Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Sull' impugnazione proposta dal sig. Vidrányi contro la sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 1990 - rinviando alla relazione d' udienza per i dettagli della causa - ritengo di dover formulare le seguenti osservazioni.
2. 1. Il primo mezzo riguarda la valutazione espressa da parte del Tribunale di primo grado in ordine alla questione della trasmissione di alcuni documenti di carattere puramente amministrativo al ricorrente perché questi potesse esprimere il proprio parere in merito. Nella fattispecie si tratta - come si sa - di dichiarazioni di ex superiori gerarchici del ricorrente espresse nel 1982 sulle condizioni di lavoro in cui il ricorrente si è trovato ad operare fino al momento in cui venne posto in invalidità nel 1979.
3. Il ricorrente sosteneva che il principio del contraddittorio avrebbe richiesto che gli venisse offerta la possibilità di esprimere il proprio parere sulle predette dichiarazioni, poiché solo così si poteva garantire una completa ed obiettiva illustrazione di situazioni e fatti, rilevanti ai fini della sua posizione (eventuale applicazione dell' art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee). Poiché il Tribunale di primo grado non ha ritenuto che il comportamento della Commissione non conforme a tale principio costituisse un vizio di procedimento, il ricorrente ritiene che la sentenza sia inficiata da un errore di diritto.
4. E' noto che il Tribunale di primo grado ha preso in esame detta censura nei punti 31 e seguenti della motivazione della sentenza, ed in particolare nel punto 33. Richiamandosi alla sentenza pronunciata nella causa 140/86 (1) (in cui si afferma che ai documenti "relativi agli accertamenti fattuali connessi con un incidente verificatosi nell' esercizio dell' attività lavorativa, che possono servire da base per un procedimento inteso all' accertamento dell' esistenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale" va riconosciuta natura medica), il Tribunale affermava che una simile valutazione era corretta anche in riferimento alle già accennate relazioni sulle condizioni di lavoro del ricorrente e che quindi era legittimo il diniego di comunicarle direttamente al ricorrente.
5. In proposito il ricorrente ha posto particolarmente l' accento sul fatto che detta sentenza si riferisce ad una fattispecie del tutto differente e come sia del tutto evidente che tutti gli argomenti svolti in quella circostanza non possono essere utilizzati per il suo caso. Il Tribunale avrebbe applicato alla fattispecie sottopostagli un principio di diritto non pertinente e gli si potrebbe quindi giustamente imputare una "violazione del diritto comunitario" ai sensi dell' art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia.
6. Tale assunto è a mio avviso - mi si consenta di affermarlo fin d' ora - del tutto corretto.
7. Va anzitutto rilevato che anche la normativa in materia di personale vigente nella Comunità è retta da un importante principio, quello del contraddittorio. Questo principio viene richiamato nella sentenza 140/86, nel punto 7 della motivazione, in cui si sottolinea come in questo modo si intenda evitare che delle decisioni adottate dall' autorità che ha il potere di nomina e che riguardano la posizione amministrativa e la carriera di un dipendente non siano basate su fatti relativi al suo comportamento, non inseriti nel suo fascicolo personale.
8. Per quanto riguarda l' accesso ai "documenti di natura medica" nell' ambito di un procedimento per il riconoscimento di una malattia professionale, la già ricordata sentenza, nei successivi punti della motivazione, ritiene adeguata una certa relativizzazione di tale principio. Si sottolinea come la facoltà riconosciuta al dipendente (vale a dire l' accesso ai documenti di natura medica) debba conciliarsi con le esigenze del segreto medico, "che rendono ciascun medico giudice della possibilità di rendere edotte le persone che cura o visita della natura delle infermità da cui possono essere affette". Sembra quindi giustificato consentire un accesso indiretto ai documenti di natura medica mediante l' intervento di un medico di fiducia designato dal ricorrente.
