Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nel luglio 1989 tre associazioni di categoria ((l' Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE), Italia; il Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée (Gimelec), Francia; Asociación nacional de fabricantes de bienes de equipo (Sercobe), Spagna)), che rappresentano i produttori comunitari di motori elettrici monofase a due velocità impiegati nella fabbricazione di lavatrici a regime lento (in prosieguo: i "motori elettrici") (1), presentavano una denuncia alla Commissione. Secondo la denuncia, le importazioni di analoghi motori elettrici fabbricati in Bulgaria, in Romania e in Cecoslovacchia costituivano oggetto di pratiche di dumping ed arrecavano perciò pregiudizio all' industria comunitaria. Ritenendo che la denuncia contenesse sufficienti elementi di prova, la Commissione decideva di aprire un provvedimento antidumping (2).
L' inchiesta effettuata dalla Commissione sfociava nella conclusione che le importazioni di motori elettrici provenienti dalla Romania e dalla Cecoslovacchia non avevano arrecato pregiudizio di rilievo all' industria comunitaria. Quanto alla Bulgaria, la Commissione escludeva questo paese dall' inchiesta, giacché nessuna importazione di motori di questo tipo di fabbricazione bulgara risultava dalle statistiche del 1988 né dai dati relativi al periodo 1 gennaio - 30 settembre 1989, sul quale verteva l' inchiesta. Con decisione 26 luglio 1990, 90/399/CEE (3) (in prosieguo: la "decisione impugnata") la Commissione chiudeva il procedimento antidumping.
2. Due delle tre associazioni di categoria che hanno presentato la denuncia, cioè la Gimelec e la Sercobe, nonché due imprese italiane produttrici di motori elettrici, cioè la Sole SpA e la Nuova IB-MEI SpA, hanno proposto un ricorso collettivo diretto all' annullamento della decisione impugnata. A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i due mezzi seguenti: la Commissione avrebbe a torto concluso che le importazioni di motori elettrici originari della Romania e della Cecoslovacchia non hanno arrecato grave pregiudizio all' industria comunitaria (punto 17 dei 'considerando' della decisione impugnata); inoltre, la Commissione avrebbe a torto escluso le importazioni originarie della Bulgaria dalla sfera della sua inchiesta (punto 7 dei 'considerando' della decisione impugnata).
Ricevibilità
3. Le ricorrenti sostengono - senza esser contraddette su questo punto dalla Commissione - che dalle sentenze Fediol (4) e Timex (5) emerge che esse sono legittimate a promuovere il presente ricorso.
Ritengo anch' io che il ricorso sia ricevibile nel caso di tutte e quattro le ricorrenti. Le associazioni di categoria Gimelec e Sercobe, che agiscono rispettivamente in nome di un produttore francese e di un produttore spagnolo, sono anche firmatarie della denuncia antidumping presentata conformemente all' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in prosieguo: il "regolamento base") (6). Le imprese Sole SpA e Nuova IB-MEI SpA sono i produttori italiani a nome dei quali ha agito l' associazione di categoria ANIE presentando la detta denuncia unitamente alla Gimelec e alla Sercobe.
Come ha osservato l' avvocato generale Jacobs nelle conclusioni per la causa Extramet Industrie (7), emerge dalla giurisprudenza della Corte, specie dalla sentenza Fediol e Timex, che
"i ricorsi per annullamento possono essere proposti o dal denunciante o da un' impresa la quale, pur non potendo sporgere denuncia direttamente, abbia avuto un ruolo preminente per la sua presentazione. Ricorsi siffatti possono inoltre essere proposti vuoi contro decisioni, comunicate alla ricorrente, di non adottare le misure richieste, vuoi contro un regolamento istitutivo di dazio antidumping" (punto 22 delle conclusioni).
Alla luce di questa giurisprudenza, il ricorso avverso la decisione della Commissione mi pare ricevibile.
Il mezzo relativo all' insussistenza di pregiudizio in conseguenza delle importazioni di motori dalla Romania e dalla Cecoslovacchia
4. Nel punto 17 dei 'considerando' della decisione impugnata la Commissione conclude che "le importazioni di motori elettrici originari della Romania e della Cecoslovacchia non hanno causato un grave pregiudizio all' industria comunitaria interessata".
