Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. In questa causa la Commissione chiede, a norma dell' art. 173 del Trattato CEE, che il regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 27 luglio 1990, n. 2258, che rettifica le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti (GU L 204, pag. 1), sia annullato, limitatamente alla parte in cui non fissa un coefficiente correttore specifico per il personale in servizio a Monaco di Baviera.
Antefatti della lite
2. Da diverso tempo la Commissione ed il Consiglio non concordano sulla necessità di fissare un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, anche se sembra pacifico che il costo della vita è ivi notevolmente più elevato che nel resto della Germania (eccetto Berlino). Nel giugno 1989, nell' ambito della procedura annuale di revisione delle retribuzioni, la Commissione ha proposto di fissare un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, ma tale proposta non è stata accolta dal Consiglio. Nel giugno 1990 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta di regolamento che verteva su tre punti: a) una rettifica generale delle retribuzioni dei dipendenti della Comunità; b) un adeguamento dei coefficienti correttori per alcuni paesi e c) la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera. Al momento dell' esame della proposta da parte del Coreper, è risultato che esisteva una maggioranza qualificata in favore dei primi due punti, mentre nessuna delegazione sosteneva il terzo. La Commissione ha perciò accettato di separare il terzo punto e di farne oggetto di una proposta distinta, che non è stata accolta dal Consiglio, mentre gli altri due punti sono stati adottati con il regolamento controverso.
3. Occorre inoltre osservare che diversi dipendenti in servizio a Monaco di Baviera sono ricorsi al Tribunale di primo grado contro la Commissione a causa della mancata fissazione di un coefficiente correttore specifico per tale sede. Nella causa T-134/89, Hettrich, la sentenza con cui il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso è ora impugnata dinanzi alla Corte di giustizia. Nella causa T-22/90, Brambilla, il procedimento presso il Tribunale di primo grado è ancora pendente (*).
Sfondo normativo e giurisprudenziale della controversia
4. L' art. 64 dello Statuto così recita:
"Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente Statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.
Detti coefficienti sono fissati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie, degli articoli 148 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica. Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 10 gennaio 1962, pari al 100%".
5. L' art. 65 dello Statuto è del seguente tenore:
"1. Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla Commissione e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese delle Comunità, di un indice comune calcolato dall' Istituto statistico delle Comunità europee d' intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.
Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell' eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.
2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.
3. Ai fini dell' applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie, degli articoli 148 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica".
6. Il punto II, 1.1 dell' allegato alla decisione del Consiglio 15 dicembre 1981, 81/1061/Euratom, CECA, CEE, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità (GU L 386 pag. 6), recita:
"Evoluzione del costo della vita
L' Istituto statistico delle Comunità europee, d' intesa con i servizi nazionali di statistica degli Stati membri, stabilisce gli indici comuni che consentono di misurare l' evoluzione dell' aumento dei prezzi per i funzionari europei nelle diverse sedi di servizio e permettono così di aggiornare i coefficienti correttori geografici dell' art. 64 dello Statuto.
Ogni cinque anni, l' Istituto statistico delle Comunità europee, d' intesa con i servizi statistici degli Stati membri, verifica se i rapporti tra coefficienti correttori riflettono in modo adeguato le equivalenze di potere d' acquisto tra le retribuzioni versate al personale in servizio nelle capitali degli Stati membri.
L' Istituto statistico procede a questa verifica per le altre sedi di servizio quando elementi obiettivi indicano l' esistenza di un rischio di distorsioni rilevanti rispetto ai dati rilevati nella capitale del paese interessato".
7. Le disposizioni degli artt. 64 e 65 dello Statuto sono state oggetto di numerosi contenziosi. Nella causa 194/80, Benassi/Commissione (Racc. 1981, pag. 2815), la Corte ha così descritto la relazione tra i due articoli:
"(...) la funzione attribuita al coefficiente correttore indicato all' art.64 dello Statuto ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti una retribuzione che comporti il medesimo potere d' acquisto, qualunque sia la sede di servizio. Per contro, il coefficiente correttore indicato all' art. 65 appare come lo strumento di cui il Consiglio dispone per procedere ad adeguare le retribuzioni di tutti i dipendenti ed agenti delle Comunità".
