Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le presenti cause C-312/90 e C-47/91 riguardano entrambe un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione con cui essa ha avviato un procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato CEE.
2. La causa C-312/90, Spagna/Commissione, riguarda l' aiuto attribuito e versato dal governo spagnolo ad un gruppo di produttori di apparecchi elettrici (Cenemesa, Conelec e Cademesa), nell' ambito di un accordo di liquidazione e di ristrutturazione. Il 3 agosto 1990 la Commissione ha iniziato per questo aiuto il procedimento di cui all' art. 93, n. 2. Avverso tale decisione il governo spagnolo ha proposto un ricorso di annullamento l' 11 ottobre 1990. Al riguardo esso sostiene, fra l' altro, che l' aiuto di cui trattasi è stato ingiustamente qualificato come nuovo aiuto non previamente notificato. Detto governo avrebbe infatti tempestivamente notificato alla Commissione l' aiuto da esso attribuito. Poiché la Commissione aveva comunque omesso di pronunciarsi sulla liceità dell' aiuto entro il termine di due mesi, l' aiuto in questione dovrebbe essere considerato un aiuto già esistente conformemente alla giurisprudenza della Corte (1).
3. La causa C-47/91, Italia/Commissione, riguarda l' aiuto del governo italiano ad un' impresa avente sede in Napoli la quale si occupa della trasformazione di cereali (Italgrani SpA). Questo aiuto è stato concesso nell' ambito di una disciplina di aiuti a favore del Mezzogiorno introdotta con la legge italiana 1º marzo 1986, n. 64, disciplina che con decisione 2 marzo 1988, 88/318/CEE, la Commissione ha approvato subordinatamente a talune condizioni. Dopo un primo esame, nel corso del quale la Commissione sollevò dubbi sulla compatibilità dell' aiuto con le condizioni contenute nella suddetta decisione, la Commissione ha deciso il 23 novembre 1990 di iniziare il procedimento di cui all' art. 93, n. 2.
Avverso questa decisione il governo italiano ha proposto il 31 gennaio 1991 un ricorso di annullamento con cui ha sostenuto che l' aiuto di cui trattasi soddisfaceva completamente le condizioni stabilite dalla decisione 88/318, e che esso è solo un' esecuzione di questa decisione. La decisione di avviare il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, per quanto riguarda tale aiuto porta, a suo avviso, anche ad una revoca (parziale) della decisione 88/318. La decisione dovrebbe pertanto essere annullata in quanto adottata in spregio delle norme sulla competenza e delle condizioni di forma essenziali vigenti per la revoca di una decisione precedente. Il 27 marzo 1991 anche la Italgrani SpA, l' impresa beneficiaria dell' aiuto, ha proposto un ricorso di annullamento avverso la suddetta decisione della Commissione (causa C-100/91).
Nel frattempo con decisione 16 agosto 1991, 91/474/CEE, la Commissione ha chiuso con una decisione positiva detto procedimento di cui all' art. 93, n. 2. Essa è ora dell' opinione che il governo italiano abbia concesso l' aiuto attribuito all' Italgrani conformemente alle condizioni stabilite dalla decisione 88/318. L' Italgrani SpA ha quindi rinunciato al ricorso di annullamento. Il governo italiano ha però tenuto fermo il suo ricorso.
Diversamente da quanto avvenuto per l' aiuto assegnato dal Regno di Spagna alle società Cenemesa, Conelec e Cademesa, la Repubblica italiana non ha effettivamente erogato l' aiuto che aveva assegnato all' Italgrani SpA, ma al riguardo ha atteso la decisione definitiva della Commissione sulla legittimità dell' aiuto stesso (v., in prosieguo, nota 13)
Quadro generale della questione di ricevibilità
4. In entrambe le cause la Commissione è dell' opinione che la decisione di avviare il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, non possa costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173. Essa solleva pertanto un' eccezione di irricevibilità conformemente all' art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, e richiama l' attenzione sulle conseguenze di un' eventuale dichiarazione di ricevibilità dei ricorsi di annullamento. In primo luogo, a suo avviso ciò può portare ad una violazione della ripartizione delle competenze in materia di controllo contemplata dal Trattato quanto agli aiuti statali. A questo riguardo, essa si richiama alla sentenza IBM in cui la Corte, in relazione ad una decisione della Commissione di iniziare un procedimento per una pratica di cartello, ha considerato quanto segue:
"Il ricorso di annullamento diretto contro l' inizio di un procedimento e contro la comunicazione degli addebiti potrebbe costringere la Corte a pronunziarsi su questioni sulle quali la Commissione non ha ancora avuto modo di esprimersi, e anticipare, di conseguenza, l' esame del merito, confondendo in tal modo le varie fasi dei due procedimenti, amministrativo e giudiziario. Esso risulta pertanto incompatibile con i principi relativi alla ripartizione delle competenze fra la Commissione e la Corte ed ai mezzi di ricorso, contemplati dal Trattato, oltre che con le esigenze della buona amministrazione della giustizia e con il regolare svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione (2)".