Secondo le ricorrenti, questa conclusione si fonda su due soli elementi: da un lato, la diminuzione della quota di mercato detenuta dai prodotti d' importazione di cui trattasi; dall' altro, l' incidenza nulla di dette importazioni sui prezzi dei produttori comunitari.
5. Prima di esaminare gli argomenti svolti dalle ricorrenti per dimostrare che questi due motivi sono erronei, è opportuno osservare che, secondo l' art. 4, n. 2, del regolamento base, come precisato nella sentenza Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio (punto 50 della motivazione) (8), l' esame del danno deve comprendere un complesso di fattori nessuno dei quali, da solo, può fornire un orientamento decisivo. Emerge dai 'considerando' della decisione impugnata che questa non è esclusivamente fondata sui due motivi menzionati dalle ricorrenti. Conformemente ai criteri fissati dall' art. 4, n. 2, la Commissione ha tenuto conto di vari fattori, cioè: il volume delle importazioni in termini assoluti e rispetto al consumo comunitario (punti 8 e 9 dei 'considerando' ); i prezzi dei prodotti importati (punto 10 dei 'considerando' ); la produzione comunitaria (punto 11 dei 'considerando' ); lo sfruttamento delle capacità produttive dell' industria comunitaria (punto 12 dei 'considerando' ); le vendite dell' industria comunitaria e la sua quota di mercato (punti 13 e 14 dei 'considerando' ); i prezzi di vendita dei produttori comunitari (punti 15 dei 'considerando' ); gli utili dei produttori comunitari (punto 16 dei 'considerando' ).
Tuttavia, come la stessa Commissione ha riconosciuto nella controreplica, diversi "fattori essenziali" l' hanno indotta a constatare che non vi era pregiudizio, e, tra questi, due fattori che coincidono ampiamente con i motivi menzionati dalle ricorrenti, cioè la diminuzione della quota di mercato occupata dai prodotti importati dalla Romania e dalla Cecoslovacchia e l' aumento dei prezzi di vendita dei produttori comunitari. Trattandosi di fattori essenziali, non si può sostenere, come fa la Commissione nel controricorso, che, anche se le critiche delle ricorrenti sulla valutazione di questi due fattori effettuata dalla Commissione fossero fondate, la decisione impugnata sarebbe comunque valida, dati gli altri fattori presi in considerazione. Così stando le cose, si devono esaminare gli argomenti delle ricorrenti sui due fattori in questione, senza pertanto sminuire l' importanza degli altri fattori.
La diminuzione della quota di mercato dei prodotti importati dalla Romania e dalla Cecoslovacchia
6. In primo luogo, le ricorrenti avanzano riserve circa l' attendibilità dei dati impiegati dalla Commissione per accertare il volume delle esportazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia. Questi dati sarebbero tratti esclusivamente dalle risposte ai questionari antidumping fornite dagli esportatori rumeni e cecoslovacchi, non sarebbero stati verificati e non corrisponderebbero ai dati in possesso delle ricorrenti.
La Commissione precisa che essa suole assumere come base dei suoi accertamenti i dati forniti nelle risposte ai questionari, corroborati, se possibile, dalle statistiche Eurostat. Nella fattispecie queste ultime, sulle quali erano fondati i dati riportati nella denuncia antidumping, non costituivano elementi di prova, dato che comprendevano anche prodotti diversi da quelli sui quali verteva il procedimento antidumping.
Ne consegue che la Commissione ha basato la sua decisione sui dati dei quali poteva ragionevolmente disporre. Inoltre, le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento di prova che possa inficiare questi dati.
7. Le ricorrenti sostengono poi che la Commissione si è ispirata all' idea che l' art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento base pone l' aumento della quota di mercato delle importazioni di cui trattasi come condizione essenziale per l' accertamento di un pregiudizio ai sensi di detto articolo. Ritengono che, seguendo il suesposto criterio, la Commissione abbia interpretato erroneamente detta disposizione.
L' art. 4, n. 2, del regolamento base elenca i fattori di cui si deve tener conto nell' accertare il pregiudizio e precisa che essi "né singolarmente, né riuniti possano necessariamente fornire un orientamento decisivo". Ne consegue che l' aumento della quota di mercato dei prodotti importati non costituisce una condizione essenziale per l' accertamento del pregiudizio. Tuttavia, la semplice lettura dei 'considerando' della decisione impugnata consente di rilevare che la Commissione non ha concluso per l' insussistenza del pregiudizio fondandosi unicamente sulla diminuzione della quota di mercato detenuta dai prodotti importati. Come è detto in precedenza (punto 5), essa ha tenuto conto dei vari fattori elencati nell' art. 4, n. 2, del regolamento base, anche se, come può fare nell' ambito del margine discrezionale di cui dispone, ha ritenuto detta diminuzione come fattore determinante.
