Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Misure di salvaguardia all' importazione di conserve di funghi - Riscossione di un importo supplementare - Prodotti assoggettati - Prodotti messi in libera pratica senza valida licenza d' importazione - Inclusione
((Regolamento (CEE) della Commissione n. 3429/80, art. 1))
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Misure di salvaguardia all' importazione di conserve di funghi - Riscossione di un importo supplementare - Fissazione forfettaria in base al costo delle conserve di funghi di prima scelta prodotte nella Comunità - Onere finanziario sproporzionato per gli importatori di prodotti di qualità inferiore - Violazione del principio di proporzionalità - Illegittimità
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 521/77, art. 2, n. 2; regolamento della Commissione n. 3429/80, art. 1))
Massima
1. L' importo supplementare previsto dall' art. 1 del regolamento n. 3429/80, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di conserve di funghi di coltivazione, dev' essere riscosso non solo quando venga effettuata un' importazione eccedente i quantitativi per i quali è stata rilasciata una licenza d' importazione, ma anche nel caso in cui, dopo la messa in libera pratica nella Comunità di dette conserve, si constati che la licenza d' importazione che le accompagnava non era valida.
2. La Commissione, fissando forfettariamente, col regolamento n. 3429/80, l' importo supplementare all' importazione di conserve di funghi di coltivazione ad un livello corrispondente al prezzo di costo sul primo mercato comunitario di conserve di funghi di prima categoria provenienti dal primo paese produttore della Comunità, ha violato il principio di proporzionalità. Infatti, la fissazione del detto importo a tale livello non era necessaria per raggiungere lo scopo per il quale è stato istituito l' importo stesso, vale a dire evitare perturbazioni sul mercato comunitario, e si risolve nel penalizzare, con l' imposizione di un onere finanziario sproporzionato, gli importatori di funghi di qualità inferiore, mentre tale non è lo scopo assegnato all' importo di cui trattasi e mentre l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 521/77 autorizzava la Commissione a tener conto, fra altri elementi, dell' origine o della qualità dei funghi ed a fissare eventualmente, sulla scorta di questi elementi, importi supplementari differenziali. Pertanto, l' art. 1 del regolamento n. 3429/80 è invalido per quanto riguarda il livello dell' importo supplementare fissato.
Parti
Nel procedimento C-24/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
e
Werner Faust OHG, Amburgo,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 29 dicembre 1980, n. 3429, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di conserve di funghi di coltivazione (GU L 358, pag. 66),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente, G.F. Mancini e C.N. Kakouris, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Werner Faust, dall' avv. Ulrich Lorenz-Meyer, del foro di Amburgo;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Dierk Booss, consigliere giuridico, e Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Werner Faust e della Commissione all' udienza del 6 giugno 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 24 ottobre 1989, pervenuta in cancelleria il 24 gennaio 1990, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione e alla validità del regolamento (CEE) della Commissione 29 dicembre 1980, n. 3429, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di conserve di funghi di coltivazione (GU L 358, pag. 66).
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") e la società Werner Faust Offene Handelsgesellschaft di Amburgo (in prosieguo: la "Werner Faust"), in merito al pagamento di un importo supplementare di 4 310 612,10 DM preteso dallo Hauptzollamt ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), e del regolamento n. 3429/80.
3 L' importo supplementare controverso è previsto dall' art. 1 del regolamento n. 3429/80, a tenore del quale:
"Per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1981, un importo supplementare di 175 ECU/100 kg di peso netto è riscosso sull' immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi di coltivazione, della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, diverse da quelle indicate all' articolo 4 ed eccedenti i quantitativi stabiliti in conformità dell' articolo 2, paragrafi 1 e 3".
