Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritto di brevetto - Competenza degli Stati membri - Portata e limiti
(Trattato CEE, artt. 30, 36 e 222)
2. Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritto di brevetto - Concessione di una licenza obbligatoria nonostante un approvvigionamento normale del mercato mediante importazioni provenienti da altri Stati membri - Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)
Massima
1. Nello stato attuale del diritto comunitario le disposizioni in materia di brevetti non sono state ancora oggetto di unificazione nell' ambito della Comunità o di ravvicinamento delle legislazioni, di modo che spetta al legislatore nazionale determinare i presupposti e le modalità della tutela conferita dal brevetto.
Tuttavia, le disposizioni del Trattato, ed in particolare quelle dell' art. 222, secondo le quali il Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, non possono essere interpretate nel senso che riservano al legislatore nazionale, in materia di proprietà industriale e commerciale, il potere di adottare provvedimenti lesivi del principio della libera circolazione delle merci all' interno del mercato comune come è contemplato e disciplinato dal Trattato.
2. Nonostante il fatto che, nello stato attuale del diritto comunitario in materia di brevetti, spetti al legislatore nazionale determinare i presupposti e le modalità della tutela conferita dal brevetto e che esso possa quindi punire la mancata o l' insufficiente utilizzazione del brevetto mediante la concessione di una licenza obbligatoria, uno Stato membro viene meno agli obblighi impostigli dall' art. 30 del Trattato qualora esso equipari, nella sua normativa, ai detti casi di insufficiente utilizzazione il caso in cui la domanda del prodotto brevettato è soddisfatta sul mercato nazionale da importazioni provenienti da altri Stati membri. Infatti, il titolare del brevetto è così indotto, per evitare il rischio di perdere il suo diritto esclusivo, che, a suo avviso, non può essere effettivamente compensato dal versamento della rimunerazione prevista come contropartita della licenza obbligatoria, a produrre sul territorio dello Stato in cui è stato rilasciato il brevetto, invece di importare da altri Stati membri il prodotto brevettato. Siffatta discriminazione volta a favorire la produzione nazionale non può essere giustificata né dall' art. 36 del Trattato né dall' art. 5 della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.
Parti
Nella causa C-30/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Eric L. White e Giuliano Marenco, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord, rappresentato dalla Rosemary Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal sig. Nicholas Pumfrey, QC, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
convenuto,
sostenuto dal
Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal sig. Carlos Bastarreche Saguees, direttore generale per il coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e successivamente dai sigg. Alberto José Navarro González, direttore generale per il coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo la concessione di licenze obbligatorie quando un brevetto non è utilizzato nel Regno Unito tanto intensivamente quanto è ragionevolmente possibile fare o quando la domanda del prodotto brevettato nel Regno Unito è soddisfatta in ampia misura dall' importazione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art. 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dai rappresentanti delle parti all' udienza del 16 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 gennaio 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno Unito, prescrivendo la concessione di licenze obbligatorie quando un brevetto non è utilizzato nel Regno Unito tanto intensivamente quanto è ragionevolmente possibile fare o quando la domanda del prodotto brevettato nel Regno Unito è soddisfatta in ampia misura dall' importazione, è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art. 30 del Trattato CEE.
2 Nel Regno Unito i brevetti di invenzione sono disciplinati dal Patents Act del 1977 (in prosieguo: il "Patents Act"). L' art. 48 di questa legge dispone che il Comptroller General of Patents (in prosieguo: il "Comptroller") può concedere licenze obbligatorie su un brevetto in ogni momento dopo la scadenza di un termine di diritto comune di tre anni a decorrere dal rilascio del brevetto, nei seguenti casi, enunciati dal n. 3 di detto articolo:
"a) quando l' invenzione brevettata può essere sfruttata commercialmente nel Regno Unito, ma non lo è o non lo è tanto pienamente come è ragionevolmente possibile fare;
b) quando l' invenzione brevettata è un prodotto, ma la domanda del prodotto nel Regno Unito
(...)
ii) è soddisfatta in ampia misura mediante l' importazione;
c) quando l' invenzione brevettata può essere sfruttata commercialmente nel Regno Unito, ma questa utilizzazione è impedita od ostacolata,
i) trattandosi di un prodotto, dall' importazione del prodotto;
ii) trattandosi di un procedimento, dall' importazione di un prodotto ottenuto direttamente mediante detto procedimento o al quale il procedimento è stato applicato;
(...)".
3 L' art. 50, n. 1, del Patents Act precisa che il Comptroller deve in particolare esercitare i suoi poteri per ottenere che le invenzioni che possono essere utilizzate su scala commerciale nel Regno Unito e che dovrebbero costituire oggetto di tale utilizzazione nel pubblico interesse siano utilizzate senza ritardo indebito e tanto ampiamente quanto è possibile fare.
