Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Bundesfinanzhof vi ha sottoposto una questione pregiudiziale relativa alla classificazione del "siero sanguigno non sterile dei feti di vitello" nella Tariffa doganale comune (1) (in prosieguo: la "TDC").
2. Nel 1982 la società Boehringer Mannheim GmbH (in prosieguo: la "Boehringer") importava nella Comunità merci congelate dichiarate come "siero sanguigno di feti di vitello".
3. Lo Hauptzollamt di Mannheim ammetteva dette merci in libera pratica classificandole, in un primo tempo, nella sottovoce doganale 05.15 B (2) ("prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all' alimentazione umana" diversi dai pesci, crostacei e molluschi), esenti da dazi doganali.
4. In un secondo tempo, rettificando la propria posizione, le autorità doganali hanno ritenuto che dette merci rientrassero nella voce doganale 38.16 (3) ("mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi"), che fa scattare un dazio autonomo dell' 11% ed un dazio convenzionale del 6,4%.
5. Per il versamento di detti dazi all' attrice è stato ingiunto il pagamento di 47 810,95 DM. Contestando questa seconda classificazione, la società Boehringer ha adito il Finanzgericht, la cui pronuncia è stata impugnata dallo Hauptzollamt.
6. Pronunciandosi dunque in sede di "Revisione", il Bundesfinanzgericht vi ha sottoposto la seguente questione:
"Se il siero sanguigno non sterile ottenuto da feti bovini nel 1982 dovesse essere classificato nella voce 05.15 B o nella voce 38.16 della Tariffa doganale comune. In caso di soluzione negativa, in quale altra voce della Tariffa doganale comune dovesse essere classificata la merce".
7. Il siero sanguigno può definirsi come la parte liquida del sangue costituita dal plasma dopo l' eliminazione della fibrina. Per l' 80% circa è composto di acqua, mentre la parte residua è costituita da un liquido di composizione complessa.
8. La merce importata dalla società Boehringer può includersi nella sottovoce 05.15 B solo se non è possibile includerla in una voce doganale più specifica (4).
9. Si deve verificare perciò anzitutto se il siero di vitello rientra nella voce 38.16. In caso negativo, si dovrà esaminare la sottovoce 05.15 B.
10. Il siero di vitello può considerarsi come "mezzo di coltura preparato per lo sviluppo di microrganismi" che rientra nella categoria dei "prodotti vari delle industrie chimiche" al pari dei "solventi e diluenti composti per vernici o prodotti similari" (38.18), degli insetticidi (38.11) o dell' essenza di trementina (38.07)?
11. Le note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale precisano che la voce doganale 38.16
"(...) comprende preparazioni molto diversi nelle quali i batteri, le muffe, i lieviti e gli altri microrganismi utilizzati in medicina (ottenimento di antibiotici, ecc.) o per altri scopi scientifici o industriali (...) sono in grado di attingere il nutrimento loro necessario e di riprodursi.
Questi preparazioni sono ordinariamente costituite da estratti di carne, da sangue, siero di sangue (...), addizionati frequentemente con altri ingredienti (...). Esse hanno subito un trattamento speciale a mezzo di acidi, di fermenti digestivi o di alcali, per portarle al grado desiderato di acidità o di alcalinità, ecc.
(...)
Tutti questi preparazioni si presentano, in generale, sotto forma di liquidi (brodi), di paste o di polveri, qualche volte di compresse o di granuli e sono conservate allo stato sterile in bottiglie, tubi o fiale di vetro, o anche in scatole metalliche chiuse.
La presente voce non comprende (5) i prodotti che non sono stati specialmente preparati come mezzi di coltura e, in particolare:
(...)
b) l' albumina del sangue o delle uova (35.02)" (6).
12. A mio parere, i termini importanti, nel titolo della voce 38.16 e nella nota esplicativa, sono i vocaboli "preparati" e "preparazioni".