In secondo luogo, la Commissione fa presente il rischio di una proliferazione dei ricorsi di annullamento (3) e rileva che, qualora la Corte dichiarasse ricevibili i ricorsi e annullasse infine le relative decisioni, si creerebbe una categoria di aiuti la cui compatibilità con il Trattato non potrebbe più essere esaminata dalla Commissione.
5. La Corte ha deciso di pronunciarsi dapprima sull' eccezione di irricevibilità. Pertanto in prosieguo non esaminerò i motivi di annullamento dedotti dai ricorrenti che non hanno alcun collegamento con detta eccezione.
Nella discussione sulla questione della ricevibilità sono fondamentali i seguenti punti della motivazione della summenzionata sentenza IBM. A tenore di questa sentenza (4)
"costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un' azione di annullamento ai sensi dell' art. 173 i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo" (punto 9 della motivazione) (5)
e
"in linea di principio, quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione della Commissione o del Consiglio al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale" (punto 10).
"La situazione sarebbe differente solamente se gli atti o le decisioni adottati nel corso della fase preparatoria non solo possedessero le caratteristiche giuridiche descritte in precedenza, ma costituissero anche il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto da quello attraverso il quale la Commissione o il Consiglio pervengono ad adottare le decisione nel merito" (punto 11).
Sulla base di queste considerazioni la Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile il ricorso.
6. La giurisprudenza della sentenza IBM è stata applicata successivamente in varie sentenze della Corte di giustizia ° anche in settori diversi da quello del diritto della concorrenza ° e del Tribunale di primo grado ad atti adottati in un procedimento composto da varie fasi (6).
Nella sentenza AZKO 24 giugno 1986 (7), la Corte ha fornito di tale giurisprudenza un' applicazione più chiara tanto più in quanto in questa pronuncia la Corte, diversamente dalla sentenza IBM, ha deciso per la (parziale) ricevibilità del ricorso di annullamento. L' atto di cui trattavasi in detta sentenza era costituito da una decisione della Commissione adottata in un procedimento in materia di concorrenza, consistente nel non attribuire a determinati documenti "il trattamento riservato garantito dal diritto comunitario" (punto 17 della motivazione). Dopo aver ribadito il principio generale contenuto nel punto 9 della sentenza IBM, e aver ammesso che la decisione di negare il trattamento riservato aveva prodotto effetti giuridici nei confronti della ricorrente "in quanto le ha negato la tutela contemplata dal diritto comunitario", la Corte ha esaminato
"se questa decisione abbia modificato in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente ovvero costituisca un atto meramente preparatorio contro la cui illegittimità il ricorso avverso la decisione conclusiva del procedimento garantirebbe adeguata tutela" (punto 19 della motivazione).
Con tale esame la Corte ha accertato che l' atto di negare il trattamento riservato dei documenti ° la cui trasmissibilità all' impresa reclamante (la ECS) era stata pertanto ammessa dalla Commissione e che erano stati anche trasmessi - "ha natura definitiva ed è autonoma rispetto alla decisione da adottare in merito all' esistenza dell' infrazione dell' art. 86 del Trattato"; la Corte ha quindi proseguito:
"La possibilità per l' impresa di ricorrere contro la decisione finale con cui si accerti la trasgressione delle norme sulla concorrenza non è atta a garantire, in questo campo, un' adeguata tutela dei suoi diritti. E' possibile, infatti, che il procedimento amministrativo non si concluda con una decisione che accerti la trasgressione. Inoltre, il ricorso contro tale decisione, ove questa venga adottata, non consente comunque all' impresa di evitare le irriversibili conseguenze prodotte dall' illegittima trasmissione di taluni dei suoi documenti. (punto 20 della motivazione)
La Corte ha inoltre aggiunto:
"L' interesse della ricorrente ad impugnare la decisione di cui è causa non può essere contestato argomentando che, nel caso in esame, detta decisione era già stata eseguita quando il ricorso è stato proposto. L' annullamento della decisione infatti può produrre di per sè degli effetti giuridici, evitando in particolare il ripetersi di simili comportamenti da parte della Commissione e rendendo illegittimo l' uso da parte della ECS dei documenti irregolarmente trasmessi" (punto 21 della motivazione).
