Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Col presente ricorso, il Parlamento europeo vi chiede di esaminare la sentenza pronunciata il 20 settembre 1990 (1) dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee sul ricorso del sig. Hanning. Tale sentenza annulla la decisione del Parlamento di non tener conto dei risultati del concorso n. PE/41/A e di indire il concorso n. PE/41a/A.
2. Con atto separato, il Parlamento vi ha chiesto con domanda di provvedimenti urgenti di sospendere l' esecuzione della sentenza impugnata. Tale domanda è stata accolta con ordinanza 31 gennaio 1991 (2).
3. La presente causa trae la sua origine dai fatti riassunti in prosieguo.
4. Il 5 dicembre 1986, il Parlamento europeo ha indetto un concorso per titoli ed esami destinato a coprire un posto di capodivisione per dirigere l' ufficio informazioni di Londra (concorso n. PE/41/A).
5. Il bando di concorso poneva condizioni rigorose quanto al deposito dei documenti comprovanti i titoli accademici e l' esperienza professionale (3).
6. Mentre il sig. Hanning fu ammesso al concorso, la commissione giudicatrice respinse in un primo tempo, tra l' altro, le candidature dei sigg. Spence e Waters, dipendenti del Parlamento, e quelle dei sigg. Elphic e Morris, appunto per mancanza o insufficienza di documenti giustificativi. La decisione di rigetto in parola veniva contestata dagli interessati.
7. Dopo aver deliberato, la commissione giudicatrice ammetteva finalmente al concorso i sigg. Spence e Waters, per il motivo che i documenti giustificativi richiesti, anche se non erano stati prodotti a tempo debito, erano contenuti nei fascicoli personali gestiti dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN").
8. Il 6 ottobre 1987, il sig. Hanning sosteneva le prove del concorso. Il 29 ottobre 1987, gli veniva comunicato che era iscritto nell' elenco dei quattro candidati giudicati dalla commissione giudicatrice idonei ad occupare il posto controverso.
9. L' elenco degli idonei comprendeva i seguenti candidati: il sig. Hanning, con 72 punti, la sig.ra Beck, con 69 punti, ed i sigg. Spence e Waters, con 63 punti ciascuno.
10. Un quinto candidato, il sig. Tate, aveva ottenuto, con 58 punti, il minimo necessario per essere iscritto nell' elenco. Tuttavia, poiché detto elenco non poteva comprendere più di quattro vincitori, il sig. Tate non vi era stato inserito.
11. Il 30 novembre 1987, il sig. Hanning veniva sottoposto ad una visita medica in vista della sua assunzione, le cui condizioni gli venivano precisate in tale occasione.
12. Nel frattempo, i sigg. Elphic e Morris, nonché il sig. Trowbridge, ammesso al concorso ma escluso dall' elenco degli idonei, avevano presentato un reclamo al Parlamento.
13. L' 8 dicembre 1987, il direttore di gabinetto del presidente del Parlamento europeo chiedeva al servizio giuridico di quest' istituzione un parere sulla questione se una decisione di nomina adottata sulla base dei risultati di tale concorso rischiasse di essere annullata, a seguito di un ricorso presentato da un candidato non prescelto.
14. In un parere 9 febbraio 1988, il servizio giuridico, dopo aver esaminato i reclami dei sigg. Trowbridge, Elphic e Morris, rilevava che questi ultimi due erano stati a torto ammessi al concorso e concludeva che l' APN aveva il diritto di non tener conto dei risultati del concorso e di indirne uno nuovo.
15. Nel corso del febbraio 1988, il presidente del Parlamento decideva, sulla base di tale parere e tenuto conto della giurisprudenza in materia, di non tener conto dei risultati del concorso e di ricominciare integralmente il procedimento.
16. Il 6 aprile 1988, il sig. Hanning era stato informato, con lettera firmata dal capodivisione del personale, che, poiché il Parlamento "aveva notato talune irregolarità durante il procedimento" di concorso, esso "aveva ritenuto opportuno di non procedere ad una nomina e di indire invece un nuovo concorso generale per titoli ed esami".
17. Avverso tale decisione, il ricorrente presentava un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), facendo valere, in particolare, di essere il "candidato prescelto" ai sensi dell' art. 33, primo comma, dello Statuto. Egli sollecitava l' annullamento della citata decisione 6 aprile 1988 e il riconoscimento del suo diritto di essere nominato al posto in questione.
