Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La Repubblica federale di Germania nonché la società Pleuger Worthington GmbH (in prosieguo: la "Pleuger") perseguono l' annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 1990 (1) che dichiara incompatibile col mercato comune un programma di aiuti inteso a prevenire l' esodo delle imprese e messo in atto dalla città di Amburgo, senza essere stato previamente notificato alla Commissione.
2. Riassumerò brevemente gli antefatti rinviando, per il resto, alla relazione d' udienza (2).
3. La Commissione veniva a conoscenza in modo informale, nel corso del 1986, della concessione da parte della città di Amburgo di una sovvenzione alla società Montblanc-Simplo GmbH. Essa chiedeva quindi informazioni complementari alla Repubblica federale di Germania. Questa confermava, il 22 ottobre 1987, la realtà di una siffatta concessione, giustificata, a suo avviso, da un rischio di dislocazione di tale impresa in uno Stato del Sud-Est asiatico a basso costo di mano d' opera.
4. Cionondimeno, il 15 aprile 1988, la Repubblica federale di Germania ha ammesso che tale sovvenzione aveva lo scopo di arginare la viva concorrenza che subiva Amburgo a causa degli aiuti erogati dalle regioni limitrofe dell' ex Repubblica democratica tedesca. Inoltre, veniva comunicato il nome di tre altre imprese che avevano fruito di analoghe sovvenzioni, senza tuttavia quello della Pleuger venisse menzionato.
5. In base a tali dati, la Commissione, ritenendo che
"gli aiuti soprammenzionati rispondono con ogni probabilità alle condizioni di cui all' art. 92, n. 1, del Trattato CEE (...)"
e che,
"per quanto riguarda eventuali giustificazioni di un altro ordine per la concessione di tali aiuti, (...) allo stadio attuale (...) gli aiuti concessi dalla città di Amburgo non possono beneficiare delle deroghe",
ha deciso, il 3 maggio 1989 (3), di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato.
6. In una riunione del 7 novembre 1989 tra gli agenti della Repubblica federale di Germania, della città di Amburgo e della Commissione, quest' ultima veniva a conoscenza di 33 casi di aiuti concessi tra il 1986 e il 1988 dalla commissione di credito di Amburgo ("Hamburger Kreditkommission") senza che fosse cionondimeno rivelato il nome delle imprese beneficiarie. La Commissione chiedeva che le fossero comunicati taluni dati riguardanti ciascuno degli aiuti erogati, ed in particolare il nome dei beneficiari, le somme investite, l' importo della sovvenzione, il numero dei posti di lavoro in Amburgo, la cifra d' affari.
7. L' 8 dicembre 1989, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione nella quale ha ritenuto che
"anche se molto probabilmente si tratta di aiuti ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato CEE, non sono stati notificati alla Commissione né il programma su cui si basano gli aiuti, né la linea di bilancio e neppure i singoli casi" (4).
Con questa stessa comunicazione si intimava "[a]gli interessati diversi dagli Stati membri [di] trasmetterle le loro osservazioni sulle misure (criticate) (...) entro il termine di un mese (...)".
8. Con lettera 3 gennaio 1990, la Repubblica federale di Germania faceva pervenire talune informazioni alla Commissione. A seguito di tale lettera, la Commissione adottava la decisione in esame ritenendo che tali sovvenzioni costituissero aiuti ai sensi dell' art. 92, n. 1, che si inserivano nell' ambito di un programma regionale destinato ad arginare l' esodo delle imprese e che non occorresse di conseguenza esaminare nel merito il caso di ciascuno degli aiuti erogati.
9. Essa concludeva quindi per l' illegittimità del programma per mancanza di notifica e per incompatibilità col mercato comune alla luce dell' art. 92, n. 1, senza possibilità di deroga ex art. 92, n. 3, lett. a) o c).
10. Un' osservazione preliminare, relativa all' illegittimità di un aiuto per mancanza di notifica, si rende necessaria dato che la decisione si basa in parte su questo titolo.
11. Come giustamente sostiene la società ricorrente, non può sussistere incompatibilità per il solo motivo di un inadempimento dell' obbligo di notifica contenuto nell' art. 93, n. 3, del Trattato.
12. Sarà sufficiente, in proposito, rinviare alla sentenza Francia/Commissione (5), osservando semplicemente che la convenuta nel presente procedimento non ha eccepito la mancanza di notifica a sostegno del suo mezzo di difesa relativo all' incompatibilità.
13. Prenderò in esame i mezzi dedotti dalle ricorrenti raggruppandoli nel modo seguente:
- in primo luogo, quelli relativi alle norme vigenti
in materia di aiuti in generale e, più in particolare, di programmi di aiuti;
- in secondo luogo, quelli relativi alla violazione dei diritti della difesa, particolarmente articolati dalla Pleuger.
14. Nell' ambito della prima parte, esaminerò le censure relative alla natura giuridica delle sovvenzioni concesse, all' esistenza di un programma regionale, alla violazione dell' art. 92, n. 1, alla mancanza di motivazione, all' obbligo di esenzione nell' ambito dei regimi di aiuti di minore rilevanza, alla compatibilità col mercato comune alla luce dell' art. 92, n. 3, e, infine, alla violazione del principio di non discriminazione.
15. La seconda parte sarà dedicata alla violazione dell' art. 93, n. 2, e all' esigenza di motivazione del rimborso degli aiuti erogati.
I - Norme vigenti in materia di aiuti e di programma
A - Sulla natura giuridica della sovvenzione erogata
16. La Pleuger contesta la qualifica giuridica della sovvenzione concessa ritenendo che essa non costituisca un aiuto nella parte in cui
"(...) l' interessata avrebbe altresì potuto ottenere le agevolazioni finanziarie (...) raggruppando le sue unità di produzione nella regione situata intorno ad Amburgo" (6).
17. Una concezione del genere è manifestamente in contrasto con la vostra giurisprudenza relativa alla definizione degli aiuti.
