Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. L' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento base") stabilisce che:
"Il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all' articolo 8, (...)".
2. Quest' ultima disposizione al n. 1, lett. a), i), precisa che per determinare il valore in dogana, a norma dell' art. 3, occorre addizionare al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate le commissioni e senserie, escluse le commissioni d' acquisto, nella misura in cui queste commissioni e senserie sono a carico del compratore, ma non sono state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per queste merci.
3. L' espressione "commissioni d' acquisto" è definita dall' art. 8, n. 4, del regolamento base come le "somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo per l' acquisto delle merci da valutare".
4. Nell' ambito della controversia della causa principale occorre applicare queste nozioni al seguente contesto fattuale. La società Hepp, ricorrente nella causa principale, dal 1983 al 1986 importava merci dall' Estremo Oriente avvalendosi dell' intermediazione di una società svizzera, la Novimex, con la quale aveva stipulato nel 1982 una convenzione ai sensi della quale quest' ultima società acquistava i beni in nome proprio, ma per conto della Hepp. La Novimex rivendeva successivamente le merci alla Hepp dietro corresponsione di una commissione d' acquisto del 6 o del 7% e dietro rimborso delle spese. La Novimex fatturava alla Hepp per ciascuna operazione il prezzo risultante dalla sua transazione con il produttore, mentre le commissioni venivano fatturate a parte.
5. Nelle dichiarazioni doganali la Hepp dichiarava la Novimex nella rubrica "venditore" ed esibiva le fatture emesse a suo nome dalla Novimex senza menzionare le commissioni pattuite. Sulla base di tali dichiarazioni lo Hauptzollamt di Karlsruhe, convenuto nella causa principale, determinava in un primo momento il valore in dogana delle merci ai sensi dell' art. 3. Tuttavia, in seguito ad un controllo, esso decideva di includere le commissioni nel valore in dogana e di riscuotere un arretrato di dazi doganali. Questo provvedimento è all' origine della controversia nella causa principale.
Sulla prima questione
6. Il Bundesfinanzhof, dinanzi al quale è stata sollevata la controversia, ci sottopone innanzitutto la seguente questione:
"In caso di intervento di un agente d' acquisti il quale agisca in nome proprio ma per conto altrui quale contratto si debba prendere in considerazione come vendita ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci".
7. Il Bundesfinanzhof, il governo tedesco, la Commissione e le parti nella causa principale concordano nel considerare che la nozione di vendita ai sensi dell' art. 3 del regolamento base non va interpretata in funzione delle categorie dei vari diritti privati da applicare, ma per contro ad essa dev' essere attribuito un contenuto uniforme tenuto conto della necessità di interpretare unitariamente il diritto comunitario. A loro parere si deve anche tener conto delle esigenze della prassi commerciale internazionale.
8. Le opinioni divergono però in merito alla questione relativa all' accertamento delle parti fra le quali abbia avuto luogo una vendita ai sensi dell' art. 3.
9. Secondo la tesi sostenuta dal governo tedesco, bisogna considerare come l' intermediario abbia acquistato in nome proprio dal produttore e sia pertanto divenuto lui stesso parte del contratto di vendita stipulato da quest' ultimo. A questo proposito sarebbe irrilevante il fatto che egli abbia inteso agire non per conto proprio, ma per un terzo, vale a dire la ricorrente nella causa principale. Nell' ambito di questa operazione vi sarebbe quindi una prima vendita ai sensi dell' art. 3 del regolamento base.
10. L' intermediario sarebbe del pari parte in un contratto di gestione d' affari d' impresa da considerare come "vendita" ai sensi della summenzionata disposizione perché, a causa della necessaria interpretazione estensiva di questa definizione, tale contratto presenterebbe le caratteristiche essenziali della vendita, consistenti nel trasferire ad una persona la proprietà di una merce in cambio del pagamento di una somma di denaro, ed avrebbe ad oggetto la consegna di questa merce nel territorio della Comunità.
