Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Trasposizione di una direttiva senza adozione di provvedimenti legislativi - Presupposti - Contesto giuridico generale che garantisce la piena applicazione della direttiva - Insufficienza di prassi conformi alla direttiva
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
2. Ambiente - Inquinamento atmosferico - Direttiva 82/884/CEE - Fissazione di valori limite per le concentrazioni di piombo - Adozione di una norma giuridica cogente - Obblighi degli Stati membri
(Direttiva del Consiglio 82/884/CEE, art. 2)
Massima
1. Come già deciso dalla Corte (v. in particolare sentenze 30 maggio 1991, Commissione / Germania, cause C-361/88, Racc. pag. I-2567, e C-59/89, Racc. pag. I-2607), la trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale non implica necessariamente la riproduzione ufficiale e testuale delle sue disposizioni in una norma espressa e specifica e può, a seconda del suo contenuto, essere sufficiente il contesto giuridico generale, purché quest' ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.
La conformità di una prassi alle norme imperative di tutela dettate da una direttiva non dispensa dall' obbligo di recepire la direttiva stessa nell' ordinamento interno mediante disposizioni atte a delineare situazioni abbastanza precise, chiare e trasparenti per consentire ai singoli di conoscere i propri diritti e i loro obblighi. Infatti, al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati membri debbono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi.
2. Come già deciso dalla Corte (v. sentenza 30 maggio 1991, Commissione / Germania, causa 59/89, Racc. pag. I-2607), l' obbligo imposto agli Stati membri di prescrivere valori limite da non superare a determinate condizioni per il piombo contenuto nell' atmosfera, previsto dall' art. 2 della direttiva 82/884, persegue, a norma dell' art. 1 di detta direttiva, lo scopo di contribuire particolarmente alla tutela della popolazione dagli effetti del piombo nell' ambiente. Al di fuori dell' ipotesi dell' esposizione professionale alla quale non si applica la direttiva, questo obbligo implica che, ogniqualvolta il superamento di valori limite può mettere in pericolo la salute delle persone, gli interessati devono potersi avvalere di norme imperative a tutela dei propri diritti. D' altra parte, la fissazione di un siffatto valore mediante norme inequivocabilmente cogenti è altresì necessaria affinché chi svolge attività potenzialmente inquinanti possa conoscere esattamente gli obblighi cui soggiace.
Parti
Nella causa C-13/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. I. Pernice, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. N. Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal sig. P. Pouzoulet, vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dal sig. M. Giacomini, segretario degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro i termini prescritti tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 dicembre 1982, 82/884/CEE, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell' atmosfera (GU L 378, pag. 15), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C.Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
(motivazione non riportata)
Dispositivo
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro i termini prescritti tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 dicembre 1982, 82/884/CEE, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell' atmosfera, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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