Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Trasporti - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Impresa - Nozione
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 15))
2. Trasporti - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Obbligo da parte degli Stati membri di punire le violazioni della normativa comunitaria - Portata - Obbligo di introdurre nel diritto nazionale la responsabilità penale delle persone giuridiche - Mancanza - Obbligo di istituire un sistema di responsabilità oggettiva - Mancanza
(Trattato CEE, art. 5; regolamento del Consiglio n. 3820/85, artt. 15 e 17, n. 1)
Massima
1. Il termine "impresa" di cui all' art. 15 del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, riguarda un soggetto di diritto autonomo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che svolge in modo duraturo un' attività di trasporto e che ha il potere di organizzare e di controllare il lavoro dei conducenti e dei membri dell' equipaggio.
2. L' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, limitandosi a stabilire che gli Stati membri puniscono con sanzioni le violazioni delle norme stabilite da detto regolamento, non può far sorgere, al pari dell' art. 5 del Trattato CEE, l' obbligo per gli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell' art. 15 del regolamento, che pone specifici obblighi di impegno a carico dell' impresa, distinti da quelli imposti ai conducenti, possono essere punite mediante l' applicazione di disposizioni conformi ai principi fondamentali del diritto penale nazionale, purché le sanzioni che ne conseguono abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Peraltro, poiché gli Stati membri conservano un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, purché esse siano adeguate, non è imposto né è vietato ad essi di istituire un sistema di responsabilità oggettiva a carico dell' impresa in caso d' inosservanza degli obblighi da parte dei suoi preposti.
Parti
Nel procedimento C-7/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Politierechtbank di Hasselt (Belgio), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
Paul Vandevenne,
Marc Wilms,
Jozef Mesotten,
NV Wilms Transport,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo tedesco, dai sigg. Ernst Roeder, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, e Joachim Karl, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla Rosemary Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità d' agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. D. Wyatt, in qualità di agente, del governo italiano e della Commissione all' udienza del 15 gennaio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 febbraio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 dicembre 1989, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 1990, la Politierechtbank di Hasselt (Belgio) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale promosso contro il sig. Vandevenne, autista alle dipendenze dell' impresa Wilms Transport, a causa dell' inosservanza dei periodi di guida e di riposo stabiliti dagli artt. 6, 7 e 8 del regolamento n. 3820/85, e contro i sigg. Wilms e Mesotten, quali datore di lavoro, dipendente o rappresentante della Wilms Transport, per avere omesso di fare rispettare gli stessi articoli da parte del sig. Vandevenne. L' impresa Wilms Transport veniva citata in quanto civilmente responsabile dei sigg. Vandevenne e Mesotten.
3 Nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla Politierechtbank si è discusso sull' interpretazione dell' art. 15 del regolamento n. 3820/85. Ai sensi di questo articolo:
"1. L' impresa organizza il lavoro dei conducenti in modo che siano in grado di osservare le appropriate disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. L' impresa verifica periodicamente che questi due regolamenti siano stati osservati. Se si accertano infrazioni, l' impresa adotta i provvedimenti necessari per impedirne il ripetersi".
4 La Politierechtbank ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Quale sia il significato del termine 'impresa' di cui all' art. 15 del regolamento (CEE) n. 3820/85.
2) Se nella redazione di tale articolo si sia inteso introdurre, anche negli Stati membri in cui tale istituto non è conosciuto o lo è meno, la responsabilità penale delle persone giuridiche.
Oppure, se il giudice nazionale conservi la possibilità di continuare ad applicare i principi di base del diritto penale nazionale, poiché la funzione sanzionatoria del regolamento si è realizzata a seguito di una legge nazionale.
3) Se gli obblighi imposti all' impresa nell' articolo menzionato debbano essere definiti nel senso che comportano un obbligo di impegno o un obbligo di risultato, che determina in quanto tale una responsabilità oggettiva".
5 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
6 Si deve rilevare, in via preliminare, che la definizione di impresa ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 3820/85 dev' essere considerata con riguardo al sistema istituito dal regolamento e ai suoi obiettivi. A questo proposito, dal ventisettesimo 'considerando' del regolamento emerge che il Consiglio ha voluto sottolineare "l' importanza e la necessità di osservare il presente regolamento da parte dei datori di lavoro e dei conducenti".
7 Considerato in tale contesto, l' obiettivo principale dell' art. 15, n. 1, è quello di impedire che un conducente sia costretto dai suoi superiori gerarchici a svolgere il proprio lavoro in modo contrastante con le disposizioni del regolamento. Per lo stesso scopo, l' art. 10 del regolamento n. 3820/85 vieta taluni tipi di retribuzione, come ad esempio l' attribuzione di premi in funzione delle distanze percorse, che potrebbero essere tali da indurre un conducente a compromettere la sicurezza stradale. Del pari, l' art. 15, n. 2, ha inteso istituire un controllo sull' osservanza delle disposizioni del regolamento interno all' impresa di trasporto e che rafforzi quello svolto dai pubblici poteri.
