfare per poter fruire di un cosiddetto premio di incentivazione. Per le presenti cause è di particolare importanza l' art. 14, n. 2, lett. c), il quale dispone che i progetti devono riguardare
"(...) zone di pesca il cui potenziale alieutico stimato consente di prevedere, a termine, uno sfruttamento stabile e redditizio",
nonché l' art. 14, n. 3, il quale stabilisce che
"un progetto può riguardare più campagne successive da effettuare nella stessa zona di pesca allo scopo di porre le basi per lo sfruttamento stabile e duraturo della zona stessa".
Infine va ricordato l' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione n. 1871/87, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 4028/86 per quanto riguarda le azioni di incentivazione alla pesca sperimentale (2), ai sensi del quale
"per poter beneficiare di un premio d' incentivazione, le campagne devono avere inizio soltanto dopo la data di registrazione della richiesta di contributo da parte della Commissione (...)".
Il premio di incentivazione è pari, ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 4028/86, al 20% delle spese ammissibili della campagna e presuppone una partecipazione dello Stato membro interessato compresa fra il 10 e il 20% di tali costi.
I progetti sono presentati alla Commissione, a norma dell' art. 16, n. 1, del medesimo regolamento, tramite lo Stato membro interessato e previo parere di quest' ultimo.
In forza dell' art. 16, n. 3, del regolamento, "entro i due mesi successivi alla presentazione di un progetto, la Commissione decide in merito alla concessione del premio di cui all' art. 15". La decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro interessato, mentre gli altri Stati membri ne sono informati nell' ambito del comitato permanente delle strutture della pesca.
Gli antefatti delle presenti cause possono essere così riassunti:
La Pesquerias de Bermeo SA e la Naviera Laida SA presentavano domande per la concessione del premio di incentivazione alla segreteria generale della pesca marittima in Madrid il 13 dicembre 1989. Il 7 febbraio 1990 la segreteria generale della pesca marittima comunicava che avrebbe concesso un aiuto di 43 931 600 PTA, cioè il 20% dei costi ammissibili, qualora la Commissione avesse deciso la concessione di un premio di incentivazione.
Il 14 febbraio 1990 le ricorrenti presentavano le loro domande alla Commissione per il tramite delle autorità spagnole. Il 15 febbraio 1990 la Naviera Laida SA iniziava la sua campagna di pesca con la nave "Geminis" e il 22 febbraio 1990 la Pesquerias de Bermeo SA iniziava la sua campagna con il peschereccio "Ceres".
Il 24 aprile 1990, la Commissione rilasciava nel corso della riunione del comitato permanente delle strutture della pesca la seguente dichiarazione:
"Al fine di aiutare gli Stati membri nella selezione delle campagne di pesca sperimentale da essi presentate alla Commissione, quest' ultima, alla luce dell' esperienza delle campagne precedenti, fornirà precisazioni in ordine alle zone e specie la cui ammissione non è più ritenuta opportuna.
Nel corso dell' anno possono essere fornite ulteriori precisazioni.
Pertanto, per quel che riguarda il 1990, la Commissione non ritiene più opportuno, viste le campagne precedenti, proseguire questo tipo di azioni nelle zone dell' Atlantico sud-occidentale in cui esse sono state svolte".
La Commissione ha chiarito che questa dichiarazione è motivata dal fatto che per il periodo 1987 - 1989 sono stati concessi premi di incentivazione per un totale di 42 campagne di pesca, 25 delle quali si sono svolte nell' Atlantico sud-occidentale per le stesse specie ittiche dei progetti presentati dalle ricorrenti.
Con lettera 25 aprile 1990 la Commissione informava le ricorrenti che, alla luce di informazioni ricevute in precedenza, non riteneva più opportuno finanziare campagne di pesca nell' Atlantico sud-occidentale e che di conseguenza non avrebbe più concesso premi di incoraggiamento per campagne in quella zona. Secondo le ricorrenti, esse hanno ricevuto questa lettera solo il 7 maggio 1990. Dopo un nuovo scambio di corrispondenza fra le parti, con cui le ricorrenti facevano fra l' altro notare che le campagne erano state iniziate da tempo, la Commissione adottava il 6 giugno 1990 le decisioni controverse nel caso di specie con cui veniva negato il premio di incentivazione per i progetti presentati dalle ricorrenti.