9. Ma in questa sede rileva non solo il fatto che per il significato di detta sentenza (per quanto riguarda la nozione di "documenti di natura medica") è decisiva l' affermazione contenuta nel punto 11 della motivazione (il medico deve valutare se rendere edotte le persone che cura o visita della natura delle infermità da cui possono essere affette), la quale sicuramente esclude elementi di ordine puramente amministrativo. Va anche tenuto conto del fatto che in quel caso si trattava effettivamente di documenti che, se comunicati direttamente all' interessato, avrebbero potuto metterlo in uno stato d' inquietudine (il che avrebbe potuto suscitare perplessità dal punto di vista medico) e per questa ragione - in contrasto con la pretesa avanzata dal ricorrente - si doveva ritenere legittimo il loro mancato inserimento nel fascicolo personale. Se quest' ultimo punto non si coglie nel testo stesso della sentenza (che si occupa solo di documenti relativi ad accertamenti di fatto su un incidente avvenuto sul lavoro), le osservazioni dell' avvocato generale in merito sono invece molto chiare: egli precisa (nel punto 20 delle sue conclusioni) che si tratta di un incidente dovuto a contaminazione, descrivendo le circostanze della contaminazione nonché i risultati, in particolare, di analisi mediche miranti a stabilire le dosi assorbite.
10. Invece i fatti all' esame del Tribunale di primo grado nella causa T-154/89 (2) sono manifestamente del tutto diversi e ciò deve portare effettivamente a concludere che agli stessi non avrebbero dovuto applicarsi i principi affermati nella sentenza relativa alla causa 140/86.
11. Partendo dalla tesi del ricorrente secondo cui la sua inabilità al lavoro, che ha portato al suo collocamento in invalidità, è dovuta essenzialmente alle condizioni in cui egli ha dovuto svolgere le proprie funzioni, la Commissione, si è già ricordato, ha effettuato un' inchiesta presso gli ex superiori gerarchici del ricorrente (v. la lettera del 27 luglio 1982 allegata al controricorso presentato nella causa T-154/89, in cui del resto non si parlava solo in generale delle condizioni di lavoro, ma si offriva loro anche l' opportunità di esprimere un parere sulle lamentele espresse dal ricorrente in ordine ai metodi utilizzati dai suoi superiori ed a un asserito clima conflittuale).
12. Tre ex superiori gerarchici del ricorrente hanno così espresso il proprio parere di cui egli - e questo è l' oggetto della sua contestazione - non ha avuto direttamente conoscenza prima dell' adozione della decisione dallo stesso impugnata (si tratta dei documenti inseriti negli allegati III-VI del controricorso relativo alla causa T-154/89).
13. Un semplice sguardo a tali documenti, che comprendono in tutto tre pagine dattiloscritte, rende subito chiaro come questi - ammesso che si tratti di dichiarazioni pertinenti nel caso di specie, il che può escludersi per due di queste ultime - non contengano sicuramente alcun "accertamento medico" o accertamenti agli stessi assimilabili (ad esempio in ordine a "turbe psicologiche", come ha sostenuto a torto il rappresentante della Commissione), vale a dire accertamenti del cui contenuto il ricorrente (in base alla sentenza relativa alla causa 140/86) non avrebbe dovuto esser messo a conoscenza. E' anche significativo il fatto che la Commissione non abbia avuto alcun problema a rendere direttamente accessibili tali documenti (della cui esistenza si era venuti a conoscenza con sicurezza solo nel 1989) nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado (nel quale, si è già detto, essi sono stati prodotti insieme col controricorso).
14. Sulla base del contenuto di tali documenti (in uno dei quali si parla dell' esistenza di un' atmosfera conflittuale nonché del fatto che il ricorrente si sia lamentato dei suoi superiori gerarchici provocando l' irritazione di questi ultimi nei suoi confronti) è d' altra parte anche chiaro che al ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuta, secondo il principio del contraddittorio, la possibilità di esprimere il proprio parere. Solo così si poteva evitare di avere a disposizione solo un' illustrazione dei fatti puramente unilaterale ad opera dei suoi superiori (il cui comportamento è pure rilevante) e si sarebbe offerta la possibilità di completare l' indagine, da cui sarebbe eventualmente emerso un diverso quadro degli effetti delle condizioni di lavoro sulla malattia del ricorrente, che avrebbe potuto influire sulla sua posizione amministrativa.