18. Infatti, l' art. 92
"(...) consente di valutare (...) la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi provvedimento statale, qualora esso abbia l' effetto di attribuire una sovvenzione sotto qualsivoglia forma" (7).
19. E, nella sentenza Denkavit (8), avete qualificato come aiuti
"(...) la decisione unilaterale ed autonoma degli Stati membri, presa per il perseguimento di finalità economiche e sociali loro proprie, di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell' ordinamento, o di procurare loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o sociali perseguite" (9).
20. Erogando sovvenzioni a talune imprese, quali che siano d' altronde i motivi invocati a sostegno di una erogazione del genere, la città di Amburgo ha erogato aiuti ai sensi dell' art. 92, n. 1.
21. Concludo, quindi, per il rigetto di tale mezzo.
B - Sull' esistenza di un programma regionale
22. Vengo alla questione essenziale relativa alla facoltà, per la Commissione, di desumere dagli elementi di cui essa disponeva e che le sono stati comunicati dallo Stato ricorrente l' esistenza di un programma di aiuto.
23. Tanto nelle sue memorie quanto nella fase orale, il governo tedesco ha combattuto la presunta esistenza di un programma su cui si è fondata la decisione della Commissione, ponendo l' accento sulle circostanze dell' erogazione delle sovvenzioni in causa. Pur se talune hanno avuto effettivamente lo scopo di prevenire l' esodo delle imprese, altre, per contro, sono state giustificate da motivi estremamente diversi: imperativi di urbanismo, protezione delle falde freatiche o consolidamento dei terreni (10), motivi che non si collegano quindi alla premessa che serve di base alla decisione della Commissione, e cioè l' invogliare le imprese a mantenere la loro attività nella città di Amburgo.
24. Non è superfluo, in proposito, ricordare di primo acchito che
"(...) la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l' ha adottata" (11).
25. Orbene, il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, promosso nei confronti degli aiuti erogati dalla città di Amburgo, contemplava, a termini della succitata lettera 3 maggio 1989, un programma, nella parte in cui vi era detto:
"Il programma alla base di tali aiuti, la linea di bilancio e i diversi casi di erogazione non sono stati notificati alla Commissione" (12).
26. La Repubblica federale di Germania sostiene cionondimeno che la pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell' 8 dicembre 1989 (13) non contemplava più il "programma", in modo che essa poteva legittimamente supporre che la Commissione avesse consentito a promuovere il procedimento solo nei confronti degli aiuti individuali.
27. Pur se il testo francese di tale comunicazione si richiama al "programme à la base de celles-ci", cioè degli aiuti, il testo tedesco è redatto come segue:
"Es handelt sich hierbei hoechstwahrscheinlich um Beihilfen im Sinne von Artikel 92 Absatz 1 EWG-Vertrag, fuer die weder die zugrundeliegende Regelung noch der Haushaltstitel oder einzelne Anwendungsfaelle der Kommission gemeldet worden sind" (14).
28. Nonostante l' uso del termine "Regelung" ("réglementation"), si deve constatare che tale parola, situata nel contesto nel quale la causa ha preso origine, in conformità della premessa sulla quale la Commissione si è basata a partire dall' apertura del procedimento ex art. 93, n. 2, significava senza ambiguità che quest' ultima procedura era stata avviata con riferimento al programma, dato che gli aiuti di cui trattasi venivano presi in considerazione solo come conseguenza.
29. Inoltre, dalla lettura della comunicazione - la quale, occorre ricordarlo, era destinata agli interessati diversi dagli Stati membri -, risulta chiaramente che la Commissione si riferiva ad un programma di aiuti. La ratio della comunicazione non è quella di prendere in considerazione uno o più aiuti individuali ma un insieme di aiuti rispondenti a criteri comuni, nel caso di specie di ordine geografico.
30. Cionondimeno, dato che la Commissione e la Repubblica federale di Germania valutano diversamente il tenore dei propositi scambiati nel colloquio del 7 novembre 1989, ci si deve chiedere quale sia il rispettivo ruolo delle parti nello svolgimento del procedimento previsto all' art. 93, n. 2.
31. Ricordo, a questo proposito, che, in tale ambito, la Commissione non dispone di mezzi di indagine comparabili a quelli che essa detiene in materia di concorrenza. Essa si limita qui ad accertare la compatibilità degli aiuti sulla base delle informazioni che le sono state fornite.
32. A seguito del colloquio, la Repubblica federale di Germania trasmetteva talune informazioni con l' unico motivo di erogazione: "Prevenire l' esodo delle imprese" (15). L' argomento consistente nell' assumere che si trattasse nel caso di specie solo di un titolo generico o semplificatore non può convincere, in quanto tali informazioni erano state per l' appunto fornite alla Commissione per consentirle di accertare la compatibilità con il Trattato delle sovvenzioni in causa.
33. Lo Stato ricorrente non può quindi, successivamente alla decisione impugnata, dedurre nuovi mezzi che giustifichino l' erogazione delle sovvenzioni, quando non li ha fatti valere, nel corso del procedimento amministrativo, presso la Commissione, che gli aveva chiesto di fornirle tutte le informazioni necessarie all' accertamento dell' esistenza e/o della compatibilità del suddetto programma.
34. Pretendere che la Commissione dovesse "intimare" alla Repubblica federale di Germania di comunicare le informazioni che consentano di concludere per l' esistenza di un programma travisa non soltanto, nella materia, i rispettivi ruoli della Commissione e degli Stati membri, ma pure la vostra giurisprudenza.
35. Per quanto riguarda il primo punto, basterà ricordare che la Commissione non dispone del potere di inchiesta.
36. Quanto alla vostra giurisprudenza, e per citare soltanto la sentenza Francia/Commissione (16), ne risulta che
"(...) qualora rilevi che un aiuto è stato istituito o modificato senza essere stato notificato, la Commissione, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, può ingiungergli (...) di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell' aiuto con il mercato comune" (17).