13. E' perciò evidente, infatti, che un mezzo di coltura preparato per lo sviluppo dei microrganismi è un prodotto elaborato per ottenerne prodotti industriali, alcuni dei quali sono oltremodo sofisticati: la nota cita ad esempio gli antibiotici.
14. Il siero non sterile di feti di vitello è la parte liquida del sangue ottenuta per decantazione, il che non è stato contestato dal rappresentante della Commissione, interrogato su questo punto all' udienza. Pur presentato allo stato congelato, è un prodotto grezzo e non lavorato. A mio parere non corrisponde dunque alla definizione della voce 38.16 (7).
15. Per sostenere che il siero di vitello rientra, ciononostante, in questa voce, la Commissione si richiama alla regola generale di interpretazione n. 2, lett. a), della TDC, secondo la quale "qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della Tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito".
16. Per la Commissione, se il siero non sterile non può classificarsi nella voce doganale 38.16 come prodotto finito, rientra in questa voce come articolo "incompleto" o "non finito" (8). Secondo la Commissione mancherebbe solo la sterilizzazione per rendere detto siero utilizzabile come mezzo di coltura (9).
17. Questo argomento non è convincente.
18. Anzitutto, il commento della regola n. 2, lett. a), precisa chiaramente che la stessa non si applica "normalmente" ai prodotti di cui alle sezioni I-VI (10). Orbene, il siero di vitello può rientrare solo nella sezione I (animali vivi e prodotti del regno animale) o nella sezione VI (prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse).
19. Anche se l' espressione "normalmente" non consente di escludere completamente che la regola d' interpretazione n. 2, lett. a), possa eccezionalmente applicarsi ad una voce doganale della sezione VI, si può sostenere - senza troppo distorcere le norme - che il mezzo di coltura preparato per lo sviluppo di microrganismi è un prodotto "completo" o "finito" mentre il siero allo stato grezzo è un mezzo di coltura "incompleto" o "non finito"?
20. Nella sentenza International Flavors and Fragrances/Hauptzollamt Bad Reichenhall (11), vi si chiedeva di interpretare la seconda frase della regola generale d' interpretazione n. 2, lett. a) (12). Ed avete rifiutato di considerare il concentrato di amarene e il concentrato di ribes come succhi di frutta presentati "smontati o non montati".
21. Analogamente, un siero non sterile, allo stato non finito, non è un mezzo di coltura preparato per lo sviluppo di microrganismi. Il mezzo di coltura in questione non è, in senso stretto, un prodotto finito, ma un prodotto intermedio che serve di base per lo sviluppo dei microrganismi che, a loro volta, servono all' elaborazione di prodotti chimici industriali, che saranno l' unico prodotto finito. L' imprecisione dei termini mette ora sufficientemente in evidenza che la regola di interpretazione n. 2, lett. a), concepita essenzialmente per i prodotti industriali delle sezioni VII-XX della Tariffa, non si applica a questo tipo di prodotto.
22. Inoltre, il siero non sterile presenta le "caratteristiche essenziali" del mezzo di coltura preparato per lo sviluppo dei microrganismi? Il solo fatto che serve di base e che entra nella composizione di detto mezzo di coltura non consente di considerare che ne presenta le "caratteristiche essenziali". Questa qualità può infatti venir riconosciuta solo al prodotto che è talmente affine al prodotto finito che può rientrare nella stessa voce doganale del prodotto finito. E' quindi necessario, quanto meno, che tramite il prodotto non finito si possa riconoscere il prodotto finito. Ma nella fattispecie così non è.
23. In secondo luogo, le note della Nomenclatura - come abbiamo visto - escludono chiaramente dalla voce 38.16 i prodotti che non sono stati "specialmente preparati come mezzo di coltura".