4 Come risulta dall' ordinanza di rinvio, tra il 20 e il 25 marzo 1981 la Werner Faust richiedeva la messa in libera pratica di 89 873 cartoni di merci dichiarate come funghi selvatici in scatola, provenienti dalla Cina, e produceva poi una licenza d' importazione relativa a funghi selvatici, sulla quale lo Hauptzollamt detraeva i quantitativi importati. Dopo la messa in libera pratica delle merci, ed in seguito allo svolgimento di perizie, lo Hauptzollamt considerava che le merci importate erano in realtà funghi coltivati e che, pertanto, le importazioni non erano coperte da una licenza valida: per questo motivo esigeva la corresponsione della somma suddetta a titolo di importo supplementare.
5 Dopo il rigetto della sua opposizione con decisione dello Hauptzollamt, la Werner Faust proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht, che annullava detta decisione. Lo Hauptzollamt ricorreva pertanto in cassazione ("Revision") dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale, ritenendo che l' esito della causa dipendesse dall' interpretazione e dalla validità del regolamento n. 3429/80, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' importo supplementare di cui all' art. 1 del regolamento n. 3429/80 debba essere riscosso anche per conserve di funghi immesse in libera pratica senza valida licenza di importazione.
2) In caso affermativo: se il regolamento n. 3429/80 sia valido, in particolare per ciò che riguarda la fissazione dell' ammontare dell' importo supplementare".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, della normativa comunitaria in discussione, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
7 Secondo la Werner Faust, tanto dal tenore letterale quanto dalla ratio dell' art. 1 del regolamento n. 3429/80 risulta che l' unico presupposto per la riscossione dell' importo supplementare è la messa in libera pratica di merci che superino i quantitativi fissati dal regolamento. Questo non sarebbe pertanto applicabile alle importazioni già effettuate in quanto, dopo la messa in libera pratica, la protezione del mercato comunitario non può più essere garantita.
8 Questo argomento dev' essere disatteso. L' art. 1 del regolamento n. 3429/80 impone infatti la riscossione dell' importo supplementare sulle conserve di funghi che siano messe in libera pratica in misura superiore ai quantitativi stabiliti a norma dell' art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento stesso, senza tuttavia fare alcuna distinzione a seconda delle modalità della messa in libera pratica. In base al sistema istituito dal detto regolamento, il rispetto dei quantitativi fissati è garantito dal rilascio agli operatori economici di licenze d' importazione che in totale non superino detti quantitativi. L' efficacia del sistema sarebbe quindi compromessa qualora la messa in libera pratica nella Comunità potesse essere effettuata senza che le competenti autorità siano in grado di controllare, grazie alla produzione di una licenza d' importazione, che i quantitativi di merce di cui trattasi non superino quelli stabiliti dal regolamento n. 3429/80.
9 L' efficacia del sistema istituito con il regolamento n. 3429/80 è infatti garantita dalla riscossione dell' importo supplementare. Ne consegue che ogni importazione effettuata senza valida licenza d' importazione, quand' anche l' importatore sia in buona fede, deve essere considerata come eccedente i quantitativi fissati dal regolamento e deve comportare la riscossione dell' importo supplementare previsto. Questa funzione dell' importo supplementare comporta che esso va riscosso anche nel caso in cui, dopo lo sdoganamento della merce, si accerti che l' importazione era stata effettuata in mancanza di una valida licenza d' importazione.
10 La prima questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere quindi risolta nel senso che l' importo supplementare previsto dall' art. 1 del regolamento n. 3429/80 dev' essere riscosso anche nel caso in cui delle conserve di funghi siano messe in libera pratica nella Comunità e, dopo la messa in libera pratica, si constati che esse non erano accompagnate da una licenza valida.
Sulla seconda questione
11 Con la seconda questione, il giudice nazionale solleva in sostanza il problema della legittimità dell' importo supplementare previsto dal regolamento ed in particolare del livello di detto importo con riguardo al principio di proporzionalità.
12 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tale principio comporta che la legittimità di provvedimenti che impongono oneri finanziari agli operatori è subordinata alla condizione che detti provvedimenti siano idonei e necessari per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa in causa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., ad esempio, sentenza 11 luglio 1989, Schraeder, punto 21 della motivazione, causa 265/87, Racc. pag. 2237). Per risolvere la seconda questione pregiudiziale occorre quindi preliminarmente ricordare lo scopo del regolamento n. 3429/80.
