Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Col presente ricorso, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, non adottando le misure necessarie per l' esecuzione
a) della sentenza della Corte 15 marzo 1988, Commissione / Grecia (causa 147/86, Racc. pag. 1637);
b) della sentenza della Corte 14 luglio 1988, Commissione / Grecia (causa 38/87, Racc. pag. 4415),
la Repubblica ellenica è venuta meno all' obbligo che ad essa incombe in forza dell' art. 171 del Trattato CEE.
2. Nella sentenza pronunciata nella causa 147/86, la Corte ha dichiarato:
"1) La Repubblica ellenica, vietando ai cittadini degli altri Stati membri di istituire 'frontistiria' nonché scuole private di musica e di danza, e di impartire l' insegnamento a domicilio, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 52 e 59 del Trattato.
2) La Repubblica ellenica, vietando o limitando l' accesso dei cittadini degli altri Stati membri già occupati in Grecia e dei loro familiari all' attività di direttore e di insegnante nei 'frontistiria' e nelle scuole private di musica e di danza, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 48 del Trattato".
3. Nella sentenza pronunciata nella causa 38/87, la Corte ha dichiarato:
"1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato, in quanto ha conservato in vigore disposizioni che non sanciscono espressamente il diritto dei cittadini degli altri Stati membri di iscriversi alla Camera tecnica della Grecia come membro ordinario, mentre l' iscrizione in questa qualità condiziona e facilita l' accesso alle professioni di architetto, di ingegnere civile e di geometra e il loro esercizio nella Repubblica ellenica.
2) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato CEE, in quanto ha conservato in vigore disposizioni che subordinano l' accesso alla professione di avvocato e il suo esercizio al possesso della cittadinanza ellenica".
4. Non avendo ricevuto informazioni da parte delle autorità elleniche sull' esecuzione data alle suddette sentenze, la Commissione, con lettera del 26 maggio 1989, intimava alla Repubblica ellenica di presentare le sue osservazioni al riguardo.
5. Con lettera del 4 agosto 1989, la Repubblica ellenica obiettava alla Commissione che l' esecuzione della sentenza nella causa 147/86 implicava una modifica legislativa della disciplina da tempo in vigore, segnalando inoltre che vari procedimenti d' opposizione di terzo erano pendenti contro la sentenza suddetta. Infine essa sottolineava che, essendo stato costituito pro tempore e per l' assolvimento di determinate funzioni, l' attuale governo greco non era abilitato a far adottare nuove leggi in materie così particolari. La lettera non faceva menzione alcuna di una qualsiasi misura emanata al fine di dare esecuzione alla sentenza nella causa 38/87.
6. Il 22 gennaio 1990, la Commissione emetteva un parere motivato in cui constatava che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per ottemperare alle citate sentenze, la Repubblica ellenica era venuta meno all' obbligo impostole dall' articolo 171 del Trattato. La Commissione intimava quindi alla medesima di adottare le misure necessarie entro il termine di due mesi.
7. Con lettera del 30 marzo 1990 la Repubblica ellenica richiedeva alla Commissione la concessione di un termine supplementare di due mesi per l' esecuzione della sentenza nella causa 147/86 e di un congruo termine per l' esecuzione della sentenza nella causa 38/87, con riguardo all' accesso alle professioni d' architetto, ingegnere civile e geometra. Essa ricordava di avere, nell' aprile 1989, informato la Commissione che, con riferimento all' accesso alla professione d' avvocato, si era data esecuzione alla sentenza nella causa 38/87, a seguito dell' adozione del decreto presidenziale 2 marzo 1989, n. 172.
8. In una successiva lettera del 12 giugno 1990 la Repubblica ellenica comunicava alla Commissione che le autorità competenti avevano già avviato i procedimenti necessari per garantire la piena esecuzione della sentenza nella causa 147/86.
9. Il 23 ottobre 1990 la Commissione proponeva ricorso davanti alla Corte, chiedendo a quest' ultima di dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza nella causa 147/86 né quelli necessari per l' esecuzione della sentenza nella causa 38/87, per quanto riguarda l' accesso alle professioni d' architetto, ingegnere civile e geometra, la Repubblica ellenica era venuta meno all' obbligo impostole dall' art. 171 del Trattato. La Commissione implicitamente ammette che, con il decreto presidenziale 2 marzo 1989, n. 172, la Repubblica ellenica ha ottemperato agli obblighi imposti dalla sentenza nella causa 38/87 per quanto riguarda la professione d' avvocato. La Commissione chiede inoltre che la convenuta sia condannata alle spese.
10. Nel controricorso, la Repubblica ellenica afferma che i ministeri competenti stanno elaborando dei testi normativi intesi a modificare la normativa ellenica in senso conforme alle sentenze della Corte. Essa afferma peraltro che, avendo già comunicato alla Commissione che l' iter di modifica è in corso, resterebbe solo da ultimare tale iter: in conseguenza, chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Commissione alle spese.
11. Nel corso dell' udienza odierna, l' agente del governo ellenico ha ammesso che le misure legislative necessarie non erano ancora state adottate. Ciò posto, il ricorso della Commissione è senza alcun dubbio fondato. Possiamo formulare le seguenti osservazioni.
12. Anzitutto, per eseguire una sentenza della Corte che constata che una norma nazionale è in contrasto con il diritto comunitario, non basta dimostrare l' intenzione di modificare detta normativa. Le modifiche legislative debbono essere realmente adottate e messe in vigore.
13. In secondo luogo, è irrilevante la circostanza che la normativa riconosciuta contraria al diritto comunitario sia in vigore da lungo tempo come pure il fatto che il governo in carica sia stato nominato pro tempore e per l' assolvimento di determinate funzioni. Uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario.
14. In terzo luogo, l' opposizione di terzo proposta contro una sentenza della Corte a norma dell' art. 39 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia non spiega automaticamente effetto sospensivo. E' bensì vero che la Corte può, a norma dell' art. 97, n. 2, del regolamento di procedura, ordinare la sospensione dell' esecuzione della sentenza, su domanda del terzo opponente. Tuttavia, per quanto riguarda la sentenza pronunciata nella causa 147/86, un' ordinanza del genere non è stata emessa né è stata richiesta. Ad ogni buon conto, le istanze di opposizione di terzo introdotte sono state respinte con ordinanze 6 dicembre 1989 (Racc. pagg. 4103, 4111 e 4119).
15. In quarto luogo, benché l' art. 171 non prescriva alcun termine particolare per l' adozione delle misure necessarie per l' esecuzione delle sentenze della Corte, detta esecuzione "deve essere intrapresa immediatamente e portata a termine al più presto" (v., per esempio, sentenza 5 novembre 1986, Commissione/Italia, causa 160/85, Racc. pag. 3245).
16. Concludo quindi chiedendo alla Corte:
"1) di dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza della Corte pronunciata nella causa 147/86, la Repubblica ellenica è venuta meno all' obbligo che le incombe in forza dell' art. 171 del Trattato;
2) di dichiarare che, non conformandosi alla sentenza della Corte pronunciata nella causa 38/87, per quanto riguarda l' accesso alle professioni di architetto, ingegnere civile e geometra, la Repubblica ellenica è venuta meno all' obbligo che le incombe in forza dell' art. 171 del Trattato;
3) di condannare la Repubblica ellenica alle spese".
(*) Lingua originale: l' inglese.
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