Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il sig. F., funzionario della Commissione, veniva da questa destituto in seguito ad un violento litigio, intervenuto il 6 ottobre 1982, con il direttore generale del personale e dell' amministrazione. Con sentenza del 29 gennaio 1985 (1), la Corte annullava, per difetto di motivazione, la relativa decisione. Il 6 maggio 1985 la Commissione adottava una nuova decisione di destituzione, contro la quale il sig. F. introduceva nuovamente ricorso davanti alla Corte, ricorso che veniva respinto (2).
Il 22 marzo 1985, dopo l' annullamento della prima decisione di destituzione, il sig. F. introduceva una domanda per la concessione della pensione di invalidità ai sensi dell' art. 78 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo "Statuto"). Con lettera dell' 11 giugno 1985, l' Amministrazione gli comunicava che, in seguito alla nuova decisione di destituzione, era "divenuta priva di oggetto la procedura che lo riguardava". Il sig. F., con lettera del 26 giugno, contestava una tale presa di posizione e chiedeva che la procedura ex art. 78 continuasse il suo iter.
Nel frattempo era stata avviata, su richiesta dell' interessato, la procedura prevista dall' art. 73 dello Statuto, ai fini della concessione dell' indennità di invalidità. Il 15 luglio 1988, al termine della relativa procedura, la Commissione adottava una decisione con cui, discostandosi dalle conclusioni della commissione medica, fissava la percentuale di invalidità del sig. F. al 50%. Ad avviso della Commissione, infatti, la commissione medica avrebbe oltrepassato i propri poteri stabilendo che anche una percentuale di invalidità del 18%, risultante dai fatti del 6 ottobre 1982, dovesse essere considerata di origine professionale.
2. Ritenendo che a torto la Commissione avesse, con la decisione del 15 luglio 1988, fissato al 50% il suo tasso di invalidità, senza peraltro tener conto della sua richiesta di beneficiare di una pensione di invalidità ai sensi dell' art. 78 dello Statuto, il sig. F. introduceva un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, con il quale chiedeva l' annullamento della decisione in questione e il risarcimento dei danni.
Con sentenza del 26 settembre 1990 (3), il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la decisione 15 luglio 1988 della Commissione nella misura in cui fissava al 50% il tasso di invalidità permanente del ricorrente, anziché al 68% come stabilito dalla commissione medica. Nella stessa sentenza, tuttavia, il Tribunale concludeva per l' irricevibilità del mezzo fondato sulla violazione dell' art. 78 e rigettava, ritenendola infondata, la richiesta di risarcimento dei danni.
La sentenza del Tribunale è stata impugnata dal sig. F.; nonché, con impugnazione incidentale, dalla Commissione, sostenuta dalla società assicuratrice Royale belge.
Impugnazione del sig. F.
3. L' impugnazione del sig. F. concerne sia la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha considerato irricevibile il mezzo fondato sulla violazione dell' art. 78 dello Statuto (punti 22-24 della motivazione), sia quella in cui ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni (punti 30-36 della motivazione).
Quanto alla presunta violazione dell' art. 78, il ricorrente aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che la decisione 15 luglio 1988 della Commissione era illegale, nella misura in cui non aveva tenuto conto della sua richiesta, avanzata con lettera del 22 marzo 1985, di beneficiare di una pensione di invalidità ai sensi del citato art. 78.
Il Tribunale, di fronte a tale argomento, rilevava che la Commissione, nella contestata decisione, aveva preso unicamente posizione sulla domanda del ricorrente ex art. 73, senza cioè riconsiderare la questione relativa all' eventuale concessione di una pensione ex art. 78. Inoltre, il Tribunale affermava che "anche a voler supporre che la decisione possa essere interpretata come contenente un impicito rifiuto di accogliere una domanda del ricorrente fondata sull' art. 78, tale rifiuto costituirebbe, mancando nuovi elementi rispetto alla citata decisione 11 giugno 1985, un atto di conferma di quest' ultima e non sarebbe, pertanto, contestabile. La domanda di annullamento della decisione 15 luglio 1988, fondata sull' art. 78, sarebbe pertanto, anche nell' ipotesi di un rigetto implicito di una domanda ex art. 78, irricevibile" (punto 22 della motivazione).
E' essenzialmente contro una tale affermazione che sono rivolte, in sede di impugnazione, le censure del sig. F., il quale rimprovera al Tribunale di avere erroneamente considerato che la decisione dell' 11 giugno 1985 fosse una decisione di rigetto della sua domanda ex art. 78, laddove si tratterebbe invece di una lettera con la quale la Commissione si è limitata ad affermare che la domanda era "divenuta senza oggetto"; e ciò in ragione della seconda decisione di destituzione. In definitiva, ad avviso del ricorrente, la Commissione non gli avrebbe mai comunicato, fino alla decisione del 15 luglio 1988, un rifiuto esplicito rispetto alla sua domanda ex art. 78.
4. La tesi del sig. F. tende pertanto, nella pratica, ad ottenere una proroga dei termini tassativi, quali stabiliti agli artt. 90 e 91 dello Statuto, relativi alla presentazione dei reclami all' autorità che ha il potere di nomina e all' introduzione dei ricorsi dinanzi al giudice comunitario.
Ricordo in proposito che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, "i termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche" (4). Una proroga di tali termini, come ha precisato la stessa Corte, è ammessa solo in presenza "di fatti nuovi rilevanti", tali appunto da giustificare un riesame della situazione (5).