11. Vi sarebbero dunque nella fattispecie due transazioni consecutive che soddisfano i requisiti di cui all' art. 3 e vi sarebbe stato di conseguenza versamento di una commissione al venditore da parte dell' importatore, nella sua qualità di acquirente. Sussisterebbe pertanto la stessa fattispecie della sentenza Unifert (1) in cui la Corte ha precisato che tale commissione dev' essere inclusa nel valore in dogana.
12. Vi suggerisco di non accogliere questa tesi per i seguenti motivi.
13. Il regolamento n. 1224/80, sebbene non contenga alcuna definizione della nozione "vendita", contiene tuttavia una definizione della nozione "commissione d' acquisto". Ricordiamo che con questa espressione
"si intendono le somme versate da un importatore al proprio agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo per l' acquisto delle merci da valutare".
14. L' espressione tedesca "dass er fuer ihn taetig wird" (letteralmente: "che agisce per lui") mi sembra più vaga di quella usata nelle altre otto versioni linguistiche, vale a dire "representing him", "le représenter", "rappresentarlo", ecc., che corrisponde piuttosto all' espressione tedesca "dass er ihn vertritt". Ritengo che nel caso in cui una sola versione linguistica impieghi una nozione un po' diversa, si debba tener conto di quella che figura in tutte le altre versioni, nella fattispecie quella di "rappresentanza".
15. Poiché quindi l' agente rappresenta l' importatore per l' acquisto della merce, si ritiene dunque che la vendita sia intercorsa tra il produttore (o fornitore) e l' importatore.
16. Tale punto di vista è adottato anche nella nota esplicativa 2.1, elaborata dal "comitato tecnico della valutazione in dogana" (2), alla quale ritengo si debba annettere molta importanza. Questo comitato tecnico è stato istituito dall' art. 18 dell' "accordo relativo all' attuazione dell' articolo VII dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio", stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979, approvato con la decisione del Consiglio delle Comunità europee 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU 1980, L 71, pag. 1). Il comitato tecnico della valutazione in dogana è posto sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale e riunisce rappresentanti di tutti i paesi firmatari dell' accordo di Ginevra. Conformemente all' allegato II di questo accordo il comitato tecnico ha il compito "di garantire, a livello tecnico, l' uniformità di interpretazione e di applicazione" dell' accordo. I suoi pareri, che possono assumere varie forme tra cui quella delle note esplicative, sono adottati a maggioranza di due terzi almeno dei membri presenti. Tali pareri, pur avendo solo natura consultiva, rappresentano l' opinione degli esperti della maggioranza dei paesi partecipanti al commercio mondiale. Il fatto che la Comunità adotti un' interpretazione in contrasto con tale parere rischierebbe dunque di creare problemi abbastanza rilevanti e la Comunità potrebbe far ciò solo per motivi estremamente fondati.
17. L' allegato I dell' accordo di Ginevra contiene una nota interpretativa relativa all' art. 8 di detto accordo che fornisce per le commissioni d' acquisto una definizione identica a quella figurante nell' art. 8, n. 4, del regolamento n. 1224/80.
18. Esaminiamo ora quanto afferma la nota esplicativa 2.1 del comitato tecnico. Essa fornisce anzitutto una definizione generale ai sensi della quale
"le commissioni e le senserie sono retribuzioni corrisposte ad intermediari per la loro partecipazione alla stipula del contratto di compravendita" (punto 2).
Essa precisa inoltre che
"il commissionario (anche definito 'agente' o intermediario) è una persona che compra o vende, all' occorrenza in nome proprio, ma sempre per conto di un committente. Egli partecipa alla stipula del contratto di compravendita rappresentandovi sia il venditore sia l' acquirente".