15. Secondo me, è inoltre evidente che non si trattava di lasciare aperta al ricorrente la possibilità di esprimere il proprio parere attraverso il proprio medico curante. Se la Commissione si riferisce in quel caso all' art. 21 della regolamentazione speciale in materia di incidenti sul lavoro e di malattie professionali (il quale dispone che il dipendente interessato possa chiedere che la relazione medica completa redatta dal medico designato dall' istituzione venga trasmessa al medico di sua fiducia), ciò autorizza a pensare che in questo modo non si sarebbe potuto dare alcun accesso alla relazione d' inchiesta completa ai sensi dell' art. 17 della suddetta regolamentazione (compresi i pareri degli ex superiori gerarchici del ricorrente). Se essa d' altra parte tiene in considerazione la circostanza che il medico del ricorrente nell' ambito del procedimento dinanzi alla commissione medica aveva accesso a tutti i documenti, non va trascurato il fatto che l' offrire allo stesso solo questa via per esprimere il proprio punto di vista avrebbe avuto come conseguenza che la discussione su problemi di ordine puramente amministrativo (le condizioni di lavoro in cui operava il ricorrente) avrebbe dovuto essere svolta dinanzi alla commissione medica. Quest' ultima non è certo la sede opportuna, e ciò sarebbe in contrasto anche con il principio affermato nella sentenza relativa alla causa 2/87 (3), secondo cui la commissione medica non è tenuta a risolvere alcuna controversia in contraddittorio. Il suo compito è invece proprio quello di trarre conclusioni di natura medica e, qualora siano richiesti a tal fine lavori preparatori di ordine amministrativo, questi devono essere svolti dalla Commissione nella sua veste di organo amministrativo.
16. Si deve quindi effettivamente rilevare che è fondata la censura rivolta dal ricorrente contro la Commissione, secondo cui il procedimento amministrativo dalla stessa condotto non si è svolto in modo corretto e che anche la diversa valutazione espressa dal Tribunale di primo grado, il quale non ha tenuto conto del significato della sentenza relativa alla causa 140/86, è inficiata da un errore di diritto. Si tornerà più avanti sulle conseguenze che ne derivano sul seguito del procedimento.
17. 2. Alla luce di tali conclusioni a cui si deve giungere nell' ambito del primo mezzo dedotto nel ricorso, non sembra necessario esaminare l' altro mezzo allo stesso connesso, secondo cui, poiché il ricorrente non ha avuto alcuna possibilità di esprimere il proprio parere sulle già citate dichiarazioni dei suoi ex superiori gerarchici, la commissione medica aveva l' obbligo di sentirlo in proposito, e il fatto che nella sentenza del Tribunale manchi una qualsiasi contestazione in proposito va del pari considerato una violazione del diritto comunitario.
18. Se si considera che era necessario - come ritengo - dare al ricorrente la possibilità di esprimere il proprio parere su fatti di ordine puramente amministrativo prima di rivolgersi alla commissione medica, non è infatti manifestamente necessario che la commissione medica proceda inoltre a un' audizione su fatti di ordine puramente amministrativo e trasmetta al dipendente tutti i documenti relativi perché possa esprimere il proprio parere. Si può senz' altro affermare che una tale censura è stata giustamente dichiarata non pertinente e respinta dal Tribunale.
19. 3. Il ricorrente ha inoltre fatto carico al Tribunale di primo grado di non aver riconosciuto la fondatezza delle sue contestazioni in merito alla relazione della commissione medica, su cui si era basata la decisione impugnata della Commissione.
20. Si tratta - allo stato attuale del procedimento - di tre aspetti.
- In via di principio il ricorrente ritiene non corretta la tesi del Tribunale, secondo cui questo avrebbe solo un limitato potere di sindacato in ordine ad accertamenti sanitari di questo tipo. Egli sostiene invece che, tenuto conto del fatto che per le controversie in materia di personale esistono ormai due gradi di giurisdizione, sarebbe opportuno procedere ad una revisione della giurisprudenza fino ad oggi esistente in materia (se non di abbandonarla), cosicché, nel caso di contestazioni in ordine a relazioni mediche, come nella presente fattispecie, sia possibile disporre un nuovo (contro) accertamento.
21. - Il ricorrente del pari sostiene che il contenuto (o la motivazione) della relazione della commissione medica è censurabile, data la mancanza di un "nesso comprensibile" tra gli accertamenti medici contenuti nella relazione e le risultanze della medesima (sulla base della sentenza relativa alla causa 277/84 (4))
22. - Inoltre il ricorrente è dell' avviso che la relazione della commissione medica sia censurabile per la ragione che la commissione non ha svolto una parte del mandato conferitole. Sarebbe stato infatti opportuno che essa si pronunciasse sulla questione se si dovesse essenzialmente addebitare all' esercizio delle funzioni attribuite al ricorrente l' aggravamento di una malattia già in atto; nella relazione della commissione medica questo punto non viene affatto preso in esame.