Le due decisioni sono state pertanto emanate dopo la scadenza del termine di cui all' art. 16, n. 3, del regolamento n. 4028/86, circostanza che non è contestata dalla Commissione.
Va altresì osservato che il 7 novembre 1989 la Commissione aveva adottato una decisione con cui aveva concesso un premio di incentivazione a progetti presentati dalle ricorrenti il 14 febbraio 1989 e relativi alle stesse navi, alle stesse zone e alle stesse specie di cui ai progetti per cui le ricorrenti avevano chiesto un aiuto il 14 febbraio 1990. In quelle decisioni la Commissione aveva sottolineato la sussistenza di tutti i requisiti per la concessione del premio di incentivazione nonché il fatto che quei progetti erano fra quelli che sembravano più rispondenti all' interesse della Comunità per l' attuazione di una politica comune in materia di pesca.
Le conclusioni delle parti
Le ricorrenti hanno chiesto che la Corte voglia:
- dichiarare ricevibile i ricorsi;
- annullare le decisioni della Commissione;
- dichiarare che la convenuta dovrà riconoscere che le ricorrenti hanno diritto a ricevere ognuna un importo di 43 931 600 PTA come premio di incoraggiamento;
- condannare la convenuta a risarcire le perdite subite dalle ricorrenti in conseguenza delle decisioni illegittime, e
- condannare la convenuta alle spese.
La convenuta ha chiesto che la Corte voglia:
- respingere il ricorso nella parte in cui riguarda la domanda di annullamento;
- dichiarare irricevibile la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere il riconoscimento del loro diritto ad ottenere il premio di incentivazione;
- dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento danni, e in subordine respingerla;
- condannare le ricorrenti alle spese.
In prosieguo farò riferimento alle memorie delle parti sono nei limiti necessari alla mia presa di posizione sulle domande delle parti. Per una più ampia illustrazione degli antefatti nonché delle tesi giuridiche esposte dalle parti, rinvio alla relazione d' udienza.
Sulla legittimazione attiva delle ricorrenti
Le decisioni della Commissione sono rivolte alle ricorrenti. Può pertanto aver luogo l' esame nel merito delle cause, ai sensi dell' art. 173, n. 2, del Trattato CEE.
Sull' illegittimità delle decisioni della Commissione
Con riferimento alle due circostanze di fatto su cui si imperniano le cause, e cioè
- che le decisioni della Commissione sono state adottate dopo la scadenza del termine di due mesi di cui all' art. 16, n. 3, del regolamento n. 4028/86, e
- che la Commissione ha emanato decisioni a distanza di sei mesi con cui ha concesso e poi negato la concessione di un premio di incentivazione per progetti che erano sostanzialmente identici,
le ricorrenti hanno dedotto una lunga serie di argomenti a sostegno della domanda volta all' annullamento delle decisioni della Commissione.
A mio parere gli argomenti delle ricorrenti possono essere trattati risolvendo le tre questioni seguenti:
a) L' esistenza di conseguenze giuridiche, come quelle dedotte dalle ricorrenti, derivanti dalla scadenza del termine di cui all' art. 16, n. 3, del regolamento n. 4028/86.
b) La trasgressione da parte della Commissione del regolamento n. 4028/86 per aver ritenuto che le ricorrenti non possedevano i requisiti per la concessione del premio di incentivazione.
c) La trasgressione da parte della Commissione del principio della certezza del diritto e del principio del legittimo affidamento, come sono stati sanciti in diritto comunitario.
a) Scadenza del termine per l' emanazione di una decisione
Le ricorrenti hanno sostenuto che il termine di due mesi entro il quale la Commissione deve emanare la sua decisione è tassativo in quanto, dopo la scadenza del termine, la Commissione può solo emanare una decisione favorevole alle ricorrenti. Secondo quest' ultime, le decisioni della Commissione sono invalide perché respingono le domande.
A sostegno di questa tesi si adduce fra l' altro il fatto che è possibile ricavare dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1871/87 che una campagna sperimentale può essere iniziata immediatamente dopo la data di registrazione della domanda di contributo presso la Commissione. Poiché pertanto, secondo le ricorrenti, una campagna sperimentale di solito ha già avuto inizio nel momento in cui la Commissione deve adottare la sua decisione, un' eventuale decisione negativa può essere emanata solo entro i termini, poiché un loro superamento può arrecare danno ai richiedenti.