37. Orbene, all' atto dell' apertura del procedimento, la Commissione, riferendosi espressamente al "programma alla base di tali aiuti" (18), rilevava che il governo tedesco si era astenuto dal fornirle informazioni relative alle "disposizioni di legge in base alle quali tali aiuti erano stati erogati, cioè il titolo della legge vigente in materia, la sua data di pubblicazione, le sue finalità e la sua durata, le condizioni di erogazione, la definizione dei beneficiari, il bilancio ecc." (19) e lo invitava a farle conoscere la sua posizione entro il termine di un mese.
38. Il 3 gennaio 1990, cioè sette mesi dopo la scadenza del termine concesso, il governo tedesco faceva pervenire per lettera alla Commissione talune informazioni relative alle imprese beneficiarie, tutte riunite sotto il titolo generico di "Prevenzione dell' esodo delle imprese". Tale comunicazione non conteneva alcuna contestazione quanto all' esistenza di un programma né alcun elemento tale da consentire una contestazione del genere.
39. Stando così le cose, la Commissione aveva, come avete affermato nella succitata sentenza Francia/Commissione,
"(...) il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l' incompatibilità dell' aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone" (20).
40. Per questo, d' altronde, nella sentenza Belgio/Commissione (21), avete rifiutato, nel valutare la legittimità di una decisione della Commissione, di prendere in considerazione un piano di ristrutturazione che era stato portato a sua conoscenza senza esserle stato comunicato nella fase del procedimento amministrativo.
41. Accertiamo quindi se la Commissione potesse, alla luce degli elementi di cui disponeva, concludere per l' esistenza di un programma di aiuti.
42. Siete già stati indotti a definire, sebbene in modo indiretto, la nozione di programma di aiuti nella sentenza Germania/Commissione (22). Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Commissione assumeva che gli aiuti regionali erano fondamentalmente incompatibili con il mercato comune.
43. Avete cionondimeno affermato
"(...) che i programmi di aiuti possono, vuoi riguardare un intero settore economico, vuoi avere uno scopo regionale ed essere quindi destinati a stimolare le imprese ad investire in una determinata regione" (23).
44. E' esatto che tale sentenza è intervenuta in circostanze del tutto diverse, in quanto esisteva una legge programmatica a favore di aiuti regionali, di guisa che la discussione non verteva affatto sulla definizione del programma, la cui esistenza non era in discussione, bensì sulla sua compatibilità col mercato comune alla luce delle norme del Trattato.
45. Qui, proprio la definizione di tale nozione è al centro della discussione, la quale deve indurci a prendere posizione sui criteri del programma regionale ed a circoscriverne il contenuto.
46. La finalità assegnata da una o più pubbliche autorità agli aiuti concessi è, a mio avviso, l' unico elemento che caratterizza un programma del genere.
47. Al riguardo è indifferente che si tratti della stessa autorità. Se così non fosse, la valutazione del carattere regionale del programma sarebbe diversa a seconda che una sola o più autorità decentralizzate fossero all' origine delle diverse sovvenzioni.
48. Analogamente, il criterio di pubblicità non può far parte di una tale nozione. La trasparenza esiste solo qualora gli aiuti siano stati previamente notificati alla Commissione. Tale requisito manca quindi inevitabilmente quando la pubblica autorità ha deciso di astenersi da qualsiasi notifica. E' in tal caso difficile che la suddetta autorità possa ignorare l' incompatibilità degli aiuti con le norme del Trattato.
49. Neppure la determinazione delle persone alle quali può essere versata una sovvenzione può aiutare a comprendere la nozione di un programma regionale che, a differenza degli aiuti settoriali, può portare beneficio, l' ho già detto, ad imprese aventi attività diverse.
50. Piuttosto che a questi criteri organici o formali, sembra preferibile far ricorso ad un criterio funzionale che prenda in considerazione la sola finalità del programma.
51. Nel caso di specie, basterà ricordare che si deve ritenere che i diversi casi di erogazione siano stati motivati dalla finalità di prevenire l' esodo delle imprese (24).
52. Cionondimeno, qualora voi riteniate che la sola finalità sia, di per sé, insufficiente a definire un programma regionale, gli elementi dedotti dalla Commissione nella decisione deferita ne confermano proprio l' esistenza.
53. Questa ha, infatti, rilevato che
"(...) tutti gli aiuti concessi nei trentatré casi noti sono stati erogati dallo stesso organismo istituito a tal fine (la Hamburger Kreditkommission), per lo stesso motivo (prevenzione dell' esodo) e a carico della stessa linea di bilancio" (25).
54. Dato che concludo per l' esistenza di un programma, deduco dalla vostra succitata sentenza Germania/Commissione che
"Nell' ipotesi di un programma di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche onde stabilire se, a causa dell' entità o dell' alta percentuale delle sovvenzioni, delle caratteristiche degli investimenti incentivati o di altre modalità del programma stesso, questo dia un notevole vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri" (26).
55. Spetta in casi del genere alla Commissione valutare l' effetto del solo programma quanto alla destinazione degli scambi tra Stati membri e all' alterazione della concorrenza in base ai parametri di cui si parla in tale sentenza. Non si può, per contro, senza arrivare a favorire gli Stati che non abbiano notificato in via preliminare il loro programma, esigere per di più che essa proceda ad un esame di ciascuno degli aiuti erogati.
56. Ricordo, infatti, che, quando uno Stato membro notifica un programma, nessun aiuto individuale può essere erogato finché la Commissione non ne abbia esaminato la compatibilità con le norme del Trattato. Si tratta in questo caso della semplice applicazione della norma di cui all' art. 93, n. 3, del Trattato.
57. In un contesto, certamente diverso da quello del caso di specie - trattavasi di aiuti individuali -, ma comunque paragonabile, avete affermato, nella sentenza Francia/Commissione (27), che di fronte ad aiuti non notificati,
"(...) se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell' obbligo di notifica di cui all' art. 93, n. 3, del Trattato a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti" (28).