8. Le ricorrenti criticano inoltre la Commissione per non aver analizzato il pregiudizio in relazione al solo "mercato libero" dei motori elettrici. Osservano che, se una parte della produzione di motori elettrici è venduta sul "mercato esclusivo" di un gruppo integrato, questa parte non può considerarsi oggetto di normali operazioni commerciali e quindi non è soggetta agli effetti delle importazioni a prezzo ridotto. Ritengono che la Commissione abbia commesso una discriminazione manifesta ai loro danni rifiutandosi senza motivo di seguire nella fattispecie la sua prassi costante che consiste nel tener conto, in una situazione come quella esposta in precedenza, del solo "mercato libero". Se la Commissione avesse seguito questa prassi, si sarebbe constatato che le importazioni considerate rappresentavano non solo una quota di mercato maggiore (39-40% ed oltre il 50% sul mercato italiano), ma anche che questa quota era rimasta stabile o era leggermente aumentata tra il 1986 e il 1989. Le ricorrenti osservano infine che, anche se la quota di mercato dei prodotti importati poteva essere presa in considerazione rispetto al "mercato complessivo", la sua entità - circa il 25% - rimaneva ingente.
9. A questo proposito, è opportuno ricordare che, in base all' art. 4, n. 2, del regolamento base, il pregiudizio va accertato in base al: a) volume delle importazioni; b) prezzo delle importazioni e c) impatto delle importazioni.
Le ricorrenti osservano giustamente che l' impatto delle importazioni può (in genere) apprezzarsi validamente solo sul "mercato libero". Come rilevano nell' atto introduttivo, "i prezzi praticati all' interno di un gruppo sono 'prezzi di trasferimento' che non rispecchiano necessariamente una realtà economica e non sono quindi raffrontabili ai prezzi spuntati nelle normali operazioni commerciali con acquirenti indipendenti". Per questo motivo, d' altro canto, nell' ambito dell' esame degli effetti delle importazioni sui prezzi e sugli utili dei produttori comunitari, la Commissione si è riferita alla politica di acquisti del gruppo al quale apparteneva un importante produttore comunitario (v., in prosieguo, n. 14).
10. La veridicità dei prezzi e degli utili non ha però la stessa importanza allorché si deve valutare il volume delle importazioni di cui all' art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento base. A tenore di detta disposizione, il volume delle importazioni deve costituire oggetto di un esame
"soprattutto (9) se si è verificato un notevole incremento (delle importazioni) in termini assoluti o per quanto riguarda la produzione o il consumo nella Comunità".
A proposito di tale disposizione vanno fatti due rilievi. Anzitutto, precisando l' oggetto dell' esame da effettuare, la disposizione sottolinea la particolare importanza che le istituzioni comunitarie possono, o anche devono, attribuire all' aumento delle importazioni. Orbene, come affermano le stesse ricorrenti, la quota di mercato delle importazioni di cui trattasi rispetto al solo "mercato libero" non è aumentata dal 1986 al 1989.
In secondo luogo la disposizione prescrive che, se l' aumento delle importazioni è espresso in termini relativi, lo si deve commisurare alla produzione o al consumo comunitari. Ne consegue che, di norma, si deve assumere il complesso della produzione o del consumo comunitario, cioè il "mercato complessivo", come pietra di paragone per determinare la quota di mercato delle importazioni.
