Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini prodotti lattiero caseari - Prelievo supplementare sul latte - Produttori che dispongono di due quantitativi di riferimento, per vendite dirette e per consegne in latteria - Possibilità di trasferimento di quantitativi di riferimento da un settore di attività ad un altro in relazione alle esigenze di commercializzazione - Beneficiari - Produttori che sospendono totalmente una delle attività nel corso di una stagione - Inclusione
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 6 bis))
Massima
L' ambito di applicazione dell' art. 6 bis del regolamento n. 857/84, che consente ai produttori del settore lattiero-caseario che dispongono di due quantitativi di riferimento, l' uno per vendite dirette e l' altro per consegne in latteria, di trasferirli da un settore di attività all' altro all' interno di un periodo di dodici mesi, non può essere limitato al caso in cui il produttore in causa eserciti effettivamente queste due attività nello stesso periodo di dodici mesi. Lo scopo di questa norma, che è quello di consentire ai produttori di far fronte ad una modifica delle loro esigenze di commercializzaione che può produrre effetti su più di una stagione, non sarebbe infatti pienamente realizzato se, a seguito di tale limitazione, non potessero beneficiarne coloro che, a fronte di una modifica del genere, hanno sospeso temporaneamente, in una data campagna, le loro vendite dirette.
Parti
Nella causa C-22/90,
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore alla direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. Géraud de Bergues, vicesegretario principale alla direzione degli affari giuridici dello stesso ministero, in qualità di agente supplente, indi dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore alla direzione degli affari giuridici dello stesso ministero, in qualità di agente, e dal sig. Géraud de Bergues, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henry,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Patrick Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 1989, 89/627/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1987 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", (GU L 359, pag. 23), nella parte in cui tale decisione ha constatato un superamento pari a 5 192 tonnellate del quantitativo globale garantito per le consegne di latte per la stagione 1986/1987,
LA CORTE,
composta dai signori: O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 14 maggio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 1990, la Repubblica francese ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 1989, 89/627/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1987 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia" (GU L 359, pag. 23), nella parte in cui tale decisione ha constatato un superamento pari a 5 192 tonnellate del quantitativo globale garantito per le consegne di latte per la stagione 1986/1987.
2 Con la decisione impugnata, la Commissione ha in particolare posto a carico della Repubblica francese l' importo di 10 569 874 FF, corrispondente ai prelievi supplementari applicabili al quantitativo di latte (5 192 tonnellate) che ha ecceduto, nel corso del terzo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte (1986/1987), il quantitativo globale garantito, fissato per le consegne di latte e di prodotti lattiero-caseari in Francia. Il suddetto quantitativo di 5 192 tonnellate risulta da trasferimenti, effettuati dalla Francia, tra i quantitativi di riferimento che erano stati attribuiti a produttori di latte per le loro vendite dirette e i quantitativi di riferimento attribuiti per consegne in latteria. La decisione impugnata si basa sulla considerazione che tali trasferimenti erano avvenuti in violazione delle norme comunitarie in materia, nei limiti in cui i produttori interessati, nel corso della stagione in causa, non avessero realizzato effettivamente vendite dirette e nel contempo consegne in latteria.
3 A sostegno del ricorso, la Repubblica francese deduce due mezzi relativi alla errata interpretazione da parte della Commissione, in primo luogo, delle norme relative ai trasferimenti fra quantitativi di riferimento per vendite dirette e quantitativi di riferimento per consegne in latteria e, in secondo luogo, delle norme relative al calcolo del tenore medio di grassi del latte, che serve di base al calcolo del prelievo supplementare.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.
Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla normativa comunitaria applicabile
5 Il regime di prelievo supplementare sul latte, istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattieri-caseari (GU L 90, pag. 10) è congegnato in maniera che viene riscosso un prelievo sulle forniture di latte o di altri prodotti lattiero-caseari che superano un quantitativo di riferimento da determinare. Questo è, in conformità con l' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), in linea di principio, pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore alla latteria o acquistato da quest' ultima, a cui si applica una certa percentuale.