8. In una serie di sentenze pronunciate nel 1982 viene chiarito il significato del termine "sede di servizio" di cui all' art. 64. Per esempio, nella causa Roumengous Carpentier / Commissione (Racc. 1982, pag. 4379) la Corte ha dichiarato quanto segue:
"(...) al fine di rispettare la disposizione dell' art. 64 dello Statuto, ai termini della quale bisogna tener conto delle condizioni di vita nelle varie 'sedi di servizio' , è opportuno intendere quest' espressione nel senso che essa non indica unicamente le capitali degli Stati membri, ma si riferisce ai luoghi precisi in cui si svolge l' attività di un numero abbastanza considerevole di dipendenti delle Comunità".
Con tali sentenze la Corte ha stabilito che le istituzioni comunitarie dovevano fissare un coefficiente correttore specifico per il personale in servizio al Centro comune di ricerca di Ispra, in provincia di Varese, poichè il costo della vita era ivi superiore del 2,76% rispetto a Roma.
Oggetto del procedimento
9. Prima di entrare nel merito, è necessario discutere un punto preliminare sollevato dal Consiglio, relativo alla natura dell' atto impugnato. Il Consiglio lamenta che si chieda l' annullamento del regolamento n. 2258/90 nella misura in cui non stabilisce un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera e rileva che, sebbene la proposta originaria della Commissione prevedesse un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, nel corso del procedimento di adozione del regolamento tale parte della proposta è stata staccata dal resto e presentata come proposta separata, poiché si temeva che, altrimenti, la proposta originaria venisse rigettata in toto. Secondo il Consiglio l' azione di annullamento deve essere diretta contro la decisione di rigetto della proposta separata relativa al coefficiente correttore per Monaco di Baviera, non contro il regolamento adottato al termine del suddetto iter. A sostegno del proprio punto di vista, il Consiglio invoca il processo verbale della sua 1423a sessione, che fa espresso riferimento a due distinte proposte. Il Consiglio ammette che il vizio di cui sopra, relativo alla delimitazione dell' oggetto del procedimento, non è tale da rendere il ricorso irricevibile, ma ritiene, ciononostante, che il suddetto vizio debba essere sanato per "ragioni di forma".
10. Non è affatto necessario soffermarsi a lungo su tale obiezione del Consiglio. E' chiaro che la proposta della Commissione che ha portato in definitiva all' adozione del regolamento n. 2258/90 prevedeva la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera e che, quando la procedura d' adozione del regolamento è giunta a termine, tale parte della proposta era scomparsa senza lasciare traccia. Non è rilevante ai fini della questione sottoposta alla Corte determinare il momento in cui ed i motivi per i quali il riferimento ad un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera ha smesso di figurare nella proposta di regolamento, e poco importa sapere se l' azione di annullamento concerne la mancata inclusione di tale coefficiente correttore nel regolamento adottato o la sua mancata creazione mediante strumento distinto. La Corte è unicamente chiamata a stabilire se il Consiglio, dopo che gli era stata presentata la proposta della Commissione, fosse tenuto a fissare un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera.
11. Si può rilevare che il Consiglio non ha sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che la Commissione abbia proposto un ricorso di annullamento secondo l' art. 173 del Trattato, anche se tale ricorso si basa essenzialmente su un' omissione del Consiglio, per la quale poteva sembrare più appropriato un procedimento ai sensi dell' art. 175. A nostro giudizio, l' azione è stata correttamente esperita in base all' art. 173. Nel presente caso la procedura prevista dall' art. 175, che può essere avviata solo quando l' istituzione in oggetto è stata innanzitutto invitata ad agire ed ha omesso di definire la propria posizione, non sarebbe stata appropriata poichè nella fattispecie il Consiglio ha agito, anche se viene accusato di aver agito in maniera illecita perchè ha omesso di adottare parte del provvedimento proposto dalla Commissione. In tale ipotesi, anche se può sembrare inusuale chiedere l' annullamento di un regolamento nella misura in cui non contiene una disposizione particolare, una eventuale obiezione non potrebbe essere che puramente formale; in sostanza, il problema è lo stesso sia che un regolamento venga ritenuto illecito perché contiene una disposizione particolare sia che venga contestato perché non la contiene. Nel caso di specie, si asserisce che il regolamento controverso, il quale si applica a tutto il personale delle istituzioni comunitarie, porrebbe in essere una discriminazione nei confronti del personale in servizio a Monaco di Baviera. Poco importa che tale discriminazione risulti da una disposizione specifica o dalla mancanza di una disposizione specifica; a nostro avviso, entrambe le ipotesi consentono di contestare il regolamento in oggetto. E' per questo motivo che la Corte, a nostro avviso, è competente ad esaminare tale azione in base all' art. 173 del Trattato e, se la ritiene fondata, a dichiarare nullo il regolamento poiché non prevede la disposizione in oggetto. L' annullamento parziale di un atto normativo perché non contiene una particolare disposizione, non è una novità; v., ad esempio, la causa 46/85, Regno Unito / Commissione (Racc. 1987, pag. 5197).
