Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le questioni pregiudiziali sottopostevi dall' Arbeitsgericht di Elmshorn traggono origine da una controversia che non sembra implicare l' applicazione di norme di diritto comunitario.
2. Gli antefatti possono così riassumersi. Il sig. Volker Steen è impiegato come "agente tecnico" presso la Bundespost dal 15 marzo 1973. Il 12 luglio 1985, ha presentato la sua candidatura ad un posto di "incaricato di lavori di manutenzione, di sorvegliante e di magazziniere" del "mittlerer (technischer) Dienst" (servizio tecnico di livello medio). In seguito ad un decreto del ministro federale delle Poste e Telecomunicazioni del 14 maggio 1985, l' assunzione negli impieghi di tale servizio è subordinata al compimento di un tirocinio, durante il quale l' interessato svolge la propria attività in un regime contrattuale. L' interessato deve, inoltre, impegnarsi ad accettare la nomina in pianta stabile al termine del periodo di formazione.
3. Il sig. Steen ha assunto formalmente quest' impegno, con una dichiarazione del luglio 1985, e il mese successivo ha iniziato il suo periodo di tirocinio di due anni nell' impiego Dp A7 Pt/M con indice salariale I a. Il 13 ottobre 1987, è stato ammesso all' esame per il servizio tecnico in questione. Con lettera del 29 dello stesso mese, egli ha tuttavia dichiarato di voler conservare lo status giuridico d' agente contrattuale ed ha ritrattato la precedente dichiarazione.
4. Sembra, in effetti, che la posizione d' agente contrattuale fosse per il sig. Steen più favorevole, sul piano pecuniario, di quella di impiegato di ruolo: la retribuzione netta corrispondente all' indice salariale I a, versata al sig. Steen, era, al 1 maggio 1988, di 2 644,04 DM, mentre quella che egli avrebbe percepito ove fosse stato nominato in ruolo, con inquadramento nel grado A5, sarebbe stata, alla stessa data, di 2 416,39 DM. Sembra inoltre che, secondo l' opinione prevalente nella dottrina tedesca, i dipendenti di ruolo della Deutsche Bundespost non possano, a differenza degli agenti contrattuali, esercitare il diritto di sciopero.
5. Nominato in ruolo il 12 novembre 1987, ad un impiego avente indice salariale II a, il sig. Steen ha impugnato la decisione della Deutsche Bundespost davanti al giudice a quo. Egli ha concluso di essere vittima di una discriminazione contraria agli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE, nella misura in cui la nomina in ruolo non è prevista per i cittadini degli altri Stati membri, cosicché soltanto i cittadini tedeschi vedono ristretta la loro possibilità di occupare senza limitazioni di tempo un posto di agente contrattuale.
6. Il giudice adito vi ha per conseguenza posto tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 7 e 48, nn. 2 e 4, del Trattato CEE.
7. Non crediamo però che, nella presente fattispecie, dobbiate fornire al giudice nazionale, per la soluzione della lite di cui è investito, un' interpretazione del diritto comunitario.
8. In effetti, stando alla vostra costante giurisprudenza:
"le disposizioni del Trattato, e la regolamentazione adottata per la loro attuazione, in materia di libera circolazione dei lavoratori, non si possono applicare a situazioni che non presentano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario. E' quanto avviene certamente per i lavoratori che non hanno mai esercitato il diritto di libera circolazione all' interno della Comunità" (1).
9. Se è vero che niente impedisce al sig. Steen, cittadino tedesco, d' invocare le disposizioni degli artt. 7 e 48 del Trattato CEE contro il proprio Stato (2), è però altresì vero che il sig. Steen non ha mai fatto uso del suo diritto di libera circolazione e che, per esempio, egli non ha mai lavorato né acquisito una formazione né ottenuto un diploma in un altro Stato membro della Comunità. Di fronte ad una situazione puramente interna, le norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori non hanno applicazione. Ciò che la dottrina chiama "discriminazione in senso inverso" non è in tal modo rilevante per il diritto comunitario.
10. Del pari, l' art. 7 del Trattato è anch' esso inapplicabile, in quanto proibisce ogni discriminazione fondata sulla nazionalità unicamente "nel campo di applicazione del (...) Trattato" stesso. Segnaleremo inoltre che, secondo la vostra giurisprudenza (3), l' art. 7
"tende (...) ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione".
Orbene, l' art. 48, n. 2, concreta, in materia di libera circolazione dei lavoratori, lo stesso principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità (4).
11. Concludiamo dunque proponendovi di dichiarare:
"Gli artt. 7 e 48 del Trattato e le disposizioni prese per la loro attuazione non si applicano a situazioni puramente interne di uno Stato membro, come quella del cittadino di questo Stato che non abbia mai risieduto, non abbia mai lavorato o non abbia acquisito una formazione o una qualifica in un altro Stato membro".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Sentenza 27 ottobre 1982, Morson e Jhanjan, cause riunite 35/82 e 36/82, Racc. pag. 3723, punti 16 e 17 della motivazione. V. inoltre sentenze 28 marzo 1979, Saunders, causa 175/78, Racc, pag. 1129, punto 11 della motivazione; 28 giugno 1984, Moser, causa 180/83, Racc. pag. 2539, punto 15 della motivazione; 23 gennaio 1986, Iorio, causa 298/84, Racc. pag. 247, punto 14 della motivazione; 17 dicembre 1987, Zaoui, causa 147/87, Racc. pag. 5511, punto 15 della motivazione).
(2) Sentenze 7 febbraio 1979, Knoors, causa 115/78, Racc. pag. 399, punto 24 della motivazione; 22 settembre 1983, Auer, causa 271/82, Racc. pag. 2727; 19 gennaio 1988, Gullung, causa 292/86, Racc. pag. 111, punti 10-13 della motivazione; 27 settembre 1989, van de Bijl, causa 130/88, Racc. pag. 3039).
(3) Sentenze 30 maggio 1989, Commissione / Grecia, causa 305/87, Racc. pag. 1461, punto 13 della motivazione; 7 marzo 1991, Masgio, causa C-10/90, Racc. pag. I-1119.
(4) Per un caso analogo in materia di libera prestazione di servizi, v. sentenza 23 aprile 1991, Hoefner e Elser, causa C-41/90, Racc. pag. I-1979, punti 35-40 della motivazione.
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