18. Il 30 marzo 1988, il Parlamento pubblicava un nuovo bando di concorso (concorso n. PE/41a/A) per coprire il medesimo posto. Il sig. Hanning partecipava alle relative prove. Risultavano iscritti nell' elenco degli idonei, stabilito dalla commissione giudicatrice, i seguenti candidati: il sig. Bond, con 80,5 punti, il ricorrente, con 73 punti, il sig. Holdsworth, con 72 punti, e il sig. Wood, con 70,5 punti. Il sig. Tate si trovava, con 66 punti, di nuovo al quinto posto e non figurava nell' elenco. Il sig. Bond era nominato al posto di cui trattasi.
19. Il 24 maggio 1989, il sig. Hanning presentava un secondo reclamo, stavolta contro la nomina del sig. Bond.
20. A seguito del rigetto di tale reclamo, egli ha proposto a questa Corte, il 29 giugno 1988, un ricorso diretto all' annullamento della decisione di nomina del sig. Bond ed al riconoscimento del suo diritto di essere nominato al posto in questione. Egli sollecitava ugualmente il risarcimento del danno materiale e morale subito.
21. Con ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 11 luglio 1988 (4), veniva respinta una domanda di sospensione dell' esecuzione della citata decisione 6 aprile 1988 (5).
22. Con ordinanza della Corte 15 novembre 1989, la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.
23. Nella sua sentenza, il Tribunale ha dichiarato che la decisione del Parlamento di non portare a termine la procedura del primo concorso era insufficientemente motivata, nei limiti in cui si limitava a rifarsi a "irregolarità nel corso della procedura" (6). Tuttavia, esso ha esaminato il problema se al carattere insufficiente della motivazione potesse ovviarsi attraverso una motivazione presentata dal Parlamento in corso di causa. Così il Tribunale ha confermato il giudizio del servizio giuridico del Parlamento secondo il quale la procedura del primo concorso era irregolare (7).
24. Il Tribunale ha citato la giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale l' APN non fruisce del potere di annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice (8). Esso ha ricordato che l' autorità deve tuttavia adottare provvedimenti che non siano illegittimi, che non è quindi vincolata da decisioni illegittime di una commissione giudicatrice e che deve in tal caso ripetere per intero il concorso con un nuovo bando (9).
25. Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che, poiché le irregolarità commesse riguardavano soltanto l' ammissione al concorso dei sigg. Spence e Waters, esse potevano essere dissociate (10) dal resto del procedimento di concorso e che l' APN aveva il solo obbligo di non nominare questi due candidati e di esaminare la possibilità di nominare le due persone che rimanevano iscritte nell' elenco degli idonei, cioè il sig. Hanning o la sig.ra Beck. Esso ha ritenuto che il caso in esame non potesse essere assimilato alle sentenze a cui esso si era riferito relativamente a candidati che, illegittimamente, non erano stati ammessi a concorrere (11). Secondo il Tribunale, la decisione 6 aprile 1988 è quindi viziata da un errore di diritto nei limiti in cui l' APN, prima di indire un nuovo concorso, non ha esaminato la possibilità di nominare il sig. Hanning o la sig.ra Beck dopo essersi assicurato che non sussistevano motivi attinenti all' interesse del servizio che giustificassero la nomina del sig. Tate (12).
26. Di conseguenza il Tribunale ha annullato la decisione del Parlamento di non proseguire il procedimento del primo concorso e di indirne un secondo.
27. A sostegno del suo ricorso, il Parlamento deduce il mezzo relativo alla violazione del diritto comunitario, diviso in due parti, quanto all' obbligo per l' APN di verificare la regolarità del concorso, da un lato, e, dall' altro, ed in via subordinata, quanto al suo potere discrezionale in ordine alla nomina delle persone iscritte nell' elenco degli idonei.
28. Sul primo punto, esso sostiene che un elenco ridotto a due nomi invece di quattro è irregolare. Esso fa più particolarmente rilevare che il sig. Tate, quinto in graduatoria, non aveva potuto essere iscritto in detto elenco, mentre egli vi avrebbe avuto diritto se il concorso si fosse svolto regolarmente.
29. E' pacifico che la commissione giudicatrice ha fatto inserire irregolarmente nell' elenco degli idonei i nominativi dei sigg. Spence e Waters. Basandosi principalmente su tale circostanza per decidere che il procedimento di concorso n. PE/41/A era integralmente viziato e per giustificare l' indizione di un nuovo concorso, il Parlamento ha munito la sua decisione 6 aprile 1988 di una motivazione giusta e sufficiente ovvero ha commesso un errore di diritto, come ha ritenuto il Tribunale di primo grado?
