Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all' esportazione - Pagamento anticipato - Rimborso degli importi indebitamente percepiti - Prodotto esportato corrispondente a quello dichiarato, ma avente caratteristiche che giustificano un tasso di restituzione inferiore - Rimborso calcolato in base alla differenza tra la restituzione pagata anticipatamente e quella effettivamente dovuta - Determinazione della restituzione effettivamente dovuta - Applicazione del tasso previsto per il calcolo in caso di pagamento anticipato delle restituzioni
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 565/80, art. 4, nn. 5 e 6; regolamento (CEE) della Commissione n. 798/80, artt. 2 e 10, n. 4, lett. a), b) e c) ))
Massima
Qualora un operatore economico ammesso a fruire del pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione si sia impegnato, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 798/80, ad esportare farina avente tenore in ceneri da 0 a 520 mg/100 g, e gli venga contestato di avere, per motivi non configuranti un caso di forza maggiore, esportato in realtà una farina con tenore in ceneri notevolmente superiore, l' ammontare delle somme che l' operatore deve rimborsare è determinato dalle disposizioni dell' art. 10, n. 4, lett. b) e c), di detto regolamento. In un caso del genere, in cui il prodotto effettivamente esportato corrisponde a quello indicato nella dichiarazione di pagamento e solo differiscono - tanto da giustificare l' applicazione di un tasso di restituzione inferiore - le caratteristiche del prodotto, vanno applicate, poiché lo scopo della normativa è quello di evitare l' arricchimento senza causa degli operatori, tali disposizioni, che limitano l' ammontare delle somme da rimborsare al credito senza causa di cui l' operatore si è giovato, e non quelle che sanzionano il superamento dei termini assegnati all' operatore, contenute nell' art. 10, n. 4, lett. a).
La restituzione effettiva cui l' operatore ha diritto ai sensi delle predette disposizioni si calcola applicando il tasso previsto dall' art. 4, nn. 5 e 6, del regolamento n. 565/80, vale a dire quello che sarebbe stato applicato se il prodotto effettivamente esportato fosse stato indicato esattamente nella dichiarazione di pagamento.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-5/90 e C-206/90,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra (procedimento C-5/90)
Bremer Rolandmuehle Erling & Co.,
Kurt A. Becher GmbH & Co KG
e
Hauptzollamt di Amburgo-Jonas,
domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 10, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1980, n. 798, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (GU L 87, pag. 42), nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1985, n. 3445 (GU L 328, pag. 13), nonché sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 26 giugno 1980, n. 1633, che fissa le restituzioni applicabili all' esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (GU L 162, pag. 45),
e tra (procedimento C-206/90)
Bremer Rolandmuehle Erling & Co.,
Getreide-Import GmbH
e
Hauptzollamt di Amburgo-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 10, n. 4, del regolamento (CEE) 31 marzo 1980, n. 798, nella versione di cui al regolamento (CEE) 6 dicembre 1985, n. 3445,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. R. Joliet, presidente di sezione, F.Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.A. Pompe, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Bremer Rolandmuehle Erling & Co., dall' avv. Heinrich Bohnen, dello studio Schackow & Associati, del foro di Brema,
- per la Kurt A. Becher GmbH & Co. KG, dall' avv. Peter Streck, dello studio Mielke & Streck, del foro di Amburgo,
- per la Getreide-Import GmbH, dall' avv. Juergen Guendisch, dello studio Modest, Guendisch, Landry, del foro di Amburgo,
- per lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, dal sig. Eckart Bollmann e poi dal sig. Eberhard von Reden, Regierungsdirektoren, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 24 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 novembre 1989, pervenuta in cancelleria l' 8 gennaio 1990, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti l' una sull' interpretazione dell' art. 10, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1980, n. 798, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli (GU L 87, pag. 42), nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1985, n. 3445 (GU L 328, pag. 13), e l' altra sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 26 giugno 1980, n. 1633, che fissa le restituzioni applicabili all' esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala (GU L 162, pag. 45).
2 Con ordinanza 8 maggio 1990, pervenuta in cancelleria il 6 luglio seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale identica alla prima questione di cui alla citata ordinanza 21 novembre 1989.
