Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoratore subordinato - Nozione ai sensi dell' art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71 - Lavoratore autonomo che ha versato contributi in quanto lavoratore subordinato - Equiparazione ad un lavoratore subordinato - Esclusione
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. a), i) e ii), e 73, n. 1))
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Cittadino di uno Stato membro che nel territorio nazionale ha lo status di lavoratore autonomo dopo aver avuto quello di lavoratore subordinato in un altro Stato membro - Diniego degli assegni familiari per un figlio che non risiede nel territorio nazionale - Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 52)
Massima
1. Un lavoratore autonomo che abbia diritto alle prestazioni di disoccupazione in caso di cessazione volontaria della sua attività lavorativa, in forza dei contributi pagati o a lui accreditati in quanto lavoratore subordinato, non è un "lavoratore salariato" ai sensi del combinato disposto dell' art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 1390/81, e dell' art. 1, n. 1, lett. a), i) e ii), del regolamento.
2. L' art. 52 del Trattato non osta a che la normativa di uno Stato membro che concede gli assegni familiari per i figli residenti nel territorio di tale Stato si applichi ad un cittadino nel periodo in cui quest' ultimo, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro dove ha avuto un figlio, svolge un' attività lavorativa autonoma nello Stato membro di origine, in cui è ritornato da solo.
Parti
Nel procedimento C-15/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Court of Appeal di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
David Maxwell Middleburgh
e
Chief Adjudication Officer,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 1 e 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il regolamento n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1), e degli artt. 48 e 52 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l' appellante nella causa principale, dal sig. Richard Drabble, QC;
- per il Chief Adjudication Officer, dal sig. David Pannick, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Karen Banks e dal sig. Nicholas Kahn, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. David Maxwell Middleburgh, del Chief Adjudication Officer, rappresentato dai sigg. Richard Plender, QC, e David Pannick, barrister, e della Commissione all' udienza del 26 febbraio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 aprile 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 luglio 1989, pervenuta alla Corte il 19 gennaio 1990, la Court of Appeal di Londra ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 1 e 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il regolamento n. 1408/71 (GU L 143, pag. 1), e degli artt. 48 e 52 del Trattato CEE.
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una lite fra il sig. David Maxwell Middleburgh e il Chief Ajudication Officer.
3 Il sig. Middleburgh, cittadino britannico, lavorava in Irlanda tra il gennaio 1981 e l' agosto 1982. Nel corso di tale periodo egli allacciava rapporti con una cittadina irlandese, e da questa relazione nasceva un figlio. Nell' ottobre 1983, egli ritornava da solo nel Regno Unito dove lavorava in diversi ospedali dal 15 novembre 1983 al 13 aprile 1984. Disoccupato dal 16 aprile al 29 aprile successivi, egli svolgeva in seguito un' attività lavorativa autonoma dal 30 aprile al 29 luglio dello stesso anno. Di nuovo disoccupato, dal 30 luglio al 19 agosto, egli seguiva, dal 20 agosto al 25 novembre, un corso di preparazione professionale.
4 Dato che l' Adjudication Officer negava gli assegni familiari per figli a carico dal 16 aprile 1984, con la motivazione che il figlio del sig. Middleburgh non si trovava allora in Gran Bretagna, questi impugnava tale provvedimento davanti al Social Security Appeal Tribunal. Dato che tale ricorso e, successivamente, il ricorso proposto davanti al Social Security Commissioners venivano respinti per quanto riguarda il periodo durante il quale il sig. Middleburgh svolgeva attività lavorativa autonoma e quello in cui seguiva un corso di preparazione professionale, l' interessato adiva la Court of Appeal, che ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Qualora
a) un soggetto sia lavoratore autonomo e
b) abbia diritto (in base al diritto nazionale) al sussidio di disoccupazione per involontaria cessazione di tale lavoro autonomo, e
c) abbia tale diritto in ragione di contributi pagati o accreditati come lavoratore dipendente,
se tale soggetto debba essere considerato lavoratore dipendente ai fini del combinato disposto dell' art. 73 e dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, sull' applicazione dei regimi di previdenza sociale.
2) Qualora una persona avente la cittadinanza dello Stato membro A risieda nello Stato membro B per un determinato periodo e, durante tale periodo, a) sia occupata come lavoratore dipendente e b) coabiti con una persona avente la cittadinanza dello Stato membro B ed abbia da lei un figlio, se costituisca violazione dell' art. 48 o dell' art. 52 del Trattato il fatto che lo Stato membro A rifiuti di pagare gli assegni familiari relativamente al figlio per il solo motivo dell' assenza del figlio dallo Stato membro A durante un periodo in cui il cittadino di cui sopra sia ritornato nello Stato membro A e sia ivi occupato come lavoratore autonomo, ma il figlio rimanga nello Stato membro B.
3) Nel caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l' art. 48 o l' art. 52 abbiano efficacia diretta nella presente fattispecie".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa vigente nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
6 Va ricordato che a termini dell' art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal succitato regolamento n. 1390/81, "il lavoratore salariato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest' ultimo".
7 Il sig. Middleburgh sostiene che nel corso del periodo 30 aprile - 29 luglio 1984, egli era un "lavoratore salariato" ai sensi del citato art. 73, n. 1, dato che era allora coperto da un' assicurazione obbligatoria contro il rischio di disoccupazione per la quale aveva versato contributi in quanto lavoratore subordinato e che le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime consentono di identificarlo in quanto tale, in conformità all' art. 1, lett. a), i) ed ii), dello stesso regolamento. A questo proposito egli osserva che la nozione di "lavoratore salariato" ex art. 73, n. 1, coincide con la nozione di "lavoratore" ai sensi della stessa disposizione nella sua versione originale e che, secondo la giurisprudenza della Corte, quest' ultima nozione comprendeva, a talune condizioni, persone non aventi lo status di lavoratore subordinato sotto il profilo del diritto del lavoro.