30. Il Tribunale compie la seguente valutazione:
- all' APN era semplicemente vietato procedere alla nomina di uno dei due candidati irregolarmente iscritti nell' elenco degli idonei (punto 71 della motivazione della sentenza);
- l' APN doveva in tal caso esaminare la possibilità di nominare uno degli altri due candidati raffrontando i loro meriti con quelli del sig. Tate - che a torto non era stato iscritto nell' elenco a seguito delle irregolarità che viziavano il concorso (punto 73 della motivazione della sentenza);
- soltanto se il sig. Tate fosse stato preferito ai candidati regolarmente iscritti ovvero se l' esame della loro candidatura non avesse consentito di nominare uno di questi ultimi, il Parlamento avrebbe potuto indire, con provvedimento motivato, un nuovo concorso (punto 74 della motivazione della sentenza).
31. Osservo che l' elenco degli idonei, nel quale erano regolarmente iscritti soltanto due nominativi, è conforme alle disposizioni sia dell' art. 5, quinto comma, dell' allegato III dello Statuto del personale (ai sensi del quale l' elenco deve comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire) sia del bando di concorso (che precisava che l' elenco non poteva comprendere più di quattro candidati).
32. Noto tuttavia che, in forza dell' art. 30 dello Statuto, l' APN sceglie nell' elenco degli idonei risultante dal concorso i candidati che essa nomina ai posti vacanti.
33. Le irregolarità commesse hanno avuto l' effetto di ridurre a due il numero di candidature utili, mentre, se l' elenco fosse stato redatto correttamente, l' iscrizione del sig. Tate avrebbe ampliato l' ambito di scelta dell' APN.
34. Ci si chiede se siffatta riduzione possa viziare la regolarità del concorso.
35. Tale regolarità va presa in considerazione non soltanto per quanto concerne la facoltà di scelta dell' APN, ma anche, e, a mio modo di vedere, principalmente, alla luce del principio della parità di trattamento fra candidati. Va in effetti ricordato che il sig. Tate aveva ottenuto il punteggio necessario per poter figurare nell' elenco e che unicamente l' iscrizione irregolare dei sigg. Spence e Waters lo privò della possibilità di essere anch' egli iscritto (13).
36. E' manifesto che, dato che l' elenco degli idonei comprendeva unicamente due nominativi regolarmente iscritti, gli interessi del sig. Tate furono lesi in maniera grave ed il principio di parità di trattamento fra i candidati ad un concorso fu violato a suo danno.
37. La sua situazione può venire confrontata con quella dei due ricorrenti nella causa Hoyer / Corte dei conti (14). Questi ultimi contestavano la decisione di una commissione giudicatrice di un concorso di escluderli per il solo motivo che essi stessi avevano indicato, nei rispettivi atti di candidatura, una conoscenza soltanto "sufficiente" della lingua francese, senza che per questo le loro attitudini linguistiche fossero state oggetto di un riscontro oggettivo.
38. Le decisioni della commissione giudicatrice che rifiutavano la loro ammissione furono annullate in toto dalla Corte di giustizia per il motivo che
"(...) l' autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad adottare decisioni esenti da vizi di legittimità. Essa non può quindi essere vincolata da decisioni di commissioni giudicatrici la cui illegittimità possa avere la conseguenza di viziare le sue decisioni.
Pertanto, l' autorità che ha il potere di nomina, qualora ritenga che la commissione giudicatrice abbia illegittimamente negato l' ammissione al concorso ad uno o più candidati e che per questo motivo tutte le operazioni del concorso siano viziate, non può nominare alcun candidato. Essa ha quindi il dovere di accertare questa situazione con decisione motivata e di ripetere per intero il procedimento concorsuale, pubblicando un nuovo bando e nominando eventualmente una nuova commissione giudicatrice" (15).
39. Nella sentenza impugnata si è dedotto da tale decisione che, qualora dei candidati siano irregolarmente esclusi da un concorso, l' intero procedimento è viziato, mentre invece, qualora dei candidati siano stati ammessi a torto nell' elenco degli idonei, come nella fattispecie, il concorso può essere portato a termine sulla base di un elenco "le cui parti viziate da irregolarità possono essere dissociate dalle parti che ne sono esenti" (16).
