Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso, il signor Antonino Pitrone vi chiede di annullare la sentenza pronunciata il 23 ottobre 1990 (1) dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
2. Tale sentenza rigetta il ricorso del signor Pitrone diretto all' annullamento della decisione 11 novembre 1987 relativa alla nomina del signor Walker a capo del servizio specializzato XXI-01 della Commissione e alla reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di responsabile dell' informatica presso la direzione generale XXI.
3. Amministratore presso la Commissione dal 1973, il signor Pitrone veniva incaricato dell' informatizzazione del servizio "Unione doganale" (in prosieguo: il "SUD"). Il 20 febbraio 1984 veniva nominato "Information Systems Manager".
4. Il 20 novembre 1984 il signor Pitrone veniva nominato coordinatore del progetto relativo allo sviluppo delle procedure amministrative informatizzate (in prosieguo: il "progetto CD").
5. Nel novembre 1985 la direzione generale del SUD avviava una procedura di assunzione per il posto di capo tecnico del progetto CD destinato ad operare "in collaborazione con il coordinatore del progetto, con la responsabilità globale del progetto CD".
6. Il 23 aprile 1986 veniva istituita la direzione generale "Unione doganale e imposizione indiretta" (DG XXI).
7. Il 1 luglio 1986 il signor Walker veniva assunto come agente temporaneo di grado A4, in base ad un contratto quinquennale, con la qualifica di capo tecnico del progetto CD sotto la responsabilità del signor Pitrone.
8. Con nota 6 novembre 1986, n. 6458, il signor Klein, direttore generale della DG XXI, affidava al ricorrente un incarico globale relativo, in particolare, alla messa a punto della normativa riguardante il sistema armonizzato (SA), la nomenclatura combinata (NC) e la tariffa integrata comunitaria (Taric). Detta normativa doveva entrare in vigore il 1 gennaio 1988.
9. Il signor Pitrone aveva chiesto ed ottenuto che venisse specificato che egli era solo "temporaneamente" responsabile di questi nuovi compiti.
10. Nella stessa nota si aggiungeva che il signor Walker avrebbe svolto provvisoriamente le funzioni del signor Pitrone per il coordinamento del programma CD e che il signor Strack veniva nominato temporaneamente "Information Systems Manager" al posto del signor Pitrone.
11. In seguito ad una modifica dell' organigramma della DG XXI, con l' impugnata decisione 11 novembre 1987 il signor Walker veniva nominato al nuovo posto di responsabile dell' informatizzazione ed elaborazione dati, alle dirette dipendenze del direttore generale.
12. Mediante nota 9 febbraio 1988 rivolta al direttore generale, dato che il suo compito riguardante l' attuazione della "Taric" era stato assolto, il signor Pitrone chiedeva di riprendere le proprie precedenti funzioni di coordinatore del progetto CD e di "Information Systems Manager".
13. L' 11 febbraio 1988 il ricorrente chiedeva, con un reclamo n. 19/88, l' annullamento della decisione 11 novembre 1987 relativa alla nomina del signor Walker e la propria reintegrazione nelle funzioni di responsabile dell' informatica. In un reclamo distinto n. 18/88 egli chiedeva copia autentica di tutti gli atti relativi alla nomina del signor Walker.
14. Con nota 17 febbraio 1988, n. 1181, del direttore generale della DG XXI, il signor Pitrone veniva informato che la sua domanda di reintegrazione era stata respinta, che era stato soppresso il posto di coordinatore del progetto CD e che il signor Walker era stato nominato capo del nuovo servizio specializzato nel campo dell' informatica.
15. Il 16 maggio 1988 il signor Pitrone presentava un reclamo amministrativo avverso la succitata nota 17 febbraio 1988, chiedendo ancora una volta di essere reintegrato nelle proprie precedenti funzioni.
16. I due reclami amministrativi dell' 11 febbraio 1988 venivano respinti dalla Commissione il 7 luglio successivo. Quello del 16 maggio 1988 veniva respinto per silenzio-rifiuto.
17. Con atto introduttivo 7 ottobre 1988, il signor Pitrone proponeva dinanzi alla Corte, ai sensi dell' art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee, un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della nomina del signor Walker a capo del servizio specializzato XXI-01 e la propria reintegrazione nelle funzioni di responsabile dell' informatica presso la DG XXI.