13 Fondamento giuridico del suddetto regolamento è il regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 1), ed in particolare il suo art. 14, n. 2, ai sensi del quale la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, adotta le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
14 In attuazione di questa norma, l' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 521, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73, pag. 28), prevede una serie di provvedimenti.
15 Quanto alla portata di questi provvedimenti, l' art. 2, n. 2, di quest' ultimo regolamento precisa, tra l' altro, che essi possono essere presi solo nei limiti e per la durata strettamente necessari e possono essere limitati ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità o presentazioni.
16 In base a queste varie norme, il regolamento n. 3429/80 ha istituito, quale misura di salvaguardia, la riscossione dell' importo supplementare. Sebbene questa misura non rientrasse nel novero di quelle espressamente previste dal regolamento n. 521/77, nondimeno la sua legittimità è stata riconosciuta dalla Corte (v. sentenza 12 aprile 1984, Wuensche, punto 24 della motivazione, causa 345/82, Racc. pag. 1995).
17 Occorre ricordare in proposito che, secondo i primi due 'considerando' , il regolamento n. 3429/80 ha lo scopo di instaurare misure di salvaguardia intese a proteggere il mercato comunitario dei funghi che rischia di subire, a causa delle importazioni da paesi terzi, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato.
18 Come precisa il terzo 'considerando' dello stesso regolamento, la Commissione ha ritenuto opportuno, tenuto conto delle tradizionali correnti di scambi con i paesi terzi fornitori, non applicare misure di sospensione delle importazioni, bensì sottoporre le importazioni che superino tale volume tradizionale a misure meno restrittive, quali la riscossione di un importo supplementare atto a proteggere il mercato comunitario.
19 Alla luce dello scopo del regolamento controverso, così precisato, si deve rilevare che l' istituzione di un importo supplementare era appropriata e necessaria al suo conseguimento. Dato però che l' importo è stato fissato forfettariamente in 175 ECU per 100 kg di peso netto, senza alcuna graduazione in funzione della qualità delle merci e delle circostanze dell' importazione, occorre verificare se esso non superi il limite imposto dal rispetto del principio di proporzionalità, di cui l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 521/77 costituisce espressione.
20 La Commissione sostiene, in proposito, di aver rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la misura censurata è meno restrittiva per gli scambi del divieto totale delle importazioni, che le sarebbe stato lecito stabilire, ed è più flessibile poiché consente di adeguare il provvedimento alle esigenze del mercato mediante una semplice modifica dell' importo supplementare.
21 Questo argomento va disatteso, in quanto lo scopo del regolamento n. 3429/80 era non di vietare le importazioni eccedenti un determinato quantitativo, ma di lasciar sussistere, anche al di là dei quantitativi fissati, la possibilità di rilasciare licenze d' importazione previo versamento di un importo supplementare (v. la citata sentenza 12 aprile 1984, Wuensche, punto 25 della motivazione). La Commissione, pertanto, non avrebbe potuto stabilire un divieto.
22 Quanto al livello, la Commissione afferma che, perché fosse dissuasivo, l' importo supplementare doveva essere necessariamente fissato ad un livello elevato.
23 Nemmeno questo argomento può essere accolto, in quanto, come si è già rilevato, scopo del regolamento non era la totale esclusione delle importazioni eccedenti i quantitativi fissati. Inoltre il regolamento non era inteso a penalizzare le importazioni senza licenza, ma mirava a proteggere il mercato comunitario dei funghi dalle perturbazioni gravi dovute alle importazioni dai paesi terzi.
