Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1988, n. 3696 (1), ha sospeso temporaneamente i dazi autonomi della Tariffa doganale comune relativi a taluni prodotti, in particolare gli "interruttori a lame, sotto forma di un' ampolla di vetro contenente non più di tre contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio" (2). Tali interruttori rientrano nella sottovoce 8536 5000 9930.
2. Lo Hessisches Finanzgericht vi chiede se una definizione del genere comprenda pure gli interruttori a lame senza mercurio.
3. Nel periodo giugno-dicembre 1989 la società Hamlin Electronics importava, infatti, dagli Stati Uniti interruttori a lame senza mercurio. Applicando i succitati regolamenti, lo Hauptzollamt di Darmstadt concedeva, in un primo tempo, la sospensione dei dazi doganali per questo tipo di prodotti. Successivamente esigeva, con un provvedimento di recupero, dazi per l' importo di 152 702 DM, con la motivazione che gli interruttori a lame senza mercurio non andavano classificati nella precitata sottovoce, bensì nella sottovoce 8536 5000 9990 per la quale non è prevista nessuna sospensione dei dazi doganali. Dinanzi allo Hessisches Finanzgericht, la Hamlin ha chiesto l' annullamento di tale provvedimento.
4. Per sostenere che la definizione che figura nel codice NC ex 8536 5000 (in prosieguo: la "definizione") comprende gli interruttori senza mercurio, la società ricorrente nella causa principale deduce tre serie di argomenti, relativi alla lettera stessa del testo, alla ratio legis e all' art. 130 R del Trattato CEE. Esaminerò tali argomenti uno dopo l' altro.
5. Anzitutto, si può dedurre da un' analisi grammaticale della definizione che questa comprende gli interruttori senza mercurio?
6. La ricorrente nella causa principale pone, in sostanza, il problema in questi termini: l' espressione "contenente non più" è un fattore comune ai due complementi oggetto che le fanno seguito; la frase deve quindi essere letta così: interruttori contenenti non più, da una parte, tre contatti elettrici, e, dall' altra, una piccola quantità di mercurio. La piccola quantità di mercurio è il limite superiore al di là del quale la sospensione dai dazi non si applica più; la definizione comprende quindi gli interruttori senza mercurio.
7. Beninteso, se l' espressione "contenenti non più" si riferisce solo al primo complemento oggetto che le fa seguito ("tre contatti elettrici fissati su bracci metallici"), viene richiesta una piccola quantità di mercurio e la definizione non comprende gli interruttori senza mercurio.
8. Rilevo subito che il testo della tariffa d' uso tedesca, che indica: "interruttori (...) contenenti una piccola quantità di mercurio" - il che sembra escludere gli interruttori senza mercurio - ha valore semplicemente indicativo e non ci è di alcun aiuto (3).
9. Non mi sembra, tuttavia, che un' analisi grammaticale della frase nelle diverse versioni linguistiche del testo comunitario, per quanto approfondita, possa, di per sé sola, fornire una soluzione alla questione sollevata.
10. Le versioni danese, spagnola e portoghese della definizione - ma soltanto queste -, contenendo una virgola dopo "bracci metallici", hanno isolato l' espressione "una piccola quantità di mercurio" e sembrano escludere che l' espressione "non più di" possa riferirvisi. Questo non è, invece, il caso di altre versioni linguistiche.
11. Comunque stiano le cose, sembra che il problema debba essere posto in termini diversi.
12. Ricordo, infatti, i principi in materia di sospensione dei dazi. Per tutti i prodotti che vengono importati da Stati terzi nella Comunità, salvo deroghe previste dalla normativa comunitaria, si devono versare i dazi indicati nella Tariffa doganale comune. Come viene precisato nella comunicazione della Commissione 13 settembre 1989 (4), "le sospensioni tariffarie adottate in virtù dell' articolo 28 del Trattato rappresentano un' eccezione alla norma, in quanto consentono, per un periodo determinato, di non pagare del tutto (sospensione totale) o in parte (sospensione parziale) i dazi che andrebbero di norma corrisposti per le merci importate".
13. In tale comunicazione la Commissione ha precisato la funzione delle sospensioni tariffarie: "La Commissione ritiene che i dazi doganali hanno una precisa funzione economica. Pertanto, le sospensioni, il cui scopo è quello di annullare in tutto o in parte gli effetti dei dazi per un periodo determinato, possono essere accordate solo per ragioni valide e ben precise", in particolare al fine di offrire "alle imprese comunitarie la possibilità di approvvigionarsi per un certo periodo a prezzi più vantaggiosi" (5).
