Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione ad opera del parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Successiva cessazione dell' inadempimento - Interesse alla prosecuzione dell' azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro
(Trattato CEE, art. 169)
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Imballaggio ed etichettatura - Direttiva 76/768 - Armonizzazione esauriente - Normativa nazionale che impone obblighi non previsti dalla direttiva - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 76/768, art. 7, nn. 1 e 3)
Massima
1. L' oggetto di un ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.
2. La direttiva 76/768 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ha operato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici di cui è causa. Viene pertanto meno agli obblighi imposti da detta direttiva lo Stato membro che subordina l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici al deposito, presso l' autorità nazionale competente, di una dichiarazione contenente informazioni diverse da quelle che può esigere ai sensi dell' art. 7, n. 3, di detta direttiva e che impone ai produttori e ai responsabili della distribuzione dei cosmetici di conservare presso la sede dell' impresa nello Stato membro interessato un fascicolo per ogni prodotto fabbricato od importato contenente tutti i dati relativi alla composizione, alle caratteristiche, alla descrizione del prodotto, al protocollo di fabbricazione e di controllo per ciascuna partita di merce ed al metodo adottato per tale controllo.
Parti
Nella causa C-29/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Condou Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra Evi Skandalou, avvocato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che, avendo imposto per l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici il deposito di una dichiarazione con informazioni e documenti giustificativi, nonché la costituzione di un fascicolo contenente dati che già figurano sulle confezioni, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti cosmetici, o che non sono necessari per una cura pronta ed adeguata in caso di disturbi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e F.A. Schockweiler, presidenti di camera, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 16 gennaio 1992, nel corso della quale la Repubblica ellenica è stata rappresentata dal sig. N. Mavrikas, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 4 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 gennaio 1990 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che, avendo imposto per l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la presentazione di una dichiarazione con informazioni e documenti giustificativi nonché la costituzione di un fascicolo contenente dati che già figurano sulle confezioni, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti cosmetici, o che non sono necessari ai fini di un cura pronta ed adeguata in caso di disturbi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169, in prosieguo: la "direttiva").
2 L' art. 6, n. 1, subordina l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici alla condizione che i loro imballaggi, recipienti o etichette rechino, in caratteri indelebili facilmente leggibili e visibili, alcune indicazioni elencate da detta norma. Ai sensi dell' art. 7, n. 1, della direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle sue disposizioni. Tuttavia, l' art. 7, n. 3, della direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di esigere che informazioni appropriate e sufficienti concernenti le sostanze contenute nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell' autorità competente al fine di permettere un trattamento medico pronto ed adeguato nei casi di alterazione della salute.
3 Ai sensi dell' art. 14 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine che, nel caso della Repubblica ellenica, è scaduto il 1 gennaio 1981.
4 La Repubblica ellenica ha recepito la direttiva nel suo ordinamento giuridico interno tramite il decreto presidenziale 23 maggio 1981, n. 532. Ritenendo che gli artt. 2, n. 1, e 5 di tale decreto fossero incompatibili con le disposizioni della direttiva, la Commissione inviava alla Repubblica ellenica una lettera di diffida ed in seguito un parere motivato, conformemente all' art. 169 del Trattato. Poiché la Repubblica ellenica non si è conformata a detto parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 La Commissione ritiene che gli artt. 2, n. 1, e 5 del decreto presidenziale n. 532/81 impongano obblighi supplementari rispetto a quelli previsti dalla direttiva e che pertanto la Repubblica ellenica ostacoli, vieti o limiti l' immissione sul mercato dei prodotti conformi ai requisiti imposti dalla direttiva.
7 In primo luogo si deve ricordare che, come la Corte ha già dichiarato al punto 28 della motivazione della sentenza 23 novembre 1989, Provide (causa C-150/88, Racc. pag. 3891), la direttiva ha operato un' armonizzazione esauriente delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici ai quali si riferisce.
8 Ora, l' art. 2, n. 1, del decreto presidenziale n. 532/81 prevede, per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato in Grecia, il deposito di una dichiarazione presso il KEEPH (Ente nazionale per i prodotti farmaceutici) con informazioni e documenti giustificativi come:
- nome del prodotto;
- forma;
- composizione qualitativa e quantitativa;
- nome e indirizzo del laboratorio o dello stabilimento dove viene prodotto;
- nome, cognome e indirizzo del responsabile della distribuzione;
- caratteristiche fisico-chimiche e descrizione del prodotto;
- un esemplare delle istruzioni per l' uso;
- un esemplare del testo dell' etichetta o riprodotto su ogni recipiente".
9 Tra queste informazioni e documenti giustificativi, taluni concernono le sostanze contenute nei prodotti cosmetici e possono pertanto essere richiesti da qualsiasi Stato membro al fine di consentire un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazioni della salute, ai sensi dell' art. 7, n. 3, della direttiva. Essi sono:
- il nome del prodotto;
- la composizione qualitativa e quantitativa;
- le caratteristiche fisico-chimiche e la descrizione del prodotto;
- un esemplare delle istruzioni per l' uso.
Per contro, nessun' altra disposizione della direttiva autorizzava la Repubblica ellenica ad esigere le altre informazioni di cui all' art. 2, n. 1, del decreto presidenziale n. 532/81.
10 Peraltro, l' art. 5 del decreto presidenziale n. 532/81 esige che ogni produttore o responsabile della distribuzione di un prodotto conservi, presso la sede sociale della sua impresa in Grecia, un fascicolo per ogni prodotto fabbricato o importato, contenente tutti i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa, alle caratteristiche fisico-chimiche, alla descrizione del prodotto, al protocollo di fabbricazione e di controllo di ciascuna partita di merce ed al metodo adottato per tale controllo. Ora, nessuna norma della direttiva consente ad uno Stato membro di adottare una disposizione del genere.
11 Nel corso dell' udienza, il governo ellenico ha fatto valere che il decreto n. 40, promulgato il 28 febbraio 1991, ha abrogato il decreto presidenziale n. 532/81 rendendo il diritto ellenico conforme alla direttiva.
12 Si deve rilevare che, per giurisprudenza costante (v. da ultimo il punto 35 della motivazione della sentenza 30 maggio 1991, Commissione/Germania, causa C-59/89, Racc. pag. I-2607), l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.
13 Pertanto si deve dichiarare che, avendo subordinato l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici al deposito, presso l' autorità nazionale competente, di una dichiarazione contenente informazioni diverse da quelle che uno Stato membro può esigere ai sensi dell' art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ed avendo imposto ai produttori e ai responsabili della distribuzione dei cosmetici di conservare presso la sede dell' impresa in Grecia un fascicolo per ogni prodotto fabbricato od importato contenente tutti i dati relativi alla composizione, alle caratteristiche, alla descrizione del prodotto, al protocollo di fabbricazione e di controllo per ciascuna partita di merce ed al metodo adottato per tale controllo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 76/768.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 A norma dell' articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Avendo subordinato l' immissione sul mercato dei prodotti cosmetici al deposito, presso l' autorità nazionale competente, di una dichiarazione contenente informazioni diverse da quelle che uno Stato membro può esigere ai sensi dell' art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ed avendo imposto ai produttori e ai responsabili della distribuzione dei cosmetici di conservare presso la sede dell' impresa in Grecia un fascicolo per ogni prodotto fabbricato od importato contenente tutti i dati relativi alla composizione, alle caratteristiche, alla descrizione del prodotto, al protocollo di fabbricazione e di controllo per ciascuna partita di merce ed al metodo adottato per tale controllo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 76/768.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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