3 Le questioni di cui all' ordinanza 21 novembre 1989, nel procedimento C-5/90, sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra le imprese Bremer Rolandmuehle Erling & Co. (in prosieguo: la "Bremer Rolandmuehle") e Kurt A. Becher GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Becher"), riunite in un consorzio, da una parte, e lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas (in prosieguo: lo "Hauptzollamt"), dall' altra; quest' ultimo pretende dalle imprese suddette il rimborso delle restituzioni all' esportazione che esse hanno ricevuto sotto forma di pagamento anticipato ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5).
4 Come emerge dall' ordinanza di rinvio, il 27 novembre 1980 la Bremer Rolandmuehle e la Becher ponevano 10 533 837 kg di frumento sotto controllo doganale in conformità al regolamento n. 565/80.
5 Nella dichiarazione di pagamento si diceva che il frumento posto sotto controllo doganale sarebbe stato utilizzato per la produzione e l' esportazione di una farina avente tenore in ceneri compreso tra 0 e 520 mg/100 g.
6 Le due imprese ottenevano il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione.
7 Ulteriori accertamenti rivelavano che la farina effettivamente esportata in Polonia, Yemen del Nord, Yemen del Sud e Unione sovietica aveva in realtà un tenore in ceneri notevolmente superiore a 520 mg/100 g.
8 Lo Hauptzollamt chiedeva allora alle imprese il rimborso delle restituzioni anticipatamente pagate, rinunciando tuttavia a chiedere il versamento della maggiorazione prevista dall' art. 7, n. 1, del regolamento n. 798/80. Esso ammetteva che le somme che le imprese dovevano rimborsare potessero compensarsi con le restituzioni dovute alle imprese stesse, calcolate in conformità alle norme generali di cui al regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1). Per calcolare dette restituzioni occorreva, secondo lo Hauptzollamt, applicare alle esportazioni effettuate successivamente alla scadenza, il 30 novembre 1980, del termine di validità del certificato di fissazione anticipata, il tasso di restituzione vigente il giorno dell' esportazione. Detto tasso era, per le esportazioni in Unione Sovietica, pari a 0 ECU.
9 Adito dalle imprese con un ricorso diretto contro i provvedimenti dello Hauptzollamt che disponevano il rimborso delle restituzioni, il Finanzgericht di Amburgo dichiarava che il caso di specie doveva essere disciplinato dall' art. 10, n. 4, lett. c), del regolamento n. 798/80. Ne deduceva che, per calcolare l' importo delle restituzioni dovute alle imprese per i prodotti effettivamente esportati, occorreva applicare i tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità all' art. 4, nn. 5 e 6, del regolamento n. 565/80, e che tali restituzioni potevano essere compensate con le somme che gli esportatori dovevano rimborsare.
10 Avverso la sentenza del Finanzgericht le parti ricorrevano in cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof. Tale giudice rilevava che una precedente sentenza della Corte del 5 febbraio 1987 (causa 288/85, Plange Kraftfutterwerke, Racc. pag. 611), pronunciata in una causa analoga, non aveva accertato quali fossero le norme comunitarie da applicare per calcolare le restituzioni qualora l' operatore, dopo aver fruito del pagamento anticipato delle restituzioni, avesse esportato un prodotto avente caratteristiche diverse da quelle menzionate nella dichiarazione di pagamento.
11 Secondo il Bundesfinanzhof, la rilevanza della questione nel caso di specie consisteva nel fatto che alla soluzione era subordinata, per il calcolo della restituzione effettivamente dovuta all' operatore, l' applicazione del regolamento n. 1633/80, che fissava a 0 ECU il tasso di restituzione per le esportazioni in Unione Sovietica.
12 Di conseguenza, il Bundesfinanzhof sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il diritto comunitario, e in particolare l' art. 10, n. 4, del regolamento (CEE) n. 798/80, nella versione del regolamento (CEE) n. 3445/85, vada interpretato nel senso che il destinatario del pagamento anticipato di restituzioni all' esportazione ex art. 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, il quale all' atto della relativa domanda si era obbligato ex art. 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 ad esportare farina con un tenore in ceneri da 0 a 520 mg/100g, poi esportando in realtà farina con tenore in ceneri superiore a 520 mg/100g, debba restituire l' intero importo del pagamento anticipato e possa solo domandare in suo luogo le restituzioni all' esportazione per le merci effettivamente esportate, in conformità al regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se sia valida la disposizione del regolamento (CEE) n. 1633/80 che ha fissato a 0 ECU l' ammontare delle restituzioni all' esportazione verso l' URSS.
