Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Un tribunale penale spagnolo, il Juzgado de lo Penal n. 4 di Alicante, chiede alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale in modo da essere posto in grado di valutare se la legge spagnola, in forza della quale solo chi è in possesso di determinate qualifiche può esercitare l' attività di agente immobiliare, sia compatibile con il diritto comunitario.
2. L' attività di agente immobiliare è disciplinata in Spagna dal decreto 4 dicembre 1969, n. 3248/69, in forza del cui art. 5, per poter esercitare l' attività di agente immobiliare, occorre essere in possesso dell' abilitazione all' uopo prescritta, rilasciata dallo Stato, ed essere iscritti alla relativa camera professionale. In forza dell' art. 321 del codice penale spagnolo, l' esercizio di una professione senza il possesso del titolo ufficiale prescritto o di un titolo riconosciuto equipollente dalla legge o da una convenzione internazionale costituisce reato.
3. Gli imputati nella causa principale sono accusati d' esercitare l' attività d' agente immobiliare pur essendo privi delle abilitazioni all' uopo prescritte dalla legge spagnola. Si tratta di cittadini spagnoli, residenti in Spagna, che non pretendono d' aver conseguito un titolo qualsiasi che li abiliti ad esercitare l' attività d' agente immobiliare in un altro Stato membro né di aver esercitato quest' attività in un altro Stato membro.
4. Per loro difesa, essi hanno fatto appello al diritto comunitario, e in particolare alla direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, 67/43/CEE, relativa all' attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate, attinenti, fra l' altro, al settore degli "affari immobiliari" (GU 1967, 10, p. 140). Essi ritengono che la legge spagnola, che riserva l' esercizio dell' attività di agente immobiliare ai detentori di una particolare abilitazione, sia incompatibile con la direttiva 67/43.
5. Nei due procedimenti davanti ad esso pendenti, il Juzgado de lo Penal n. 4 di Alicante ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni formulate in modo identico:
"1) Se l' art. 1 del decreto 4 dicembre 1969, in combinato disposto con il regio decreto n. 1464/88, ai cui sensi l' attività di mediatore e di sensale per l' acquisto, la vendita e la permuta di proprietà rurali ed urbane, la concessione di mutui ipotecari su queste proprietà, la stipula di contratti di affitto di fondi rustici e di immobili urbani, la cessione e il trasferimento dei relativi contratti, nonché per consulenze sul valore di questi beni in caso di vendita, cessione o trasferimento, è riservata agli agenti immobiliari, sia compatibile con le disposizioni degli artt. 2, 3 e 5 della direttiva 67/43/CEE del Consiglio. Se, inoltre, dopo l' entrata in vigore di questa direttiva, gli Stati membri possano, nel settore immobiliare di cui trattasi, riservare il diritto esclusivo di esercitare l' attività sopra descritta ad una categoria professionale determinata.
2) Se uno Stato membro possa limitare o addirittura escludere, in un modo o nell' altro, l' attuazione della direttiva suddetta".
6. Così come è formulata, la prima questione è senz' altro improponibile, in quanto invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità di specifiche norme giuridiche interne con il diritto comunitario. La Corte può tuttavia fornire al giudice nazionale le indicazioni di cui egli ha bisogno sotto il profilo dell' interpretazione del diritto comunitario, per dirimere la controversia per la quale è adito. Questa prima questione può essere così riformulata: se una norma di diritto interno che riserva le attività di cui trattasi a coloro che sono in possesso d' un titolo professionale d' agente immobiliare sia compatibile con gli artt. 2, 3 e 5 della direttiva 67/43.
7. Va anzitutto rilevato che le cause pendenti davanti al giudice proponente traggono origine da una situazione puramente interna. Dalle ordinanze di rinvio risulta chiaramente che dette cause non presentano alcun collegamento con un altro Stato membro. Come ha affermato la Corte in numerose occasioni, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione non sono applicabili a situazioni circoscritte sotto ogni punto di vista alla sfera interna di uno Stato membro: v., ad esempio, sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner e Elser, punto 37 della motivazione. Gli imputati nelle cause principali non possono quindi far appello, nella fattispecie, alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.