Le ricorrenti richiamano in proposito le spese particolari per l' esecuzione delle campagne sperimentali rispetto a campagne ordinarie, ad esempio dovute al fatto che viene richiesta la presenza a bordo di osservatori scientifici o, ove ciò non fosse possibile, la partecipazione di un istituto scientifico alla preparazione della campagna ecc. [v. l' art. 14, n. 2, lett. d), del regolamento n. 4028/86]. Inoltre le campagne sperimentali devono avere una certa durata, per cui di norma non possono essere bruscamente interrotte se i risultati della pesca sono insoddisfacenti [v. art. 14, n. 2, lett. b) del medesimo regolamento].
Inoltre il termine deve essere valutato, secondo le ricorrenti, alla luce delle particolari necessità di chiarezza e prevedibilità che caratterizzano il settore della pesca, in cui le campagne devono poter essere pianificate con anticipo (3).
La Commissione ha sostenuto che detto termine indica solo il momento in cui la decisione della Commissione deve ragionevolmente essere emanata. La finalità del termine consiste, secondo la Commissione, nell' indicare il momento dal quale può essere avviata un' azione contro la Commissione a causa del suo comportamento omissivo. Il superamento del termine non può invece avere un' incidenza sul contenuto della decisione stessa e non può pertanto neppure comportarne l' invalidità.
Evidentemente è deplorevole che la Commissione non sia riuscita ad emanare le decisioni di cui è causa entro il termine stabilito dal Consiglio, e ci si può ragionevolmente chiedere perché vengano fissati i termini se dalla loro inosservanza non derivano conseguenze giuridiche. Si deve ammettere che un ricorso per carenza contro la Commissione nel contesto giuridico di cui è causa costituisce un mezzo di impugnazione di efficacia limitata.
Queste considerazioni non sono naturalmente sufficienti per ritenere che il mancato rispetto del termine da parte della Commissione comporti le conseguenze giuridiche asserite dalle ricorrenti.
Le seguenti considerazioni sono a mio parere decisive per prendere posizione sull' argomento delle ricorrenti.
Il regolamento n. 4028/86 non indica le conseguenze giuridiche derivanti dall' inosservanza del termine di cui all' art. 16. Ciò è importante, perché in linea generale dal superamento di un termine si devono poter trarre conseguenze giuridiche così rilevanti come quelle invocate dalle ricorrenti solo qualora il legislatore comunitario l' abbia previsto esplicitamente. Ciò è confermato dal fatto che vi sono casi in cui vengono espressamente disposte conseguenze giuridiche come quelle fatte valere dalle ricorrenti per il superamento di un termine entro il quale la Commissione deve emanare una decisione (4).
Tuttavia la questione consiste nello stabilire se in circostanze di particolare rilevanza siffatte conseguenze giuridiche possano derivare da superamenti di termini anche qualora ciò non sia stato espressamente previsto e, in tal caso, se tali circostanze sussistano nel settore di cui è causa.
La Corte ha avuto l' occasione di prendere posizione su detta questione nella sentenza 27 gennaio 1988, causa 349/85, Regno di Danimarca/Commissione (Racc. pag. 169). L' art. 5 del regolamento n. 729/70, sul finanziamento della politica agricola comune, impartisce alla Commissione il termine di un mese per la liquidazione dei conti, termine che la Commissione non aveva osservato. La Corte ha dichiarato:
"(...) In assenza di una sanzione connessa con l' inosservanza di tale termine, quest' ultimo, tenuto conto della natura della decisione di liquidazione dei conti che ha essenzialmente lo scopo di garantire che l' imputazione delle spese da parte delle autorità nazionali sia avvenuta in modo conforme alle norme comunitarie, può essere considerato solo come un termine ordinatorio, salvo un pregiudizio agli interessi di uno Stato membro" (5) (punto 19 della motivazione).
Se ne può dedurre a mio parere che le conseguenze giuridiche di una disposizione che stabilisce un termine, stando al suo tenore "senza sanzioni", devono essere valutate alla luce della natura e della finalità della decisione che deve essere adottata entro il termine di cui trattasi, e che sarà possibile, a seconda delle circostanze, tenere conto in concreto della situazione di un destinatario i cui interessi sono stati lesi.
