Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Norma nazionale che limita il cumulo di una pensione di vecchiaia con una pensione di invalidità - Modalità d' applicazione aventi l' effetto di sfavorire i lavoratori che abbiano prestato la loro attività in più Stati membri - Inammissibilità - Giustificazione tratta da difficoltà pratiche - Insussistenza
(Trattato CEE, artt. 7 e 48-51; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 3, n. 1)
Massima
Gli artt. 48-51 del Trattato e le disposizioni adottate per la loro applicazione, tra cui l' art. 3 del regolamento n. 1408/71, non consentono che un lavoratore, per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione, perda vantaggi previdenziali ad esso attribuiti dalla normativa di uno Stato membro, poiché una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore dall' esercitare tale diritto e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà. Essi devono quindi essere interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore migrante, beneficiario di una pensione di vecchiaia prevista dalla normativa di uno Stato membro e di prestazioni di un' assicurazione contro gli infortuni erogate da un ente previdenziale di un altro Stato membro, riceva, nel calcolo della quota di prestazioni da sospendere in base alle norme nazionali del primo Stato, un trattamento meno favorevole rispetto ad un lavoratore che, non essendosi avvalso del diritto alla libera circolazione, goda di entrambe le prestazioni in base alla normativa di uno stesso Stato membro. Una tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalle difficoltà pratiche che incontrerebbero gli enti previdenziali nel calcolo delle prestazioni dovute.
Parti
Nella causa C-10/90,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Maria Masgio,
e
Bundesknappschaft,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 7 e 48-51 del Trattato CEE nonché dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione aggiornata risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: V. Di Bucci, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Maria Masgio, dai sigg. Kurt Leingaertner e Gert Siller, dipendenti del servizio giuridico federale del Deutscher Gewerkschaftsbund, Kassel (Repubblica federale di Germania),
- per il governo del Regno del Belgio, dal sig. Philippe Busquin, ministro degli Affari sociali, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dal sig. Bernd Schulte, del Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, Monaco (Repubblica federale di Germania),
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Masgio e della Commissione all' udienza del 14 novembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 15 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 novembre 1989, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio successivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 7 e 48-51 del Trattato stesso nonché dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione aggiornata risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tale questione è stata sollevata nel corso di una controversia tra la sig.ra Maria Masgio, subentrata al marito nella causa principale, e la Bundesknappschaft (Cassa federale di previdenza sociale dei minatori, in prosieguo: la "Cassa") in ordine alle modalità di calcolo della pensione di vecchiaia spettante alla sig.ra Masgio a norma del regime minatori tedesco.
3 Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice nazionale emerge che la sig.ra Masgio è vedova di un cittadino italiano che ha lavorato per l' industria mineraria in Belgio e nella Repubblica federale tedesca. A partire dal 1972 il sig. Masgio percepiva una pensione per silicosi, erogata dall' organismo belga competente. In conformità della normativa belga, nel 1983 tale pensione veniva ridotta, poiché l' interessato fruiva, da questa data, di una pensione di vecchiaia belga.
4 Nel 1983, la Cassa riconosceva al sig. Masgio il diritto ad una pensione di vecchiaia a norma del regime minatori tedesco. La posizione giuridica dei minatori che fruiscono contemporaneamente di una tale pensione e di una pensione d' invalidità è disciplinata dai §§ 75, n. 1, e 76 a, della Reichsknappschaftsgesetz (legge tedesca in materia di previdenza sociale dei minatori, in prosieguo: la "RKG").
5 Il § 75, n. 1, prima frase, della RKG dispone che:
"in caso di cumulo tra una pensione minatori e prestazioni per infortunio a carico del regime obbligatorio di assicurazione contro gli infortuni, la pensione del regime di previdenza sociale dei minatori è sospesa se tale pensione (...) sommata a quella per infortunio (...) supera sia il 95% della retribuzione annua che serve di base per il calcolo delle prestazioni per infortunio, che il 95% della base di calcolo della pensione minatori".
6 A norma del § 76 a della RKG:
"1) Le disposizioni relative al cumulo di una pensione minatori con una pensione a carico del regime dell' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si applicano anche qualora una pensione per infortunio sul lavoro o per malattia professionale sia erogata da un ente avente sede fuori dall' ambito di applicazione territoriale della presente legge.
2) Nel caso di prestazioni erogate da un ente avente sede al di fuori dell' ambito di applicazione territoriale della presente legge, non si deve stabilire la retribuzione annua (...)".
7 Ai sensi del § 76 a della RKG, la Cassa stabiliva l' importo della pensione di vecchiaia spettante al sig. Masgio basandosi, nel calcolo della parte di tale pensione da assoggettare a sospensione, sull' importo lordo della pensione di invalidità belga, senza considerare la retribuzione annua che serve di base per il calcolo di quest' ultima prestazione.
