Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. I quesiti pregiudiziali oggetto del presente procedimento vertono sull' interpretazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate (1).
Rinviando alla relazione d' udienza per i dettagli, riassumo brevemente i fatti all' origine della controversia di cui alla causa principale.
2. La ditta Beirafrio - Indústria de Produtos Alimentares, Lda (nel prosieguo: la "Beirafrio"), avendo l' intenzione di importare dal Cile varie partite di merluzzo congelato, chiedeva alla divisione "nomenclatura e politica doganale" della direzione generale delle dogane quale fosse l' aliquota dei dazi in vigore, nell' ambito del sistema delle preferenze generalizzate, per tale prodotto. La divisione in questione comunicava con telex che l' aliquota applicabile al merluzzo congelato proveniente dal Cile era del 6%.
Basandosi su tale informazione, la Beirafrio importava dal Cile sette partite di merluzzo congelato che, previo pagamento dei dazi doganali calcolati al tasso del 6%, venivano sdoganate ed immesse in consumo.
Successivamente, le autorità doganali portoghesi, rilevato che il merluzzo congelato proveniente dal Cile non poteva beneficiare delle preferenze generalizzate e che, pertanto, il tasso applicabile era molto più alto (13,5% a titolo di tariffa dei dazi all' importazione e 15% a titolo di tariffa doganale comune), procedevano alla liquidazione a posteriori dei dazi relativi alle merci in discorso.
La Beirafrio ha contestato, invocando il diritto comunitario, la legittimità delle relative decisioni di recupero dinanzi al Tribunal fiscal aduaneiro di Porto. Quest' ultimo ha sottoposto alla Corte quattro quesiti pregiudiziali concernenti l' interpretazione dell' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1697/79, in base al quale le autorità doganali non possono procedere al recupero dei dazi non riscossi quando l' importo dei dazi dovuti sia stato calcolato sulla base di "informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante".
3. Con il primo quesito, il giudice nazionale chiede se siano incluse o meno, in tali informazioni, quelle concernenti l' aliquota dei dazi in vigore.
Osservo in primo luogo che la richiamata disposizione si limita a vietare il recupero a posteriori dell' importo dei dazi doganali, che pure sarebbero dovuti, allorché il relativo calcolo sia stato effettuato sulla base di informazioni aventi una portata vincolante per le autorità che le hanno fornite; non è tuttavia specificato quali siano le informazioni che devono essere considerate vincolanti per le autorità che le forniscono.
Invero, come si desume dal secondo considerando del regolamento n. 1697/79, scopo dell' art. 5, n. 1, non è quello di procedere ad un' armonizzazione della materia, bensì quello di "garantire la certezza che i debitori debbono nutrire nei confronti degli atti amministrativi aventi conseguenze pecuniarie". Una tale constatazione è sufficiente, a mio avviso, a far ritenere che gli Stati membri erano, all' epoca in cui si sono svolti i fatti, i soli competenti a determinare le conseguenze delle informazioni fornite dalle loro amministrazioni.
Va infatti precisato che nel frattempo è stato adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (2). Tale regolamento ha appunto proceduto ad un' armonizzazione della materia, disponendo che vanno considerate come informazioni vincolanti solo quelle concernenti la classificazione tariffaria; lo stesso regolamento ha inoltre previsto procedure comuni per l' ottenimento di tali informazioni ed ha stabilito quali sono le autorità competenti a fornirle.
Ciò conferma che, prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1715/90, il carattere vincolante o meno delle informazioni rilasciate dalle autorità doganali dipendeva dalla pertinente legislazione nazionale, nella misura in cui solo quest' ultima poteva stabilire se e quale tipo di informazione fosse da ritenersi vincolante e dunque tale da non consentire azioni per il recupero di importi di dazi non riscossi ma legalmente dovuti.
4. La pertinente normativa portoghese in materia, in vigore all' epoca dei fatti di causa, prevedeva che le autorità doganali fossero vincolate solo alle risposte fornite nell' ambito di previe consultazioni aventi ad oggetto la classificazione doganale delle merci. Ora, tenuto conto dell' ampia discrezionalità di cui godevano gli Stati membri in materia, non assume alcun rilievo la tesi della ricorrente secondo cui la determinazione dell' aliquota dei dazi applicabili può rivelarsi molto spesso di notevole complessità e che, pertanto, anche le informazioni concernenti le aliquote, e non solo quelle concernenti la classificazione tariffaria, dovrebbero rientrare tra le "informazioni vincolanti".
Invero, ai fini che qui rilevano, basti osservare che la ricordata previsione della normativa portoghese non contrasta con le finalità dell' art. 5, n. 1, come dimostra peraltro lo stesso regolamento n. 1715/90, che ha sancito l' obbligo della vincolatività delle informazioni unicamente per quanto riguarda quelle sulla classificazione tariffaria. Quanto poi alle contestazioni avanzate dalla Beirafrio relativamente alla normativa portoghese in questione e concernenti in particolare il fatto che l' esclusione delle informazioni sulle aliquote doganali dal novero delle informazioni vincolanti sarebbe incompatibile con il diritto (portoghese) applicabile in materia di informazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni, è appena il caso di sottolineare che non spetta a questa Corte pronunciarsi al riguardo.