Per quel che riguarda la finalità delle decisioni della Commissione relative alla concessione di un premio di incentivazione, il preambolo del regolamento n. 4028/86 indica quanto segue:
"(...) che, inoltre, la Comunità è deficitaria per quanto riguarda i prodotti della pesca ed è quindi costretta ad ampliare le sue fonti di approvvigionamento, in particolare aumentando le proprie possibilità di pesca ed estendendo le attività nel campo dell' acquicoltura; (...)
considerando che è inoltre necessario mantenere, o migliorare le possibilità di pesca al di fuori delle acque oggetto della normativa comunitaria; che questo obiettivo può essere conseguito mediante un contributo finanziario comunitario diretto a favore di progetti di pesca sperimentale o di associazioni temporanee di imprese".
Lo scopo delle campagne sperimentali consiste pertanto nell' ampliare le possibilità di pesca della Comunità e con ciò le sue fonti di approvvigionamento. Per perseguire questa finalità la Commissione deve adottare decisioni sulla concessione dei premi di incentivazione. Questi ultimi non sono volti a costituire un contributo finanziario a favore di parti del settore della pesca che si trovino in difficoltà, e nel decidere della loro concessione non viene effettuata una valutazione delle necessità del richiedente. I premi di incentivazione - come risulta dal loro nome - hanno solo lo scopo di motivare il titolare ad intraprendere talune azioni nell' interesse della Comunità.
A mio parere, non è possibile dedurre dalle finalità così descritte un qualche argomento per attribuire al termine l' efficacia giuridica sostenuta dalle ricorrenti.
Come già ricordato, le ricorrenti hanno sostenuto che è necessario tenere particolarmente in considerazione la situazione di chi richiede un contributo finanziario per campagne sperimentali in quanto quest' ultime, con le spese che esse comportano, possono iniziarsi prima della scadenza del termine fissato per la decisione della Commissione, come espressamente previsto dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1871/87.
Questa tesi va respinta. L' art. 3, n. 2, è formulato negativamente, nel senso che la disposizione è volta ad escludere la concessione del contributo finanziario per campagne sperimentali iniziate prima della registrazione della domanda presso la Commissione. In altre parole, questa disposizione non presuppone in linea generale un sistema in cui le campagne se iniziano prima della decisione della Commissione.
Chi ha chiesto il premio ed inizi la campagna prima che la Commissione abbia emanato la sua decisione lo fa per proprio conto ed a suo rischio. E' incontestabile che la Commissione può respingere la domanda di contributo entro i due mesi, anche se la campagna si è iniziata. Non risulta che vi siano motivi cogenti per ritenere che la posizione giuridica dei richiedenti debba essere radicalmente migliorata dopo la scadenza del termine di due mesi. Le ricorrenti dovevano essere coscienti del fatto che correvano un rischio iniziando le campagne prima della decisione della Commissione.
Le ricorrenti hanno iniziato le loro campagne sperimentali immediatamente dopo la presentazione delle domande di contributo, cioè quasi due mesi prima dell' emanazione di una decisione. Solo tre settimane dopo la scadenza del termine alle ricorrenti è stato notificato da parte della Commissione che per i progetti di quel tipo non sarebbero più stati concessi aiuti (la lettera della Commissione è del 25 aprile 1990, cioè dieci giorni dopo la scadenza del termine, benché si sia sostenuto che è stata ricevuta il 7 maggio 1990). Non risulta in altre parole che la situazione di fatto delle ricorrenti sarebbe stata diversa se la decisione della Commissione fosse stata emanata entro i termini e pertanto non impugnabile.
In relazione al termine di cui è causa, non sussistono pertanto circostanze particolari e impellenti atte a giustificare, in mancanza di disposizioni esplicite in materia, conseguenze giuridiche di tale entità come quelle che le ricorrenti ritengono derivare dall' inosservanza del termine fissato. Quindi a mio parere un superamento del termine non può di per sé comportare la nullità delle decisioni.
b) Sulla trasgressione del regolamento n. 4028/86 dovuta al fatto che la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti non possedevano i requisiti per la concessione del premio di incentivazione
Le ricorrenti sostengono che le decisioni della Commissione sono invalide a causa del loro contenuto, perché le loro richieste soddisfacevano le condizioni per la concessione del premio di incentivazione. Il principale argomento in proposito è che, avendo concesso un contributo nel 1989, la Commissione non poteva nel 1990, - solo sei mesi dopo le prime decisioni positive - giungere al risultato opposto per domande che riguardavano campagne di pesca sostanzialmente corrispondenti a quelle effettuate nel 1989.