In caso di soluzione negativa di tale questione: se in tale ipotesi l' esportatore vada considerato, date certe condizioni, come se non fosse stata sospesa la restituzione per le esportazioni verso l' URSS".
13 La questione pregiudiziale di cui all' ordinanza 8 maggio 1990, nel procedimento C-206/90 è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra le imprese Bremer Rolandmuehle e Getreide-Import GmbH (in prosieguo: la "Getreide-Import"), riunite in un consorzio, e lo Hauptzollamt.
14 Il 28 novembre 1980 le due imprese avevano posto sotto controllo doganale 7 682 779 kg di frumento per esportarli, sotto forma di farina avente tenore in ceneri da 0 a 520 mg/100 g, nello Yemen del Nord. Esse si avvalevano delle citate disposizioni relative al pagamento anticipato delle restituzioni.
15 Come nel caso precedente, lo Hauptzollamt, accertato che la farina effettivamente esportata aveva un tenore in ceneri notevolmente superiore a quello indicato, chiedeva il rimborso delle restituzioni.
16 Il Bundesfinanzhof, adito per la cassazione della sentenza con la quale il Finanzgericht di Amburgo aveva statuito in merito ad un ricorso delle due imprese, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte una questione pregiudiziale identica alla prima questione proposta nel procedimento C-5/90.
17 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione sollevata nel procedimento C-5/90 e sulla questione unica sollevata nel procedimento C-206/90
18 Nelle questioni in oggetto il giudice a quo prospetta esclusivamente il caso in cui il tenore in ceneri della farina effettivamente esportata sia notevolmente superiore a quello indicato nella dichiarazione di pagamento, implicitamente riferendosi alla nomenclatura utilizzata, all' epoca dei fatti, dai regolamenti relativi alle restituzioni all' esportazione. Tali regolamenti, per le farine di grano tenero, determinano il tasso di restituzione applicabile a seconda di sei diversi tenori in ceneri (da 0 a 520 mg/100 g, da 521 a 600 mg/100 g, da 601 a 900 mg/100 g, da 901 a 1100 mg/100 g, da 1101 a 1650 mg/100 g e da 1651 a 1900 mg/100 g), con tasso di restituzione decrescente - a parte i casi in cui è pari a 0 - in funzione dell' aumento di tale tenore.
19 Per risolvere la questione occorre determinare in primo luogo le norme comunitarie da applicare nel caso prospettato dal giudice nazionale e quindi il tasso di restituzione da prendere in considerazione, ai sensi di dette norme, per calcolare la restituzione effettivamente dovuta all' operatore interessato.
20 Occorre preliminarmente esporre il contesto normativo del regime del pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione.
21 Il regolamento n. 565/80 istituisce per taluni prodotti agricoli, tra cui quelli elencati nel regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, modificato, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), un regime di pagamento anticipato delle restituzioni per l' esportazione in paesi terzi. Come si evince dal terzo considerando del regolamento n. 565/80, scopo di tale sistema, che si applica alle esportazioni di prodotti agricoli trasformati a partire da prodotti di base comunitari, è quello di garantire un equilibrio tra queste operazioni e l' impiego di prodotti base provenienti dai paesi terzi ammessi al regime di perfezionamento attivo.
22 Le modalità di applicazione di tale regolamento sono state precisate con regolamento 31 marzo 1980, n. 798.
23 Ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 565/80, all' esportatore viene pagato un importo pari alla restituzione all' esportazione non appena i prodotti base sono posti sotto controllo doganale. In conformità al n. 5 dello stesso articolo, il tasso della restituzione all' esportazione, salvo nel caso di fissazione anticipata, è quello in vigore il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale. In caso di fissazione anticipata della restituzione, il giorno in cui i prodotti di base sono posti sotto controllo doganale deve, ai sensi del n. 6, essere preso in considerazione per determinare gli eventuali aggiustamenti del tasso di restituzione applicabile.
24 Il beneficio del regime del pagamento anticipato delle restituzioni è subordinato alla presentazione alle autorità doganali - e all' accettazione da parte loro - di una "dichiarazione di pagamento", il cui contenuto è definito dall' art. 2, n. 2, del regolamento n. 798/80. Essa deve, in particolare, contenere una descrizione dei prodotti esportati in conformità alla nomenclatura delle restituzioni nonché, ove necessario ai fini della determinazione della restituzione, indicare la composizione dei prodotti stessi.