4 Ritenendo che queste disposizioni nazionali costituissero misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione ai sensi dell' art. 30 del Trattato, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
5 Per una più ampia illustrazione delle norme comunitarie e nazionali, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sull' oggetto del ricorso
6 La Commissione precisa, nell' argomentazione del suo ricorso, di non contestare, in via di principio, né l' obbligo, per il titolare del brevetto, di utilizzare il brevetto e di soddisfare la domanda sul mercato nazionale del prodotto brevettato, né la facoltà, per le competenti autorità di uno Stato membro, di concedere una licenza obbligatoria qualora quest' obbligo non sia adempiuto. L' addebito riguarda esclusivamente le citate disposizioni del Patents Act in quanto esse distinguono tra la fabbricazione del prodotto brevettato sul territorio nazionale e l' importazione di questo prodotto dal territorio di un altro Stato membro, e sfavoriscono l' importazione mediante i requisiti cui subordinano la concessione, da parte delle autorità competenti, di una licenza obbligatoria quando il brevetto è utilizzato sotto forma di prodotti importati. Questo è l' oggetto del ricorso, così delimitato, sul quale deve pronunciarsi la Corte.
7 La Commissione allega anche l' incompatibilità con l' art. 30 del Trattato delle disposizioni nazionali che limiterebbero al solo territorio nazionale l' esercizio dei diritti conferiti da una licenza obbligatoria. L' incompatibilità così dedotta costituisce una censura distinta la quale, non essendo oggetto delle conclusioni del ricorso, non sarà esaminata dalla Corte nell' ambito della presente controversia.
Sulla fondatezza del ricorso
8 Per statuire sulla fondatezza del ricorso occorre precisare la portata delle norme stabilite dalle disposizioni nazionali controverse e, inoltre, accertare se queste norme siano compatibili con l' art. 30 del Trattato.
Per quanto riguarda la portata delle norme stabilite dalle disposizioni nazionali controverse
9 Il Regno Unito sostiene che le disposizioni controverse non costituiscono che una parte del Patents Act i cui articoli sono stati redatti in modo da attribuire piena efficacia alle norme di diritto comunitario. Dall' art. 53, n. 1, del Patents Act risulta infatti che gli artt. 48-51 di questa legge, relativi alle licenze obbligatorie, si applicano fatte salve le disposizioni della convenzione sul brevetto comunitario, e ciò a decorrere dall' entrata in vigore di quest' ultima.
10 Il convenuto fa valere, inoltre, che il fatto che la domanda sul mercato nazionale del prodotto brevettato sia soddisfatta dall' importazione non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione di una licenza obbligatoria. Per concedere tale licenza il Comptroller deve prendere in considerazione altri elementi, quali il pubblico interesse o l' interesse economico, che siano connessi alla fabbricazione del prodotto sul territorio nazionale.
11 Questo argomento è privo d' influenza sulla soluzione della lite.
12 In primo luogo, il riferimento contenuto nel Patents Act alla convenzione sul brevetto comunitario è, in ogni caso, privo di ogni portata giuridica finché questa convenzione non sia entrata in vigore. Orbene, né la convenzione sul brevetto comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 (in prosieguo: la "prima convenzione sul brevetto comunitario"), che non è stata ratificata da tutti gli Stati membri, né la convenzione allegata all' accordo firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (in prosieguo: la "seconda convenzione sul brevetto comunitario"), che è diretta a sostituire la prima convenzione e che è in corso di ratifica, sono entrate in vigore.
13 In secondo luogo, anche se si ammette, come sostiene il Regno Unito, che il Comptroller non è tenuto, in tutti i casi in cui la domanda del prodotto brevettato sul mercato nazionale è soddisfatta dalle importazioni provenienti da altri Stati membri, a concedere una licenza obbligatoria, dalle citate disposizioni dell' art. 48, n. 3, lett. b) e c), del Patents Act emerge tuttavia che, nei casi in cui il fabbisogno del territorio nazionale sia soddisfatto totalmente o in parte dalle importazioni, il titolare del brevetto corre il rischio di perdere il suo diritto esclusivo a seguito dell' eventuale concessione di una licenza obbligatoria. Orbene, è in particolare l' esistenza di questo rischio e dei suoi effetti sul comportamento dei titolari di brevetti ciò che è contestato dalla Commissione.