11. E' vero che, in alcuni procedimenti specifici, la Commissione si è riferita al solo "mercato libero" per esprimere l' andamento della quota di mercato delle importazioni costituenti oggetto di dumping. Non si può tuttavia affermare che l' atteggiamento della Commissione in tali procedimenti costituisca una prassi costante. La Commissione sottolinea così che nel procedimento antidumping relativo alle importazioni di motori elettrici polifase (10) le istituzioni comunitarie, come nella fattispecie, hanno valutato il volume delle importazioni rispetto al "mercato complessivo". Essa elenca, inoltre, diversi elementi di fatto - non contestati dalle ricorrenti - che l' hanno portata a ritenere che la quota di importazioni nel "mercato complessivo" potesse fornire nella fattispecie un quadro migliore dell' andamento del mercato, data l' interconnessione dei due segmenti del mercato. Osserva dunque che i motori elettrici, importati o di origine comunitaria, sono venduti sullo stesso mercato e impiegati per lo stesso scopo, cioè la fabbricazione di lavatrici. Inoltre, i produttori di motori elettrici vincolati a produttori di lavatrici (cioè l' impresa francese Selni, legata al gruppo Thomson, e l' impresa italiana Sole, attualmente legata al gruppo Electrolux) vendono anche ad altri produttori di lavatrici praticando prezzi quasi identici alle due categorie di acquirenti. Infine, i produttori di lavatrici di cui trattasi (cioè quelli dei gruppi Thomson ed Electrolux) acquistano anche motori elettrici importati e motori prodotti dai due fabbricanti comunitari cosiddetti indipendenti (cioè l' impresa spagnola IB-MEI e la sua controllata italiana Nuova IB-MEI).
La Commissione sostiene inoltre - sempre senza esser contraddetta dalle ricorrenti - che la distinzione tra "mercato libero" e "mercato esclusivo" poteva operarsi attendibilmente per una sola impresa vincolata ad un gruppo, cioè l' impresa francese Selni. Infatti, l' impresa italiana Sole, passata nell' ottobre 1987 dal gruppo Zanussi al gruppo Electrolux, non ha fornito alla Commissione alcun elemento che le consentisse di fare la distinzione tra vendite libere e vendite vincolate per gli anni dal 1986 al 1988.
Così stando le cose, mi pare che la Commissione abbia potuto validamente apprezzare l' andamento della quota di mercato delle importazioni in base al "mercato complessivo".
12. All' udienza, le ricorrenti hanno fatto presente l' analogia tra la situazione della fattispecie e quella che ha dato origine al procedimento in esito al quale il Consiglio ha istituito un dazio antidumping nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase mediante il regolamento (CEE) n. 864/87.
E' vero che nel regolamento n. 864/87 il Consiglio ha concluso che sussisteva pregiudizio per i produttori comunitari per effetto delle importazioni in questione e ciò nonostante la diminuzione della loro quota di mercato. Tuttavia la Commissione ha fatto giustamente osservare che le situazioni non sono comparabili. Come già osservavo (n. 34) nelle conclusioni che ho presentato nelle cause citate nella nota 10, il procedimento antidumping che è sfociato nell' adozione del regolamento n. 864/87 era stato avviato per accertare se gli impegni ad aumentare i prezzi assunti dagli esportatori di motori polifase, e che erano stati accettati dal Consiglio e dalla Commissione, fossero sufficienti per eliminare il pregiudizio che era stato constatato nel corso del precedente procedimento. Salvo concludere che i provvedimenti anteriori erano rimasti senza effetto, era normale constatare un regresso, ritenuto comunque insufficiente, della quota di mercato delle importazioni di motori polifase. Nel nostro caso si trattava però di accertare non già il venir meno del pregiudizio, bensì la sua sussistenza. In un siffatto contesto la Commissione non ha, a mio giudizio, superato i limiti del potere discrezionale di cui dispone assumendo la diminuzione della quota di mercato delle importazioni in questione come fattore essenziale per concludere che non vi era pregiudizio.
L' effetto delle importazioni sui prezzi praticati dai produttori comunitari
13. Nei punti 15 e 16 dei 'considerando' della decisione impugnata la Commissione esamina i prezzi di vendita e gli utili dei produttori comunitari. Il n. 17 conclude come segue:
"Quanto ai prezzi di vendita, nonostante le sottoquotazioni esistenti, i produttori comunitari hanno potuto aumentarli notevolmente. Le argomentazioni relative ad un incremento insufficiente dei prezzi non hanno potuto essere verificate in modo adeguato e non sono parse pertinenti in quanto per due di questi produttori i prezzi vengono imposti dalle rispettive società madri che producono lavatrici.
Di conseguenza, se nel periodo dell' inchiesta si è verificato un certo deterioramento dei risultati finanziari, la Commissione non è in grado di attribuire la causa alle importazioni in questione".