8 A sostegno del ricorso proposto contro tale modalità del calcolo della pensione di vecchiaia del regime minatori tedesco, il sig. Masgio e, dopo il suo decesso, la sig.ra Masgio facevano valere che il § 76 a, n. 2, prima frase, della RKG era incompatibile con gli artt. 48-51 del Trattato e con l' art. 3 del citato regolamento n. 1408/71. Al riguardo, essi sostenevano che, nell' applicazione delle regole di sospensione, le prestazioni per infortunio percepite in un altro Stato membro dovevano essere equiparate alle pensioni per infortunio contemplate dal diritto tedesco, di modo che si deve determinare caso per caso una retribuzione annua per calcolare il massimale delle prestazioni che non dà luogo a sospensione. La retribuzione annua è infatti, di norma, più elevata della base di calcolo della pensione e pertanto la mancata determinazione della retribuzione annua comporterebbe, nel caso di prestazioni per infortunio straniere, la sospensione di una parte più consistente della pensione minatori, rispetto alle prestazioni erogate da un ente tedesco. Così, i lavoratori migranti che fruiscono di una pensione minatori tedesca e di una pensione di invalidità erogata da un ente previdenziale di un altro Stato membro sarebbero discriminati rispetto ai lavoratori che ricevono entrambe le prestazioni da un ente tedesco.
9 Ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione del diritto comunitario, il Bundessozialgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' applicazione e l' interpretazione degli artt. 7 e 48-51 del Trattato CEE nonché dell' art. 3 del regolamento n. 1408/71 comportino che gli iscritti alla previdenza sociale che percepiscano contemporaneamente una pensione in base a norme nazionali e prestazioni dell' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di un ente previdenziale di un altro Stato membro non possano ricevere, nel calcolo della sospensione da effettuare in base alle norme nazionali (nella fattispecie: combinato disposto dell' art. 76 a e dell' art. 75 della RKG), un trattamento meno favorevole rispetto agli iscritti che godano di entrambe le prestazioni in base alle norme nazionali".
10 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Tali elementi del fascicolo sono riprodotti solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 La questione posta dal giudice nazionale è diretta, in sostanza, a stabilire se gli artt. 7 e 48-51 del Trattato nonché l' art. 3, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71 vadano interpretati nel senso che ostino a che un lavoratore migrante, beneficiario di una pensione di vecchiaia ai sensi della normativa di uno Stato membro e di prestazioni in base ad un' assicurazione contro gli infortuni erogate da un ente di un altro Stato membro, riceva, nel calcolo della parte di prestazioni da sospendere in base alle norme nazionali del primo Stato, un trattamento meno favorevole rispetto ad un lavoratore che, non essendosi avvalso del diritto alla libera circolazione, gode di entrambe le prestazioni in base alla normativa di uno stesso Stato membro.
12 Per risolvere tale questione bisogna anzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza (v. sentenza 30 maggio 1989, Commissione / Grecia, punti 12 e 13 della motivazione, causa 305/87, Racc. pag. 1461), il principio generale del divieto di discriminazioni effettuate in base alla nazionalità, previsto dall' art. 7, primo comma, del Trattato, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione.
13 Orbene, si deve constatare che il principio generale del divieto di discriminazioni effettuate in base alla nazionalità, sancito dall' art. 7 del Trattato, è stato attuato e concretizzato, per quanto concerne i lavoratori subordinati, dagli artt. 48-51 del Trattato stesso, nonché dagli atti delle istituzioni comunitarie adottati sulla base di tali norme, in particolare, dal citato regolamento n. 1408/71.
14 Da una parte infatti l' art. 48, n. 2, del Trattato dispone che la libera circolazione dei lavoratori
"implica l' abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro".
15 D' altra parte, ai sensi dell' art. 3, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71,
"le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento".
16 A tale proposito va sottolineato che tali disposizioni devono essere interpretate alla luce del loro scopo, che consiste nel contribuire, segnatamente in materia di previdenza sociale, all' istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori migranti, principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità (v., ad esempio, sentenze 12 ottobre 1978, Belbouab, punto 5 della motivazione, causa 10/78, Racc. pag. 1915; 25 febbraio 1986, Spruyt, punto 18 della motivazione, causa 284/84, Racc. pag. 685; 2 maggio 1990, Winter-Lutzins, punto 13 della motivazione, causa C-293/88, Racc. pag. I-1623).
17 In tale prospettiva, la Corte ha già dichiarato che gli artt. 48-51 del Trattato, nonché gli atti comunitari adottati per la loro applicazione, e segnatamente il citato regolamento n. 1408/71 hanno lo scopo di evitare che un lavoratore che avvalendosi del diritto alla libera circolazione, abbia prestato attività in più di uno Stato membro riceva un trattamento meno favorevole di chi ha compiuto l' intera carriera lavorativa in un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze 5 maggio 1977, Jansen, punto 12 della motivazione, causa 104/76, Racc. pag. 829, e 10 marzo 1983, Baccini, punto 17 della motivazione, causa 232/82, Racc. pag. 583).