Il ricorso è stato quindi dichiarato ricevibile su questo punto nella parte in cui esso era volto all' annullamento della decisione impugnata, ma non nella parte in cui era diretto ad ottenere la restituzione dei documenti trasmessi alla ECS, poiché la Corte non si è considerata competente al riguardo nell' ambito di un ricorso di annullamento.
7. Da questa giurisprudenza si evincono i seguenti elementi. In primo luogo, si deve esaminare se l' atto controverso produca o comporti effetti giuridici vincolanti.
In secondo luogo, va esaminato se detti effetti giuridici modifichino in misura rilevante la situazione giuridica del ricorrente. Ciò non si verifica quando l' atto controverso costituisce solo una misura preparatoria avverso la cui invalidità il ricorrente è tutelato sufficientemente con il ricorso di annullamento avverso la decisione finale (nella fattispecie relativa alla compatibilità o all' incompatibilità dell' aiuto considerato con l' art. 92 del Trattato CEE).
Va rilevato che nella sentenza AKZO il criterio di un' efficace o adeguata tutela giurisdizionale del ricorrente, cui si faceva già riferimento nella sentenza IBM (nel punto 24 della motivazione), diviene ora fondamentale per valutare la questione se la ricorrente possa proporre ricorso già in una fase iniziale. A questo proposito ritengo ° tenuto conto del contesto della sentenza ° che con ciò si faccia riferimento ad un ricorso di annullamento avverso la decisione finale, e non, ad esempio, ad un' azione di risarcimento danni (8). Il criterio menzionato nella sentenza IBM (nel punto 11 della motivazione) "se l' atto controverso [costituisse] anche il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto da quello attraverso il quale la Commissione o il Consiglio pervengono ad adottare la decisione nel merito" si pone quindi un po' sullo sfondo, o più precisamente, viene chiarito dall' esigenza di un' adeguata tutela giurisdizionale. Si considera che l' atto controverso costituisca la fine di un particolare procedimento e quindi un atto definitivo qualora per la particolare questione cui si riferisce l' atto non venga offerta alla ricorrente un' adeguata tutela mediante un ricorso di annullamento avverso la decisione finale.
8. In base al criterio dell' adeguata tutela giurisdizionale la Corte ha quindi deciso nella sentenza AKZO che un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione di considerare non riservati determinati documenti, con la conseguenza che essi potevano essere trasmessi all' impresa reclamante, avrebbe avuto per la ricorrente "conseguenze irreversibili". La Corte è giunta a questa conclusione tanto per il caso in cui al termine del procedimento amministrativo fosse adottata una decisione finale che constatasse una violazione dell' art. 86, quanto per il caso in cui non fosse accertata alcuna infrazione del genere.
Anche il fatto che la decisione controversa fosse già stata eseguita e che la trasmissione degli atti considerati avesse già avuto luogo ° ha aggiunto la Corte ° non faceva venir meno l' interesse della ricorrente ad un' azione di annullamento in una fase precoce, poiché l' eventuale declaratoria di annullamento della decisione in detta fase avrebbe potuto evitare il ripetersi di simili comportamenti da parte della Commissione, e in quanto, in ogni caso, in tal modo si chiariva che sarebbe stato illegittimo l' uso dei documenti da parte dell' impresa cui essi erano già stati trasmessi.
9. Da quanto precede emerge che la questione se possa essere proposto avverso un determinato atto un ricorso di annullamento in una fase iniziale costituisce una questione che dev' essere esaminata in concreto, caso per caso, in base ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte. Con questi criteri si persegue l' equilibrio fra, da un lato, l' esigenza di un' adeguata tutela dei diritti della ricorrente e, dall' altro, il principio della ripartizione delle competenze e dei mezzi di ricorso esperibili, contemplato dal Trattato, nonché le esigenze della buona amministrazione della giustizia e del regolare svolgimento del procedimento amministrativo (v. il brano della sentenza IBM menzionato nel paragrafo 4 delle presenti conclusioni).