24 La Commissione sostiene in proposito che il livello dell' importo supplementare era giustificato in quanto corrispondente al prezzo di costo delle conserve di funghi di prima categoria che, provenienti dalla Francia, venivano vendute sul mercato tedesco. Questa scelta si spiegherebbe con il fatto che la Francia è il primo produttore della Comunità, e la Germania il principale acquirente. A parere della Commissione, un importo supplementare semplicemente uguale alla differenza tra il prezzo praticato nel paese esportatore e quello praticato all' interno della Comunità non avrebbe permesso il conseguimento degli scopi del regolamento n. 3429/80.
25 Questo argomento dev' essere disatteso. Infatti, come ha dimostrato l' avvocato generale nelle sue conclusioni (punto 41), il livello dell' importo supplementare fissato dal regolamento n. 3429/80, corrispondente al prezzo di costo dei funghi di produzione comunitaria, ha avuto l' effetto di aumentare notevolmente il costo delle conserve di funghi prodotte, come nel caso di specie, in Cina, rispetto a quello delle conserve di funghi prodotte nel mercato comunitario.
26 Occorre inoltre rilevare che, come afferma la Commissione, l' importo supplementare era stato fissato dal regolamento n. 3429/80 esclusivamente in base al costo delle conserve di funghi di prima scelta prodotte nella Comunità. Ne consegue che il livello dell' importo supplementare, nel caso delle categorie inferiori di funghi importati da paesi terzi, ha avuto effetti molto più gravi e, di conseguenza, ha superato in misura notevole il costo delle conserve di funghi di categoria inferiore prodotte nella Comunità. Pertanto, tale livello dell' importo supplementare, che comportava un considerevole onere finanziario per gli importatori, è sproporzionato rispetto allo scopo che la Commissione si era prefissa adottando il regolamento n. 3429/80.
27 In proposito si deve aggiungere che, come statuito dalla Corte nella sentenza 11 febbraio 1988, National Dried Fruit Trade Association, punto 29 della motivazione (causa 77/86, Racc. pag. 757), relativa ad una tassa di compensazione imposta quale misura di salvaguardia in materia di uve secche, detta tassa non è illegittima per il solo fatto che essa sia stabilita ad aliquota fissa. La sua legittimità dipende infatti da un complesso di circostanze quali, per esempio, i prezzi praticati per le importazioni o le esigenze di efficacia nel conseguimento dello scopo perseguito.
28 Nella stessa sentenza la Corte ha precisato che lo scopo della misura di salvaguardia in parola non era quello di penalizzare economicamente l' operatore che ha proceduto ad un' importazione a prezzo inferiore a quello minimo (punto 32 della motivazione). Orbene, l' istituzione di una tassa di compensazione unica ad aliquota fissa, imposta anche nel caso di una differenza minima fra il prezzo all' importazione e il prezzo minimo, costituisce appunto una penalizzazione economica.
29 Lo stesso vale per l' importo supplementare fissato dal regolamento n. 3429/80 in 175 ECU per 100 kg di peso netto, che si applica indiscriminatamente alle conserve di funghi di ogni origine e categoria e finisce quindi col penalizzare maggiormente gli importatori di funghi di qualità inferiore rispetto agli importatori di funghi di prima categoria, laddove l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 521/77 autorizzava la Commissione a tener conto, tra altri elementi, dell' origine o della qualità dei funghi e a fissare eventualmente, sulla scorta di questi elementi, importi supplementari differenziati.
30 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la seconda questione sollevata dal giudice nazionale dev' essere risolta nel senso che l' art. 1 del regolamento della Commissione n. 3429/80 è invalido per quanto riguarda il livello dell' importo supplementare fissato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 24 ottobre 1990, dichiara:
1) L' importo supplementare previsto dall' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 29 dicembre 1980, n. 3429, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di conserve di funghi di coltivazione, dev' essere riscosso anche nel caso in cui delle conserve di funghi siano messe in libera pratica nella Comunità e, dopo la messa in libera pratica, si constati che esse non erano accompagnate da una valida licenza d' importazione.
2) L' art. 1 dello stesso regolamento è invalido per quanto riguarda il livello dell' importo supplementare fissato.
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