Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso la Commissione vi invita a dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti di applicazione delle direttive del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (1), 2O dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica, in seguito all' adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384 (2), e 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell' adesione del Portogallo, la direttiva 85/384 (3), o non avendo comunque informato la Commissione di detti provvedimenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2. A queste direttive l' Italia doveva dare attuazione entro il 5 agosto 1987, salvo per quel che riguarda l' art. 22 della direttiva 85/384/CEE, per il quale era previsto un termine supplementare che è scaduto, per quel che riguarda lo stesso Stato, il 5 agosto 1988.
3. L' inadempimento non è contestato dallo Stato convenuto, il quale ha dichiarato nelle osservazioni scritte che la legge contenente "disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)" è stata adottata il 29 dicembre 1990 e pubblicata nel Supplemento ordinario alla GURI n. 10 del 12 gennaio 1991. L' articolo 5 di questa legge delega al governo l' emanazione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle tre direttive. A questo proposito si è appreso in udienza che i decreti di cui è causa non sono stati ancora emanati né sembra che lo saranno in breve tempo.
4. E' comunque pacifico che la Repubblica italiana non ha adottato i provvedimenti richiesti dalle direttive di cui è causa e vi invito pertanto a dichiarare l' inadempimento (4) e a condannare alle spese lo Stato convenuto.
( *) Lingua processuale: il francese.
( 1) GU L 223, pag. 15.
( 2) GU L 376, pag 1.
( 3) GU L 27, pag. 71.
( 4) Evidentemente non dovete pronunciarvi sulla domanda della Commissione per quel che riguarda, "comunque", la mancata comunicazione dei provvedimenti alla Commissione. Si tratta, infatti, manifestamente di una conclusione formulata in via subordinata, formulata per il caso in cui l' Italia, che non aveva risposto alla lettera di diffida né al parere motivato, avesse tuttavia adottato i provvedimenti di cui trattasi - il che non si è verificato - senza però informarne la Commissione, obbligo sancito dall' art. 31, secondo comma, della direttiva 85/384.
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