19. Dopo aver osservato che il commissionario è retribuito con una commissione in genere calcolata in funzione di una percentuale del prezzo delle merci, la nota distingue inoltre tra i commissionari per la vendita ed i commissionari per l' acquisto. A proposito di questi ultimi essa rileva che ci
"sono persone che agiscono per conto dei compratori ai quali rendono servizi per la ricerca dei fornitori, la comunicazione al venditore dei desideri del compratore, la ricerca dei campioni, l' ispezione delle merci ed eventualmente anche per l' assicurazione, il trasporto, il magazzinaggio e la consegna delle merci (punto 9). I commissionari per l' acquisto in genere sono retribuiti con una commissione d' acquisto corrisposta dall' importatore, indipendentemente dal pagamento del prezzo delle merci da lui acquistate (punto 10). La commissione così corrisposta dal compratore delle merci importate non deve, a norma dell' art. 8, n. 1, lett. a), i), essere addizionata al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci stesse" (punto 11).
Concludendo, il comitato sottolinea come
"al momento della determinazione del valore di transazione delle merci importate si devono includere in questo valore le commissioni e le senserie versate dal compratore, escluse le commissioni d' acquisto. Pertanto, la questione se dovranno essere addizionate al prezzo effettivamente pagato o da pagare le spese di intermediazione, sostenute dal compratore ma non incluse in detto prezzo, dipende in ultima analisi dalle funzioni svolte dall' intermediario e non dal termine (commissionario o sensale) con cui questi è definito" (punto 15).
20. Tale nota esplicativa definisce perfettamente la disciplina da applicare e, a mio avviso, non vi è alcuna ragione per cui in base al diritto comunitario dovete giungere a conclusioni diverse. Nella fattispecie le norme del diritto comunitario da applicare, vale a dire il regolamento del Consiglio n. 1224/80 ed i regolamenti d' attuazione della Commissione mirano espressamente ad adempiere l' obbligo della Comunità "di assicurare (...) la conformità della sua regolamentazione sul valore in dogana con le disposizioni dell' accordo" relativo all' attuazione dell' art. VII del GATT (v. il quinto punto della motivazione del regolamento n. 1224/80).
21. La nota conferma innanzitutto quanto aveva già sottolineato l' avvocato generale Tesauro nel punto 10 delle sue conclusioni relative alla causa Unifert (Racc. 1990, pag. I-2287), secondo la quale in primo luogo occorre stabilire quale sia la funzione realmente esercitata dall' intermediario. Se ha agito esclusivamente per conto del compratore egli ha partecipato alla stipula del contratto di compravendita rappresentandovi il compratore stesso ed il contratto si è perfezionato in sostanza tra il produttore/fornitore e l' importatore/compratore.
22. Dalla nota tecnica emerge anche che ciò vale anche se il commissionario acquista in nome proprio.
23. Per l' applicazione dell' art. 3 del regolamento base non si può dunque distinguere fra la rappresentanza in senso proprio, che è apparente, e la rappresentanza imperfetta od "occulta" (3), che è oggetto della controversia nella causa principale. Questi due tipi di rapporti giuridici sono infatti essenzialmente analoghi dal punto di vista delle loro caratteristiche economiche e il secondo di essi sembra essere molto ricorrente nel commercio internazionale, le cui disposizioni da interpretare devono facilitarne il buon sviluppo. Dal preambolo dell' accordo relativo all' attuazione dell' art. VII dell' Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio emerge infatti che "il valore in dogana dovrà essere stabilito secondo criteri semplici ed equi, compatibili con la prassi commerciale".
24. Il sesto 'considerando' del regolamento base precisa dal canto suo che questo regolamento "ha l' obiettivo di favorire il commercio mondiale, instaurando un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana che escluda l' impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi" e "che pertanto il valore in dogana dovrà essere stabilito secondo criteri compatibili con la pratica commerciale".
25. Orbene, è chiaro come un siffatto obiettivo non possa essere raggiunto se si opera una distinzione di ordine puramente formale fra due tipi di status giuridici, vale a dire quello del rappresentante "manifesto" e quello del rappresentante "occulto", essenzialmente analoghi dal punto di vista economico. La situazione di questi due tipi di rappresentanti si distingue infatti fondamentalmente da quella di un compratore, nel senso che essi non assumono nessuno dei rischi dell' operazione.