58. Tale sentenza illustra in modo significativo le circostanze nelle quali la Commissione deve procedere all' esame della compatibilità di un aiuto o di un programma che non sia stato previamente notificato. Come essa non deve prendere in considerazione gli effetti reali dell' aiuto, così deve semplicemente, nel caso di un programma, esaminare le sue principali caratteristiche, senza che possa essere concesso un "premio per mancata notifica" ad uno Stato che abbia "omesso" di notificarlo.
59. La Pleuger assume tuttavia che un' altra sentenza Francia/Commissione (29), relativa ai prestiti concessi dal Fond industriel de modernisation (fondo industriale di ammodernamento) a talune imprese, contraddice l' analisi di cui sopra.
60. Io non vi riscontro, al contrario, alcuna contraddizione, dato che, in quest' ultima causa, la Commissione aveva autorizzato, in linea di principio, la messa in atto di un regime del genere, ma aveva richiesto una previa comunicazione "dei casi individuali significativi" in cui la concessione degli aiuti avrebbe potuto incidere sulle condizioni degli scambi intracomunitari in misura contraria all' interesse comune (30).
61. Occorrerà, quindi, rigettare tale mezzo.
C - Sulla violazione dell' art. 92, n. 1, del Trattato
62. L' art. 92, n. 1, sarebbe inapplicabile, dato che gli aiuti controversi, secondo le ricorrenti, non sono tali da avere l' effetto di alterare la concorrenza e di pregiudicare gli scambi tra Stati membri, di guisa che essi dovrebbero considerarsi compatibili con il mercato comune. L' esame della compatibilità sarà cionondimeno limitato al solo programma, come già detto, in conformità allo standard della vostra succitata sentenza Germania/Commissione.
63. Un esame del genere sarà necessariamente meno preciso di quanto lo sarebbe se si trattasse di un programma di aiuti settoriali, ancor meno in caso di aiuto individuale. Si deve d' altronde sottolineare, in proposito, che i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno osservato nella risoluzione 20 ottobre 1971 (31) che
"La mancanza di specificità settoriale dei regimi generali di aiuti a finalità regionale costituisce una difficoltà per la valutazione di questi regimi (...)" (32).
64. La Commissione ha constatato, nella decisione in esame, che l' intensità media dell' aiuto erogato assicurava "alle imprese beneficiarie un vantaggio considerevole nei confronti dei concorrenti che non beneficiano di aiuti".
65. L' intensità dell' aiuto era tale da pesare sulla decisione delle imprese beneficiarie quanto alla loro installazione geografica, dato che la città di Amburgo prendeva a carico costi che normalmente avrebbero dovuto gravare su di loro. Il bilancio che consente di concedere tali aiuti si è elevato durante il periodo 1986-1988 alla somma considerevole di 27,3 milioni di DM.
66. Come avete rilevato nella sentenza Philip Morris (33),
"(...) l' aiuto avrebbe alleviato il costo della trasformazione degli impianti di produzione, procurando con ciò stesso alla ricorrente un vantaggio concorrenziale nei confronti dei fabbricanti che hanno ottenuto, o hanno l' intenzione di ottenere, a proprie spese un aumento analogo delle possibilità di rendimento dei propri impianti" (34).
67. Nella sentenza Francia/Commissione (35), a proposito di aiuti di un importo del 5,5% dell' equivalente sovvenzione netta concessa dal governo francese, avete affermato che
"(...) gli aiuti prospettati consentirebbero alle imprese beneficiarie di ridurre il costo dei loro investimenti, e rafforzerebbero pertanto la posizione di queste imprese rispetto ad altre loro concorrenti nella Comunità" (36).
68. Questa condizione può pure essere soddisfatta quando gli aiuti consentono ad imprese situate in uno Stato membro di mantenere la loro produzione, pregiudicando così le possibilità offerte alle imprese concorrenti situate in altri Stati membri di esportare i loro prodotti in tale Stato. Risulta, infatti, dalla succitata sentenza 13 luglio 1988 (37), Francia/Commissione, che
"(...) un aiuto ad un' impresa può essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza anche se quest' impresa si trova in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri senza partecipare essa stessa alle esportazioni. Una situazione simile può presentarsi anche quando non vi sia eccesso di capacità nel settore di cui trattasi" (38).
69. Trattandosi del pregiudizio degli scambi tra Stati membri, ricordo che
"Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un' impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall' aiuto" (39).
70. Avete riaffermato tale principio nella sentenza Belgio/Commissione (40), rilevando che
"(...) l' entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell' impresa beneficiaria non escludono a priori l' eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri" (41).
71. Nell' ambito di un programma, la Commissione deve semplicemente valutare se quest' ultimo sia
"(...) tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri" (42).
72. A causa dell' imprecisione dei criteri di erogazione, qualsiasi impresa che partecipava a siffatti scambi era qualificata per la concessione di un aiuto.
73. Concludo quindi per il rigetto anche di questo mezzo.
D - Sull' insufficienza di motivazione
74. Quanto al mezzo relativo all' insufficienza di motivazione, basterà, per respingerlo, constatare che la Commissione, nella decisione controversa, ha ampiamente esposto i dati economici e sociali pertinenti destinati a
"(...) consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata" (43).
E - Sul diritto all' esenzione in forza delle disposizioni relative ai regimi di aiuti di minore importanza
75. Secondo lo Stato ricorrente, infatti, taluni aiuti erogati rientrano nell' ambito d' applicazione degli orientamenti della Commissione in materia di regimi di aiuti di importanza minore, di cui l' ultimo è stato pubblicato il 20 febbraio 1990 (44), di guisa che essi avrebbero dovuto fruire di una deroga.
76. Oltre al fatto che la notifica è preliminare all' autorizzazione, viene espressamente dichiarato in tale documento:
"In linea di principio la Commissione non opporrà obiezioni a regimi di aiuti di importanza minore, notificati ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato CEE" (45)
e che rispondono a taluni criteri.