Il merito della causa
12. La Commissione invoca quattro distinti motivi di gravame: a) violazione dell' art. 64 dello Statuto; b) violazione dell' obbligo di motivazione; c) violazione delle norme emanate dal Consiglio per disciplinare la propria attività e d) violazione del principio generale di non discriminazione.
13. Dato che l' art. 64 si basa sul principio di non discriminazione (in quanto è volto a garantire che la retribuzione del personale abbia lo stesso potere d' acquisto indipendentemente dalla sede di servizio), appare logico esaminare congiuntamente il primo ed il quarto motivo.
14. La Commissione deduce, dai testi e dalla giurisprudenza precedentemente citata (paragrafi da 4 a 8) che occorre fissare un coefficiente correttore specifico per una sede di servizio diversa dalla capitale solo in presenza di due condizioni, vale a dire:
a) quando un numero abbastanza rilevante di dipendenti della Comunità lavorino in tale sede;
b) quando (mi sia consentito di parafrasare un po' il testo) sussista una significativa differenza nel costo della vita.
Il Consiglio aderisce espressamente a tale analisi.
15. Le parti concordano nel ritenere qui soddisfatta la seconda condizione. Non v' è infatti molto da discutere in proposito. Gli studi sui prezzi realizzati dall' Istituto statistico delle Comunità europee, in collaborazione con lo Statistisches Bundesamt (Ufficio federale di Statistica), hanno mostrato che il costo della vita alla fine del 1987 a Monaco di Baviera era superiore dell' 8% rispetto a Bonn, che era allora ed ha continuato ad essere per tutto il periodo relativo a questa causa la capitale della Repubblica federale. La Commissione sottolinea che recentemente è stato istituito un coefficiente correttore specifico per Culham (coefficiente del 99,3 paragonato a quello di 103,9 per Londra) e per Berlino (un coefficiente di 109 contro 99,3 per Bonn). Per di più, sia nella sentenza Roumengous Carpentier sia nelle altre sentenze pronunciate in questa materia, la Corte ha rilevato che una differenza del 2,76% è sufficiente per giustificare la fissazione di un coefficiente correttore specifico. A nostro avviso, non ha alcuna importanza il fatto che la Corte si sia riferita all' art. 65, n. 2, e non, come ci si poteva aspettare, all' art. 64.
16. La controversia tra le parti riguarda essenzialmente l' applicazione del primo dei summenzionati criteri, secondo cui è necessario che un numero abbastanza rilevante di dipendenti delle Comunità lavorino in una certa località perché si possa pensare di istituire per tale sede un coefficiente correttore specifico. Le parti si riferiscono ad una prassi amministrativa in virtù della quale la presenza di 50 dipendenti è ritenuta sufficiente a giustificare la fissazione di un coefficiente correttore specifico. Definiremo tale prassi con l' espressione "criterio dei 50 dipendenti". Sebbene nel caso di specie solo 16 dipendenti delle Comunità fossero in servizio a Monaco di Baviera nell' arco di tempo da prendere in esame, la Commissione ha ugualmente ritenuto giusto fissare un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, poichè tale coefficiente sarebbe stato applicato anche a circa 100 insegnanti della Scuola europea a Monaco. Benché questi ultimi non siano dipendenti delle Comunità, le loro retribuzioni sono adattate in base al coefficiente correttore fissato per i dipendenti delle Comunità, conformemente ad una decisione del Consiglio superiore delle Scuole europee. La Commissione menziona inoltre i dipendenti dell' Ufficio europeo dei brevetti, sebbene non sembri che un coefficiente correttore fissato per i dipendenti delle Comunità possa influire sulle retribuzioni del personale di tale ufficio. La Commissione considera nondimeno corretto tener conto dei dipendenti dell' Ufficio europeo dei brevetti per determinare il campione di popolazione da prendere in considerazione ai fini statistici, poiché le loro abitudini di consumo sono simili a quelle dei dipendenti comunitari. Si otterrebbe in questo modo un campione sufficientemente ampio di persone che presentano caratteristiche di reddito atte a consentire un' indagine sul costo della vita.