Ora, come ha giustamente sottolineato il Tribunale, l' introduzione, davanti alla Corte, di un ricorso contro la seconda decisione di destituzione non può essere considerata un fatto nuovo, tale da consentire una proroga dei rigorosi termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Ne deriva che il ricorrente avrebbe potuto far salvi i propri diritti, in attesa dell' esito del ricorso, solo mediante l' impugnazione della decisione dell' 11 giugno 1985 nei termini tassativi previsti.
Infine, ritengo irrilevante stabilire se la lettera del 26 giugno 1985 fosse solo una lettera di precisazione, come sostenuto dal ricorrente e dalla stessa Commissione, o invece un reclamo, come affermato dal Tribunale. E ciò perché comunque la situazione, per il sig. F., rimane invariata: nell' un caso come nell' altro resta, infatti, che la decisione dell' 11 giugno è diventata definitiva, non essendo stata impugnata entro i termini di cui all' art. 91, n. 2, dello Statuto.
Il mezzo in questione è pertanto infondato, non ravvisandosi, nella specie, alcun errore di diritto nell' interpretazione fornita dal Tribunale.
5. Il secondo mezzo di impugnazione del sig. F. concerne il rigetto della domanda tendente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Dinanzi al Tribunale il sig. F. aveva addotto, a fondamento del preteso risarcimento, sia il comportamento della Commissione nel corso della procedura che aveva portato all' adozione della decisione 15 luglio 1988, sia le conseguenze derivanti dalla decisione stessa.
Con l' impugnazione, il sig. F. contesta al Tribunale di essersi rifiutato di prendere in considerazione l' effettivo pregiudizio da lui subito in relazione alla decisione controversa, nonché la conclusione dello stesso Tribunale secondo cui "l' annullamento della decisione viziata da irregolarità e la conseguente fissazione, da parte della Commissione, del grado d' invalidità permanente di origine professionale del ricorrente, in ottemperanza alla presente sentenza, consentono di reintegrare il ricorrente nei propri diritti" ((punto 34 b) della motivazione)).
Al riguardo, basti osservare che il Tribunale era pervenuto a tale conclusione in base al rilievo che il ricorrente "non ha (...) indicato in modo preciso il danno che egli afferma di aver subito in particolare per un aggravamento del suo stato di salute e della sua situazione professionale. Egli non ha fornito la prova, o non si è offerto di fornire la prova, che l' aggravamento si è verificato dopo l' adozione della decisione controversa, né che esiste un nesso di causalità tra il danno lamentato e l' adozione della decisione" ((punto 34 b) della motivazione)).
Pertanto, ciò che il sig. F. contesta è in realtà l' accertamento dei fatti operato dal Tribunale, accertamento insuscettibile di riesame in sede di impugnazione. Il secondo mezzo è dunque irricevibile.
Impugnazione incidentale della Commissione
6. L' impugnazione della Commissione concerne quella parte della sentenza nella quale il Tribunale ha annullato la decisione del 15 luglio 1988 per non aver preso in considerazione, a titolo di malattia professionale, la percentuale di invalidità del 18% risultante dai già citati fatti del 6 ottobre 1982 (punti 12-17 della motivazione).
A sostegno dell' impugnazione, la Commissione fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il contenuto della relazione medica. In sostanza, ad avviso della Commissione, ritenendo che non si dovesse escludere la percentuale di invalidità del 18%, ai fini dell' indennità da versare al sig. F., la commissione medica non si sarebbe limitata a valutazioni di natura medica, attenendosi così alle sue competenze, ma avrebbe effettuato qualificazioni di natura giuridica.
Ora, come risulta dall' appellata sentenza, il Tribunale ha accertato che "la commissione medica si ((è)) limitata a trarre le conseguenze mediche dagli accertamenti relativi all' origine della malattia del ricorrente, senza effettuare valutazioni di carattere giuridico" (punto 15 della motivazione). In particolare, il Tribunale ha affermato che la commissione medica ha "sufficientemente accertato che l' aggravamento dell' invalidità del sig. F., in conseguenza dei fatti del 6 ottobre 1982, si è in realtà prodotto nell' espletamento delle sue mansioni al servizio della Comunità, in quanto è il risultato, in ultima analisi, della preesistente malattia professionale del ricorrente" (punto 14 della motivazione).
Tenuto conto delle riportate statuizioni del Tribunale, risulta evidente che la Commissione si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale (6). Anche l' impugnazione incidentale della Commissione è pertanto irricevibile.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco pertanto alla Corte di respingere sia l' impugnazione del sig. F. che quella incidentale della Commissione.
Quanto alle spese, propongo che ciascuna parte, ivi compresa la parte interveniente, sopporti le proprie spese.
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) Causa 228/83, F./Commissione, Racc. pag. 275.
(2) Sentenza 5 febbraio 1987, causa 403/85, Racc. pag. 645.
(3) Causa T-122/89, F./Commissione, Racc. pag. II-517.
(4) Sentenza 7 maggio 1986, causa 191/84, Barcella, Racc. pag. 1541, punto 12 della motivazione.
(5) V., ad es., sentenza 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini, Racc. pag. 3027, punto 14 della motivazione.
(6) V. in proposito, sentenza 1 ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi (Racc. pag. I-4339, punto 16 della motivazione).
Full & Egal Universal Law Academy