14. Le ricorrenti osservano anzitutto che questa conclusione si basa su una motivazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall' art. 190 del Trattato CEE, dato che l' identità dei produttori comunitari non è menzionata e che i motivi addotti coincidono parzialmente.
Come ha ricordato la Corte nella sentenza Nakajima All Precision/Consiglio (11) (punto 14 della motivazione):
"la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivocabile, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo".
La motivazione fornita dalla Commissione nei punti 15 e 17 dei 'considerando' della decisione impugnata soddisfa, a mio giudizio, le condizioni poste dalla giurisprudenza della Corte. E' vero che i produttori comunitari non sono nominativamente menzionati nei brani in questione. Tuttavia il testo permette di identificare, tra i produttori indicati nominativamente nel punto 5 della stessa decisione, i produttori ai quali si fa riferimento nei brani citati.
15. Le ricorrenti sostengono poi che la motivazione della conclusione enunciata nel punto 17 dei 'considerando' è viziata da una fondamentale incoerenza che consiste nel cercare sistematicamente ragioni diverse dall' impatto delle importazioni di cui trattasi per spiegare "un certo deterioramento dei risultati finanziari dei produttori comunitari". L' analisi della situazione di ciascun produttore comunitario dimostrerebbe detta incoerenza. A questo proposito le ricorrenti osservano, in particolare, che la Commissione mentre si era riferita al "mercato complessivo" nell' esame del volume delle importazioni, si è affrettata ad attribuire le perdite subite da un produttore alla politica di acquisti praticata dal suo gruppo. Le ricorrenti sostengono pure che l' aumento dei prezzi di vendita dei produttori comunitari durante il periodo oggetto dell' inchiesta non può giustificare l' insussistenza del pregiudizio in quanto detto aumento (aggirantesi sul 3-4%) rispecchia l' aumento dei costi di produzione conseguenti all' aumento dei prezzi del rame sul mercato mondiale nel 1989 e non ha quindi consentito di riequilibrare la situazione finanziaria dei produttori comunitari.
16. A questo proposito, si deve ricordare che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse (v. in particolare il punto 86 della motivazione della citata sentenza Nakajima All Precision/Consiglio). Ciò vale in particolare per la scelta e per la valutazione degli elementi economici pertinenti per determinare l' impatto delle importazioni che costituiscono oggetto di dumping sulla produzione comunitaria. Nella fattispecie la Commissione ha attribuito grande importanza alla constatazione che i produttori comunitari avevano potuto aumentare i prezzi di vendita durante il periodo al quale si riferiva l' inchiesta. Questo fattore economico è esplicitamente menzionato nell' elenco indicativo (12) figurante nell' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento base:
"- (5 trattino) prezzi (ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero verificati)".
Le ricorrenti osservano giustamente che questa disposizione consente di accertare la sussistenza di un pregiudizio anche in presenza di un aumento dei prezzi di vendita dei produttori comunitari, qualora risulti che detto aumento sarebbe stato ancora maggiore se non si fossero importati i prodotti oggetto di dumping. Taluni produttori comunitari hanno d' altronde sostenuto nell' ambito dell' inchiesta che le importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia avevano loro impedito di aumentare i prezzi in proporzione all' aumento dei costi di produzione. Emerge dal punto 16 dei 'considerando' della decisione impugnata che la Commissione ha addotto due motivi per controbattere questo argomento.
17. La Commissione ha anzitutto osservato di non essere in grado di controllare l' attendibilità dell' argomento, dato che due imprese che rappresentano circa la metà della produzione comunitaria (Sole e Nuova IB-MEI) non avevano fornito dati che consentissero di valutare la loro situazione finanziaria durante gli anni anteriori al periodo oggetto dell' inchiesta. Questa osservazione è importante. Emerge dallo stesso tenore dell' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento base che l' incidenza delle importazioni deve valutarsi in funzione delle tendenze che scaturiscono dai fattori economici presi in considerazione. Di conseguenza, conclusioni attendibili sull' impatto delle importazioni possono venir tratte solo se la situazione finanziaria dei produttori comunitari al momento dell' inchiesta può venir raffrontata con quella degli anni precedenti. Siffatto raffronto era tanto più necessario nella fattispecie in quanto il volume delle importazioni considerate non era praticamente aumentato tra il 1986 e il 1989.