77. Così, in aggiunta all' esigenza di una previa notifica, l' insieme degli aiuti del regime devono essere conformi ai criteri (dimensioni dell' impresa, intensità, ecc.). Analogamente, sussiste il potere discrezionale della Commissione.
78. Per questo, d' altronde, nella sentenza Italia/Commissione (46), pronunciata in una causa sorta dal fatto che tale Stato membro aveva aumentato il limite di intensità dell' aiuto accettato dalla Commissione in quanto tale aumento doveva andare a vantaggio delle piccole e medie imprese che fruiscono, in forza di orientamenti della Commissione, di un trattamento più favorevole, avete affermato:
"(...) che, comunque sia, gli interessi di questa categoria di imprese autorizzano una maggiore elasticità da parte della Commissione nella valutazione della compatibilità degli aiuti con il Trattato, ma non le impongono di approvare sistematicamente tutti i regimi di aiuti predisposti a favore di siffatte imprese" (47).
79. Questo mezzo non può quindi avere successo.
F - Sulla compatibilità del programma alla luce dell' art. 92, n. 3, del Trattato
80. La Repubblica federale di Germania conclude per la compatibilità del programma alla luce del n. 3 dell' art. 92, e più in particolare alla luce della lett. c), giacché non sostiene affatto che il Land di Amburgo abbia un livello di vita anormalmente basso o che vi imperversi una grave sottoccupazione. La Pleuger, quanto ad essa, deduce una violazione dell' art. 92, n. 3, senza maggiori precisazioni (48).
81. Dalla vostra succitata sentenza Germania/Commissione risulta che
"Quando un programma di aiuti con scopo regionale possiede le caratteristiche di cui all' art. 92, n. 1, del Trattato, è necessario controllare se esso possa fruire di una delle deroghe contemplate dall' art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato. A questo proposito l' uso dei termini 'anormalmente' e 'grave' nella deroga contenuta nella lettera a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. Invece la deroga di cui alla lett. c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lett. a), purché gli aiuti che vi sono destinati 'non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse' . Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale" (49).
82. Come ho scritto nelle mie conclusioni per questa causa (50), il metodo della Commissione consistente nel confrontare il prodotto interno lordo per abitante (in prosieguo: il "PIL/abitante") e la situazione della disoccupazione nelle regioni interessate con le medie comunitarie, indi nello stabilire una graduatoria delle necessità eventuali di aiuto regionale in relazione alle disparità esistenti tra le varie regioni nazionali mediante indici economici, avendo cura di collocare il suo intervento in una prospettiva comunitaria, mi pare conforme allo scopo perseguito.
83. E' proprio questo il metodo seguito nella fattispecie.
84. Trattandosi della sua applicazione concreta, la Commissione ha constatato, in conformità al metodo usato per l' applicazione dell' art. 92, n. 3, lett. a) (51), che la città di Amburgo non poteva fruire di una deroga in forza di tale disposizione, in quanto il PIL/abitante, misurato in standard di potere d' acquisto (in prosieguo: lo "SPA"), non era inferiore al 75% della media comunitaria. Il PIL/SPA corrispondeva, infatti, all' indice 187,7, beninteso, su una media comunitaria di 100.
85. Orbene, il metodo messo in atto dalla Commissione consente di determinare in base a tali criteri le regioni ammissibili all' aiuto in forza di tale disposizione, il che esclude la regione di Amburgo che non soffre né di una grave sottoccupazione né di un livello di vita anormalmente basso rispetto alla media comunitaria. Dato che si tratta di criteri obiettivi, il compito della Commissione non può essere inutilmente appesantito esigendo che essa richiami questa valutazione quando, come nel caso di specie, essa rinvia espressamente alla propria comunicazione nella Gazzetta ufficiale, la quale viene d' altronde modificata in base all' andamento dei dati socioeconomici.
86. Per quanto riguarda la deroga contenuta nell' art. 92, n. 3, lett. c), il metodo usato dalla Commissione (52) consiste nell' esaminare, in base a diversi parametri, la situazione socioeconomica di una regione in un contesto tanto nazionale quanto comunitario al fine di raffrontare i livelli di una data regione rispetto alla media nazionale.
87. Dalla prima fase dell' esame risulta che né il PIL/abitante durante il periodo 1983-1987 (162,9) né il tasso di disoccupazione (126,5) potevano giustificare l' erogazione di aiuti per la città di Amburgo (media nazionale: 100).
88. Nella seconda fase della valutazione, la Commissione ha esaminato l' andamento del tasso di disoccupazione e il PIL ed ha completato il suo esame con la presa in considerazione di altri fattori socioeconomici. Da questo studio risulta che, sebbene il tasso di disoccupazione si sia nettamente aggravato nel 1988, superando di due punti il valore di riferimento (143), per contro, il PIL/abitante non ha cessato di aumentare durante il periodo 1983-1987 per raggiungere 165 (media nazionale: 100), il che attesta la prosperità economica di Amburgo.
89. Lo Stato ricorrente contesta cionondimeno la base di calcolo del tasso di disoccupazione. Orbene, nel procedimento amministrativo, la Commissione lo aveva informato, con lettera 6 gennaio 1988 (53), del fatto che:
"Secondo i calcoli della Commissione, la media federale dei tassi regionali per il 1986 è del 10,0% ed è a partire da tale cifra che essa valuta la situazione dell' occupazione in Amburgo. Se i calcoli del governo federale portano ad un' altra cifra, la Commissione lo prega di comunicarglielo".
L' invito della Commissione non ha avuto alcun seguito.
90. Questa valutazione è stata perfezionata con l' esame socioeconomico del bacino d' occupazione di Amburgo, dal quale risulta un PIL superiore alla media nazionale e un tasso di disoccupazione inferiore a tale media (54).
91. Quanto alla giustificazione della deroga in considerazione di un preteso aggravamento della situazione sociale nel settore della costruzione navale, la Commissione ha rilevato che, a partire dal 1988, la situazione dell' occupazione in tale settore era migliorata dopo un periodo di licenziamenti che aveva interessato 1 100 posti tra il 1984 e il 1986.
