Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa la Corte è chiamata a precisare la nozione di prezzo all' importazione di cui all' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili all' importazione di amarene (1) (nel prosieguo: il "regolamento").
L' atto in questione è stato adottato, sulla base dell' art. 14 del regolamento (CEE) n. 516/77 (2), per porre rimedio alle gravi perturbazioni cui era esposto il mercato comunitario in ragione della commercializzazione, a prezzi anormalmente bassi, delle amarene importate dai Paesi terzi (3).
A tal fine il regolamento stabilisce un prezzo minimo per l' importazione delle amarene nella Comunità e prevede la riscossione di una tassa compensativa per i prodotti che non rispettano il prezzo indicato.
Più in particolare, l' art. 1, n. 1, riprendendo la definizione di cui alla tariffa doganale comune, fissa per le "amarene sciroppate, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati" il prezzo minimo di 60,80 ECU/100 Kg netti, per il prodotto confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 Kg; e di 67,10 ECU/100 Kg netti per quello confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg.
Tali prezzi minimi sono stati calcolati, come la Commissione stessa ha precisato, sulla base dei prezzi comunicati dagli Stati membri, includendo altresì le normali spese di imballaggio. Il differente livello di prezzo in relazione alla capacità dei recipienti si spiega con la diversa incidenza dei costi di imballaggio sul prezzo del prodotto.
Il prezzo all' importazione delle amarene provenienti dai Paesi terzi è a sua volta determinato, ai sensi dell' art. 3, n. 1, del regolamento, sulla base del prezzo fob nel paese d' origine e dei costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.
Il n. 3 dello stesso articolo prevede inoltre che se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall' esportatore nel Paese d' origine del prodotto o se le autorità competenti dello Stato membro ritengono che l' importo dichiarato non rifletta il prezzo fob nel Paese d' origine, queste ultime adottano i provvedimenti necessari per determinare il prezzo, prendendo come riferimento, in particolare, il prezzo di rivendita praticato dall' importatore.
L' applicabilità del regolamento in questione, prevista fino al 9 maggio 1986 (art. 5), è stata successivamente prorogata di un anno dal regolamento (CEE) n. 1257/86 (4).
2. I fatti che sono all' origine del procedimento in corso dinanzi al giudice di rinvio sono relativamente semplici. Nel periodo 5 dicembre 1985 - 10 settembre 1986 la ditta Soba, ricorrente nella causa principale, sdoganava complessivamente 103 spedizioni di amarene snocciolate in vasi di vetro presso l' ufficio di Goeggingen dello Hauptzollamt di Augsburg (in prosieguo: lo "Hauptzollamt"). Essa allegava di volta in volta alla dichiarazione in dogana il calcolo del prezzo di riferimento, nel quale, oltre al prezzo di fattura delle amarene, era conteggiato aggiuntivamente il valore del materiale d' imballaggio (vasi di vetro, coperchi, etichette, cartoni, coperchi a restringimento) messo gratuitamente a disposizione del fornitore iugoslavo.
Lo Hauptzollamt accettava inizialmente le dichiarazioni presentate dalla Soba, rinunciando alla fissazione della tassa compensativa per le amarene importate. Tuttavia, con successivo avviso di rettifica, l' amministrazione doganale fissava una tassa compensativa di 80,02 DM per 100 Kg di peso netto, esigendo il versamento di un importo pari a 1 134 138,17 DM.
Dopo un' infruttuosa opposizione a tale provvedimento, la Soba presentava ricorso dinanzi al Finanzgericht di Monaco che, con ordinanza 10 luglio 1990, decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte se l' art. 3, n. 1, del regolamento in questione vada interpretato nel senso che i costi dei contenitori e dei materiali d' imballaggio che l' acquirente mette gratuitamente a disposizione del fornitore debbano essere considerati elementi di maggiorazione del prezzo al fine della determinazione del prezzo all' importazione.
3. La Commissione, nelle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, sostiene che la questione posta dal giudice di rinvio vada risolta in senso negativo e che dunque, in un caso come quello di specie, la tassa compensativa possa essere legittimamente riscossa. A suo avviso, occorre infatti distinguere la nozione di valore della merce, che riguarda tutte le spese comunque sostenute fino al momento del carico della merce nel Paese d' origine, dalla nozione di prezzo fob, che comprende le spese sopportate fino al momento del carico della merce sul mezzo di trasporto solo nella misura in cui i costi siano stati realmente sostenuti dal venditore e quindi inclusi nella relativa fattura.
Una siffatta interpretazione della norma non sarebbe poi contraddetta dal disposto dell' art. 3, n. 3, del regolamento, che fa riferimento al prezzo di rivendita, in quanto, se le autorità del Paese d' importazione accertano che le spese d' imballaggio non sono state incluse nella fattura rilasciata dal venditore, esse non possono tenerne conto, secondo la Commissione, al momento della ricostituzione del prezzo all' importazione.