La Commissione ha poi osservato che dei quattro produttori comunitari due operavano in attivo e due subivano perdite. Una delle due imprese operanti in perdita (la Nuova IB-MEI) è controllata da un produttore indipendente in situazione attiva (IB-MEI). L' altra impresa in passivo (Sole) era un produttore integrato. La Commissione ha constatato che la situazione finanziaria di quest' ultima impresa era dovuta più alla politica di acquisti seguita dal suo gruppo che all' incidenza delle importazioni. Questa constatazione non è stata contestata dalle ricorrenti. Esse si sono limitate a sottolineare che su questo punto la Commissione traeva argomento dall' integrazione del produttore in un gruppo mentre si era rifiutata di tener conto di questa situazione nella valutazione della quota di mercato dei prodotti importati. Non vedo però sotto quale aspetto possa definirsi contraddittorio questo atteggiamento della Commissione. Come ho osservato nel n. 9, le stesse ricorrenti osservano che l' impatto delle importazioni può (generalmente) valutarsi solo sul "mercato libero", dato che le vendite all' interno del gruppo non costituiscono necessariamente operazioni commerciali normali e che i risultati che ne scaturiscono non rispecchiano dunque necessariamente una realtà economica.
18. Quanto all' incidenza dell' aumento del prezzo mondiale del rame sui costi di produzione, la Commissione ha precisato all' udienza che una verifica delle fatture pagate durante il periodo oggetto delle indagini non aveva consentito di constatare tale incidenza per tutti i produttori comunitari. Infatti, la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta su questo punto dalle ricorrenti, che i prezzi fatturati a taluni produttori durante il detto periodo non rispecchiavano l' aumento del prezzo del rame sul mercato mondiale verificatosi nel contempo. Così stando le cose, mi pare che la Commissione avesse motivo di ritenere che l' aumento dei costi di produzione durante il periodo oggetto dell' inchiesta in ragione dell' aumento dei prezzi del rame durante lo stesso periodo non era stato dimostrato. D' altra parte, le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento di prova che consenta di scalfire la conclusione tratta su questo punto dalla Commissione.
19. Visto quanto precede, mi pare che, concludendo che l' apparente deterioramento dei risultati finanziari dei produttori comunitari non poteva venir attribuito alle importazioni di cui trattasi, la Commissione non abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale.
Il mezzo relativo alle importazioni dalla Bulgaria
20. Nella denuncia antidumping, le associazioni di categoria hanno attirato l' attenzione della Commissione sulla minaccia di pregiudizio costituita dalle importazioni di motori elettrici di fabbricazione bulgara. Emerge da un estratto di detta denuncia, allegato all' atto introduttivo, che le interessate si sono espresse in questi termini:
"Il fenomeno delle importazioni dalla Bulgaria è più recente e, per il momento, limitato alla Spagna. Le denuncianti sono però pienamente legittimate a supporre che esso rischi di assumere tra breve le stesse proporzioni del fenomeno delle importazioni dalla Romania e dalla Cecoslovacchia. Pare infatti che motori d' origine bulgara siano in corso di omologazione presso diversi grandi costruttori di lavatrici in Spagna, in Francia ed in Italia. Appena si saranno concluse dette procedure (che durano di regola uno o due anni) è molto probabile che gli importatori di detti motori ricevano ingenti ordini. Le prime importazioni ora effettuate in Spagna possono dunque considerarsi come i segni premonitori di un' irruzione bulgara sul mercato comunitario che costituisce, per i produttori della Comunità, un' effettiva minaccia di pregiudizio".
La denuncia conteneva pure una tabella indicante che 50 000 motori elettrici originari della Bulgaria erano stati importati in Spagna nel 1988.
Nel punto 7 dei 'considerando' della decisione impugnata la Commissione dichiara di aver escluso la Bulgaria dal suo esame "dato che nel 1988 e nel periodo dell' inchiesta non era stata constatata alcuna esportazione proveniente da questo paese".
21. Le ricorrenti ritengono che l' esclusione delle esportazioni dalla Bulgaria sembri priva di fondamento e chiedono l' annullamento della relativa decisione.