92. Poiché la Commissione non ha abusato del potere discrezionale che le riconoscete (55) ed ha motivato in modo soddisfacente la sua decisione, si deve ritenere che
"(...) non ha potuto (...) ravvisare alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l' aiuto in questione" - nel presente caso il programma di aiuti - "rispondeva ai requisiti tecnici per la messa in opera di una delle deroghe contemplate all' art. 92, n. 3, del Trattato" (56).
93. Ne consegue che questo mezzo dev' essere, esso pure, respinto.
G - Sulla violazione del principio di non discriminazione
94. Per quanto riguarda l' asserita violazione del principio di non discriminazione scartiamo, in primo luogo, l' argomento consistente nel pretendere che gli aiuti controversi siano giustificati dalla viva concorrenza subita da Amburgo a causa della sua prossimità con le regioni limitrofe dell' ex Repubblica democratica tedesca.
95. Come è stato ricordato dalla Commissione nella decisione in esame, queste ultime fruiscono dell' art. 92, n. 2, lett. c), base giuridica che esclude la città di Amburgo in quanto non appartenente allo "Zonenrandgebiet" (fascia contigua alla frontiera con l' ex Repubblica democratica tedesca).
96. Concederle una deroga per questo motivo avrebbe come conseguenza, in primo luogo, l' annullamento dei vantaggi che ricava un' impresa dal fatto della sua installazione in una zona sfavorita, di guisa che qualsiasi politica regionale a favore di tale zona sarebbe destinata all' insuccesso, in secondo luogo, una pressione che susciterebbe una corsa alla concessione di aiuti, dato che le regioni attigue ad Amburgo si sforzerebbero in questo caso di compensare il suddetto divario. Si rischierebbe quindi di assistere allo sviluppo in tutti gli Stati della Comunità, e specialmente in quelli a forte capacità di bilancio, di una tendenza, difficilmente controllabile, alla moltiplicazione delle sovvenzioni, che comprometterebbe lo sforzo diretto a portare le regioni meno favorite della Comunità allo stesso livello delle altre.
97. Quanto al secondo argomento consistente nel far carico alla Commissione di aver autorizzato l' erogazione di aiuti, da parte del Regno di Danimarca, allo Juetland meridionale, regione vicina allo "Zonenrandgebiet", senza che la sua decisione (57) si basasse su giustificazioni socioeconomiche, basterà osservare che una irregolarità del genere, ammesso che fosse provata, non potrebbe rendere legittimo un altro aiuto erogato in contrasto con le norme del Trattato.
98. Risulta in particolare dalla vostra sentenza Williams/Corte dei conti (58) che
"L' osservanza del principio della parità di trattamento (...) deve infatti conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (...)" (59).
99. Orbene, il principio di legalità esige, in materia, che soltanto elementi obiettivi "di ordine economico e sociale" (60) possano costituire il fondamento di una decisione di compatibilità. Dato che questi elementi sono stati correttamente presi in considerazione ed esaminati dalla Commissione nella decisione controversa, il principio di legalità è stato osservato, di guisa che la Repubblica federale di Germania non può utilmente far valere una violazione del principio di non discriminazione.
II - Norme relative al rispetto dei diritti della difesa
100. Per constatare l' esistenza e l' incompatibilità del programma, occorre esaminare i mezzi specialmente dedotti dalla Pleuger, relativi al rispetto dei diritti della difesa.
A - Sulla violazione dell' art. 93, n. 2, del Trattato
101. La Commissione avrebbe violato l' art. 93, n. 2, del Trattato omettendo di invitare espressamente l' impresa beneficiaria di un aiuto a presentare osservazioni prima di adottare la decisione controversa.
102. Cito qui la vostra sentenza Intermills/Commissione (61):
"(...) l' art. 93, n. 2, non impone una intimazione individuale a singoli interessati. Il suo unico scopo è quello di obbligare la Commissione a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate ed abbiano la possibilità di far valere il proprio punto di vista. Perciò, la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale risulta essere un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell' avvio di un procedimento" (62).
103. In considerazione del carattere specifico degli aiuti regionali, i quali riguardano settori di attività e beneficiari eterogenei, una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è necessariamente meno precisa che per aiuti settoriali.
104. Del resto, indicando che gli aiuti controversi erano stati erogati ad imprese del bacino di Amburgo, dalla città di Amburgo, sostanzialmente sotto forma di una sovvenzione agli investimenti, la pubblicazione nella GUCE della comunicazione della Commissione 8 dicembre 1989 consentiva a sufficienza alla Pleuger nonché alle altre imprese interessate - che, lo ricordo, non erano, in tale data, tutte note alla Commissione - di prenderne conoscenza e di presentare le loro osservazioni.
105. Quindi, questo mezzo deve essere respinto.
B - Sull' esigenza di una motivazione del rimborso degli aiuti erogati
106. L' impresa attrice ritiene che la decisione in causa non risponda all' obbligo di motivazione (63), quale risulta dalla vostra giurisprudenza, ed in particolare da due sentenze pronunciate il 21 marzo 1991 (64), di guisa che essa incorra nell' annullamento.
107. Questo mezzo, sollevato nella fase della controreplica, è incontestabilmente un mezzo nuovo. Esso non può tuttavia essere dichiarato irricevibile, dato che l' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura consente di dedurre un siffatto mezzo, qualora si basi su un elemento di fatto o di diritto emerso nel corso del procedimento. Nel presente caso, queste due sentenze sono state pronunciate solo dopo la presentazione del ricorso.
108. Prima di pronunciarsi sull' eventuale incidenza di queste due sentenze quanto all' obbligo di motivazione della restituzione di aiuti incompatibili con le norme del Trattato, occorre richiamare la vostra giurisprudenza in tale settore.