23. In proposito si deve osservare, in via preliminare, come non vada attribuita rilevanza al fatto che le censure prima ricordate non siano state presentate dinanzi al Tribunale di primo grado e che quindi ci troviamo di fronte a nuovi mezzi, almeno in parte. Infatti in base alle norme di procedura applicabili (art. 113, n. 2, del nostro regolamento di procedura) è del tutto chiaro che una siffatta estensione della materia del contendere nel procedimento d' impugnazione non deve essere ritenuta inammissibile. Il criterio fondamentale a cui ci si deve attenere è invece quello che non venga modificato l' oggetto del processo, il quale è stato senza dubbio osservato nel caso di specie, poiché le nuove censure formulate sono dirette solo a motivare la domanda di annullamento della decisione addottata dalla Commissione il 13 gennaio 1989.
24. E' peraltro anche chiaro - per anticipare ancora una volta il risultato delle mie conclusioni - come sia difficile, per la via che si è appena indicata, poter mettere in seria discussione la validità della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado.
25. Pertanto, a mio avviso, non va rimproverato al Tribunale di primo grado il fatto di essersi attenuto alla giurisprudenza secondo cui il sindacato giurisdizionale non si estende alle valutazioni di ordine medico (v. le cause 265/83 (5) e 2/87). Essa è perfettamente conforme alle caratteristiche dell' attività di sindacato giurisdizionale e non dipende manifestamente dal numero di organi che la esercitano. Va altresì osservato che il sistema della già ricordata regolamentazione applicabile in materia prevede una valutazione di natura medica a due livelli (prima da parte di un medico designato dall' amministrazione e successivamente da parte di una commissione medica operante in veste di organo d' appello), il che ha giustamente portato a concludere che la commissione medica è tenuta a risolvere in via definitiva le questioni mediche (v. la sentenza relativa alla causa 156/80 (6)). E' infine sintomatico come il ricorrente non sia stato in grado di dimostrare che tale regolamentazione, la quale sotto numerosi aspetti appare più che adeguata, contrasti con fondamentali principi procedurali (quali potrebbero essere ricavati dagli ordinamenti giuridici nazionali).
26. Per quanto poi riguarda il contenuto della relazione medica di cui trattasi, è senz' altro vero che solo nelle conclusioni della relazione ci si occupa della rilevanza delle condizioni di lavoro per la malattia del ricorrente (fatta eccezione per due osservazioni incidentali circa tensioni sul lavoro e l' idea fissa del ricorrente di essere perseguitato dai suoi superiori). Poiché tuttavia in quel caso si tratta (stando alle informazioni fornite dagli ex superiori gerarchici del ricorrente) di normali condizioni di lavoro e si dice che non vi sono elementi per affermare che le stesse avrebbero potuto influire sulla malattia del ricorrente, nonostante la brevità che pure può essere rimproverata alla relazione della commissione medica, non si può concludere che questa non abbia valore probante in base alla sentenza relativa alla causa 277/84.
27. A mio avviso non deve essere oggetto di contestazione neanche il fatto che la relazione non parli, come pure avrebbe dovuto, in virtù del mandato conferito alla commissione, di un peggioramento della malattia del ricorrente a seguito dell' esercizio delle sue mansioni. I medici - sulla base delle informazioni di cui disponevano - hanno accertato che le condizioni di lavoro non si discostavano dalla norma. Da ciò essi giunsero alla conclusione che tali condizioni non dovevano aver avuto alcuna influenza sulla malattia del ricorrente, con ciò chiarendo - sia pure implicitamente - che evidentemente le condizioni di lavoro non avevano potuto determinare alcun peggioramento dello stato di salute del ricorrente.
28. 4. Un' ultima censura del ricorrente, di cui non ci siamo ancora occupati, riguarda il fatto che nel procedimento di primo grado egli ha dedotto la violazione dell' art. 24 dello Statuto del personale (perché il servizio medico della Commissione non gli aveva prestato assistenza) e che il Tribunale di primo grado non si è soffermato particolarmente su tale punto (il che porterebbe a concludere che non lo avrebbe preso in esame né si sarebbe pronunciato in proposito).
29. A ciò occorre subito aggiungere, come lo stesso ricorrente riconosce, che le domande presentate dinanzi al Tribunale di primo grado "non hanno quasi alcun nesso con l' inosservanza dell' art. 24 dello Statuto" e che conseguentemente non sussiste alcuna ragione per annullare sulla base di tale motivo la sentenza del Tribunale di primo grado. Egli sostiene che la suddetta censura è invece idonea a fondare un diritto al risarcimento del danno e chiede alla Corte che questo gli venga riconosciuto direttamente, qualora non ritenga di rimettere la causa al Tribunale di primo grado.