Esaminerò pertanto in prosieguo separatamente la questione della ricevibilità, prima nell' ambito della causa C-312/90, e poi in quello della causa C-47/91.
Causa C-312/90, Regno di Spagna/Commissione
10. E' necessario identificare precisamente l' atto della Commissione impugnato dal ricorrente. Nella decisione della Commissione di iniziare un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato CEE vi sono infatti due elementi che devono essere distinti fra loro: da un lato, nella decisione figura una valutazione provvisoria della compatibilità con il Trattato dell' aiuto considerato, un elemento la cui impugnabilità mediante un ricorso di annullamento nella fase precoce non viene sostenuta da nessuna della parti, dall' altro, la decisione qualifica l' aiuto come aiuto nuovo ai sensi dell' art. 93, n. 3, il quale secondo la Commissione non è stato notificato.
Il governo spagnolo contesta quest' ultima asserzione. A suo avviso è vero che si tratta di un aiuto nuovo, ma esso l' ha notificato alla Commissione con lettere 14 e 28 febbraio 1990. Questa avrebbe però omesso di esaminare sollecitamente il fascicolo, diversamente da come è richiesto nella sentenza Lorenz (9), vale a dire entro il termine ragionevole di due mesi. Il governo spagnolo deduce pertanto che era legittimato, poiché la Commissione non aveva avviato entro il termine di due mesi alcun procedimento ex art. 93, n. 2, ad eseguire l' aiuto considerato nonostante il divieto di esecuzione disposto dall' art. 93, n. 3. E' vero che esso doveva preventivamente informare di ciò la Commissione, come in effetti ha fatto. Poiché la Commissione non ha avviato tempestivamente il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, secondo il governo spagnolo l' aiuto è rientrato nell' ambito della disciplina per gli aiuti esistenti contemplata dall' art. 93, n. 1.
La Commissione contesta questo punto di vista. A suo avviso, l' aiuto considerato non è stato notificato, ma essa l' ha scoperto in seguito a reclami di imprese interessate, solo nel febbraio 1987, e poi nel dicembre 1989 (10). Le lettere 14 e 28 febbraio 1990, cui il Regno di Spagna fa riferimento, sarebbero una risposta ad una domanda di informazioni della Commissione del 12 gennaio 1990. Anche l' informazione fornita con dette lettere è stata considerata incompleta dalla Commissione. Alle riunioni tenutesi il 10 e il 28 maggio 1990, essa ha chiesto anche informazioni supplementari, che non sono state fornite. Invece di esse il 15 giugno 1990 il governo spagnolo ha comunicato che avrebbe eseguito l' aiuto, come ha poi concretamente fatto il 3 luglio 1990 nonostante la protesta della Commissione.
11. Non è qui necessario esaminare questa controversia. Per quanto riguarda l' esame della ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal Regno di Spagna mi devo porre infatti nell' ipotesi più svantaggiosa per il ricorrente, la cui corrispondenza coi fatti dovrà poi essere valutata, qualora il ricorso venga dichiarato ricevibile, in sede di esame dei mezzi di annullamento dedotti dal ricorrente. In occasione dell' esame della questione di ricevibilità parto pertanto dall' assunto secondo cui la Commissione ingiustamente abbia qualificato l' aiuto di cui trattasi un aiuto nuovo e non notificato (in prosieguo: la decisione di qualificazione).
A questa decisione di qualificazione della Commissione, che è stata portata a conoscenza del ricorrente contemporaneamente alla decisione di iniziare il procedimento ex art. 93, n. 2, sono collegati importanti effetti giuridici. La qualificazione dell' aiuto come aiuto nuovo comporta infatti che l' efficacia diretta che viene attribuita dalla giurisprudenza della Corte al divieto di esecuzione contenuto nell' art. 93, n. 3, rimane ferma fino alla decisione finale della Commissione. Di conseguenza, i tribunali nazionali ° e ciò indipendentemente dalla valutazione finale della Commissione sulla compatibilità o meno dell' aiuto con l' art. 92 del Trattato CEE ° già prima della decisione finale della Commissione sono tenuti, su domanda degli interessati, a far rispettare dallo Stato membro di cui trattasi il divieto di esecuzione stabilito dall' art. 93, n. 3. Come la Corte ha deciso nella sua sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90 (11), ciò comporta che detti tribunali per quanto attiene ad un aiuto già eseguito possono valutare la validità di siffatta esecuzione in base al loro diritto nazionale, possono imporre la restituzione di un aiuto già erogato e/o possono disporre provvedimenti provvisori.