109. Nella sentenza Commissione/Germania (65), avete riconosciuto alla Commissione il potere di esigere il rimborso di aiuti erogati in violazione del Trattato, benché l' art. 93, n. 2, contempli solo la soppressione e la modifica. Tale concezione era basata sull' efficacia pratica di tale disposizione.
110. Nella sentenza "Tubemeuse" (66), avete respinto l' argomentazione del governo belga che contestava il carattere proporzionato del provvedimento di recupero con la motivazione che
"(...) la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell' accertamento della sua illegittimità" (67).
111. Si poteva desumere dalla vostra giurisprudenza che, quando la decisione di incompatibilità era motivata, nessuna formalità supplementare era richiesta per il recupero di aiuti erogati in violazione delle norme del Trattato. E' d' altronde la tesi sostenuta dall' avvocato generale Van Gerven nelle conclusioni nelle due succitate cause (68).
112. Cionondimeno, la vostra posizione non è stata identica nelle due sentenze, di guisa che esse devono essere distinte.
113. Infatti, nella sentenza Italia - Alfa Romeo / Commissione (69) la contestazione della Repubblica italiana verteva sul difetto di motivazione, relativo alla determinazione dell' impresa che doveva restituire gli aiuti, e sull' obbligo gravante sulla Commissione di dimostrare che in mancanza di recupero l' equilibrio del mercato ne sarebbe stato compromesso. Avete ritenuto, quanto alla prima censura, che la Commissione avesse perfettamente motivato la sua decisione quanto alla determinazione del beneficiario dell' aiuto e, con riferimento alla seconda, avete richiamato la vostra giurisprudenza in base alla quale
"(...) la soppressione di un aiuto illegittimo mediante il recupero dello stesso è la logica conseguenza della declaratoria della sua illegittimità" (70).
114. Nella sentenza Italia-ENI-Lanerossi / Commissione (71), la censura verteva sull' insufficienza di motivazione della restituzione, dato che la Commissione l' ha motivata con "la gravità e l' entità dell' infrazione".
115. Avete, in un primo tempo, richiamato la vostra giurisprudenza in materia di motivazione degli atti che recano pregiudizio a termini della quale
"(...) la motivazione di una decisione deve fornire all' interessato le indicazioni necessarie a stabilire se la decisione sia fondata o meno e permettere alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità (...)" (72).
116. Per concludere che
"(...) l' ordine di recupero integrale degli aiuti è stato motivato con 'la gravità e l' entità dell' infrazione' . Sebbene tale motivazione, considerata isolatamente, possa apparire eccessivamente laconica, va sottolineato che essa è formulata nell' ambito di una decisione che spiega dettagliatamente l' incidenza degli aiuti di cui trattasi su un settore in crisi (...)" (73).
117. Se ne deve desumere che quest' ultima decisione modifichi la vostra giurisprudenza?
118. Non ho alcun motivo di ritenerlo. Infatti, quando la Commissione constata l' illegittimità di un aiuto erogato, tale indicazione deve essere sufficiente per motivare le esigenze di recupero.
119. Sarebbe eccessivo, nel caso in cui gli aiuti siano stati erogati in violazione del Trattato per mancanza di previa notifica, che la Commissione fosse costretta a motivare la sua decisione in base ad un criterio diverso dalla constatazione dell' incompatibilità dell' aiuto erogato. Una esigenza del genere privilegerebbe incontestabilmente gli Stati che, in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato, non notifichino previamente i loro aiuti. Orbene, dato che questa disposizione vieta allo Stato membro interessato, fino alla decisione finale della Commissione, di attribuire gli aiuti progettati, nessun imperativo di motivazione in materia di restituzione viene richiesto quando la Commissione li giudica incompatibili, giacché si deve presumere che essi non siano stati ancora erogati.
120. Avendo così constatato e motivato l' incompatibilità del programma di aiuti, la decisione della Commissione mi sembra conforme alle prescrizioni dell' art. 190 del Trattato.
121. Qualora riteniate cionondimeno che una siffatta formulazione non preservi adeguatamente i diritti degli interessati, occorrerà rilevare che, all' atto dell' apertura del procedimento, la Commissione ha informato il governo tedesco che qualsiasi aiuto concesso prima della chiusura del procedimento avrebbe potuto dar luogo ad una domanda di rimborso, possibilità che d' altronde è stata di nuovo menzionata nella comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
122. Inoltre, la decisione di restituzione è perfettamente motivata alla luce della decisione di incompatibilità che ha evidenziato, a causa dell' impatto e della rilevanza degli importi e degli aiuti erogati, il rischio di perturbamento di una politica regionale armoniosa.
123. Concludo quindi proponendo che il ricorso sia respinto e che le spese siano sopportate nella causa C-324/90, dalla Repubblica federale di Germania e, nella causa C-342/90, dalla Pleuger Worthington GmbH.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Decisione della Commissione 91/389/CEE riguardante aiuti della città di Amburgo (GU L 215, pag. 1).
(2) - Relazione d' udienza: I - Antefatti.
(3) - Lettera 3 maggio 1989, SG(89) D/5660. Allegato 7 al controricorso nella causa C-324/90.
(4) - Comunicazione C-11/89 (GU C 309, pag. 3).
(5) - Sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87 (Racc. pag. I-307, punti 9-24).
(6) - Punto 43 del ricorso.
(7) - Sentenza 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 439, punto 13).
(8) - Sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79 (Racc. pag. 1205).
(9) - Punto 31.
(10) - Ricorso del governo tedesco, pagg. 4 e 18-43.
(11) - Sentenza 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263, punto 16).
(12) - Terzo comma dell' allegato 7 del controricorso nella causa C-324/90.
(13) - GU C 309, pag. 3.
(14) - Punto 2 della comunicazione.
(15) - Allegato 2 al controricorso della Commissione nella causa C-324/90.
(16) - Sentenza in causa C-301/87, già citata.
(17) - Punto 19.
(18) - Lettera 3 maggio 1989, già citata.
(19) - Quarto comma. Il corsivo è mio.
(20) - Punto 22. V. pure in questo senso sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-959, punto 18).