Io non dubito che la Commissione abbia agito con le sue decisioni entro i limiti della discrezionalità di cui deve disporre nella gestione del regime di aiuti.
Nelle decisioni 6 giugno 1990 la Commissione ha motivato il suo diniego con le seguenti considerazioni:
"(...) Considerando che i pescatori comunitari conoscono il potenziale marino di queste zone; che d' altra parte sono noti i risultati dello sfruttamento di detta zona e che una campagna di pesca sperimentale al fine di valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e durevole delle risorse del mare di quella zona non è giustificata;
considerando pertanto che detta campagna di pesca sperimentale non possiede i requisiti previsti per il contributo finanziario comunitario, in particolare i requisiti di cui all' art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 4028/86 (...)".
L' art. 14, n. 2, lett. c), del regolamento esige che i progetti di campagne di pesca sperimentale devono "riguardare zone di pesca il cui potenziale alieutico stimato consente di prevedere, a termine, uno sfruttamento stabile e redditizio". Pertanto la Commissione, negando il contributo, si è riferita al fatto che questa condizione non era soddisfatta. Le parti controvertono sulla questione se effettivamente detta condizione non sia soddisfatta. Risulta però anche dalla motivazione formulata dalla Commissione che il diniego deriva anzitutto e soprattutto dal rilievo che la zona interessata è stata sufficientemente esplorata. Come già ricordato, la Commissione ha chiarito che negli anni 1987 - 1989 sono stati eseguiti in totale 42 progetti, 25 dei quali riguardavano campagne sperimentali nell' Atlantico sud-occidentale per le stesse specie.
In una zona sufficientemente esplorata una campagna di pesca non soddisfa il requisito fondamentale di essere, a norma del regolamento, una "campagna sperimentale", e cioè effettuata " allo scopo di valutare la redditività di uno sfruttamento regolare e duraturo delle risorse alieutiche della zona". Poiché la Commissione, ai sensi dell' art. 14, "concede un contributo finanziario comunitario ai progetti relativi a campagne di pesca sperimentale" e solo a quest' ultime, essa non può sovvenzionare operazioni di pesca svolte in zone a suo parere sufficientemente esplorate.
Se in un determinato momento la Commissione è costretta a negare gli aiuti a progetti che sono del tutto simili a precedenti progetti sovvenzionati, ciò è la logica conseguenza del fatto che si tratta di campagne sperimentali.
Le ricorrenti sostengono inoltre che dall' art. 14, n. 3, deriva che, siccome si tratta di "porre le basi per lo sfruttamento stabile e duraturo" di una zona, il premio di incentivazione deve essere concesso per più campagne sperimentali successive. Secondo le ricorrenti, le decisioni della Commissione sono in contrasto con questa disposizione perché respingono le loro domande volte all' ottenimento di premi di incentivazione per nuovi progetti di campagne di pesca sperimentale nella stessa zona.
Questa tesi va respinta. Anzitutto questa disposizione, stando al suo dettato esplicito, non riguarda la concessione del premio di incentivazione per più campagne successive, bensì è volta a consentire ad un unico e medesimo progetto di incorporare più campagne sperimentali, a differenza dei casi di specie. In secondo luogo, nella disposizione si è utilizzata la parola "può" e non "deve", lasciando quindi alla Commissione il compito di valutare se sia conforme alla finalità della normativa che un progetto comprenda più campagne.
Non risulta per il resto che le ricorrenti abbiano prodotto altri elementi che consentano di ritenere che la Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
Le ricorrenti hanno lamentato nelle loro memorie uno sviamento di potere. A mio parere esse non hanno però addotto nulla a fondamento di questa affermazione. Gli argomenti dedotti in proposito riguardano piuttosto a mio parere la questione se vi sia stata una trasgressione del principio del legittimo affidamento, e pertanto passo ad esaminare questa censura.
c) Il principio della certezza del diritto e il principio del legittimo affidamento
La Commissione ha osservato che taluni argomenti delle ricorrenti non sono stati espressamente trattati nelle repliche. Ciò vale in particolare per gli argomenti relativi al fatto che la Commissione con le sue decisioni avrebbe trasgredito il principio della certezza del diritto e quello del legittimo affidamento.