La Commissione dichiara che la decisione di escludere le esportazioni dalla Bulgaria si basa su tre fonti di informazione. In primo luogo, le statistiche Eurostat non menzionavano alcuna importazione di motori elettrici dalla Bulgaria. Inoltre, l' esportatore bulgaro aveva dichiarato di non aver esportato nella Comunità negli anni 1988 e 1989. Infine, l' amministrazione doganale spagnola aveva confermato che non avevano avuto luogo importazioni di motori elettrici dalla Bulgaria né nel 1988 né nel periodo oggetto dell' inchiesta.
Le ricorrenti non producono alcun elemento di prova attestante che 50 000 motori elettrici di origine bulgara siano stati importati in Spagna nel 1988, come è stato sostenuto nella denuncia antidumping. Inoltre, non contestano l' assunto della Commissione secondo il quale nel periodo cui si riferisce l' inchiesta non si sono registrate importazioni di motori d' origine bulgara.
Così stando le cose, il mezzo secondo il quale l' esclusione delle importazioni dalla Bulgaria è basata su validi motivi è infondato.
22. Lo stesso vale per l' argomento, svolto dalle ricorrenti nella replica, secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto accertare l' esistenza di importazioni non solo presso la dogana spagnola, ma anche presso quelle italiana e francese.
La Commissione ha effettuato un ulteriore controllo presso l' amministrazione doganale spagnola, tenuto conto del fatto che la dichiarazione dell' esportatore bulgaro e i dati Eurostat contraddicevano l' assunto delle associazioni di categoria secondo il quale nel 1988 sarebbero stati importati in Spagna 50 000 motori elettrici di fabbricazione bulgara. Il fascicolo non conteneva, tuttavia, alcun indizio di importazioni in Francia o in Italia di motori elettrici originari della Bulgaria che potesse giustificare un' ulteriore verifica. Non può quindi farsi carico alla Commissione di non aver effettuato questa ulteriore verifica quanto alle importazioni in Italia e in Francia.
Conclusione
23. Propongo alla Corte di respingere il ricorso e di porre le spese a carico delle ricorrenti.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) I motori elettrici di cui trattasi rientrano nel codice NC 8501 40 90. Va rilevato che questi motori sono impiegati unicamente in lavatrici destinate ai mercati meridionali della Comunità. Infatti, dato il clima più umido e meno soleggiato delle regioni settentrionali della Comunità, le lavatrici ivi vendute sono munite di motori che consentono un' asciugatura centrifuga a maggiore velocità.
(2) Avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di motori elettrici monofase a due velocità, originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia (GU 1989, C 286, pag. 11).
(3) Decisione che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di motori elettrici monofase a due velocità originari della Bulgaria, della Romania e della Cecoslovacchia (GU L 202, pag. 47).
(4) Sentenza 4 ottobre 1983 (causa 191/82, Racc. pag. 2913).
(5) Sentenza 20 marzo 1985 (causa 264/82, Racc. pag. 849).
(6) Regolamento 11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1).
(7) Conclusioni presentate il 21 marzo 1991 nella causa C-358/89 (sentenza 16 maggio 1991, Racc. pag. I-2501); v. in particolare punti 18-22.
(8) Sentenza 11 luglio 1990 (cause riunite C-305/86 e C-160/87, Racc. pag. I-2945).
(9) In francese "notamment"; in tedesco "insbesondere"; in inglese "in particular"; in danese "isaer"; in spagnolo "especialmente"; in greco "*****"; in olandese "in het bijzonder"; in portoghese "nomeadamente".
(10) Regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1987, n. 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 KW e inferiore o pari a 75 KW originari della Bulgaria, dell' Ungheria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Cecoslovacchia e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio (GU L 83, pag. 1). La Corte ha esaminato questo regolamento nelle sentenze 11 luglio 1990, Enital/Commissione e Consiglio (cause riunite C-304/86 e C-185/87, Racc. pag. I-2939) e Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, già ricordate, Stanko France/Commissione e Consiglio (cause riunite C-320/86 e C-188/87, Racc. pag. I-3013), Electroimpex/Consiglio (causa C-157/87, Racc. pag. I-3021) e Sermes (causa C-323/88, Racc. pag. I-3027).
(11) Sentenza 7 maggio 1991 (causa C-69/89, Racc. pag. I-2069).
(12) V. sentenza 5 ottobre 1988, Silver Seiko/Consiglio, punto 40 della motivazione (cause riunite 273/85 e 107/86, Racc. pag. 5927).
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