8 A questo proposito, va rilevato che, durante il periodo controverso, l' interessato ha versato contributi ad un regime previdenziale esclusivamente in quanto lavoratore autonomo. Il semplice fatto che qualora una persona in una situazione del genere avesse allora cessato di lavorare avrebbe avuto diritto a prestazioni di disoccupazione in forza dei contributi versati nel corso di un periodo successivo, durante il quale svolgeva attività lavorativa subordinata, non può essere sufficiente per ritenere che, durante il periodo in cui svolgeva attività lavorativa autonoma, fosse obbligatoriamente o facoltativamente assicurata in via continuativa contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime previdenziale per lavoratori subordinati ovvero in via obbligatoria contro eventi del genere, nell' ambito di un regime previdenziale le cui modalità di gestione o di finanziamento consentono di identificarla come lavoratore "salariato", ai sensi dell' art. 1, lett. a), i) ed ii), del regolamento n. 1408/71, emendato.
9 Va poi rilevato che in un caso come quello considerato nella causa principale, in cui assegni familiari per figli a carico non sono legati a contributi versati in quanto lavoratore subordinato, il regime che dà diritto a tali assegni non consente nemmeno di identificare l' interessato come lavoratore "salariato" ai sensi del citato art. 1, lett. a), ii).
10 La prima questione va quindi risolta nel senso che un lavoratore autonomo avente diritto alle prestazioni di disoccupazione in caso di cessazione involontaria della sua attività, in forza di contributi versati o a lui accreditati come lavoratore subordinato, non è "lavoratore salariato" ai sensi del combinato disposto dell' art. 73, n. 1, del regolamento, n. 1408/71, emendato, e dell' art. 1, n. 1, lett. a), i) ed ii), dello stesso regolamento.
Sulla seconda questione
11 Con la seconda questione il giudice a quo intende in sostanza accertare se gli artt. 48 e 52 del Trattato CEE ostino a che la normativa di uno Stato membro che concede gli assegni familiari per figli a carico solo per i figli residenti nel territorio di tale Stato si applichi ad un cittadino nel periodo in cui quest' ultimo, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, dove ha avuto un figlio, svolge un' attività lavorativa autonoma nello Stato membro di origine, in cui è ritornato da solo.
12 A questo proposito il sig. Middleburgh sostiene che una normativa del genere costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri ovvero, comunque, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ed al diritto di stabilimento, rispettivamente vietati dagli artt. 48 e 52 del Trattato. Queste ultime disposizioni si applicherebbero pure ai cittadini dello Stato membro che ha emanato detta normativa, dato che essi si trovano nell' ambito di applicazione del Trattato. La Commissione condivide questo punto di vista, ma limita le sue osservazioni all' interpretazione dell' art. 52.
13 In proposito si deve osservare anzitutto che una persona che ha svolto nello Stato membro di cui trattasi un' attività lavorativa autonoma prima di perdere il lavoro non può essere qualificata "lavoratore" ai sensi dell' art. 48 del Trattato e non può quindi invocare tale disposizione.
14 Va osservato in secondo luogo che durante il periodo di cui è causa il legislatore comunitario non aveva ancora adottato i provvedimenti necessari per garantire, nel settore della libertà di stabilimento, il pagamento degli assegni familiari per figli a carico alle persone residenti nel territorio degli Stati membri. Siffatti provvedimenti, che erano indispensabili, in particolare per garantire che gli assegni familiari fossero effettivamente erogati per il sostentamento dei figli a carico e per evitare il cumulo di tali assegni, sono stati adottati successivamente con regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il citato regolamento n. 1408/71, e con regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 331, pag. 1), il quale ha incluso i lavoratori autonomi nel campo di applicazione dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71.
15 Ne consegue che la normativa di uno Stato membro che escludeva il pagamento di assegni familiari per figli a carico per quanto riguarda i figli di un lavoratore autonomo che risiedeva in un altro Stato membro non era incompatibile con l' art. 52 del Trattato fintantoché non fossero stati adottati dal Consiglio i suddetti provvedimenti.
16 Non occorre quindi valutare gli argomenti dedotti dal sig. Middleburgh e la seconda questione va risolta nel senso che l' art. 52 del Trattato CEE non osta a che la normativa di uno Stato membro che concede gli assegni familiari per figli a carico solo per i figli residenti nel territorio di tale Stato si applichi ad un cittadino nel periodo in cui quest' ultimo, dopo aver svolto un' attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, dove ha avuto un figlio, svolge un' attività autonoma nello Stato membro di origine, in cui è ritornato da solo.
Sulla terza questione
17 Tenuto conto di quanto precede non occorre risolvere la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal di Londra con ordinanza 25 luglio 1989, dichiara:
1) Un lavoratore autonomo avente diritto alle prestazioni di disoccupazione in caso di cessazione involontaria della sua attività, in forza di contributi versati o a lui accreditati come lavoratore subordinato, non è "lavoratore salariato" ai sensi del combinato disposto dell' art. 73, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, che estende ai lavoratori autonomi e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 1408/71, e dell' art. 1, n. 1, lett. a), i) ed ii), dello stesso regolamento.
2) L' art. 52 del Trattato CEE non osta a che la normativa di uno Stato membro che concede gli assegni familiari per figli a carico solo per i figli residenti nel territorio di tale Stato si applichi ad un cittadino nel periodo in cui quest' ultimo, dopo aver svolto attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, dove ha avuto un figlio, svolge un' attività lavorativa autonoma nello Stato membro di origine, in cui è ritornato da solo.
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