17. La Commissione sottolinea che il criterio dei 50 dipendenti non è mai stato considerato come una stretta norma giuridica. A suo parere, il diritto di ciascun dipendente a fruire della stessa retribuzione, indipendentemente dalla sede di servizio, va soppesato con il costo e con gli inconvenienti delle indagini sui prezzi necessarie per stabilire se il costo della vita in una sede di servizio sia notevolmente più elevato che nella capitale. La Commissione osserva che i due criteri - cioè il numero dei dipendenti in servizio in una determinata sede e l' eccedenza del costo della vita in tale sede rispetto ai dati rilevati nella capitale - debbono essere esaminati congiuntamente. Uno scarto particolarmente rilevante nel costo della vita può giustificare la fissazione di un coefficiente specifico, anche se si riferisce a meno di 50 dipendenti delle Comunità (almeno quando di fatto il coefficiente correttore venga applicato ad altre persone, come ad esempio gli insegnanti della Scuola europea, cosicché il totale delle persone oltrepassi la soglia di 50); viceversa, un coefficiente correttore specifico può essere giustificato, nel caso in cui sussista uno scarto molto meno rilevante del costo della vita, se il numero di dipendenti che prestano servizio in una determinata sede è molto elevato.
18. Il Consiglio ribatte che il criterio dei 50 dipendenti, pur non essendo mai stato formalmente fissato come norma giuridica, costituisce nondimeno una prassi riconosciuta da entrambe le istituzioni, che è stata invocata dalla Commissione per respingere i reclami proposti dai dipendenti in servizio a Monaco di Baviera. Secondo il Consiglio, la Commissione non ha avanzato alcun argomento convincente che giustificasse, nel caso in oggetto, una deroga alla prassi consolidata delle istituzioni. In particolare il Consiglio non accetta di prendere in considerazione, ai fini del "criterio dei 50 dipendenti", gli insegnanti della Scuola europea di Monaco di Baviera, che non sono al servizio delle Comunità. Esso riconosce che l' art. 64 dello Statuto si basa sul principio della parità di trattamento, in quanto intende assicurare il medesimo potere d' acquisto ai dipendenti, prescindendo dalla loro sede di servizio, ma si domanda se sia possibile garantire una perfetta parità di trattamento sotto questo aspetto. Citando le conclusioni dell' avvocato generale Capotorti nella causa Roumengous e nelle cause connesse (Racc. 1982, pagg. 4379, in particolare alle pagg. 4412 e 4413), il Consiglio suggerisce che il legislatore comunitario è tenuto a garantire unicamente "una sostanziale e ragionevole corrispondenza di trattamento, con tolleranza per eventuali differenze di modesta entità".
19. Il nostro giudizio in merito è il seguente: in primo luogo, se è valido il criterio dei 50 dipendenti, esso non può considerarsi soddisfatto nel caso di specie, poiché i dipendenti della Comunità in servizio a Monaco di Baviera durante il periodo da prendere in esame erano appena 16. Contrariamente a quello che sembra essere il parere della Commissione, non vediamo come si possa tener conto, per applicare tale criterio, degli insegnanti della Scuola europea di Monaco di Baviera. Si può ammettere, come suggerisce la Commissione, che essi avrebbero beneficiato indirettamente del coefficiente correttore fissato per i dipendenti delle Comunità in servizio a Monaco di Baviera, grazie alla normativa che disciplina le loro condizioni di impiego, ma ciò non toglie che essi non siano comunque dipendenti delle Comunità. Mentre è possibile trovare degli argomenti per sostenere, a determinati fini, che gli insegnanti delle Scuole europee di Bruxelles e Lussemburgo sono dipendenti delle Comunità, visto che queste scuole sono state appositamente create per educare i figli dei dipendenti comunitari, nulla di simile si può fare con la Scuola di Monaco di Baviera, che non può essere stata istituita per dare un' istruzione ai figli dei 16 dipendenti comunitari in servizio a Monaco di Baviera.