Per quanto riguarda la compatibilità delle disposizioni nazionali controverse con l' art. 30 del Trattato
14 Secondo la Commissione le citate disposizioni nazionali favoriscono la produzione nazionale operando una discriminazione contro l' utilizzazione del brevetto sotto forma di importazioni nel territorio nazionale. Tali disposizioni, che inducono il titolare del brevetto a produrre sul territorio nazionale invece di importare dal territorio di altri Stati membri, costituirebbero misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni. Avendo già ammesso che una semplice campagna pubblicitaria organizzata dalle autorità di uno Stato membro a favore dei prodotti nazionali costituiva una misura di effetto equivalente (sentenza 24 novembre 1982, Commissione/Irlanda, causa 249/81, Racc. pag. 4005), la Corte dovrebbe a maggior ragione, considerata la gravità delle conseguenze giuridiche della concessione di una licenza obbligatoria, dichiarare l' incompatibilità col Trattato delle disposizioni controverse. Queste disposizioni non potrebbero essere giustificate dalle disposizioni di deroga di cui all' art. 36 del Trattato, poiché la normativa censurata non mira a garantire la tutela della proprietà industriale e commerciale, ma, al contrario, a circoscrivere i diritti conferiti da detta proprietà. Inoltre, l' obiettivo perseguito, che è quello di favorire la produzione nazionale, sarebbe diametralmente opposto agli obiettivi del Trattato. Infine, i provvedimenti adottati non sarebbero, in ogni caso, proporzionati a tale obiettivo.
15 Il Regno Unito, nella sua qualità di convenuto, e il Regno di Spagna, nella sua qualità di interveniente, chiedono alla Corte di respingere il ricorso e, a tal fine, deducono vari mezzi od argomenti. In primo luogo, le modalità per l' istituzione di un regime di licenza obbligatoria in materia di proprietà industriale e commerciale, conformemente alle disposizioni degli artt. 222 e 36 del Trattato, sarebbero di competenza esclusiva del legislatore nazionale. In secondo luogo, le disposizioni controverse sarebbero conformi all' art. 5 della convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la tutela della proprietà industriale, come riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (in prosieguo: la "convenzione di Parigi"). In terzo luogo, le disposizioni controverse non comporterebbero il divieto o la riduzione delle importazioni. In quarto luogo, l' argomentazione sostenuta dalla Commissione non sarebbe in realtà volta a garantire la libera circolazione delle merci, ma a rafforzare i diritti del titolare del brevetto secondo modalità che disconoscono le esigenze della libera concorrenza fra gli operatori economici dei vari Stati membri. In quinto luogo, la censura nei confronti delle disposizioni di cui è causa sarebbe essenzialmente teorica in quanto di fatto queste disposizioni sono raramente applicate. In sesto luogo, solo nell' ambito di un' armonizzazione comunitaria di tutte le normative degli Stati membri potrà essere raggiunto lo scopo perseguito dalla Commissione col presente ricorso senza creare nuove disparità. Infine, la tesi della Commissione porterebbe a considerare che talune disposizioni delle convenzioni sul brevetto comunitario sono in contrasto col Trattato.
16 Nello stato attuale del diritto comunitario le disposizioni in materia di brevetti non sono state ancora oggetto di unificazione nell' ambito della Comunità o di ravvicinamento delle legislazioni. A questo proposito si deve rilevare che, come si è osservato in precedenza, la convenzione sul brevetto comunitario non è entrata in vigore.
17 Spetta pertanto al legislatore nazionale determinare i presupposti e le modalità della tutela conferita dal brevetto.
18 Tuttavia, le disposizioni del Trattato, e in particolare quelle dell' art. 222, secondo le quali il Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, non possono essere interpretate nel senso che riservano al legislatore nazionale, in materia di proprietà industriale e commerciale, il potere di adottare provvedimenti lesivi del principio della libera circolazione delle merci all' interno del mercato comune come esso è contemplato e disciplinato dal Trattato.
19 In primo luogo, i divieti e le restrizioni all' importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi dall' art. 36 del Trattato solo con l' esplicita riserva di non costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri.
20 In secondo luogo, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' art. 36 consente deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo nei limiti in cui tali deroghe siano giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l' oggetto specifico di detta proprietà (sentenza 17 ottobre 1990, HAG, causa C-10/89, Racc. pag. I-3711, punto 12 della motivazione).
21 In materia di brevetti, l' oggetto specifico della proprietà industriale comporta in particolare per il suo titolare il diritto esclusivo di far uso di un' invenzione ai fini della produzione e della prima messa in circolazione di prodotti industriali direttamente o mediante la concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi contraffazione (sentenza 3 marzo 1988, Allend & Hanburys, causa 434/85, Racc. pag. 1245, punto 11 della motivazione).
22 Occorre applicare questi principi per valutare la compatibilità delle disposizioni nazionali controverse con gli artt. 30 e 36 del Trattato.
23 Queste disposizioni nazionali consentono, nell' ambito della concessione d' una licenza obbligatoria, di ridurre il vantaggio, rappresentato dal diritto esclusivo attribuito dal brevetto, nei casi in cui quest' ultimo è utilizzato sotto forma di importazioni nel territorio nazionale.