Ci si può chiedere se questi mezzi debbano essere considerati irricevibili in quanto tardivi a norma dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.
Dalla giurisprudenza della Corte, (v. in particolare sentenza 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Société Fives Lille Cail e a./Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell' Acciaio, Racc. pag. 545, e sentenza 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio, Racc. pag. 3107), deriva che un mezzo è nuovo quando non è citato direttamente né indirettamente nel ricorso.
A mio parere, le ricorrenti hanno fatto indirettamente riferimento nei ricorsi ai suddetti principi, addebitando alla Commissione di aver modificato i criteri dopo la scadenza del termine per l' adozione di una decisione. Le ricorrenti hanno pertanto sostenuto nei ricorsi che "l' errore di diritto è dovuto (...) al fatto che la Commissione ritiene (...) di potersi fondare su criteri adottati dopo la scadenza di detto termine" (6), che "la Commission,e alla scadenza del termine, (...) ha voluto, in base a nuovi criteri da essa adottati il 6 giugno 1990, modificare sostanzialmente per grave imprevidenza il programma della campagna di cui trattasi (...)" (7), e che "il comportamento della Commissione, consistente nel notificare (...) più di quattro mesi dopo (...) che essa aveva cambiato opinione e soprattutto che non avrebbe concesso il contributo sebbene la campagna fosse già iniziata (...)".
Non vi sono quindi motivi sufficientemente validi per considerare irricevibili questi mezzi.
Il principio del legittimo affidamento viene trattato, per quanto risulta, con argomenti bivalenti.
In primo luogo, il fatto che nel novembre 1989 la Commissione abbia concesso un contributo per un progetto sostanzialmente identico e che in tale contesto abbia espresso la sua valutazione positiva proprio per questo tipo di progetti, unitamente al fatto che le ricorrenti non hanno ricevuto una decisione negativa entro i termini. Secondo le ricorrenti tutto ciò ha dato origine al legittimo affidamento che il contributo sarebbe stato concesso.
Va osservato in proposito che la Corte ha dichiarato nella sua giurisprudenza che gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni comunitarie nell' ambito del loro potere discrezionale (8). Io non penso che il fatto che la Commissione si sia pronunciata in un dato momento positivamente su un certo tipo di campagna sperimentale debba poter limitare la possibilità di modificare la sua valutazione, per motivi obiettivi, sul tipo di progetti che rispondano agli interessi della Comunità.
In secondo luogo le ricorrenti hanno sostenuto che il principio del legittimo affidamento è stato trasgredito perché la Commissione ha dichiarato solo dopo la scadenza del termine, in una riunione del comitato permanente delle strutture della pesca, che dopo avere effettuato la valutazione dei precedenti progetti di questo tipo era giunta alla conclusione che non sarebbe più stato conforme alle finalità perseguite concedere sovvenzioni a siffatti progetti. Traendone conseguenze anche per quel che riguarda i progetti presentati dalle ricorrenti, per cui il termine di emanazione di una decisione era già scaduto, secondo le ricorrenti la Commissione avrebbe conferito un effetto retroattivo ai criteri così modificati.
A questo proposito va osservato anzitutto che nelle presenti cause non vi è a mio parere nulla da cui risulti che la Commissione abbia modificato i criteri per la valutazione dei progetti di campagne sperimentali. In realtà, applicando gli stessi criteri, la Commissione è giunta a risultati diversi perché le circostanze di fatto, in particolare la quantità delle informazioni già ottenute, erano nel frattempo cambiate. Infatti, come ho già osservato trattando della questione sub b), è chiaro che la Commissione, sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento, deve necessariamente poter modificare in un dato momento la sua posizione sull' utilità di campagne sperimentali supplementari in una zona.
Inoltre va osservato che alla Commissione non può essere impedito di modificare la sua valutazione con le conseguenze che ne derivano per le domande già presentate. Non vi sono motivi per stabilire il requisito che la Commissione debba ufficialmente comunicare in anticipo in che modo si avvarrà del suo potere discrezionale.