20. La Commissione cerca inoltre di sfruttare a sostegno della propria argomentazione la presenza a Monaco di Baviera del personale dell' Ufficio europeo dei brevetti, asserendo che i dipendenti di questo Ufficio sono comparabili, per retribuzioni ed abitudini di consumo, ai dipendenti della Comunità ed assicurano quindi la presenza a Monaco di Baviera di un campione di persone statisticamente sufficiente a consentire una valutazione appropriata del costo della vita per i dipendenti comunitari. Neanche questo argomento ci convince. Il criterio dei 50 dipendenti, se è valido, lo è per il fatto che l' onere amministrativo della misurazione del costo della vita in una determinata sede di servizio è giustificato solo se concerne almeno 50 dipendenti. Questo criterio non è stato adottato perché sia statisticamente impossibile misurare in modo esatto il costo della vita in una sede di servizio con meno di 50 dipendenti, tant' è vero che, come sottolinea la Commissione, vengono calcolati dei coefficienti correttori per le città dei paesi terzi, ove sono in servizio pochissimi dipendenti delle Comunità. E' probabile che non tutte queste città siano sedi di istituzioni internazionali con un numero di funzionari sufficiente a fornire elementi esatti di comparazione.
21. Sebbene la Commissione abbia cercato di conciliare la posizione assunta per quanto concerne Monaco di Baviera col criterio dei 50 dipendenti, il vero oggetto della causa è, a nostro avviso, la validità di tale criterio.
22. Sembra che la Commissione abbia dedotto il criterio dei 50 dipendenti (che è poi stato accettato anche dal Consiglio) dalle sentenze della Corte nella causa Roumengous Carpentier e nelle altre cause connesse. Ricordiamo come la Corte in quell' occasione abbia asserito che il riferimento alla "sede di servizio" nell' art. 64 dello Statuto deve essere interpretato nel senso che esso "non indica unicamemnte le capitali degli Stati membri, ma si riferisce ai luoghi precisi in cui si svolge l' attività di un numero abbastanza considerevole di dipendenti delle Comunità". Anche se, a quanto sembra, il citato criterio viene applicato dalla Commissione e dal Consiglio da quasi dieci anni ed è stato invocato quale motivo per respingere i reclami formulati da taluni dipendenti, non crediamo che si possa comunque considerare vincolante per il legislatore comunitario. Non è altro che una prassi dalla quale le istituzioni possono, o meglio devono, allontanarsi qualora le circostanze lo richiedano.
23. Indubbiamente, la Corte ha talora dichiarato che le istituzioni, quando hanno adottato direttive interne che regolano la loro prassi amministrativa in ordine alle questioni del personale, non possono allontanarsene senza dar conto dei motivi specifici che le inducono a farlo: v., ad esempio, la causa 190/82, Blomefield / Commissione (Racc. 1983, pag. 3981, in particolare alla pag. 3993). Ma la Corte ha spiegato questa giurisprudenza con la ragione che, in caso contrario, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. Nella fattispecie si deve determinare se l' applicazione della regola in oggetto infrange tale principio. Inoltre, come la Corte ha osservato nella sentenza Blomefield, direttive di questo tipo non possono in nessun caso derogare alle disposizioni dello Statuto.
24. E' evidente, a nostro avviso, che, almeno in talune circostanze, l' applicazione del criterio dei 50 dipendenti viola il principio di parità. Come ha chiaramente statuito la Corte nella sentenza Benassi, l' art. 64 dello Statuto si basa su tale principio. Tale norma intende che la retribuzione effettiva dei funzionari della Comunità non varii secondo la sede di servizio. Ma, se questa è la ratio dell' art. 64, è difficile trovare una giustificazione al criterio dei 50 dipendenti nei casi in cui esso determina una rilevante disparità. Ci sembra evidentemente insostenibile la tesi secondo cui un dipendente potrebbe invocare il principio della parità di trattamento solo se almeno altri 49 suoi colleghi fossero vittime della stessa discriminazione.