40. Siffatto ragionamento non è convincente: dietro i candidati ammessi a torto nell' elenco, vi sono necessariamente candidati a torto esclusi dal medesimo pur possedendo i requisiti per esservi iscritti: il sig. Tate venne a trovarsi esattamente in tale situazione. In chiaro, quest' ultimo si vide privato di ogni possibilità di figurare nell' elenco a seguito dell' iscrizione irregolare dei sigg. Spence e Waters.
41. La sentenza Hoyer / Corte dei conti riguardava candidati che erano stati a torto scartati, non dall' elenco degli idonei, ma dal concorso stesso. La soluzione accolta dalla sentenza in parola - l' annullamento del concorso - salvaguarda gli interessi del candidato escluso. Il pregiudizio subito dal candidato irregolarmente escluso dall' elenco degli idonei è almeno altrettanto rilevante, nei limiti in cui egli perde il beneficio della sua possibilità di nomina, rispetto a quello subito dal candidato irregolarmente escluso dal concorso stesso.
42. Mi sembra quindi logico trasporre il ragionamento accolto nella sentenza Hoyer / Corte dei conti al caso del candidato scartato dall' elenco degli idonei: tale irregolarità inficia la validità del concorso.
43. Mi sembra infine che non si possa trarre alcun insegnamento, per il concorso n. PE/41/A, dalla sentenza Kohler / Corte dei conti (17). In questa causa, la ricorrente aveva partecipato con successo a un concorso bandito dalla Corte dei conti per coprire un posto di revisore-traduttore ed era l' unica persona iscritta nell' elenco degli idonei. L' APN aveva tuttavia deciso di non nominarla, senza che alcuna delle motivazioni addotte dalla Corte dei conti giustificasse la sua decisione. La Corte ha dichiarato che
"benché (...) lo Statuto non imponga all' APN l' obbligo, una volta iniziato il procedimento di assunzione, di darvi seguito coprendo il posto dichiarato vacante, la norma è tuttavia che, in materia di procedura per la copertura di un posto dichiarato vacante, l' APN deve dar seguito con la nomina di vincitori in base ai risultati del concorso e non può derogare a questa norma se non per gravi motivi, da indicarsi in modo chiaro e completo" (18).
44. L' elenco degli idonei non era viziato, in tal caso, da alcuna irregolarità e l' APN aveva rifiutato di dare seguito al concorso senza fornire motivi convincenti. La presente causa è dunque senza alcun nesso con l' ipotesi di un' APN la quale rifiuti di portare il concorso a termine per un giustificato motivo: un elenco degli idonei redatto irregolarmente.
45. Infatti, come la Corte ha incisivamente ricordato nella sentenza 23 ottobre 1986, Hoyer / Corte dei conti:
"nell' esercizio delle proprie competenze, l' autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad adottare decisioni esenti da vizi di legittimità" (19).
46. Si è visto che la soluzione consistente nel limitare la scelta dell' APN ai due soli nominativi regolarmente iscritti nell' elenco degli idonei non basta a sanare ogni irregolarità del concorso n. PE/41/A se rimane violato il principio della parità di trattamento fra i candidati.
47. Il Parlamento ha quindi a buon diritto deciso di non procedere a una nomina sulla base del concorso in parola e di avviare un altro procedimento di assunzione. La sua decisione è stata adottata nell' osservanza dell' art. 30 dello Statuto, che ripartisce le competenze tra la commissione giudicatrice e l' APN, nonché del principio della parità di trattamento fra i candidati.
48. Vi propongo quindi di annullare l' impugnata sentenza del Tribunale di primo grado.
49. Il ricorrente aveva dedotto dinanzi al giudice in parola cinque mezzi a sostegno del suo ricorso. Solo quello relativo all' insufficienza della motivazione è stato esaminato dal Tribunale.
50. Qualora, come da me proposto, la sentenza impugnata fosse annullata, ci si chiede se occorra rinviare la causa al Tribunale, oppure se la Corte possa statuire definitivamente sulla controversia esaminando gli altri mezzi presentati in primo grado.
51. Secondo l' art. 54, primo comma, dello Statuto CEE della Corte, "quando l' impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo".
52. L' avocazione della causa da parte della Corte, ai fini della sua soluzione definitiva, non è un obbligo, ma una facoltà che dipende dal suo insindacabile giudizio.
53. In ordine alle domande non decise in primo grado, è ammissibile che questioni di diritto siano esaminate per la prima volta dinanzi alla Corte - che in tale sede svolge il suo ruolo unificatore nell' applicazione ed interpretazione del diritto comunitario (20). In tal caso, la Corte si limita, in ultima analisi, ad anticipare quello che sarebbe il suo ruolo se un secondo ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado venisse presentato dopo il rinvio. Invece, una discussione sui fatti non deve sfuggire al suo giudice naturale, il Tribunale di primo grado, che li valuta in maniera insindacabile.