Infine, l' espressione utilizzata dall' art. 1, n. 1, del regolamento (("amarene (...) in imballaggi immediati")), essendo la riproduzione letterale della corrispondente voce della tariffa doganale comune, avrebbe, secondo la Commissione, il solo scopo di identificare la merce di cui trattasi, senza implicare l' obbligo delle autorità doganali di tener conto dell' imballaggio qualora i relativi costi non siano stati sostenuti dal venditore e riportati nella fattura.
4. Dirò subito che un tale approccio mi sembra dettato da un eccessivo formalismo, suscettibile di condurre ad un' applicazione erronea del regolamento in questione stravolgendone la ratio e la portata.
Anzitutto, agli argomenti di carattere letterale avanzati dalla Commissione è facile opporre argomenti di pari valore, ricordando che secondo l' uso commerciale il prezzo fob comprende normalmente il valore dell' imballaggio abituale della merce e che, quali che ne siano le ragioni, resta il fatto che l' art. 1, n. 1, parla di "amarene (...) in imballaggi immediati", riferendosi dunque non solo al prodotto ma anche al suo involucro.
Ma è soprattutto l' interpretazione logica e sistematica della norma in questione che fa emergere l' erroneità della soluzione proposta.
L' obiettivo perseguito dal regolamento in causa non dà luogo ad alcuna incertezza: l' atto mira ad impedire che le amarene importate siano commercializzate a prezzi anormalmente bassi facendo ostacolo allo smercio del prodotto comunitario.
Inoltre, il prezzo minimo di importazione delle amarene è stato determinato includendo il costo degli imballaggi, che per di più, come la Commissione stessa ha riconosciuto, non sono in genere riutilizzati.
A ciò si aggiunga che i costi relativi ai contenitori ed al materiale d' imballaggio messo gratuitamente a disposizione del venditore sono effettivamente sostenuti dall' importatore e dunque ripercossi sul prezzo di rivendita.
In tale ottica appare dunque difficilmente comprensibile la pretesa di imporre la riscossione di una tassa compensativa nei confronti di merci che non sono in realtà importate ad un prezzo inferiore rispetto al limite stabilito dal regolamento.
5. La stessa Commissione sembra aver riconosciuto in udienza che la percezione della tassa compensativa, in un caso come quello di specie, non ha una precisa giustificazione sul piano economico; essa ritiene tuttavia che l' importatore potrebbe evitare l' ingiustificata riscossione della tassa vendendo gli imballaggi all' esportatore e poi riacquistandoli di modo che il relativo prezzo possa figurare sulla fattura.
La logica che ispira una tale lettura della normativa in questione mi è però oscura e non vedo quale possa essere il vantaggio di sottoporre l' importatore a simili espedienti cartacei dal momento in cui sia accertato che è lui ad aver effettivamente sostenuto il costo del materiale di imballaggio.
Né mi sembra poi rilevante la circostanza che il provvedimento dello Hauptzollamt sia conforme ad una nota interpretativa elaborata dai servizi della Commissione, discussa dal comitato di gestione competente nell' ottobre 1985 e comunicata a tutti gli Stati membri, nota che gli operatori interessati dovevano, secondo la Commissione, certamente conoscere.
In primo luogo, infatti, la nota interpretativa in questione non può avere l' effetto di modificare la portata di una norma contenuta in un regolamento ed in secondo luogo non vi è alcun elemento tale da far ritenere che il contenuto della nota fosse stato portato a conoscenza degli operatori interessati. Al contrario, i fatti di causa mostrano che le stesse autorità doganali nazionali, lungi dall' avere le idee chiare al riguardo, hanno solo in un secondo momento contestato le dichiarazioni in dogana presentate dalla Soba.
6. Prima di concludere mi sembra utile sottolineare che l' interpretazione della norma suggerita dalla Commissione, oltre che contrastante con gli obiettivi del regolamento, è suscettibile di alterare le condizioni di concorrenza tra operatori economici, penalizzando senza motivo gli importatori che si riforniscono presso produttori incapaci di fornire contenitori adeguati, e di creare un ingiustificato ostacolo al commercio internazionale, rendendo possibile l' applicazione di misure di salvaguardia nei confronti di prodotti importati che non sono commercializzati a prezzi anormalmente bassi.
7. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, suggerisco pertanto di rispondere come segue al quesito posto dal Finanzgericht di Monaco:
"L' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1626/85 va interpretato nel senso che per il calcolo del prezzo all' importazione i costi dei contenitori e dei materiali d' imballaggio che l' acquirente mette gratuitamente a disposizione del fornitore devono essere considerati elementi di maggiorazione del prezzo".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 156, pag. 13. Cfr. anche regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1985, n. 1712, che modifica le versioni tedesca, greca, inglese, francese, italiana e olandese del regolamento (CEE) n. 1626/85 (GU L 163, pag. 46).
(2) Regolamento del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 1).
(3) Cfr. i primi tre 'considerando' del regolamento.
(4) GU L 113, pag. 37.
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