Per quel che riguarda poi il principio della certezza del diritto, le ricorrenti sviluppano nelle loro memorie diverse considerazioni generali sul fatto che il diritto comunitario deve essere chiaro, prevedibile e fondato su norme la cui applicazione deve essere prevedibile. Io non penso che il principio della certezza del diritto, come utilizzato negli argomenti delle ricorrenti, abbia nelle presenti cause un significato autonomo rispetto agli argomenti delle ricorrenti sul principio del legittimo affidamento.
Sulle altre domande delle ricorrenti
Le ricorrenti hanno chiesto che la Corte dichiari che la Commissione è tenuta a riconoscere il loro diritto alla concessione del premio di incentivazione.
La domanda va dichiarata irricevibile perché la Corte non è competente a conoscere di siffatta azione di accertamento.
Infine le ricorrenti hanno presentato domanda di risarcimento danni. Poiché le decisioni adottate non sono a mio parere illegittime, la domanda va respinta.
Conclusioni
Propongo pertanto alla Corte di dichiarare irricevibile la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del loro diritto alla concessione del premio di incentivazione, di respingere il ricorso per il resto nonché di condannare le ricorrenti alle spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - GU 1986, L 376, pag. 7.
(2) - GU 1987, L 180, pag. 1.
(3) - Le ricorrenti richiamano in tale contesto la sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 32/79, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 2403). In quella causa è stato dichiarato fra l' altro che il Regno Unito era venuto meno all' obbligo di dare attuazione al regolamento n. 1779/77 con provvedimenti giuridicamente definiti e pubblicati. La Corte ha dichiarato quanto segue: (...) Questo obbligo di attuare dei provvedimenti di esecuzione giuridicamente operativi ed atti ad essere noti a tutti gli interessati s' impone in un campo come quello della pesca marittima il cui esercizio non può essere organizzato altrimenti che nell' ambito di campagne prestabilite; l' esigenza di chiarezza giuridica è anzi particolarmente impellente in un campo in cui qualsiasi incertezza rischia di provocare incidenti e l' applicazione di sanzioni particolarmente gravose (punto 46 della motivazione).
(4) - Su una disposizione di questo tipo verteva ad esempio la sentenza della Corte 22 settembre 1988, Pedersen/Commissione (causa 148/87, Racc. pag. 4993). La causa riguardava la validità di una decisione adottata dalla Commissione e rivolta al governo danese, in cui la Commissione negava il rimborso di taluni dazi all' importazione pagati dalla ricorrente. L' art. 7 del regolamento n. 1575/80 è del seguente tenore: Se la Commissione non ha adottato la decisione entro il termine di cui all' art. 5 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato entro il termine previsto dall' art. 6, l' autorità di decisione dà seguito favorevole alla domanda dell' interessato . La Corte ha pertanto annullato la decisione emanata dalla Commissione perché non era stata adottata prima della scadenza del termine prescritto e il tentativo della Commissione volto a eludere il termine derivava da un procedimento completamente viziato.
(5) - V. altresì le sentenze della Corte 10 luglio 1990, Grecia/Commissione (causa C-259/87, Racc. pag. I-2845, causa C-334/87, Racc. pag. I-2849, e causa C-335/87, Racc. pag. I-2875).
(6) - Pag. 18 del ricorso.
(7) - Pag. 21 del ricorso.
(8) - V. fra l' altro sentenza della Corte di giustizia 17 giugno 1987 (cause riunite 424/85 e 425/85, Frico/Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau, Racc. pag. 2755, punto 33 della motivazione), in cui la Corte ha dichiarato: (...) La constatazione che negli Stati membri ove il tasso di interesse era inferiore si costituivano notevoli scorte private di burro autorizzava la Commissione a valutare la situazione di fatto in modo differente rispetto a diversi mesi prima. Come risulta da una costante giurisprudenza (...), gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni comunitarie nell' ambito del loro potere discrezionale. Una riduzione del tasso d' interesse uniforme assunto come base di calcolo per la rifusione delle spese finanziarie d' ammasso era quindi un' ipotesi che un buon commerciante di media diligenza doveva prendere in considerazione, specie in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato il cui oggetto richiede un costante adeguamento in relazione al variare della situazione economica (...) .
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