14. La Commissione precisa poi quali siano i prodotti che possono beneficiare di sospensioni del genere: "Per tradizione, fin dalla loro introduzione a livello comunitario, le sospensioni hanno avuto lo scopo precipuo di consentire alle imprese comunitarie di utilizzare materie prime, prodotti semilavorati o componenti che non sono disponibili all' interno della Comunità" (6).
15. I regolamenti recanti sospensione dei dazi doganali prevedono quindi deroghe al principio della Tariffa doganale comune posto dagli artt. 19 e 20 del Trattato CEE. Essi devono quindi essere interpretati restrittivamente.
16. Così come "le disposizioni del diritto comunitario ed in particolare quelle dei regolamenti del Consiglio o della Commissione che danno diritto a prestazioni finanziate col denaro comunitario vanno interpretate in senso stretto" (7), le disposizioni di un regolamento comunitario che sospende dazi doganali di regola riscossi dagli Stati membri della Comunità e che priva quest' ultima di una risorsa devono essere interpretate in senso restrittivo (8).
17. Nella causa Ethicon (9) il Consiglio e la Commissione vi avevano invitato ad interpretare in senso stretto (10) le disposizioni di un regolamento recante sospensione dei dazi doganali. Si trattava di accertare se la sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune prevista da un regolamento per i soli "filati totalmente costituiti di acido poliglicolico" che non vengono prodotti all' interno della Comunità potesse essere estesa ai filati costituiti per il 90% di acido poliglicolico e per il 10% di acido lattico, che avevano fruito di una siffatta sospensione solo in forza di regolamenti successivi.
18. Voi avete affermato che:
"La sospensione dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune, in forza dell' art. 28 del Trattato CEE, ha lo scopo, come risulta dal preambolo dei regolamenti del Consiglio in materia, di rispondere, a titolo temporaneo, al fabbisogno delle industrie utilizzizatrici della Comunità. Nell' emanare le relative disposizioni il Consiglio deve tener conto, oltre che di tale fabbisogno, anche delle esigenze di certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali a causa dell' ampiezza e della complessità dei compiti che esse devono assolvere.
Ne consegue che le designazioni delle merci per le quali è stata concessa la sospensione dei dazi doganali devono essere interpretate secondo criteri obiettivi, inerenti alla loro formulazione, e che esse non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, ad altri prodotti, anche se questi non differiscono, per le loro caratteristiche e la loro destinazione, da quelli cui si applica la sospensione.
(...)
In conformità allo scopo perseguito dalla sospensione dei dazi doganali e in considerazione delle esigenze, sopra ricordate, di cui il Consiglio deve tener conto nell' ambito tariffario, ai sensi dell' art. 28 del Trattato CEE, il Consiglio deve scegliere, ai fini della delimitazione di una sospensione, criteri obiettivi e controllabili, che circoscrivano strettamente il campo d' applicazione della deroga di cui trattasi ai prodotti per i quali un fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità si è concretamente manifestato ed ha potuto effettivamente essere constatato dal Consiglio. Spetta, eventualmente, all' importatore che desideri fruire di una siffatta deroga per una determinata merce farne richiesta alle autorità competenti, affinché il Consiglio sia posto in grado di decidere in proposito" (11).
19. Orbene, per l' appunto, il primo 'considerando' dei due regolamenti nn. 3696/88 e 1656/89 rileva che, "la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e (...) i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità". Noto che i due succitati regolamenti non contengono altri motivi per la sospensione dei dazi doganali da essi prevista.
20. Risulta quindi che le sospensioni dei dazi possono riguardare solo i prodotti non disponibili o insufficientemente disponibili nella Comunità (12).
21. Un' osservazione della Commissione è, a questo proposito, determinante. Essa ricorda che nella domanda di uno Stato membro che ha portato alla sospensione di cui si tratta gli interruttori a lame erano descritti nel modo seguente: "Uno dei contatti della capsula è composta d' un materiale impregnato di mercurio. La viscosità del mercurio consente di evitare l' effetto di rimbalzo, cioè una breve interruzione del contatto che si verifica quando gli elettrodi entrano in contatto fra loro nel campo magnetico di una bobina esterna (...). Non vengono fabbricati nella Comunità, a quanto ne sappiamo, interruttori di questo tipo con mercurio destinato ad impregnare o ad umidificare i contatti (...)" (13).