(21) - Sentenza in causa 234/84, già citata.
(22) - Sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84 (Racc. pag. 4013).
(23) - Punto 18.
(24) - Inoltre, il fatto che tutti i contratti contengano una clausola secondo la quale l' importo della sovvenzione dovrebbe essere restituito, in caso di trasferimento della sede o delle attività dell' impresa o di riduzione del personale in proporzione di oltre il 20%, per motivi che non siano congiunturali, viene a sostegno della tesi della Commissione. Infatti, una condizione del genere dimostra che l' aiuto è accordato per motivi individuali e non già in un interesse generale superiore.
(25) - Decisione 91/389/CEE precitata, pag. 5.
(26) - Punto 18.
(27) - Sentenza in causa C-301/87, precitata.
(28) - Punto 33.
(29) - Sentenza 13 luglio 1988, causa 102/87 (Racc. pag. 4067).
(30) - Punto 6.
(31) - Prima risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale (GU C 111, pag. 1).
(32) - Punto 6.
(33) - Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79 (Racc. pag. 2671).
(34) - Punto 11.
(35) - Sentenza 11 novembre 1987, causa 259/85 (Racc. pag. 4393).
(36) - Punto 24.
(37) - V. pure sentenza 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I-1433, punto 27).
(38) - Punto 19.
(39) - Sentenza in causa 730/79, già citata, punto 11.
(40) - Sentenza in causa C-142/87, già citata.
(41) - Punto 43.
(42) - Sentenza in causa 248/84, già citata, punto 18.
(43) - Sentenza 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek / Commissione (Racc. pag. 809, punto 19).
(44) - Notifica di regimi di aiuti di importanza minore (GU C 40, pag. 2).
(45) - Secondo comma, il corsivo è mio.
(46) - Sentenza 28 aprile 1993, causa C-364/90 (Racc. pag. I-2120).
(47) - Punto 24.
(48) - Anche supponendo che una regione sia considerata come sfavorita, si deve ricordare, come scrive J. Biancarelli, che (...) il riconoscimento del carattere sfavorito della regione in causa non implica alcun diritto all' attribuzione di un aiuto. E' necessario, inoltre, un carattere strutturale dell' aiuto il che equivale alla condanna degli aiuti di salvataggio (Actualité juridique, Droit administratif, 20 giugno 1993, n. 6, pag. 412 e seguenti, in particolare pag. 425).
(49) - Punto 19.
(50) - Punto 10, quarto comma, in fine.
(51) - Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell' art. 92, n. 3, lett. a) e c), agli aiuti regionali (GU 1988, C 212, pag. 2).
(52) - Già citata, nota 51.
(53) - Allegato 9 del controricorso nella causa C-324/90.
(54) - Decisione controversa, pag. 7.
(55) - Sentenza in causa 730/79, già citata, punto 24.
(56) - Ibidem, punto 18.
(57) - Decisione della Commissione 15 luglio 1987, 87/573/CEE, relativa alla nuova delimitazione delle zone assistite in Danimarca a decorrere dal 1 gennaio 1987 (GU L 347, pag. 64).
(58) - Sentenza 4 luglio 1985, causa 134/84 (Racc. pag. 2225). V. pure, in questo senso, sentenza 2 maggio 1985, causa 246/83, De Angelis/Commissione (Racc. pag. 1253, punto 17).
(59) - Punto 14.
(60) - Sentenza in causa 730/79, già citata, punto 24.
(61) - Sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82 (Racc. pag. 3809).
(62) - Punto 17.
(63) - La decisione in esame è, per quanto riguarda la restituzione degli aiuti indebitamente versati, motivata in questi termini: (...) Poiché gli aiuti in questione della città di Amburgo sono da considerare illeciti, essi devono, nella misura in cui siano già stati versati, essere rimborsati dalle imprese beneficiarie. La richiesta di rimborso è una conseguenza logica della illiceità ed incompatibilità degli aiuti, e poiché l' obbligo di notifica preventiva di un nuovo aiuto previsto dall' art. 93, n. 3, costituisce una regola fondamentale, si deve assumere che le imprese che ricevono aiuti statali sappiano che tali aiuti devono essere notificati preventivamente alla Commissione e che in caso di assenza di tale notifica la Commissione può chiedere il rimborso degli aiuti stessi (...) . (IV, punto 14, secondo comma).
(64) - Causa C-303/88, Italia-ENI-Lanerossi/Commissione (Racc. pag. I-1433), e causa C-305/89, Italia - Alfa Romeo / Commissione (Racc. pag. I-1603).
(65) - Sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72 (Racc. pag. 813).
(66) - Sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-959).
(67) - Punto 66.
(68) - Nelle conclusioni per la causa ENI-Lanerossi, l' avvocato generale Van Gerven si esprimeva in questi termini: (...) la Commissione replica che dalla formulazione complessiva dell' art. 93, n. 2, del Trattato - che contiene disposizioni relative alla soppressione (o modifica) degli aiuti - emerge chiaramente che non è necessaria alcuna specifica motivazione per l' ordine di recupero. Già dalla sentenza pronunciata nella causa 70/72 può dedursi che la motivazione che la Commissione deve dare alle sue decisioni fa riferimento alla incompatibilità degli aiuti con il Trattato; non appena questa è motivata, la Commissione può senz' altro chiederne il recupero. Questo modo di vedere mi sembra giusto (paragrafo 3, n. 2), e nella causa Alfa Romeo egli ha detto: Nella sentenza 21 marzo 1990 pronunciata nella causa C-142/87, la Corte aggiunge che il recupero è la logica conseguenza dell' accertata incompatibilità con il mercato comune (...), la quale in tal modo, a quanto io deduco, non richiede una specifica motivazione (paragrafo 21).
(69) - Sentenza in causa C-305/89, già citata.
(70) - Punto 41.
(71) - Sentenza in causa C-303/88, già citata.
(72) - Punto 52.
(73) - Punto 54.
Full & Egal Universal Law Academy