18 Così, la Corte ha ammesso, più in particolare (v., ad esempio, sentenze 21 ottobre 1975, Petroni, punto 13 della motivazione, causa 24/75, Racc. pag. 1149; 9 luglio 1980, Gravina, punto 6 della motivazione, causa 807/79, Racc. pag. 2205; 25 febbraio 1986, Spruyt, citata, punto 19 della motivazione; 2 maggio 1990, Winter-Lutzins, citata, punto 14 della motivazione), che lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori, a seguito dell' esercizio del loro diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Infatti una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v. sentenze 22 febbraio 1990, Bronzino, punto 12 della motivazione, causa C-228/88, Racc. pag. I-531, e Gatto, punto 12 della motivazione, causa C-12/89, Racc. pag. I-557).
19 Orbene, per quanto concerne una norma del tipo di quella controversa dinanzi al giudice nazionale, va rilevato che, pur applicandosi indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, essa può sfavorire i lavoratori migranti, in materia di previdenza sociale, rispetto ai lavoratori che hanno esercitato attività in un solo Stato membro.
20 Infatti, una normativa quale quella controversa nella causa principale prevede che, in caso di cumulo tra prestazioni per infortunio erogate da uno Stato membro e una pensione di vecchiaia dovuta dal medesimo Stato, l' ente previdenziale nazionale incaricato di determinare l' importo della pensione da sospendere debba prendere in considerazione sia la retribuzione annua che serve di base per il calcolo delle prestazioni per infortunio che la base di calcolo della pensione e debba applicare, dei due massimali, quello che comporta una minore riduzione della pensione. Invece, in forza di una normativa di questo tipo, in caso di cumulo tra una pensione di vecchiaia dovuta in uno Stato membro e prestazioni per infortunio erogate da un altro Stato membro, l' ente del primo Stato, nel determinare la parte della pensione da sospendere, può fondarsi soltanto sulla base di liquidazione della pensione.
21 Ne consegue che un lavoratore che abbia esercitato un' attività esclusivamente nello Stato membro in cui vige una normativa come quella controversa, e che riceva nel contempo prestazioni per infortunio e una pensione di vecchiaia, beneficia di una possibilità di scelta nella determinazione della quota di pensione da sospendere, che non è offerta invece al lavoratore migrante il quale, oltre alla pensione cui ha diritto in forza di detta normativa nazionale, riceva anche una pensione di invalidità erogata da un ente previdenziale di un altro Stato membro.
22 Orbene, nella causa principale è riconosciuto che il computo fondato sulla base di calcolo della pensione può comportare la sospensione di una quota più consistente della pensione di vecchiaia, rispetto al computo basato sulla retribuzione annua.
23 Stando così le cose, una norma come quella considerata dal giudice a quo, che sottopone ad un trattamento meno favorevole i lavoratori comunitari che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione rispetto a coloro che non si sono avvalsi di tale diritto, è tale da ostacolare la libera circolazione dei lavoratori.
24 Per quanto attiene all' argomento, invocato nella causa principale, secondo cui la differenza di trattamento derivante dall' applicazione della normativa in esame dinanzi al giudice nazionale troverebbe una giustificazione in difficoltà di ordine pratico consistenti nel fatto che l' ente previdenziale che calcola l' ammontare della sospensione di prestazioni sarebbe spesso nell' impossibilità di conoscere la retribuzione annua, basti rilevare che l' art. 48, n. 3, del Trattato consente, nei confronti del diritto di libera circolazione dei lavoratori, solo limitazioni giustificate da motivi d' ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Al di là dunque di queste ipotesi, espressamente previste dal Trattato, nessun altro ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori può essere giustificato.
25 Dalle considerazioni fin qui svolte emerge che gli artt. 7 e 48-51 del Trattato CEE nonché l' art. 3, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore migrante, beneficiario di una pensione di vecchiaia prevista dalla normativa di uno Stato membro e di prestazioni di un' assicurazione contro gli infortuni erogate da un ente previdenziale di un altro Stato membro, riceva, nel calcolo della quota di prestazioni da sospendere in base alle norme nazionali del primo Stato, un trattamento meno favorevole rispetto ad un lavoratore che, non essendosi avvalso del diritto alla libera circolazione, goda di entrambe le prestazioni in base alla normativa di uno stesso Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal Regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht, con ordinanza 14 novembre 1989, dichiara:
Gli artt. 7 e 48-51 del Trattato CEE nonché l' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore migrante, beneficiario di una pensione di vecchiaia prevista dalla normativa di uno Stato membro e di prestazioni di un' assicurazione contro gli infortuni erogate da un ente previdenziale di un altro Stato membro, riceva, nel calcolo della quota di prestazioni da sospendere in base alle norme nazionali del primo Stato, un trattamento meno favorevole rispetto ad un lavoratore che, non essendosi avvalso del diritto alla libera circolazione, goda di entrambe le prestazioni in base alla normativa di uno stesso Stato membro.
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