22. Rilevo inoltre che, pur se dopo l' Atto unico europeo il Consiglio decide sospensioni dei dazi su proposta della Commissione (14), cui sono state presentate domande degli Stati, si suole, a quanto sembra, secondo le spiegazioni fornite all' udienza dal rappresentante della Commissione, limitare il beneficio della sospensione al prodotto che ha costituito oggetto di una domanda di uno Stato, senza che il Consiglio estenda tale sospensione ad altri prodotti non contemplati nella domanda.
23. L' esame della ratio legis dimostra quindi che la definizione non comprende gli interruttori senza mercurio.
24. Infine, la società ricorrente nella causa principale sostiene che la definizione deve costituire oggetto di un' interpretazione conforme alle disposizioni dell' art. 130 R del Trattato CEE, che stabilisce gli obiettivi della Comunità in materia di ambiente e dispone, nel n. 2, che "le esigenze connesse con la salvaguardia dell' ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità".
25. Essa ne deduce che i regolamenti comunitari nn. 3696/88 e 1656/89 non potevano favorire gli interruttori con mercurio (prodotto tossico ed inquinante) rispetto agli interruttori senza mercurio, escludendo questi ultimi dal beneficio della sospensione dei dazi.
26. Questo argomento richiama le brevi osservazioni seguenti.
27. Anche se, in effetto, è legittimo rifarsi agli articoli del Trattato per interpretare una disposizione di diritto derivato, occorre però che questa dia luogo ad una difficoltà d' interpretazione e lasci un margine di valutazione all' interprete.
28. Orbene, come si è visto, ciò non vale nel caso presente. L' interpretazione restrittiva, imposta dalla ratio dei regolamenti nn. 3696/88 e 1656/89, del provvedimento di cui trattasi non consente di estenderne il beneficio agli interruttori senza mercurio.
29. Qualora, così come interpretato, il detto provvedimento dovesse rivelarsi in contrasto con lo scopo dell' art. 130 R, n. 2, del Trattato, e supponendo che questa ultima disposizione non sia puramente programmatica, potrebbe porsi il problema della sua validità, ma non quello della sua applicazione a prodotti che non rientrano nel suo ambito d' applicazione.
30. Ne risulta che nessun argomento tratto dalla lettera dei regolamenti, dalla ratio legis o dall' art. 130 R del Trattato consente di sostenere che la definizione comprenda gli interruttori senza mercurio.
31. Vi propongo quindi di dichiarare:
"La definizione dell' interruttore a lame, quale risulta dal codice NC ex 8536 5000 che figura nell' allegato dei regolamenti (CEE) del Consiglio 18 novembre 1988, n. 3696, e 29 maggio 1989, n. 1656, recanti entrambi sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica e settori affini) dev' essere interpretata nel senso che i suddetti interruttori a lame devono contenere una piccola quantità di mercurio per poter fruire della sospensione".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 329, pag. 1), prorogato col regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1656, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 167, pag. 1).
(2) - V. allegato, codice NC ex 8536 5000, del regolamento n. 3696/88 e allegato, codice NC ex 8536 5000, del regolamento n. 1656/89.
(3) - V., a questo proposito, sentenza 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder (Racc. pag. 2438, punto 19 della motivazione).
(4) - Comunicazione in materia di sospensioni autonome tariffarie 89/C 235/02 (GU C 235, pag. 2), pubblicata mentre il succitato regolamento n. 1656/89 era in vigore.
(5) - Ibid., pag. 3, punti 2.4.1 e 2.4.2 (il corsivo è mio).
(6) - Ibid., pag. 3, punto 2.5.1 (il corsivo è mio).
(7) - Sentenza 6 maggio 1982, cause riunite 146/81, 192/81 e 193/81, BayWa (Racc. pag. 1503, punto 10 della motivazione).
(8) - V. artt. 201 del Trattato e 2 della decisione del Consiglio 7 maggio 1985 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128).
(9) - Sentenza 18 marzo 1986 (causa 58/85, Racc. pag. 1131).
(10) - V. punto 10 della summenzionata sentenza.
(11) - Punti 12, 13 e 19 della motivazione della succitata sentenza (il corsivo è mio).
(12) - Si rileverà che la mancanza o l' insufficienza d' interruttori senza mercurio sul mercato comunitario non risulta da alcun elemento del fascicolo di causa.
(13) - Pag. 7 del testo francese delle osservazioni della Commissione (il corsivo è mio).
(14) - Art. 28 del Trattato CEE.
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