25. E' vero che, nella causa Roumengous Carpentier, la Corte sembra voler suggerire che i coefficienti correttori specifici debbano essere fissati solo per le sedi in cui è impiegato un numero rilevante di dipendenti. Ma non pensiamo che la Corte intendesse né creare una regola rigida a tale effetto né gettare le basi di una prassi volta a fissare automaticamente un coefficiente correttore specifico per una sede di servizio con 50 o più dipendenti, ogniqualvolta esiste una differenza apprezzabile nel costo della vita, ed a respingere automaticamente la fissazione di tale coefficiente per una sede di servizio con meno di 50 dipendenti, anche se la differenza nel costo della vita è molto rilevante. Inoltre non crediamo che l' avvocato generale Capotorti, parlando di "una sostanziale e ragionevole corrispondenza di trattamento, con tolleranza per eventuali differenze di modesta entità" intendesse suggerire che i dipendenti in servizio in determinate sedi possano subire una discriminazione evidente, purché il loro numero sia limitato. Egli voleva semplicemente dire che variazioni minori del costo della vita potevano essere ignorate ai fini dell' art. 64 dello Statuto, senza con ciò violare il principio della parità di trattamento; come affermato nello stesso passaggio, lo scopo del legislatore comunitario non è quello di garantire "una perfetta identità di trattamento". Inoltre egli ha osservato, così come ha ha fatto la Corte (punto 22 della motivazione della sentenza), che la differenza del 2,76% nel caso di specie era sostanziale. A nostro avviso, mentre può essere legittimo ignorare uno scarto relativamente modesto laddove presti servizio un numero molto limitato di dipendenti, esiste tuttavia una soglia oltre la quale una differenza non potrà essere tollerata, indipendentemente dal numero di funzionari.
26. Nella presente fattispecie è pacifico che il costo della vita era più elevato dell' 8% a Monaco di Baviera che a Bonn. Di conseguenza i 16 dipendenti in servizio a Monaco di Baviera avevano un potere d' acquisto inferiore dell' 8% a quello dei loro colleghi in servizio a Bonn, Bruxelles, Lussemburgo od in qualsiasi altra sede per cui fosse stato fissato un coefficiente correttore specifico. Data la rilevanza di tale scarto, il Consiglio, a nostro avviso, era tenuto ad evitare, mediante la fissazione di un coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera, che questi 16 dipendenti subissero una discriminazione rilevante. Gli argomenti basati sul costo amministrativo sproporzionato che comporta lo svolgimento di studi sul costo della vita per un numero relativamente limitato di funzionari potrebbero avere un certo peso in circostanza normali, ma perdono valore quando di fatto è noto che esiste una differenza rilevante nel costo della vita.
Conclusione
27. Per tali motivi, si deve accogliere il ricorso della Commissione, senza che occorra esaminare il secondo ed il terzo motivo di gravame, e si deve dichiarare nullo il regolamento impugnato nella misura in cui non fissa alcun coefficiente correttore specifico per Monaco di Baviera. A nostro parere, è superflua la domanda, proposta in via subordinata, di prorogare le disposizioni del regolamento fino all' adozione di un nuovo regolamento. Qualora la Corte si limiti ad annullare il regolamento nella misura in cui non contiene una disposizione specifica, le norme del regolamento continueranno in ogni caso a produrre i loro effetti. Infine si può osservare che, poiché nessuna delle parti ha chiesto il rimborso delle spese sostenute, ciascuna di esse dovrà sopportare le proprie spese.
28. Concludiamo, pertanto, proponendo che la Corte:
"1) dichiari nullo il regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 27 luglio 1990, n. 2258, che rettifica le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e adegua i coefficienti correttori ad esse applicabili, nella misura in cui tale regolamento non istituisce un coefficiente correttore specifico per le retribuzioni del personale in servizio a Monaco di Baviera;
2) disponga che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(*) NdT: La causa è stata cancellata dal ruolo il 1 aprile 1992.
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