26. Da ciò che precede risulta che, come ha sottolineato la Commissione, sostenuta all' udienza dalla Hepp, né la transazione tra la Novimex e la Hepp né quella tra la Novimex ed il produttore devono essere considerate come vendite ai sensi dell' art. 3 del regolamento base. Al contrario, la transazione rilevante ai fini dell' applicazione di questo articolo è quella che si è avuta, tramite la Novimex, fra la Hepp ed il produttore.
27. Tuttavia il governo tedesco fa valere che non vi è alcun rapporto contrattuale fra la Hepp ed il produttore. Formalmente ciò è fuori discussione. Lo stesso governo tedesco sottolinea però la necessità di evitare in materia un formalismo eccessivo e di ricorrere ad un' interpretazione estensiva della nozione di valore di transazione. In quest' ottica, secondo me, non si può far altro che accettare che ai sensi del regolamento base la transazione è intervenuta fra la Hepp ed il produttore, poiché la Novimex ha svolto soltanto un ruolo di intermediaria.
28. Del resto, si può qui rammentare come tale punto di vista sia perfettamente conforme ad uno dei grandi orientamenti della giurisprudenza della Corte, la quale si sforza sempre di determinare la realtà economica oltre le qualificazioni giuridiche talvolta meramente formalistiche (4).
29. Vi invito perciò a risolvere come segue la prima questione:
"Qualora sia accertato che l' agente che è intervenuto in nome proprio in realtà ha rappresentato l' importatore ed ha agito per conto di quest' ultimo, sussiste una sola vendita ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, vale a dire quella fra il produttore/fornitore e l' importatore della merce".
Sulla seconda questione
30. La seconda questione è formulata come segue:
"Qualora la questione n. 1 debba essere risolta nel senso che tanto il contratto fra il produttore e l' agente quanto il contratto fra l' agente e l' importatore soddisfano le condizioni di cui all' art. 3 del regolamento n. 1224/80 e l' importatore abbia stabilito come base per la determinazione del valore in dogana il prezzo figurante nel contratto con l' agente, se la commissione d' acquisto debba essere aggiunta al prezzo pagato".
31. Tenuto conto della soluzione che ho appena fornito alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda. Tuttavia, qualora voi doveste ritenere, come ha fatto il governo tedesco, che sussistano nel presente caso due contratti di vendita ai sensi dell' art. 3 del regolamento base, si dovrebbe applicare la summenzionata giurisprudenza Unifert, che riguardava una fattispecie identica, vale a dire quella delle due vendite consecutive delle stesse merci. Ne discenderebbe che l' importatore può scegliere fra la vendita produttore/agente o quella sopravvenuta tra lui stesso e l' agente, ma che una volta effettuata la scelta egli sarebbe vincolato da questa (v. il punto 21 della sentenza Unifert).
32. Il governo tedesco ritiene che nel caso di specie l' importatore abbia effettuato la seconda scelta e debba subirne le conseguenze e che il prezzo rilevante sia quello fatturatogli dall' agente, compresa la commissione, in quanto, in base alla summenzionata sentenza, un pagamento effettuato dall' acquirente al venditore, fatturato separatamente e designato come "commissione d' acquisto", fa parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate ai sensi dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80. Al pari del Bundesfinanzhof ritengo che questa conclusione emerga necessariamente dalla sentenza Unifert, ma soltanto in quanto vi siano state effettivamente due vendite consecutive, vale a dire qualora la Novimex sia stata un acquirente e non un commissionario di acquisti.
33. Dal canto suo la Commissione suggerisce una soluzione diversa. Essa ammette che l' importatore nel caso di specie abbia scelto la seconda transazione, ma ritiene che non ne discenda necessariamente che la commissione d' acquisto vada compresa nel prezzo. Bisognerebbe infatti applicare la sentenza Unifert tenendo conto del particolare ruolo svolto dalla Novimex ed escludere l' importo della sua commissione, perché in realtà si tratterebbe molto chiaramente di una commissione d' acquisto ai sensi dell' art. 8, n. 4, del regolamento base e tali commissioni sono escluse dal valore in dogana a norma del summenzionato art. 8, n. 1.