Ritengo che non abbia alcuna importanza il fatto che i suddetti effetti giuridici vincolanti non siano stati, in senso stretto, "prodotti" dalla decisione di qualificazione della Commissione (così la suddetta sentenza IBM, punto 9 della motivazione, e la suddetta sentenza AKZO, punto 18 della motivazione), ma "derivino" dalla disposizione dell' art. 93, n. 3, ultima frase, avente efficacia diretta, e vengano "tenuti fermi" dalla decisione della Commissione, poiché in ogni caso spetta alla Commissione accertare se siano soddisfatti i presupposti perché siano mantenuti in vigore o prodotti gli effetti di cui trattasi (12).
12. Rimane la questione se la controversa decisione di qualificazione, in considerazione degli effetti giuridici vincolanti ad essa collegati, modifichi in misura rilevante la situazione giuridica del ricorrente e ciò in modo definitivo, il che avviene quando chi ricorre avverso l' illegittimità della decisione non può essere tutelato sufficientemente mediante un ricorso di annullamento avverso la decisione finale.
A questo proposito si potrebbe ritenere che la decisione della Commissione di qualificare l' aiuto di cui trattasi come nuovo aiuto, oppure come aiuto già esistente, costituisca solo una fase preliminare nella formazione della decisione della Commissione ° prima che essa valuti la compatibilità dell' aiuto con l' art. 92 ° e che la Commissione possa annullare questa qualificazione iniziale successivamente, alla fine del procedimento amministrativo. Una decisione di qualificazione come la presente si distingue quindi dalla decisione di diniego di cui trattavasi nella sentenza AKZO: il rifiuto della Commissione in quella causa di considerare riservati i documenti, cosicché essi potevano essere trasmessi ad un' impresa concorrente e, nella misura in cui ciò era già avvenuto, potevano essere usati legittimamente dalla stessa impresa, costituisce infatti una decisione che non può più essere capovolta adeguatamente mediante un ricorso di annullamento avverso la decisione finale della Commissione. Di conseguenza, in quella causa gli interessi dell' impresa ricorrente sarebbero stati lesi in modo irreversibile in caso di irricevibilità del ricorso di annullamento proposto nella fase iniziale del procedimento.
13. A mio avviso, in base alle concrete circostanze, anche nella presente causa può avvenire che gli interessi di un ricorrente corrano il rischio di essere lesi irreparabilmente da una decisione di qualificazione. Così avviene, ad esempio, quando lo Stato interessato, a seguito della qualificazione dell' aiuto (da parte della Commissione) come un nuovo aiuto non notificato, ha rispettato il divieto di esecuzione di cui all' art. 92, n. 3, e l' impresa cui l' aiuto era indirizzato si trovi in difficoltà finanziarie in conseguenza della mancata erogazione dell' aiuto assegnato o non possa procedere ad una ristrutturazione già iniziata. E' evidente che in tal caso può essere minacciata in modo definitivo l' esistenza dell' impresa o la sua solvibilità e che quindi un ricorso di annullamento avverso la decisione di qualificazione dev' essere considerato ricevibile.
Poiché l' aiuto nel caso in questione è stato effettivamente erogato, nella fattispecie siffatta eventualità non sussiste. Non mi risulta nemmeno che sia stata proposta dinanzi al giudice nazionale in base al divieto di esecuzione di cui all' art. 93, n. 3, una domanda di restituzione dell' aiuto attribuito. Inoltre sorge la questione ° che presto esaminerò valutando il ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica italiana (v., in prosieguo, il paragrafo 17) ° se siffatta eventualità, qualora essa si concretizzi, possa essere invocata dallo Stato membro interessato in mancanza ° come nella fattispecie ° di un ricorso di annullamento proposto dall' impresa interessata. Giungerò nelle seguenti considerazioni alla conclusione che in ogni caso la questione debba essere risolta in senso negativo, qualora non si possa dimostrare alcun danno concreto per una determinata impresa.