6 L' art. 6 del citato regolamento n. 857/84 prevede tuttavia che il quantitativo di riferimento è ugualmente attribuito ai produttori che hanno effettuato vendite dirette, il che implica che un solo e identico produttore può fruire di due quantitativi di riferimento, uno per le sue consegne in latteria e l' altro per le sue vendite al consumatore. L' art. 6 bis del regolamento n. 857/84, aggiunto a tale regolamento dal regolamento modificativo (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (GU L 68, pag. 1), prevede che i produttori che dispongono così di due quantitativi di riferimento "ottengono su loro richiesta, per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all' interno di un periodo di dodici mesi. Tale aumento è subordinato a una identica riduzione dell' altro quantitativo di riferimento durante lo stesso periodo di dodici mesi".
7 Le modalità d' applicazione del regime del prelievo supplementare sul latte, contemplato all' art. 5 quater del succitato regolamento n. 804/68, sono state fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (GU L 139, pag. 12). L' art. 5, n. 5, di tale regolamento dispone in sostanza che i produttori, che abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento per le loro vendite dirette e che cessino, totalmente o parzialmente, queste ultime, "possono consegnare il proprio latte e i prodotti lattiero-caseari ad un acquirente (...) , a condizione che lo Stato membro sia in grado di concedere loro un quantitativo di riferimento entro il limite del quantitativo garantito (...)". Il regolamento n. 1546/88 contiene inoltre, all' art. 12, disposizioni relative al calcolo del tenore medio di materie grasse del latte, che serve di base al calcolo del prelievo supplementare.
Sul primo mezzo
8 Con il primo mezzo, la Repubblica francese fa carico alla Commissione di aver applicato erroneamente l' art. 6 bis del citato regolamento n. 857/84, nella versione modificata, prendendo in considerazione, nella decisione impugnata, un superamento fino a 5 192 tonnellate di latte del quantitativo garantito, risultante da trasferimenti tra quantitativi di riferimento per vendite dirette e quantitativi di riferimento per consegne in latteria, per produttori che, nella stagione considerata, non avevano realizzato nel contempo vendite dirette e vendite in latteria.
9 Il governo francese precisa in proposito che l' art. 6 bis, già citato, disciplina i trasferimenti provvisori tra quantitativi di riferimento per vendite dirette e quelli per consegne in latteria. Esso consente così ad un produttore che dispone di due quantitativi di riferimento di trasferire, per una data stagione, tutto o parte di tali quantitativi da un' attività all' altra, restando inteso che detta autorizzazione viene meno alla fine di ciascuna stagione. Per contro, quando un produttore cessa definitivamente la sua attività di vendite dirette, il suo quantitativo di riferimento per detta attività ricade, in conformità all' art. 5, n. 5 del succitato regolamento n. 1546/88, nella riserva nazionale ed esso può essere dotato, se del caso, solo di un nuovo quantitativo di riferimento tratto dalla riserva nazionale, per le sue consegne in latteria.
10 Dal ravvicinamento delle due disposizioni sovrammenzionate risulta, secondo il governo francese, che un trasferimento provvisorio ai sensi dell' art. 6 bis del citato regolamento n. 857/84 è subordinato unicamente a due condizioni, cioè che il produttore interessato disponga di due quantitativi di riferimento, per le sue vendite dirette e per le sue consegne in latteria, e che egli si trovi nella situazione di dover far fronte ad una modifica delle sue esigenze di commercializzazione. Per contro, questa disposizione non implica che il produttore eserciti insieme, nella stagione di cui trattasi, un' attività di vendite dirette e nel contempo un' attività di consegne in latteria.