34. Non posso condividere questa tesi perché mi sembra che essa contenga una contraddizione. Infatti, o siamo in presenza di due vendite consecutive, e la Novimex nell' ambito della seconda transazione è allora un venditore "normale"; l' importo che riscuote deve in tal caso, in base alla giurisprudenza Unifert, essere incluso nel valore in dogana. Oppure la Novimex è soltanto un agente e quindi non ci sono diverse vendite. Mi sembra invece contradditorio considerare innanzitutto la Novimex un acquirente/venditore "normale" che agisce in due vendite e poi considerarla un agente ai fini dell' esclusione di un importo che non dovrebbe nemmeno essere considerato commissione, poiché essa era un venditore "normale".
Sulla terza questione
35. La terza questione è redatta come segue:
"Qualora la questione n. 1 debba essere risolta nel senso che vi è un' unica vendita fra il produttore e l' importatore, se la commissione d' acquisto debba essere inclusa nel valore in dogana qualora l' importatore nella rubrica 'venditore' della dichiarazione sul valore in dogana delle merci abbia dichiarato l' agente e inoltre il prezzo fatturato dallo stesso (senza commissione)".
36. Tale questione assume come ipotesi di partenza la soluzione da me proposta per la prima questione. Essa dev' essere quindi risolta. Condivido al riguardo completamente il punto di vista della Commissione secondo cui il modo in cui l' importatore ha compilato la dichiarazione relativa al valore in dogana non è tale da influenzare la soluzione della questione.
37. E' infatti evidente che, dal momento che c' è una sola transazione che rileva ai sensi dell' art. 3 del regolamento base, l' importatore non può scegliere. Il fatto che egli abbia indicato il nome dell' intermediario nella rubrica "venditore" della dichiarazione relativa al valore in dogana non può produrre l' effetto di modificare la situazione giuridica derivante dalle disposizioni del regolamento base. Lo stesso vale qualora egli alleghi alla dichiarazione la fattura speditagli dall' agente piuttosto che quella inviata dal produttore all' agente. Sono questi due problemi riguardanti il corretto espletamento delle formalità che non sono tali da modificare la sostanza della situazione giuridica, vale a dire l' esistenza di una sola transazione ai sensi dell' art. 3 e la mancanza di una facoltà di scelta per l' importatore.
38. La Commissione giustamente osserva inoltre che nel modulo-tipo di dichiarazione del valore in dogana, quale figura nell' allegato I del regolamento n. 1496/80 (5), vi è in ogni caso soltanto una casella "venditore"; detto modulo non consente perciò al dichiarante di esporre la specifica situazione dell' agente che gli ha sì spedito le merci, ma svolgendo soltanto un ruolo di intermediario. Secondo la Commissione tale prassi amministrativa non può essere presa in considerazione contro il dichiarante.
39. Pertanto, se il Bundesfinanzhof è convinto del fatto che la Novimex non fosse un acquirente ma un commissionario che ha rappresentato la Hepp "per l' acquisto delle merci da valutare", allora le somme che sono state corrisposte alla Novimex costituiscono una commissione d' acquisto ai sensi dell' art. 8, n. 4, del regolamento base ed esse non possono essere incluse nel valore in dogana a norma del n. 1 della stessa disposizione, confermato dall' art. 3 del regolamento n. 1495/80 (6), il quale esclude dal valore in dogana le commissioni d' acquisto distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare.