24 Il titolare del brevetto, per evitare il rischio di perdere il suo diritto esclusivo, che, a suo avviso, non può essere effettivamente compensato dal versamento da parte del licenziatario dell' equo compenso contemplato dall' art. 50, n. 1, lett. b), del Patents Act, è pertanto indotto a produrre nel territorio dello Stato in cui è stato rilasciato il brevetto, invece che ad importare da altri Stati membri il prodotto brevettato.
25 Siffatte disposizioni, a prescindere dal numero delle licenze obbligatorie concesse, sono atte ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario.
26 Del pari, come ha rilevato l' avvocato generale nelle sue conclusioni (punto 10), l' applicazione di queste disposizioni, quando conduce alla concessione di una licenza obbligatoria ad un produttore nazionale, comporta necessariamente un calo dell' importazione da altri Stati membri del prodotto brevettato a danno del commercio intracomunitario.
27 Tali disposizioni costituiscono pertanto misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione ai sensi dell' art. 30 del Trattato (sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, causa 8/74, Racc. pag. 837, punto 5 della motivazione).
28 Benché la sanzione per la mancata o insufficiente utilizzazione del brevetto possa essere ritenuta la necessaria contropartita dell' esclusiva territoriale attribuita dal brevetto, non vi è invece alcuna ragione inerente all' oggetto specifico del brevetto che giustifichi la discriminazione operata dalle controverse disposizioni fra l' utilizzazione del brevetto sotto forma di produzione nel territorio nazionale e quella per mezzo di importazioni provenienti dal territorio di altri Stati membri.
29 Una discriminazione del genere non è in realtà motivata dalle esigenze specifiche della proprietà industriale e commerciale ma, come ammette del resto lo Stato convenuto, dalla preoccupazione del legislatore nazionale di favorire la produzione nazionale.
30 Orbene, siffatta considerazione, che ha la conseguenza di frustrare gli scopi della Comunità sanciti in particolare dall' art. 2 ed elaborati dall' art. 3 del Trattato, non può essere applicata per giustificare una restrizione al commercio fra gli Stati membri.
31 Né le disposizioni dell' art. 5 della convenzione di Parigi, che si limitano ad offrire agli Stati firmatari la facoltà di prevedere la concessione di licenze obbligatorie per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall' esercizio del diritto esclusivo attribuito dal brevetto, come la mancata utilizzazione, né l' intento di garantire una maggiore concorrenza fra i diversi operatori economici limitando i diritti esclusivi conferiti dai brevetti, possono comunque giustificare provvedimenti che per la loro natura discriminatoria sono contrari al Trattato.
32 I principi così enunciati sono stati presi in considerazione dai firmatari delle due convenzioni sul brevetto comunitario. L' art. 82 della prima convenzione sul brevetto comunitario e l' art. 77 della seconda convenzione prevedono infatti l' applicazione ai brevetti nazionali delle norme relative ai brevetti comunitari che non autorizzano la concessione di licenze obbligatorie nel territorio di uno Stato membro quando il fabbisogno di tale Stato è soddisfatto da importazioni del prodotto da un altro Stato membro. E' vero che l' art. 89 della prima convenzione e l' art. 83 della seconda convenzione hanno previsto che gli Stati membri possano, in talune condizioni, avanzare riserve sull' applicazione delle citate disposizioni e che tali riserve possano rivelarsi incompatibili con le disposizioni dell' art. 30, come sono state or ora interpretate dalla Corte. Tuttavia l' eventualità di siffatta incompatibilità è stata espressamente prevista dalle disposizioni dell' art. 93 della prima convenzione e dell' art. 2, n. 1, dell' accordo di Lussemburgo 15 dicembre 1989, in forza delle quali nessuna disposizione della convenzione o dell' accordo può essere invocata contro l' applicazione di una disposizione del Trattato.
33 Si deve pertanto dichiarare che il Regno Unito, equiparando ai casi in cui una licenza obbligatoria può essere concessa per insufficiente utilizzazione del brevetto il caso in cui la domanda del prodotto brevettato è soddisfatta sul mercato nazionale da importazioni provenienti da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art. 30 del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno Unito è rimasto soccombente e pertanto deve essere condannato alle spese.
Il Regno di Spagna, che è intervenuto a sostegno delle conclusioni presentate dal Regno Unito, sopporterà, conformemente all' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Equiparando ai casi in cui una licenza obbligatoria può essere concessa per insufficiente utilizzazione del brevetto il caso in cui la domanda del prodotto brevettato è soddisfatta sul mercato nazionale da importazioni provenienti da altri Stati membri, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art. 30 del Trattato CEE.
2) Il Regno Unito è condannato alle spese.
3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
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