25 L' esportatore deve, ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 798/80, costituire una cauzione pari all' importo della restituzione, cui sono aggiunti gli eventuali importi compensativi monetari positivi ed una maggiorazione del 20% della somma così ottenuta. A norma della seconda frase della stessa disposizione, la maggiorazione non può essere inferiore a 3 ECU/100 kg di peso netto del prodotto esportato.
26 L' esportatore deve ottemperare a quanto prescritto dall' art. 11 del regolamento n. 798/80, che fissa i termini entro i quali i prodotti base possono rimanere sotto controllo doganale ai fini della loro trasformazione, nonché i termini entro i quali i prodotti trasformati devono essere esportati dopo la fine del controllo doganale. Come sottolinea l' avvocato generale al punto 21 delle conclusioni, l' applicazione di questi termini può, di fatto, prolungare la validità del certificato di fissazione anticipata.
27 L' art. 10, n. 4, del regolamento precisa i casi in cui l' esportatore che si sia avvalso del regime del pagamento anticipato delle restituzioni è tenuto a rimborsare o a versare determinate somme. Esso è stato modificato dal regolamento 6 dicembre 1985, n. 3445, applicabile, su richiesta degli interessati, ai casi in esame.
28 Nella versione risultante da quest' ultimo regolamento, tale norma, sulla quale verte la questione pregiudiziale, dispone quanto segue:
"Salvo caso di forza maggiore, è richiesto il rimborso degli importi seguenti:
a) se i termini di cui all' articolo 11 non sono stati rispettati:
- un importo pari alla cauzione;
b) se i termini di cui all' articolo 11 sono stati rispettati, ma il diritto alla restituzione riguarda un importo inferiore a quello di cui al paragrafo 1, lettera b), e quando la maggiorazione minima prevista dall' articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, non è stata applicata:
- qualora sia d' applicazione l' articolo 7, paragrafo 3, un importo pari alla cauzione, diminuito dell' importo della restituzione effettiva e dell' eventuale importo compensativo monetario negativo, questi ultimi due importi maggiorati del 20 %;
- negli altri casi, un importo pari alla cauzione, diminuito dell' importo della restituzione effettiva e dell' importo compensativo monetario positivo eventualmente dovuto, maggiorato del 20 %;
c) se i termini di cui all' articolo 11 sono stati rispettati, ma il diritto alla restituzione riguarda un importo inferiore a quello di cui al paragrafo 1, lettera b), e quando è stata applicata la maggiorazione minima prevista dall' art. 7, paragrafo 1, seconda frase:
- un importo pari alla differenza tra l' importo anticipato e l' importo dovuto, differenza aumentata della percentuale che esprime la relazione tra la maggiorazione minima e l' importo anticipato".
Sulle disposizioni comunitarie applicabili al caso prospettato dal giudice nazionale
29 L' art. 10, nn. 4 e 5, del regolamento n. 798/80 disciplina, ai sensi dell' art. 6, secondo comma, del regolamento n. 565/80, per la cui attuazione è stato adottato, tutti i casi in cui il destinatario del pagamento anticipato delle restituzioni non vi abbia diritto ovvero abbia diritto soltanto a restituzioni di importo inferiore. Il n. 5 contiene disposizioni specifiche relative alla sola ipotesi della forza maggiore. Il n. 4 deve, di conseguenza, essere considerato applicabile a tutti gli altri casi, tra i quali quello prospettato dal giudice nazionale, in cui non sia fatta valere una situazione di forza maggiore.
30 Esso distingue il caso, di cui alla lett. a), nel quale l' operatore non ha osservato i termini fissati dall' art. 11 del regolamento n. 798/80, dai casi, di cui alle lett. b) e c), nei quali l' importo della "restituzione effettiva", cioè della restituzione dovuta, risulta inferiore a quello della restituzione anticipatamente pagata. Nel primo caso, l' operatore è tenuto a versare un importo pari alla cauzione. Nel secondo caso, l' operatore deve, seguendo determinate modalità, rimborsare la differenza tra la restituzione anticipata e quella dovuta, e versare una maggiorazione pari al 20% dell' ammontare di tale differenza, ovvero una maggiorazione minima.