Alla luce di quanto precede deve pertanto concludersi che, all' epoca in cui si sono svolti i fatti di causa, le informazioni relative all' aliquota dei dazi doganali erano vincolanti per le autorità che le fornivano solo se riconosciute come tali dalla legislazione nazionale vigente in materia.
5. Con il secondo quesito viene chiesto quali siano, ai sensi della stessa disposizione, le "autorità competenti"; in particolare, se devono essere considerati come tali anche gli uffici doganali centrali oppure solo l' organismo incaricato dalla normativa interna di fornire informazioni vincolanti per l' amministrazione. Il terzo quesito pone invece il problema del se la normativa di uno Stato membro possa restringere il tipo di informazioni da ritenersi vincolanti e se tali informazioni devono essere rilasciate per iscritto.
In assenza di una normativa comunitaria che regolasse - alla data in cui si sono svolti i fatti - esplicitamente tali aspetti, la risposta non può che essere analoga a quella data al primo quesito: e cioè che spettava esclusivamente al legislatore nazionale stabilire quali fossero le autorità competenti a fornire informazioni vincolanti, nonché le procedure da seguire per l' ottenimento di tali informazioni.
6. Infine, con il quarto quesito la Corte è chiamata a stabilire se sono da considerare come informazioni vincolanti che impediscono ogni azione di recupero soltanto quelle contenenti un errore che non poteva ragionevolmente essere rilevato dal debitore.
Ricordo anzitutto che l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 subordina la decisione delle autorità competenti di non procedere al recupero a posteriori dei dazi dovuti a tre condizioni cumulative: occorre, cioè, che "tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore, purché questi abbia dal canto suo agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente".
La condizione che l' errore non potesse essere ragionevolmente scoperto dal debitore costituisce dunque uno dei presupposti per l' applicazione dell' art. 5, n. 2, che concerne un' ipotesi diversa da quella prevista al n. 1 dello stesso articolo. Infatti, mentre nell' ipotesi di cui al n. 1 è impedita in assoluto alle autorità doganali la possibilità di recupero ogniqualvolta l' errore sia dipeso da informazioni vincolanti fornite dalle autorità competenti; nell' ipotesi di cui al n. 2, invece, ben può trattarsi di informazioni non vincolanti per l' autorità che le ha fornite e che nondimeno non danno luogo a recupero ove si accerti, tra l' altro, che l' errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore.
Ne deriva che la circostanza che sia stata fornita un' informazione non vincolante, che pure abbia indotto in errore il debitore, può rientrare nella previsione di cui all' art. 5, n. 2, allorché siano soddisfatte le condizioni ivi enumerate. In particolare, quanto alla condizione che si tratti di un errore che non poteva essere ragionevolmente rilevato dal debitore, ricordo che, in base alla giurisprudenza della Corte, spetta al giudice nazionale accertare se una tale condizione sia soddisfatta, tenendo conto della natura dell' errore, dell' esperienza professionale dell' operatore interessato e della diligenza che questi ha dimostrato (3). Aggiungo che, ad avviso della stessa Corte (4), errori concernenti la determinazione dell' aliquota doganale possono essere rilevati dal debitore, allorché l' aliquota in questione sia espressamente indicata in un regolamento comunitario, per mezzo di una semplice consultazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: trattasi di un normale dovere di diligenza di cui dovrebbero dar prova quantomeno quegli operatori economici che abbiano una certa esperienza professionale.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo pertanto proponendo alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Tribunal fiscal aduaneiro di Porto:
"1) L' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79 va interpretato nel senso che, in assenza di una normativa comunitaria specifica alla data in cui si sono svolti i fatti di causa, la determinazione delle informazioni da ritenersi vincolanti ai fini del non recupero di importi normalmente dovuti, le autorità abilitate a fornire un tale tipo di informazioni, nonché la procedura da seguire per l' ottenimento delle stesse dipendevano esclusivamente dalla pertinente legislazione nazionale vigente in materia.
2) Ai fini dell' applicazione dell' art. 5, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 1697/79, non assume alcuna rilevanza il fatto che l' errore di cui trattasi potesse o meno essere ragionevolmente rilevato dal debitore; una tale condizione costituisce infatti uno dei presupposti richiesti per l' applicazione dell' art. 5, n. 2, dello stesso regolamento, norma di cui l' operatore può avvalersi, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni in essa previste, quando l' errore è basato su informazioni non vincolanti".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 197, pag. 1.
(2) GU L 160, pag. 1.
(3) Sentenza 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, (Racc. pag. I-2535, punto 24 della motivazione).
(4) V., ad esempio, sentenza 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder (Racc. pag. I-2415), e sentenza 28 giugno 1990, causa C-80/89, Behn Erwin Verpackungsbedarf (Racc. pag. I-2659).
Full & Egal Universal Law Academy