8. Sennonché, nel presente caso, le questioni poste alla Corte non fanno riferimento alle disposizioni del Trattato, ma si richiamano ad una direttiva destinata a dare attuazione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi. E' pertanto necessario esaminare la portata della direttiva, poiché esistono senza dubbio numerose situazioni in cui una direttiva è applicabile a situazioni puramente interne.
9. L' art. 1 della direttiva 67/43 così dispone:
"Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l' accesso alle attività di cui agli articoli 2 e 3 ed il loro esercizio".
10. L' art. 2 della direttiva menziona diverse attività inerenti alle operazioni aventi ad oggetto beni immobili. L' art. 3 contempla i "servizi forniti alle imprese non classificati altrove".
11. La direttiva è stata adottata in esecuzione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (GU 1962, 2, pag. 32) e del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU 1962, 2, pag. 36).
12. Le restrizioni vietate dalla direttiva sono quelle di cui al titolo III dei due programmi generali. Da un esame di questo titolo III risulta che detti programmi riguardano unicamente le misure che operano una discriminazione, palese od occulta, a detrimento dei cittadini di altri Stati membri. Il punto A, primo comma, del titolo III del programma generale per i servizi prescrive infatti l' abolizione di "ogni divieto o impedimento frapposto alle attività non salariate del prestatore, che consista in un trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini". Puntualizza l' ultimo comma del punto A che le discriminazioni palesi devono essere eliminate al pari delle discriminazioni occulte. Norme equivalenti figurano nel programma generale per la libertà di stabilimento (punto A, primo comma, e punto B del titolo III).
13. La conferma del fatto che la direttiva considera unicamente le misure discriminatorie si rinviene nell' art. 5, n. 1, ai cui termini:
"Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che, in particolare,:
a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini;
b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini".
In pratica, gli effetti della direttiva sono stati soppiantati, al termine del periodo transitorio, dalla diretta efficacia degli artt. 52 e 59 del Trattato.
14. Va segnalato che, secondo l' ultimo considerando del preambolo della direttiva, "non sembra opportuno adottare sin d' ora (...) misure relative al coordinamento delle disposizioni e al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli". La direttiva non intende quindi armonizzare le condizioni che disciplinano l' accesso all' attività di agente immobiliare e il suo esercizio negli Stati membri. Pertanto, uno Stato membro non viola la direttiva riservando l' esercizio di tale attività a coloro che vantano il possesso di determinati titoli, ivi compresa l' iscrizione ad una particolare associazione professionale, purché, così facendo, esso non ponga in essere nessuna discriminazione, manifesta od occulta, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri.
15. Il Ministerio fiscal (che svolge le funzioni della pubblica accusa nel sistema processuale spagnolo) ha sottolineato nelle sue osservazioni che la Spagna ha preso le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, adottando il regio decreto 2 dicembre 1988, n. 1464, il cui art. 1 autorizza i cittadini degli altri Stati membri a stabilirsi in Spagna come agenti immobiliari ed a fornire le relative prestazioni di servizi a parità di condizioni con i cittadini spagnoli.
16. E' evidente pertanto che i cittadini di uno Stato membro, che non abbiano né esercitato l' attività d' agente immobiliare né conseguito un titolo che li autorizzi ad operare in tale veste in un altro Stato membro, non possono richiamarsi alla direttiva per contestare la legge vigente nel loro Stato membro che prescrive il possesso di un determinato titolo per l' esercizio di tale attività.
17. Tenuto conto della soluzione in tal modo formulata per la prima questione, non appare necessario risolvere la seconda questione.
Conclusione
18. Propongo quindi alla Corte di risolvere come segue le questioni che le sono state deferite dal Juzgado de lo Penal n. 4 di Alicante:
"La direttiva 67/43/CEE del Consiglio non osta a che uno Stato membro riservi l' attività descritta nelle ordinanze di rinvio a coloro che sono in possesso di un' abilitazione all' esercizio dell' attività autonoma di agente immobiliare, purché, così facendo, esso non ponga in essere nessuna discriminazione nei confronti dei cittadini di altri Stati membri".
(*) Lingua originale: l' inglese.
Full & Egal Universal Law Academy