8 E' pertanto evidente che è priva di importanza la forma giuridica dell' impresa di cui all' art. 15, qualora si tratti di un soggetto di diritto autonomo che svolga in modo duraturo un' attività di trasporto; l' elemento decisivo è il potere di organizzazione e di controllo esercitato dall' impresa di cui trattasi sul modo in cui i conducenti e gli altri membri dell' equipaggio destinati ai trasporti su strada svolgono le loro mansioni.
9 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione nel senso che il termine "impresa" di cui all' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, riguarda un soggetto di diritto autonomo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che svolge in modo duraturo un' attività di trasporto e che ha il potere di organizzare e di controllare il lavoro dei conducenti e dei membri dell' equipaggio.
Sulla seconda questione
10 Occorre ricordare che, in forza dell' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla sua esecuzione. Tali disposizioni devono riguardare, fra l' altro, le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle norme ivi stabilite.
11 Come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 10 luglio 1990, Hansen, punto 17 della motivazione, causa C-326/88, Racc. pag. I-2911), qualora un regolamento comunitario non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione, ma faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni nazionali, gli Stati membri conservano un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni. Tuttavia, in conformità all' art. 5 del Trattato CEE, che impone agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario, essi devono vegliare a che le violazioni di un regolamento comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
12 Ne consegue che né l' art. 5 del Trattato né l' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85 obbligano uno Stato membro a introdurre nel proprio diritto nazionale un sistema penale specifico, quale la responsabilità penale delle persone giuridiche, onde garantire l' osservanza degli obblighi stabiliti dall' art. 15 del regolamento.
13 Si deve pertanto risolvere la seconda questione sollevata dal Politierechtbank nel senso che né l' art. 5 del Trattato CEE né l' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85 obbligano uno Stato membro ad introdurre nel proprio diritto nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell' art. 15 del regolamento n. 3820/85 possono essere punite mediante l' applicazione di disposizioni conformi ai principi fondamentali del diritto penale nazionale, purché le sanzioni che ne conseguono abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Sulla terza questione
14 Come emerge dalla summenzionata sentenza della Corte 10 luglio 1990, Hansen, punto 12 della motivazione, l' art. 15 del regolamento n. 3820/85 mira a creare obblighi specifici in capo al datore di lavoro distinti da quelli stabiliti per i conducenti dagli artt. 6, 7 e 8 del regolamento.
15 Dalla lettera stessa dell' art. 15 risulta che l' obbligo così creato è un obbligo di impegno: l' impresa è tenuta ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti in modo da consentire loro di conformarsi al regolamento n. 3820/85, a procedere a verifiche periodiche quanto all' osservanza del regolamento ed, eventualmente, ad adottare i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi delle infrazioni. Ne consegue che l' accertamento di una violazione del regolamento da parte di un conducente alle dipendenze di un' impresa non è sufficiente di per sé a provare che l' impresa è venuta meno ai propri obblighi.
16 L' art. 15 del regolamento n. 3820/85 non mira tuttavia a limitare la responsabilità dell' impresa a causa dei suoi dipendenti che non osservano i periodi di guida e di riposo. E' pertanto lecito per gli Stati membri creare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale a causa della violazione da parte di uno dei suoi dipendenti delle norme stabilite dagli artt. 6, 7 e 8 del regolamento. Tale responsabilità costituisce infatti un mezzo per garantire l' osservanza dei limiti stabiliti da questi articoli.
17 Tuttavia l' istituzione di siffatta responsabilità penale oggettiva in capo al datore di lavoro non è obbligatoria. Come si è precedentemente ricordato, l' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85 attribuisce agli Stati membri un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento, subordinato soltanto al rispetto degli obblighi derivanti dall' art. 5 del Trattato CEE. E' pertanto possibile che uno Stato membro rispetti detti obblighi, pur scegliendo di non istituire una responsabilità penale oggettiva in capo all' impresa.
18 Si deve pertanto risolvere la terza questione nel senso che il regolamento n. 3820/85 non prescrive né impedisce che gli Stati membri istituiscano un sistema di responsabilità penale oggettiva onde garantire l' osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Politierechtbank di Hasselt (Belgio) con ordinanza 22 dicembre 1989, dichiara:
1) Il termine "impresa" di cui all' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, riguarda un soggetto di diritto autonomo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che svolge in modo duraturo un' attività di trasporto e che ha il potere di organizzare e di controllare il lavoro dei conducenti e dei membri dell' equipaggio.
2) Né l' art. 5 del Trattato CEE né l' art. 17, n. 1, del regolamento n. 3820/85 obbligano uno Stato membro ad introdurre nel proprio diritto nazionale il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche. Le violazioni dell' art. 15 del regolamento n. 3820/85 possono essere punite mediante l' applicazione di disposizioni conformi ai principi fondamentali del diritto penale nazionale, purché le sanzioni che ne conseguono abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
3) Il regolamento n. 3820/85 non prescrive né impedisce che gli Stati membri istituiscano un sistema di responsabilità penale oggettiva onde garantire l' osservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento.
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