24. Infine è certo che non può rientrare nella voce 38.16 un prodotto che potrà essere usato a fini diversi dallo sviluppo dei microrganismi. Orbene, se il rappresentante della Commissione ha affermato all' udienza che il siero sterile serviva solo come mezzo di coltura per lo sviluppo dei microrganismi, il rappresentante della società Boehringer ha messo in dubbio detta affermazione, citando altri possibili impieghi del siero, specie per l' elaborazione di sostanze per diagnosi.
25. Ne concludo che, in base alle informazioni di cui dispone la Corte, non è provato che il siero non sterile di vitello abbia solo l' impiego contemplato alla voce 38.16 (13).
26. Indubbiamente, il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1986, n. 1945, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (14), ha classificato il "siero non sterile, ottenuto dal sangue di feti bovini o di vitelli neonati non immunizzati" nella voce 38.16 della Tariffa. Osservo però che detto regolamento non aveva lo scopo di procedere ad una classificazione doganale. La menzione della voce doganale nella tabella allegata a detto regolamento mirava soltanto ad identificare con la massima precisione possibile le merci che fruivano della sospensione dei dazi ricorrendo alle classificazioni doganali esistenti. Non si può considerare, allora, che il regolamento n. 1945/86 comporti, a rigor di termine, una classificazione nella Tariffa doganale comune.
27. Ritengo perciò che il siero sanguigno dei feti di vitelli non rientri nella voce doganale 38.16.
28. Poiché quindi la voce 05.15 della Nomenclatura "prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitolo 1 e 3, non adatti all' alimentazione umana" comprende espressamente "il sangue di bestiame, anche commestibile, liquido o disseccato" (15), il siero di vitello deve rientrare in questa voce doganale e più precisamente nella sottovoce B, che riguarda prodotti diversi da pesci, crostacei e molluschi.
29. Per concludere, sottolineo la perfetta coerenza della classificazione doganale a questo proposito: il siero grezzo, non preparato, rientra nella sottovoce 05.15 B. Si tratta di un prodotto generico di origine animale. Il siero preparato con metodi tali che può essere assimilato ad un prodotto chimico rientra nella voce 38.16: appartiene quindi alla categoria dei "Prodotti vari delle industrie chimiche", oggetto del capitolo 38 della Nomenclatura.
30. E' quindi inutile risolvere la seconda questione del giudice a quo.
Conclusione
31. Concludo dunque proponendovi di dichiarare:
"1) La Tariffa doganale comune, come risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 novembre 1981, n. 3300, va interpretata nel senso che il siero sanguigno di feti di vitello non rientra nella voce doganale 38.16.
2) Detto prodotto rientra nella sottovoce doganale 05.15 B".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Come risulta dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 novembre 1981, n. 3300, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune (GU 1981, L 335).
(2) - Del capitolo 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove .
(3) - Del capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche .
(4) - V. il n. 3, lett. a), delle regole generali di interpretazione della nomenclatura della TDC, regolamento n. 3300/81, già ricordato, titolo primo.
(5) - Sottolineato nel testo.
(6) - Note esplicative, febbraio 1981, voce 38.16, il corsivo è mio.
(7) - Per le stesse ragioni, questo prodotto non può rientrare nella voce doganale 30.01, che contempla in particolare le altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove e che il rappresentante della Commissione ha brevemente ricordato all' udienza.
(8) - Osservazioni della Commissione, pag. 6 della traduzione francese.
(9) - Ibidem, pag. 7.
(10) - Punto III del commento della regola n. 2, lett. a).
(11) - Sentenza 30 settembre 1982, causa 295/81 (Racc. pag. 3239).
(12) - Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce (...) comprende questo oggetto, anche se non finito (...), quando è presentato smontato o non montato .
(13) - V. anche l' ordinanza del Bundesfinanzhof del 25 settembre 1990, in fine.
(14) - GU L 174, pag. 3.
(15) - Punto 1 delle note esplicative della Nomenclatura; v. anche il punto 1, lett. a), delle note del capitolo 5 della sezione I della seconda parte della Tariffa doganale comune.
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