31 La Commissione ritiene che il caso cui si riferisce il giudice nazionale sia riconducibile all' art. 10, n. 4, lett. a), del regolamento n. 798/80, in quanto i termini fissati dall' art. 11 devono necessariamente essere considerati superati qualora le caratteristiche del prodotto esportato differiscano da quanto indicato nella dichiarazione di pagamento. Le disposizioni del n. 4, lett. b) e c), secondo la Commissione e lo Hauptzollamt, non sarebbero applicabili, in quanto riguarderebbero il caso in cui l' importo inferiore della restituzione dovuta risulti da una modifica, rispetto alle indicazioni contenute nella dichiarazione di pagamento, delle quantità o della destinazione dei prodotti esportati.
32 Quest' interpretazione dev' essere disattesa.
33 In primo luogo, l' art. 11 del regolamento n. 798/80 riguarda unicamente i termini entro i quali il prodotto di base può rimanere sotto controllo doganale ed entro i quali il prodotto trasformato dev' essere esportato dopo il controllo stesso. Esso non contiene alcuna indicazione in ordine alle caratteristiche del prodotto effettivamente esportato rispetto a quelle menzionate nella dichiarazione di pagamento.
34 In secondo luogo, né il tenore letterale né lo scopo delle disposizioni dell' art. 10, n. 4, lett. b) e c), consentono di escludere il caso prospettato dal giudice nazionale dal loro ambito di applicazione. Tali disposizioni, che definiscono i diritti e gli obblighi dell' esportatore qualora l' importo della restituzione anticipatamente pagata superi quello della restituzione dovuta, devono trovare applicazione, in mancanza di espresse disposizioni contrarie, segnatamente nel caso in cui il prodotto effettivamente esportato corrisponda a quello indicato nella dichiarazione di pagamento e solo differiscano - tanto da giustificare l' applicazione di un tasso di restituzione inferiore - le caratteristiche del prodotto stesso.
35 Ciò ricorre, per l' appunto, nel caso in esame. Le farine menzionate nella dichiarazione di pagamento e quelle effettivamente esportate non possono infatti essere considerate prodotti diversi. Si tratta di farine appartenenti alla stessa voce della tariffa doganale e, come già detto, soggette alla stessa disciplina comunitaria, che, nella determinazione del tasso di restituzione applicabile alla merce "farine di frumento (grano) tenero", distingue sei categorie di tenore in ceneri. Nella fattispecie è controversa solo l' applicazione di un tasso di restituzione inferiore in conseguenza della classificazione della farina esportata in una categoria diversa da quella menzionata nella dichiarazione di pagamento.
36 Occorre infine far riferimento alle finalità perseguite dalla normativa comunitaria in esame. Nella citata sentenza 5 febbraio 1987, la Corte ha dichiarato che le norme allora vigenti, precedenti il regolamento n. 798/80, avevano lo scopo di evitare l' arricchimento senza giusta causa dell' operatore economico che avesse fruito di un credito a titolo gratuito, ove fosse risultato che la restituzione pagata prima del momento stesso della trasformazione dei prodotti esportati non gli era dovuta. Orbene, secondo la Corte, il credito a titolo gratuito di cui aveva fruito l' operatore in un caso analogo a quello ora esaminato non si estendeva all' intera restituzione effettivamente pagata in anticipo, ma corrispondeva a detta restituzione meno l' importo della restituzione a cui l' operatore aveva diritto. In base a questa differenza tra le due restituzioni doveva pertanto essere calcolata la maggiorazione dovuta dall' operatore. I principi elaborati da questa giurisprudenza possono valere per l' applicazione del regolamento n. 798/80, il cui scopo è identico a quello della normativa precedente. L' applicazione, caldeggiata dalla Commissione, dell' art. 10, n. 4, lett. a), del regolamento al caso prospettato dal giudice nazionale costringerebbe l' operatore, in violazione di tali principi, a rimborsare una somma pari alla cauzione, e cioè superiore persino a quella corrispondente all' intera restituzione pagata anticipatamente. Conforme alla finalità della normativa in esame è invece l' applicazione dell' art. 10, n. 4, lett. b) ovvero c), del regolamento n. 798/80, che in un caso del genere limita l' importo delle somme da rimborsare al credito senza giusta causa di cui l' operatore si sia giovato, aumentato di una maggiorazione a guisa di penalità.