14. Tenuto conto di quanto precede ritengo pertanto che non sia ricevibile il ricorso di annullamento del governo spagnolo.
Causa C-47/91, Repubblica italiana/Commissione
15. Anche in tal caso la controversia fra le parti riguarda la questione se la Commissione abbia giustamente qualificato l' aiuto attribuito dalla Repubblica italiana come un aiuto nuovo, soggetto all' obbligo di notifica, con tutte le relative conseguenze (v. sopra, al paragrafo 11).
Secondo la Repubblica italiana, l' aiuto non doveva essere notificato come aiuto nuovo poiché esso rientra nell' ambito dell' aiuto approvato con la decisione 88/318, e soddisfa del tutto le condizioni stabilite da questa decisione, adottata dalla Commissione a favore del Mezzogiorno. La decisione della Commissione di considerare l' aiuto attribuito alla Italgrani come aiuto non ancora approvato, e quindi soggetto all' obbligo della notifica, secondo il governo italiano equivarrebbe inoltre ad una (parziale) revoca della decisione generale di autorizzazione adottata precedentemente. Non devo ora esaminare questo secondo argomento in quanto esso non riguarda la qualificazione dell' aiuto come aiuto nuovo, soggetto all' obbligo della notifica, e quindi non rientra nell' esame della questione della ricevibilità.
Come già osservato (al paragrafo 3), anche l' Italgrani aveva proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione di qualificazione della Commissione, ma ha rinunciato al ricorso dopoché la Commissione era giunta ad una decisione finale favorevole.
16. L' elemento che differenzia questa causa dalla causa C-312/90 è che il governo italiano aveva sì attribuito l' aiuto, ma, tenuto conto dell' opinione della Commissione di qualificare detto aiuto come aiuto nuovo e quindi soggetto all' obbligo della notifica, non l' ha effettivamente erogato (13). Come rilevato precedentemente, questo fatto può essere tale da legittimare l' interesse che un' impresa beneficiaria dell' aiuto, quale l' Italgrani, può avere per un ricorso di annullamento in una fase precoce qualora essa dimostri che la decisione di qualificazione della Commissione le ha causato un danno che non può più essere riparato adeguatamente mediante un ricorso di annullamento avverso la decisione finale della Commissione. Ciò avviene in particolare qualora la mancata erogazione dell' aiuto abbia causato all' impresa interessata seri problemi finanziari o di solvibilità i quali potrebbero minacciare la continuazione della sua attività. Come ho già precedentemente osservato ci si può tuttavia chiedere se spetti allo Stato interessato salvaguardare giuridicamente questo interesse che riguarda soprattutto l' impresa. Orbene, nella presente causa, l' Italgrani ha rinunciato al suo ricorso di annullamento, dopoché la Commissione aveva adottato una decisione finale ad essa favorevole.
17. Per quanto riguarda il ricorso proposto dal governo italiano non nego che uno Stato membro possa anche avere interesse alla continuazione dell' attività di un' impresa stabilita all' interno del suo territorio, e che un suo ricorso di annullamento in una fase precoce avverso la decisione di qualificazione della Commissione possa essere ricevibile se tale decisione minaccia la continuazione dell' attività dell' impresa cui l' aiuto è attribuito (ma non ancora erogato) (14). Nella presente causa, tuttavia, come ho già rilevato, la sussistenza di tali circostanze non è provata e lo Stato membro non può quindi invocarle.
E' vero che lo Stato membro ha anche un interesse in generale all' esecuzione della sua politica di erogazione di aiuti. Tuttavia, anche questo interesse generale, il quale non è collegato con l' interesse che un' impresa e/o uno Stato membro può avere per una concreta erogazione di aiuti, può essere tutelato dallo Stato membro in questione ° e persino meglio, in quanto in quel momento tutti gli argomenti della Commissione sono sul tappeto ° mediante un ricorso di annullamento avverso la decisione finale della Commissione con cui viene accertata l' infrazione dell' art. 92.
18. Tenuto conto delle circostanze concrete della causa giungo pertanto anche in questo caso alla conclusione che non sia ricevibile il ricorso proposto dal governo italiano.