40. Contrariamente al punto di vista del governo tedesco e d' accordo con la Commissione ritengo che nella conclusione n. 14 il comitato comunitario del valore in dogana (7) abbia esaminato una situazione di fatto identica a quella della controversia nella causa principale. Esso ha concluso che "qualora il prezzo corrisposto al produttore/fornitore costituisca la base del valore di transazione ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80" - il che, secondo il testo delle questioni del Bundesfinanzhof, avviene nella causa principale - "il dichiarante ha di regola l' obbligo di presentare alle autorità doganali, a norma dell' art. 4 del regolamento (CEE) n. 1496/80, la copia della fattura rilasciata dal fabbricante/fornitore, aggiungendo che "tuttavia, tenuto conto delle circostanze enunciate nei summenzionati elementi di fatto, le autorità doganali possono accettare la fattura rilasciata dall' agente X (senza tener conto della commissione d' acquisto), fatte salve eventuali verifiche".
41. Tenuto conto di quanto sopra, e al pari della Commissione, suggerisco di fornire la seguente soluzione alla terza questione:
"Anche qualora l' importatore abbia menzionato l' agente nella rubrica 'venditore' della dichiarazione relativa al valore in dogana ed abbia inoltre dichiarato il prezzo fatturato dall' agente (senza la commissione), la commissione d' acquisto non va inclusa nel valore in dogana".
Sulla quarta questione
42. La quarta questione è redatta come segue:
"Qualora la questione n. 1 debba essere risolta nel senso che il contratto fra il produttore e l' agente costituisce una vendita, ma non il contratto fra l' agente e l' importatore, come debba essere determinato il valore in dogana in base al diritto comunitario sul valore in dogana qualora l' importatore abbia dichiarato il valore in dogana nel modo descritto nella questione n. 3".
43. Tenuto conto della soluzione da me proposta alla prima questione, non è necessario risolvere la quarta questione. E' perciò solo in subordine che farò le seguenti osservazioni.
44. Se si suppone che la transazione che rileva ai sensi dell' art. 3 del regolamento base è quella che lega il produttore all' agente, è evidentemente il prezzo in base al quale essa ha avuto luogo che deve servire da base per il valore in dogana.
45. Pertanto le somme corrisposte all' agente non possono in nessun modo essere considerate diversamente dalle commissioni d' acquisto ai sensi dell' art. 8, nn. 1, lett. a), e 4, del regolamento base.
46. Per le ragioni che ho già esposto nelle considerazioni relative alla terza questione, il fatto che l' importatore abbia compilato la sua dichiarazione nel modo sopradescritto non può comportare una diversa conclusione.
Conclusione
47. Tenuto conto delle considerazioni che precedono vi suggerisco di risolvere come segue le questioni del Bundesfinanzhof:
"1) Qualora sia accertato che l' agente che è intervenuto in nome proprio in realtà ha rappresentato l' importatore ed ha agito per conto di quest' ultimo, sussiste una sola vendita ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, vale a dire quella fra il produttore/fornitore e l' importatore della merce.
2) Anche qualora l' importatore abbia menzionato l' agente nella rubrica 'venditore' della dichiarazione relativa al valore in dogana ed abbia inoltre dichiarato il prezzo fatturato dall' agente (senza la commissione), la commissione d' acquisto non va inclusa nel valore in dogana".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) V. sentenza 6 giugno 1990, Unifert (causa C-11/89, Racc. pag. I-2275).
(2) V. allegato II delle osservazioni della Commissione: nota esplicativa 2.1 "Commissioni e senserie nell' ambito dell' art. 8 dell' accordo".
(3) Secondo la terminologia impiegata dalla Hepp nelle osservazioni.
(4) V., ad esempio, la giurisprudenza della Corte in materia di tasse di effetto equivalente a dazi doganali o di tasse interne discriminatorie ove la Corte si è sempre basata sull' effetto della tassa sul commercio fra gli Stati membri, qualunque fossero la sua denominazione formale, le sue modalità di riscossione o lo status giuridico dell' organo beneficiario.
(5) Regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1496, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti (GU L 154, pag. 16).
(6) Regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento base (GU L 154, pag. 14).
(7) Conclusione n. 14, Raccolta Valore in dogana della Commissione delle Comunità europee, 1989, pag. 364.
Full & Egal Universal Law Academy