54. Perché lo stato degli atti consenta di statuire su una causa, occorre quindi, a mio parere, che la valutazione dei mezzi non esaminati in primo grado non porti ad accertamenti di fatto dinanzi alla Corte.
55. Orbene, è manifesto, nel caso di specie, che l' esame degli altri mezzi dedotti presuppone l' esame di circostanze di fatto (21) al quale il Tribunale non ha proceduto.
56. A tale scopo la causa va di conseguenza rinviata al Tribunale di primo grado.
57. A norma dell' art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, voi non dovete statuire sulle spese, che dovranno essere riservate.
Vi propongo quindi di:
1. annullare la sentenza T-37/89, pronunciata il 20 settembre 1990 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee,
2. rinviare la causa e le parti dinanzi a tale giudice,
3. riservare le spese.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Causa T-37/89, Racc. pag. II-463.
(2) - Causa C-345/90 P-R, Racc. pag. I-231.
(3) - Nella rubrica Presentazione delle candidature si precisava:
L' atto di candidatura, corredato dei documenti giustificativi relativi agli studi e all' esperienza professionale, dovrà essere inviato (...) entro il 19 gennaio 1987 (...) I candidati, compresi i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee, che non abbiano fornito entro il termine impartito gli atti di candidatura e tutti i documenti giustificativi non saranno ammessi al concorso .
(4) - Hanning / Parlamento (causa 176/88 R, Racc. pag. 3915).
(5) - V. in precedenza, punto 16.
(6) - Punto 40 della motivazione.
(7) - Punto 55 della motivazione.
(8) - Sentenze 14 giugno 1972, Marcato / Commissione (causa 44/71, Racc. pag. 427); 26 febbraio 1981, Authié / Commissione (causa 34/80, Racc. pag. 665), e 14 luglio 1983, Detti / Corte di giustizia (causa 144/82, Racc. pag. 2421).
(9) - Sentenza 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti (causa 321/85, Racc. pag. 3199).
(10) - V. punto 70 della motivazione, penultima frase.
(11) - Punti 70 e 71 della motivazione.
(12) - Punti 72-74 della motivazione.
(13) - Da considerare a tale proprosito le osservazioni del servizio giuridico del Parlamento: Quanto ai candidati ammessi al concorso, le loro possibilità sono state diminuite aumentando la concorrenza, poiché l' elenco degli idonei era limitato, sin dall' inizio, a quattro posti e i candidati ripescati ne fanno parte. Va segnalato in tal senso che, secondo le osservazioni formulate nella relazione della commissione giudicatrice, vi è almeno un candidato che raggiunge il punteggio minimo, ma che non può figurare nell' elenco degli idonei. L' APN non è pertanto in grado di decidere la nomina di una persona che ha vinto il concorso, ma che vede preclusa la sua iscrizione nell' elenco di riserva a causa di candidati i quali non avrebbero dovuto comparirvi (parere 9 febbraio 1988, pag. 15).
(14) - Sentenza 23 ottobre 1986 (cause riunite 322/85 e 323/85, Racc. pag. 3215).
(15) - Punti 13 e 14 della motivazione.
(16) - V. punto 70 della motivazione.
(17) - Sentenza 9 febbraio 1984 (cause riunite 316/82 e 40/83, Racc. pag. 641).
(18) - Punto 22 della motivazione.
(19) - Citata; v. ugualmente la sentenza 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti, citata.
(20) - V. in tal senso le conclusioni dell' avvocato generale Van Gerven nella causa Costacurta (sentenza 21 novembre 1991, causa C-145/90 P, Racc. pag. I-5449, in particolare pag. I-5458), punto 3 della motivazione: La competenza della Corte, in materia di impugnazione è diretta a salvaguardare l' unità del diritto comunitario ; v. del pari il quarto considerando della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee: Al fine di preservare la qualità e l' efficacia della tutela giurisdizionale nell' ordinamento giuridico comunitario, si deve consentire alla Corte di concentrare la sua attività sul suo compito principale, che è quello di assicurare l' interpretazione uniforme del diritto comunitario . (decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, GU 1989, C 215, pag. 1, il corsivo è mio).
(21) - Per esempio sulle condizioni in cui il sig. Hanning fu convocato alla visita medica.
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