30. Secondo me è senz' altro chiaro che nell' ambito del presente procedimento neppure tale domanda può essere accolta.
31. Se è lo stesso ricorrente a premettere che le domande formulate nel procedimento di primo grado non hanno "quasi alcun nesso" con la violazione dell' art. 24 dello Statuto del personale, non vi sono ragioni per censurare la sentenza del Tribunale di primo grado per il fatto di non essersi sufficientemente soffermata sull' argomento relativo all' art. 24 dello Statuto del personale, e di averlo anzi implicitamente respinto con la domanda.
32. Poiché d' altronde risulta evidente, in base alle spiegazioni fornite dal ricorrente, che egli in effetti chiede in tale contesto un indennizzo (e non solo l' annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1989), è anche chiaro che egli intende introdurre una domanda in questo senso nel procedimento, domanda che non ha presentato dinanzi al Tribunale. Ciò è invece sicuramente inammissibile. Il procedimento di impugnazione può limitarsi ad accertare se la pronuncia sulle domande formulate in primo grado sia stata o meno conforme a diritto. La presentazione di nuove domande per contro equivale ad un' estensione dell' oggetto della lite ed è tra quegli atti che a norma dell' art. 113, n. 2, del nostro regolamento di procedura sono espressamente dichiarati irricevibili. Ciò evidentemente non pregiudica in alcun modo la questione se al ricorrente sia ancora possibile far valere un tale diritto dinanzi alla Commissione.
33. 5. In conclusione si può quindi affermare che l' unica censura pertinente formulata contro la sentenza del Tribunale di primo grado è quella esaminata per prima, e che tale sentenza deve ritenersi viziata, in quanto essa ha erroneamente ritenuto regolare il comportamento della Commissione nel procedimento amministrativo (mancata comunicazione al ricorrente del parere dei suoi ex superiori gerarchici).
34. In ordine alla successiva questione, se da tale constatazione si debba trarre unicamente la conclusione che la sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 1990 va annullata, con il rinvio della causa dinanzi al Tribunale di primo grado o non si debba piuttosto (come pure consente l' art. 54 del nostro Statuto) ritenere il caso in esame già maturo per la decisione e statuire direttamente sulla domanda, penso si debba preferire la possibilità indicata per ultima. Se si aderisce al mio punto di vista, risulta chiaro che il procedimento amministrativo condotto dalla Commissione non si è svolto in modo regolare. Non va peraltro escluso che ciò possa aver avuto conseguenze sulla valutazione della commissione medica in ordine all' origine della malattia del ricorrente e quindi anche sulla decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell' art. 73 dello Statuto del personale. La Corte può quindi senz' altro considerare che tale decisione è viziata da errore e conseguentemente annullarla, come chiede il ricorrente. Sarà quindi onere della Commissione avviare un nuovo procedimento (con la possibilità per il ricorrente di chiedere lo svolgimento di un' inchiesta più approfondita sulle sue condizioni di lavoro) e di adottare una nuova decisione - eventualmente dopo una nuova pronuncia della commissione medica - sulla questione se la malattia del ricorrente vada attribuita alla sua attività professionale.
Conclusione
35. In conclusione suggerisco che la Corte voglia: accogliere il ricorso proposto dal ricorrente ed annullare la decisione della Commissione contro la quale ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado. Per quanto riguarda le spese, visto tale esito del procedimento - poiché si può dire che la domanda del ricorrente è stata sostanzialmente accolta -, esse vanno senz' altro poste a carico della Commissione.
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) Sentenza 7 ottobre 1987, Strack/Commissione (causa 140/86, Racc. pag. 3939).
(2) Sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 1990, causa T-154/89, Racc. pag. II-445.
(3) Sentenza 19 gennaio 1988, Biedermann/Corte dei conti, Racc. pag. 143.
(4) Sentenza 10 dicembre 1987, Jaensch/Commissione (causa 277/84, Racc. pag. 4923).
(5) Sentenza 29 novembre 1984, Suss/Commissione (causa 265/83, Racc. pag. 4029).
(6) Sentenza 21 maggio 1981, Morbelli/Commissione (causa 156/80, Racc. pag. 1357).
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