18. A seguito della creazione del Tribunale di primo grado, la causa è stata rinviata dinanzi a quest' ultimo con ordinanza della Corte 15 novembre 1989.
19. Il ricorso è stato respinto con la succitata sentenza, di cui viene chiesto l' annullamento.
20. Il signor Pitrone aveva basato il suo ricorso dinanzi al Tribunale su sette mezzi. Come rileva la Commissione, senza essere contraddetta dal ricorrente, questi ne ha tenuti fermi solo quattro nel ricorso dinanzi alla Corte.
21. Mentre con uno dei mezzi si deduce l' intrinseca illegittimità della decisione 11 novembre 1987 recante nomina del signor Walker al posto di "responsabile dell' informatizzazione e dell' elaborazione dei dati", gli altri tre mezzi si basano sulla portata della nota 6 novembre 1986, n. 6458, dalla quale risulta, secondo il signor Pitrone, che egli non ha cessato di occupare il posto attribuito al signor Walker con la decisione impugnata.
22. Vanno quindi esaminati, in primo luogo, i mezzi del ricorso che si riferiscono alla portata e agli effetti della nota 6 novembre 1986: infatti, se il signor Pitrone fosse stato, alla data dell' 11 novembre 1987, sempre titolare del posto attribuito al signor Walker, la decisione che nomina quest' ultimo ad un posto non vacante non avrebbe potuto essere legittimamente adottata.
23. Lo dico subito, il Tribunale di primo grado ha chiaramente precisato, mediante constatazioni di fatto sovrane che si impongono alla Corte, che il signor Pitrone non aveva mai occupato il posto di capo del servizio specializzato attribuito al signor Walker, trattandosi di un posto nuovo, istituito a seguito di una modifica dell' organigramma della DG XXI (2). Il signor Pitrone non può quindi validamente sostenere dinanzi a voi che "l' 11 novembre 1987 è stato nominato un agente temporaneo ad un posto che era ancora giuridicamente occupato da un dipendente di ruolo".(3)
24. Ne consegue che i mezzi relativi alla portata della nota 6 novembre 1986 - che riguarda un posto distinto da quello attribuito al signor Walker con la decisione 11 novembre 1987 - sono inoperanti quanto alla valutazione della legittimità di quest' ultima decisione. Questa valutazione sarà quindi unicamente presa in esame con riguardo al mezzo relativo all' asserita violazione dell' art. 4 dello Statuto del personale.
25. A proposito della domanda di reintegrazione del signor Pitrone sono stati dedotti tre mezzi.
26. Il primo riguarda la violazione degli artt. 5, 7, 86-89 e dell' allegato IX dello Statuto del personale (4). Il signor Pitrone deduce, in sostanza, in primo luogo, che la nota 6 novembre 1986 non vale come "assegnazione" ad un altro posto e che egli è stato quindi mantenuto sempre nelle sue precedenti funzioni di responsabile dell' informatica alla DG XXI, in secondo luogo che il rifiuto di reintegrarlo in tali funzioni è un provvedimento disciplinare dissimulato.
27. La questione se la nota 6 novembre 1986 valga "assegnazione" ai sensi dell' art. 7 dello Statuto si risolve nel qualificare giuridicamente tale atto. Si tratta quindi di una questione di diritto sottoposta al vostro sindacato (5).
28. Avete affermato nella sentenza Hecq (6) che l' attribuzione, con semplice nota di servizio del superiore gerarchico, di un "compito temporaneo" a un dipendente di ruolo è un' assegnazione legittima quando viene effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti. Il signor Pitrone non dimostra che tali condizioni non siano state rispettate dall' APN.
29. D' altra parte, il ricorrente non può sostenere che la nota 6 novembre 1986 non valga "assegnazione" basandosi su "fatti" successivi all' effettuazione di questa, come l' omessa menzione di tale nota in un attestato rilasciato dalla Commissione o un non corretto inserimento della stessa nel suo fascicolo amministrativo.
30. Per sostenere che il rifiuto di reintegrarlo nelle sue precedenti funzioni costituisce un provvedimento disciplinare dissimulato, egli assume di essere stato condannato all' ozio dall' 11 novembre 1987 al 21 ottobre 1988, data di una nuova assegnazione alla divisione "relazioni con paesi europei a commercio di Stato".
31. Questa circostanza non è stata dedotta dinanzi al Tribunale. Si tratta comunque di una questione di fatto che la Corte non può prendere in esame.
32. Il primo mezzo può quindi essere solo disatteso.
33. Il secondo mezzo attiene alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dato che i superiori gerachici, stando alle asserzioni del signor Pitrone, si erano impegnati a reintegrarlo nel suo posto.
34. A questo proposito, il Tribunale ha già definitivamente statuito che
"non si può ritenere, esaminandone il contenuto, che la nota del direttore generale del 6 novembre 1986 abbia potuto rappresentare per il ricorrente l' espressione di una precisa assicurazione di essere riassegnato al suo precedente posto" (7).
35. Questo secondo mezzo, puramente fattuale, deve quindi essere dichiarato irricevibile.
36. Il terzo mezzo riguarda la violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto, il quale dispone che "ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto dev' essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate".
37. Il ricorrente sostiene che, qualora la nota 6 novembre 1986 dovesse essere interpretata come implicante la vacanza del posto che egli occupava, essa sarebbe nulla per difetto di motivazione.
38. Osservo che, ove dovesse essere interpretata come contenente una decisione del genere, detta nota, come è stato rilevato dal Tribunale di primo grado (8), non è stata comunque tempestivamente contestata dall' interessato secondo le modalità prescritte dagli artt. 90 e 91 dello Statuto e non è quindi più impugnabile.
39. Questo mezzo non può quindi essere accolto.
40. Con un ultimo mezzo, il signor Pitrone sostiene che la nomina del signor Walker, l' 11 novembre 1987, come agente temporaneo capo del servizio specializzato XXI-01 è stata decisa in violazione dell' art. 4 dello Statuto, il quale dispone che le nomine devono servire solo a coprire posti vacanti e prescrive che le vacanze di posti siano portate a conoscenza del personale non appena l' autorità che ha il potere di nomina decida di provvedere a coprire tali posti. Secondo il signor Pitrone, non vi era, nel caso di specie, vacanza di posto poiché il posto era sempre occupato da lui.
41. Rilevo, con la Commissione, che il Tribunale ha respinto tale mezzo con il motivo principale che il richiamato articolo 4 riguarda solamente i posti occupati da dipendenti di ruolo delle Comunità e non si applica per analogia a quelli occupati da agenti temporanei (9).
42. Quest' ultimo mezzo, infondato, deve quindi essere respinto.
43. Concludo, di conseguenza, per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese a norma degli artt. 69, n. 2, e 122 del regolamento di procedura.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - Causa T-46/89, Racc. pag. II-577.
(2) - (...) il ricorrente non ha mai occupato il posto di capo del servizio specializzato XXI-01, bensì quello di responsabile dell' informatica alla DG XXI, come egli stesso riconosce nella replica ; sentenza del Tribunale, già citata, punto 27 della motivazione; v. pure il testo della decisione 11 novembre 1987 in allegato I della comparsa di risposta: sono sostituite tre unità direttamente collegate al direttore generale: - il servizio specializzato XXI-01 informatizzazione ed elaborazione dati assume una parte dei compiti della precedente divisione XXI/A/3 (...) il sig. Walker (...) viene (...) nominato capo del nuovo servizio specializzato XXI-01 .
(3) - Pag. 4 del ricorso.
(4) - Sul procedimento disciplinare.
(5) - V. in tal senso, le conclusioni dell' avv. generale Giuseppe Tesauro nella causa Schwedler, sentenza 28 novembre 1991 (causa C-132/90 P, Racc. pag. I-5745, in particolare pag. I-5756, punto 2 della motivazione).
(6) - Sentenza 7 marzo 1990, (cause C-116/88 e C-149/88, Racc. pag. I-625, punti 10-16 della motivazione).
(7) - Punto 43 della sentenza del Tribunale.
(8) - Punto 51 della sentenza del Tribunale.
(9) - Punto 26 della sentenza del Tribunale.
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