Conclusione
19. In base a quanto precede suggerisco alla Corte di dichiarare irricevibili il ricorso del governo spagnolo nella causa C-312/90, e il ricorso del governo italiano nella causa C-47/91, proposti avverso la decisione della Commissione di iniziare un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato CEE e avverso la decisione adottata in detto procedimento di qualificare nuovo l' aiuto in questione, e propongo di condannare detti governi alle spese.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - V. sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz/Germania (Racc. pag. 1471, punto 4 della motivazione).
(2) - Sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 20 della motivazione).
(3) - Al riguardo la Commissione riferisce che nel periodo ottobre 1986-settembre 1990 su 2000 casi di aiuti da essa esaminati per 202 ha iniziato il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, e solo in 48 casi essa è pervenuta ad una decisione finale, negativa o condizionale, sulla compatibilità dell' aiuto.
(4) - Precitata nella nota 2. La sentenza in detto punto fa riferimento alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia. V., ad esempio, già la sentenza 15 marzo 1967, cause riunite 8/66, 9/66, 10/66 e 11/66, Cimenteries/Commissione (Racc. pag. 83, a pagg. 105-106).
(5) - Dal punto 17 della motivazione della sentenza emerge che la Corte non si è riferita al riguardo agli atti che incidono soltanto sulla situazione processuale del ricorrente.
(6) - V., ad es., sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO (Racc. pag. 1965); sentenza della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi (Racc. pag. 303, punti 23 e seguenti della motivazione); sentenza del Tribunale 22 giugno 1990, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopoulos (Racc. pag. II-281, punto 21 della motivazione); sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec (Racc. pag. II-367, punti 42 e seguenti della motivazione), e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-116/89, Prodifarma (Racc. pag. II-843, punto 63 della motivazione).
(7) - Citata nella nota precedente.
(8) - Non esamino qui la facoltà di proporre un ricorso per risarcimento danni in quanto questo ricorso costituisce un mezzo di ricorso autonomo. Nella sentenza AKZO neanche la Corte ha preso in considerazione questa facoltà quando ha valutato se fosse soddisfatto il criterio di una tutela giurisdizionale adeguata.
(9) - Precitata nella nota 1.
(10) - Per quanto riguarda un nuovo aiuto non notificato non è stabilito che la Commissione debba ultimare il suo esame preliminare entro il termine di due mesi. V., a questo proposito, la sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione (Boussac) (Racc. pagg. I-307, punto 27 della motivazione). Ciò non impedisce affatto che anche in tal caso la Commissione debba agire con sollecitudine, sia per la formazione del fascicolo sia per la sua provvisoria valutazione.
(11) - Sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/89, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaries et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon/Stato francese (Racc. pag. 5505, punto 12 della motivazione).
(12) - V. sentenza Cimenteries citata nella nota 4, pag. 105.
(13) - Nella decisione impugnata la Commissione rimprovera al governo italiano di aver attribuito l' aiuto di cui trattasi, e gli ricorda che, a norma dell' art. 93, n. 3, non si può dare esecuzione a questo aiuto prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale positiva (v. allegato 1 del ricorso). Da ciò si può dedurre che l' aiuto non era stato ancora erogato effettivamente. Dalla lettera dell' Italgrani alla Corte di giustizia (datata 22 gennaio 1992), con cui questa società aveva rinunciato al ricorso nella causa C-100/91, emerge del pari che non era stato erogato alcun aiuto prima della decisione finale della Commissione (pag. 3).
(14) - La problematica qui sollevata mostra un' innegabile somiglianza con la questione della facoltà per uno Stato membro ° facoltà nella fattispecie del resto anche a disposizione della Repubblica italiana, ma rimasta inutilizzata ° di provare in un procedimento sommario un pregiudizio serio ed irreparabile da esso patito, a causa di un danno subito da un' impresa o da una categoria di imprese stabilita sul suo territorio. V., a questo proposito, l' ordinanza 17 marzo 1989, causa 303/88 R (pubblicata sommariamente nella Raccolta 1989, pag. 801), in cui si nega che lo Stato membro ricorrente possa invocare il danno arrecato ad un' impresa individuale. In questa ordinanza il presidente della Corte non ha esaminato la questione se lo Stato membro possa invocare l' eventuale danno arrecato ad un intero settore imprenditoriale e quindi all' economia nazionale, in quanto non era stata provata l' esistenza del danno stesso. V. anche l' ordinanza 8 maggio 1991, causa C-356/90 R (Racc. pag. I-2423).
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