37 Il caso prospettato dal giudice nazionale è pertanto riconducibile a queste ultime disposizioni dell' art. 10, n. 4, e cioè alla lett. c), ove sia stata applicata la maggiorazione minima prevista dall' art. 7, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 798/80, ovvero alla lett. b), nel caso contrario.
Sul tasso di restituzione
38 Con la questione in esame il giudice a quo chiede inoltre se, per calcolare la restituzione che l' operatore può effettivamente esigere, occorra applicare il tasso di restituzione di cui all' art. 4, nn. 5 e 6, del regolamento n. 565/80, ovvero trovi applicazione, dopo la scadenza del termine di validità del certificato di fissazione anticipata, il tasso di restituzione vigente il giorno dell' esportazione previsto dalle disposizioni generali dell' art. 3 del regolamento n. 2730/79.
39 Qualora, come nel caso cui si riferisce il giudice nazionale, le caratteristiche del prodotto effettivamente esportato differiscano da quelle indicate nella dichiarazione di pagamento, l' arricchimento senza causa dell' operatore corrisponde alla differenza, calcolata in base al tasso di restituzione previsto dall' art. 4 del regolamento n. 565/80, tra l' importo della restituzione anticipatamente pagata e quello della restituzione che egli avrebbe dovuto ottenere per il prodotto effettivamente esportato se questo fosse stato esattamente descritto nella dichiarazione di pagamento. Ai fini del calcolo della restituzione effettiva, si dovrà pertanto tener conto del tasso di restituzione applicabile ai sensi del regolamento n. 565/80, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni.
40 Va sottolineato che quest' interpretazione è l' unica che possa garantire l' applicazione di una sanzione effettiva. L' applicazione del tasso di restituzione di cui all' art. 3 del regolamento n. 2730/79 potrebbe costituire infatti non una sanzione, ma anzi un vantaggio per l' operatore nell' eventualità in cui il tasso di restituzione sia aumentato tra la data della fissazione anticipata o dell' assoggettamento a controllo doganale del prodotto base e la data di esportazione del prodotto trasformato.
41 La questione sollevata dev' essere quindi risolta nel senso che, qualora un operatore economico si sia impegnato, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 798/80, ad esportare farina avente tenore in ceneri da 0 a 520 mg/100 g, e gli venga contestato di avere, per motivi non configuranti un caso di forza maggiore, esportato in realtà una farina con tenore in ceneri notevolmente superiore, l' ammontare delle somme che l' operatore deve versare è determinato dalle disposizioni dell' art. 10, n. 4, lett. b) o c), del regolamento n. 798/80. Per calcolare la restituzione effettiva cui l' operatore ha diritto ai sensi di tali disposizioni, dev' essere applicato il tasso di restituzione previsto dall' art. 4, nn. 5 e 6, del regolamento n. 565/80.
Sulla seconda questione sollevata nel procedimento C-5/90
42 Tale questione, vertente sulla validità del regolamento n. 1633/80, in cui il tasso di restituzione per le esportazioni in Unione Sovietica è fissato a 0 ECU, è stata subordinata dal giudice nazionale all' ipotesi in cui la Corte risolvesse la prima questione nel senso che il tasso di restituzione applicabile per calcolare la restituzione spettante all' operatore economico nel caso prospettato è quello previsto dal regolamento n. 2730/79.
43 Poiché la Corte non si è pronunziata in tal senso, non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanze 21 novembre 1989 e 8 maggio 1990, dichiara:
Qualora un operatore economico si sia impegnato, ai sensi dell' art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 31 marzo 1980, n. 798, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli, ad esportare farina avente tenore in ceneri da 0 a 520 mg/100 g, e gli venga contestato di avere, per motivi non configuranti un caso di forza maggiore, esportato in realtà una farina con tenore in ceneri notevolmente superiore, l' ammontare delle somme che l' operatore deve versare è determinato dalle disposizioni dell' art. 10, n. 4, lett. b) o c), del regolamento n. 798/80. Per calcolare la restituzione effettiva cui l' operatore ha diritto ai sensi di tali disposizioni, dev' essere applicato il tasso di restituzione previsto dall' art. 4, nn. 5 e 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli.
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