11 La Commissione sostiene invece che il meccanismo dei trasferimenti provvisori, stabilito dall' art. 6 bis del regolamento n. 857/84, può essere messo in atto solo qualora il produttore proceda effettivamente a vendite dirette e a consegne in latteria nella stagione di cui trattasi. Lo scopo della suddetta disposizione è, secondo la Commissione, quello di consentire ad un produttore che smercia la propria produzione lattiero-casearia in parte sotto forma di vendita diretta e in parte sotto forma di consegna in latteria, di riorientare la destinazione di detta produzione, qualora le sue esigenze di commercializzazione non corrispondano più, in una data stagione, alla consueta ripartizione commerciale.
12 Ne consegue, a parere della Commissione, che il trasferimento tra quantitativi di riferimento per vendite dirette e quantitativi di riferimento per consegne in latteria presuppone che i produttori esercitino effettivamente, nella stagione di cui trattasi, una duplice attività di vendite dirette e di consegne in latteria.
13 Questo argomento della Commissione non può essere accolto.
14 Infatti, dalla stessa formulazione dell' art. 6 bis del regolamento n. 857/84 risulta che l' ambito d' applicazione di detta norma non può essere limitato al caso in cui il produttore in causa, che dispone di due quantitativi di riferimento per vendite dirette e consegne in latteria, eserciti effettivamente queste due attività nello stesso periodo di dodici mesi.
15 Questa interpretazione, basata sui termini della norma considerata, è conforme allo scopo di questa, che è quello di consentire ai produttori che fruiscono di due quantitativi di riferimento di far fronte ad una modifica delle loro esigenze di commercializzazione. Dato che gli effetti di una siffatta modifica possono estendersi su più di una stagione, la realizzazione di questo scopo non sarebbe interamente garantita se l' art. 6 bis venisse interpretato nel senso che fossero esclusi dal suo ambito di applicazione i produttori che non operano effettivamente, in una stessa stagione, vendite dirette e nel contempo consegne in latteria, cioè in particolare quelli che a fronte di una modifica delle loro esigenze di commercializzazione, hanno sospeso temporaneamente, in una data campagna, le loro vendite dirette.
16 D' altra parte, dalla ratio della normativa in materia risulta che i produttori che non rientrano nell' ambito di applicazione dell' art. 6 bis del regolamento n. 857/84 hanno diritto di cambiare il modo di commercializzazione solo in base all' art. 5, n. 5, del regolamento n. 1546/88, che disciplina il regime delle cessazioni definitive delle vendite dirette. Questa disposizione consente però solo il il trasferimento dei quantitativi di riferimento per vendite dirette verso i quantitativi di riferimento per consegne in latteria e non l' inverso. Essa subordina, inoltre, le consegne in latteria, esenti dal prelievo supplementare, alla condizione che lo Stato membro di cui trattasi sia in grado di attribuire quantitativi di riferimento nei limiti del quantitativo globale garantito per lo Stato membro considerato.
17 Dal complesso delle considerazioni che precedono deriva che la decisione impugnata, nella parte in cui prende in considerazione un superamento del quantitativo globale garantito per le consegne di latte fino a 5 192 tonnellate per la stagione 1986/1987, risultante dal rifiuto di riconoscere il beneficio dell' art. 6 bis del regolamento n. 857/84 ai produttori che non hanno operato effettivamente, nella stagione 1986/1987, vendite dirette e nel contempo consegne in latteria, si basa su una interpretazione erronea di detta norma e deve pertanto essere annullata.
Sul secondo mezzo
18 Dato che la decisione impugnata dev' essere annullata per i motivi sopraindicati, non si deve esaminare il secondo mezzo, fondato su un' errata interpretazione dell' art. 12 del citato regolamento n. 1546/88, relativo al calcolo del tenore medio di materie grasse del latte che serve di base al calcolo del periodo supplementare.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 15 novembre 1989, 89/627/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio 1987 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", è annullata nella parte in cui prende in considerazione un superamento pari a 5 192 tonnellate del quantitativo globale garantito per le consegne di latte per la stagione 1986/1987.
2) La Commissione è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy