Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7 - Popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva - Persona che si trova impedita per malattia a riprendere un lavoro dopo aver interrotto la sua attività lavorativa per provvedere ad allevare i figli - Inclusione - Presupposto
(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 2)
2. Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7 - Art. 4, n. 1 - Efficacia diretta - Portata
(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4)
Massima
1. L' art. 2 della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va interpretato nel senso che esso si applica ad una persona che abbia interrotto la sua attività lavorativa per allevare i figli e che a causa di malattia non sia in grado di riprendere a lavorare, alla sola condizione che tale persona fosse in cerca di lavoro e che tale ricerca sia stata interrotta per il verificarsi di uno dei rischi indicati dall' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, senza che sia necessario distinguere a seconda del motivo per il quale la persona stessa ha lasciato un lavoro precedente. Spetta al giudice nazionale accertare che la persona che chiede di beneficiare dell' applicazione della direttiva 79/7 fosse effettivamente in cerca di lavoro nel momento in cui si è verificato uno dei rischi indicati dall' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva.
2. L' art. 4 della direttiva 79/7 può essere invocato, a partire dal 23 dicembre 1984, per escludere l' applicazione di una normativa nazionale che subordina il diritto ad una prestazione al fatto di avere in precedenza presentato una domanda riguardante un' altra prestazione, ormai abrogata, che comportava una condizione discriminatoria nei confronti di lavoratori di sesso femminile. In assenza di provvedimenti adeguati di attuazione dell' art. 4 della direttiva 79/7, le donne svantaggiate per il persistere della discriminazione hanno diritto di essere trattate allo stesso modo e di vedersi applicare la stessa disciplina degli uomini che si trovano nella stessa situazione, disciplina che resta, in mancanza di attuazione della direttiva, il solo punto di riferimento valido.
Parti
Nel procedimento C-31/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale dei Social Security Commissioners, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Elsie Rita Johnson
e
Chief Adjudication Officier,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, G.C. Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, R. Joliet e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Elsie Rita Jonson, dalla sig.ra Vicki Chapman, solicitor in Londra,
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H.A. Kaya, Treasury Solicitor, in qualità d' agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Karen Banks, membro del Servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente, con il sig. Richard Drabble, barrister, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. Hussein Kaya, in qualità d' agente, e dai sigg. Robert Jay, barrister, e John Laws, barrister, nonché della Commissione, all' udienza del 5 febbraio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 25 gennaio 1990, pervenuta alla Corte il successivo 31 gennaio, i Social Security Commissioners hanno sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia dinanzi a tale giudice tra la sig.ra Johnson e l' Adjudication Officier in ordine al rifiuto di quest' ultimo di concedere alla sig.ra Johnson l' assegno per invalidità grave (Severe Disablement Allowance, in prosieguo: lo "SDA").
3 Dagli atti di causa risulta che la sig.ra Johnson aveva lasciato il suo lavoro verso il 1970 per provvedere ad allevare la figlia, che allora aveva 6 anni e con la quale essa viveva sola. Nel 1980 essa desiderava riprendere a lavorare, ma ne era impedita a causa di un' infermità alla schiena. A seguito della sua inabilità al lavoro, nel 1981 essa otteneva una pensione d' invalidità non collegata a contributi (Non-Contributory Invalidity Pension, in prosieguo: la "NCIP"), ai sensi della section 36, n. 2, del Social Security Act, 1975, all' epoca in vigore. Il versamento della NCIP veniva tuttavia interrotto non appena la sig.ra Johnson iniziava a coabitare con il suo attuale convivente, in quanto essa non poteva dimostrare di soddisfare il requisito ulteriore stabilito dalla citata section 36, n. 2, per le donne che convivono more uxorio, vale a dire il fatto di non essere in grado di sbrigare le normali faccende domestiche.
4 Con la section 11 dello Health and Social Security Act, 1984 (legge sulla sanità e la previdenza sociale), la NCIP veniva soppressa a partire dal 20 novembre 1984 e la nuova prestazione, lo SDA, di cui i soggetti dei due sessi che vi fanno richiesta possono beneficiare alle stesse condizioni, veniva introdotta a decorrere dal 29 novembre 1984. L' art. 20, n. 1, dei Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations, 1984, consentiva tuttavia agli aventi diritto alla vecchia NCIP di beneficiare automaticamente, a partire dal 29 novembre 1984, del nuovo SDA, senza dovere dimostrare di soddisfare i nuovi requisiti.
5 Il 17 agosto 1987, la sig.ra Johnson formulava, tramite il Citizen Advice Bureau, una domanda di concessione dello SDA fondata sull' art. 20, n. 1, dei Social Security Regulations, 1984. Essa sosteneva che avrebbe avuto diritto alla NCIP durante il periodo immediatamente precedente al 29 novembre 1984 se non vi fosse stata la condizione dell' inidoneità a sbrigare le faccende domestiche che costituiva una condizione aggiuntiva per le donne sposate o conviventi more uxorio e che, come ha dichiarato la Corte di giustizia nella sentenza 24 giugno 1987, Borrie Clarke (causa 384/85, Racc. pag. 2865), deve essere considerata discriminatoria.
6 L' Adjudication Officier e, a seguito di ricorso, il Sutton Social Security Appeal Tribunal, rispettivamente con decisione 13 novembre 1987 e con sentenza 24 ottobre 1988, respingevano tale domanda.
7 Dinanzi ai Social Security Commissioners, aditi in appello, l' Adjudication Officier faceva valere, in primo luogo, che la sig.ra Johnson non rientrava nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, quale definito dall' art. 2 della stessa. Esso sosteneva, facendo riferimento alla sentenza della Corte 27 giugno 1989, Achterberg-te Riele (cause riunite 48/88, 106/88 e 107/88, Racc. pag. 1963), che la sig.ra Johnson non poteva essere considerata come una persona la cui attività fosse stata interrotta a causa di malattia o per qualsivoglia altro rischio tra quelli indicati dall' art. 3 della direttiva dal momento che essa aveva cessato volontariamente di lavorare per occuparsi di sua figlia. In secondo luogo, l' Adjudication Officier faceva valere che, pur rientrando nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, la sig.ra Johnson, in quanto non aveva mai fatto richiesta della NCIP prima del 29 novembre 1984, non poteva soddisfare i requisiti necessari per ottenere lo SDA non avendo comprovato di essere stata titolare della NCIP o, per lo meno, di avere richiesto di beneficiarne.
8 Ritenendo necessario ottenere un' interpretazione della direttiva al fine di risolvere la controversia, i Social Security Commissioners hanno sospeso il procedimento proponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 2 della direttiva 79/7/CEE vada interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae una donna (o un uomo) che svolgesse attività lavorativa dipendente ma che abbia cessato di lavorare per occuparsi di un figlio e che non abbia potuto successivamente riprendere a lavorare in seguito a malattia.
2) In particolare se tale donna (o uomo) debba essere considerata rientrante nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva nel caso in cui essa intendesse lavorare o cercare lavoro se non fosse malata, o se sia necessario in ogni caso che una persona che chieda di essere inclusa nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva abbia cessato di lavorare in primo luogo non per occuparsi di un figlio ma a causa del verificarsi di uno dei rischi di cui all' art. 3.
3) Se sia rilevante per l' esame della posizione di tale donna in relazione all' art. 2 della direttiva determinare se essa abbia o no cercato lavoro nel lasso di tempo intercorso tra la cessazione delle responsabilità per la cura del figlio e l' insorgere dell' infermità che ora le impedisce di lavorare.
4) Se l' art. 4 della direttiva 79/7/CEE sia direttamente efficace nel senso che conferisce ad una donna il diritto ad una prestazione (in prosieguo: la 'prestazione B' ) per il periodo successivo alla presentazione della sua domanda nei casi in cui:
i) uno Stato membro abbia concesso una prestazione di invalidità (quale l' assegno di invalidità non subordinato a contributi di cui nella causa Clarke, in prosieguo: la 'prestazione A' ) soggetta ad una condizione che vietasse alle donne coniugate o conviventi more uxorio tale il diritto a meno che esse non soddisfacessero ad una condizione aggiuntiva che non era applicata a nessun uomo;
ii) la prestazione A sia stata abolita e sostituita dalla prestazione B;
iii) il diritto alla prestazione B, almeno in alcuni casi, sia basato sul precedente diritto all' abolita prestazione A;
iv) la donna di cui trattasi non abbia dimostrato di aver diritto alla prestazione A in base al diritto nazionale, presentando una domanda per ottenerla prima della sua abolizione e qualsiasi domanda attualmente presentata non le assicurerebbe il diritto alla prestazione poiché il diritto non può essere ottenuto per un periodo anteriore di oltre dodici mesi rispetto alla data di presentazione di una domanda per tale prestazione".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello sfondo giuridico della causa nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Le questioni pregiudiziali sollevate dai Social Security Commissioners presentano due distinti problemi: da un lato, quello dell' interpretazione dell' ambito d' applicazione ratione personae della direttiva 79/7 (prima, seconda e terza questione) e, dall' altro, la portata del principio di parità di trattamento di cui all' art. 4 della direttiva 79/7 riguardo ai requisiti per ottenere una prestazione di previdenza sociale (quarta questione).
11 Ai sensi dell' art. 1, della direttiva 79/7, questa ha per scopo
"(...) la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all' art. 3, del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso 'principio della parità di trattamento' ".
12 Essa si applica, ai sensi dell' art. 2,
"alla popolazione attiva - compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività è stata interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro -, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi".
13 Ai sensi dell' art. 3, n. 1, la direttiva si applica:
"a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
- malattia,
- invalidità,
- vecchiaia,
- infortunio sul lavoro e malattia professionale,
- disoccupazione;
b) alle disposizioni concernenti l' assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare i regimi di cui alla lettera a) o a supplire ad essi".
14 Ai sensi dell' art. 4:
"Il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,
- l' obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,
- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata ed al mantenimento del diritto alle prestazioni".
15 Ai sensi dell' art. 7, n. 1, la direttiva
"(...) non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a) (...)
b) (...); l' acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all' educazione dei figli;".
In ordine all' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7
16 Con le prime tre questioni, che è opportuno esaminare contestualmente, i Social Security Commissioners intendono sapere, in sostanza, se un soggetto che ha interrotto la sua attività lavorativa per allevare i figli e che a causa di una malattia non è in grado di riprendere un lavoro rientri o meno dell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7.
17 Più in particolare, con la terza e la quarta questione, si chiede di specificare, in proposito:
- se una persona che, in assenza di malattia, lavorerebbe o sarebbe in cerca di lavoro, al fine di rientrare nell' ambito di applicazione della direttiva 79/7, debba aver lasciato la sua precedente attività lavorativa a seguito del verificarsi di uno dei rischi di cui all' art. 3 della direttiva;
- se il fatto che questa persona fosse o no in cerca di lavoro al momento dell' insorgere di uno dei rischi indicati dall' art. 3 della direttiva sia determinante per stabilire se essa rientra nell' ambito di applicazione della direttiva 79/7.
18 Dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 della direttiva 79/7 discende che questa si applica solo alle persone che sono disponibili sul mercato del lavoro o che hanno cessato di esserlo a seguito del verificarsi di uno dei rischi indicati dalla direttiva.
19 Ne deriva, in primo luogo, che una persona che ha lasciato la sua attività lavorativa per allevare i figli non rientra nell' ambito di applicazione della direttiva 79/7 in quanto lavoratore la cui attività è stata interrotta da uno dei rischi indicati nella direttiva, dal momento che l' interruzione del lavoro dovuta all' educazione dei figli non rientra tra i rischi elencati dall' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva.
20 Ne risulta, in secondo luogo, che tale persona può, nondimeno, essere considerata rientrante nell' ambito di applicazione della direttiva 79/7 in quanto persona in cerca di lavoro, la cui ricerca è resa ormai impossibile a causa della realizzazione di uno dei rischi di cui all' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva.
21 Infatti, la qualità di persona in cerca di lavoro è sufficiente per fare parte della popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva, senza che sia necessario distinguere a seconda del motivo per cui l' interessato ha lasciato un lavoro precedente o anche a seconda che esso abbia o meno esercitato in precedenza un' attività lavorativa.
22 L' interessato deve tuttavia provare la sua qualità di persona in cerca di lavoro al momento del verificarsi di uno dei rischi indicati dall' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva. In proposito, spetta al giudice nazionale determinare - tenendo soprattutto in considerazione l' esistenza di un' iscrizione ad un ufficio del lavoro incaricato di censire le offerte di lavoro o di aiutare le persone in cerca di lavoro nelle loro domande, di lettere di candidatura inviate dall' interessato a dei datori di lavoro, ovvero di attestazioni di imprese che certifichino che l' interessato si è presentato a colloqui per un' assunzione - se l' interessato fosse effettivamente in cerca di lavoro al momento del verificarsi di uno dei rischi indicati dalla direttiva.
23 Ne deriva che la tutela garantita dalla direttiva 79/7 alle persone che hanno lasciato la loro attività lavorativa per allevare i figli va a vantaggio solo di quelle colpite da un' incapacità lavorativa nel corso di un periodo durante il quale erano alla ricerca di un lavoro.
24 Certamente, come hanno rilevato il Regno Unito e la Commissione, sono soprattutto le donne che interrompono la loro attività lavorativa per occuparsi dell' educazione dei figli e che pertanto subiscono uno svantaggio qualora si ammalino o divengano invalide ancor prima di essersi nuovamente poste in cerca di un lavoro.
25 Bisogna tuttavia osservare che, ai sensi del primo 'considerando' e dell' art. 1 della direttiva 79/7, questa ha per solo scopo la graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale. Per quanto riguarda la tutela sociale delle madri casalinghe, discende dall' art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 79/7 che la disciplina concernente l' acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all' educazione dei figli rientra ancora nella competenza degli Stati membri.
26 Stando così le cose, spetta al legislatore comunitario adottare le misure necessarie che egli ritenga adeguate per superare le discriminazioni ancora esistenti in materia in talune legislazioni nazionali.
27 Le prime tre questioni vanno pertanto risolte dichiarando che l' art. 2 della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che essa si applica ad una persona che abbia interrotto la sua attività lavorativa per allevare i figli e che a causa di malattia non sia in grado di riprendere a lavorare, alla sola condizione che tale persona fosse in cerca di lavoro e che tale ricerca sia stata interrotta per il verificarsi di uno dei rischi indicati dall' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, senza che sia necessario distinguere a seconda del motivo per il quale la persona stessa ha lasciato un lavoro precedente. Spetta al giudice nazionale accertare che la persona che chiede di beneficiare dell' applicazione della direttiva 79/7 fosse effettivamente in cerca di lavoro nel momento in cui si è verificato uno dei rischi indicati dall' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva.
In ordine al principio di parità di trattamento di cui all' art. 4 della direttiva 79/7
28 Con la quarta questione, il giudice nazionale vuole sapere se l' art. 4 della direttiva 79/7 osti agli effetti di una normativa nazionale che subordina il diritto ad ottenere una prestazione al fatto che sia stata in precedenza presentata una domanda per un' altra prestazione, ormai abrogata, che prevedeva una condizione discriminatoria nei confronti dei lavoratori di sesso femminile e, in caso di soluzione affermativa, quali conseguenze deriverebbero dall' incompatibilità della normativa nazionale de qua con l' art. 4 della direttiva.
29 Dal fascicolo di causa risulta che la section 165 A del Social Security Act, 1975, che definisce le condizioni in base alle quali l' interessato può chiedere di beneficiare di una prestazione, ha per effetto che una persona che non ha richiesto la corresponsione della NCIP prima della soppressione della stessa non può pretendere di beneficiare automaticamente dello SDA ai sensi dell' art. 20, n. 1, dei Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations, 1984.
30 Bisogna in proposito ricordare che la concessione della NCIP alle donne sposate o conviventi more uxorio era subordinata, tra l' altro, alla condizione che l' interessata fosse idonea al disbrigo delle faccende domestiche, condizione di cui è pacifica la natura discriminatoria.
31 Richiedendo che queste donne avessero chiesto la NCIP per poter beneficiare dello SDA, il combinato disposto della section 165 A con il citato art. 20, n. 1, lascia sussistere tale discriminazione dal momento che la quasi totalità delle donne vittime della discriminazione costituita dal criterio dell' inidoneità alle faccende domestiche non può ormai pretendere il pagamento automatico dello SDA, mentre invece gli uomini che si trovino in situazioni analoghe possono beneficiare di questo automatismo. Questi ultimi, infatti, avevano diritto alla NCIP e hanno potuto pertanto ragionevolmente chiedere di beneficiarne, mentre le donne, sapendo di non averne diritto, non avevano motivo per presentare tale domanda.
32 Orbene, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 24 giugno 1987, Borrie Clarke, al punto 10 della motivazione, la direttiva non contempla alcuna deroga al principio della parità di trattamento di cui all' art. 4, n. 1, della direttiva per autorizzare la proroga degli effetti discriminatori di norme nazionali già in vigore. Uno Stato membro non può pertanto lasciar sussistere disparità di trattamento dopo il 22 dicembre 1984, data di scadenza del termine fissato dalla direttiva per l' adeguamento delle legislazioni nazionali.
33 Stando così le cose, si deve rilevare che una normativa nazionale come quella risultante dal combinato disposto della section 165 A del Social Security Act, 1975, e dell' art. 20, n. 1, dei Social Security (Severe Disablement Allowance) Regulations, 1984, che subordina il diritto ad una prestazione al fatto di avere presentato una domanda per un' altra prestazione, che comportava una condizione discriminatoria nei confronti dei lavoratori di sesso femminile, deve essere considerata incompatibile con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.
34 Si deve infine osservare, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 24 giugno 1987, Borrie Clarke, al punto 9 della motivazione, che, considerato a sé stante e tenuto conto della finalità della direttiva 79/7 e del suo contenuto, l' art. 4, n. 1, è sufficientemente preciso per poter essere fatto valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, al fine di indurre quest' ultimo ad escludere l' applicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme a questo articolo.
35 Risulta ancora dalla citata sentenza (punto 12 della motivazione) che, a decorrere dal 23 dicembre 1984, le donne hanno diritto di essere trattate allo stesso modo e secondo le stesse norme degli uomini che si trovano nella stessa situazione, norme che costituiscono, se detta direttiva non è stata attuata correttamente, il solo punto di riferimento valido.
36 Occorre pertanto risolvere la quarta questione nel senso che l' art. 4 della direttiva 79/7 può essere invocato, a partire dal 23 dicembre 1984, per escludere l' applicazione di una normativa nazionale che subordina il diritto ad una prestazione al fatto di avere in precedenza presentato una domanda riguardante un' altra prestazione, ormai abrogata, che comportava una condizione discriminatoria nei confronti dei lavoratori di sesso femminile. In assenza di provvedimenti adeguati di attuazione dell' art. 4 della direttiva 79/7, le donne svantaggiate per il persistere della discriminazione hanno diritto di essere trattate allo stesso modo e di vedersi applicare la stessa disciplina degli uomini che si trovano nella stessa situazione, disciplina che resta, in mancanza di attuazione della detta direttiva, il solo punto di riferimento valido.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dai Social Security Commissioners, con sentenza 25 gennaio 1990, dichiara:
1) L' art. 2 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va interpretato nel senso che essa si applica ad una persona che abbia interrotto la sua attività lavorativa per allevare i figli e che a causa di malattia non sia in grado di riprendere a lavorare, alla sola condizione che tale persona fosse in cerca di lavoro e che tale ricerca sia stata interrotta per il verificarsi di uno dei rischi indicati dall' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, senza che sia necessario distinguere a seconda del motivo per il quale la persona stessa ha lasciato un lavoro precedente. Spetta al giudice nazionale accertare che la persona che chiede di beneficiare dell' applicazione della direttiva 79/7/CEE fosse effettivamente in cerca di lavoro nel momento in cui si è verificato uno dei rischi indicati dall' art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva.
2) L' art. 4 della direttiva 79/7/CEE può essere invocato, a partire dal 23 dicembre 1984, per escludere l' applicazione una normativa nazionale che subordina il diritto ad una prestazione al fatto di avere in precedenza presentato una domanda riguardante un' altra prestazione, ormai abrogata, che comportava una condizione discriminatoria nei confronti dei lavoratori di sesso femminile. In assenza di provvedimenti adeguati di attuazione dell' art. 4 della direttiva 79/7/CEE, le donne svantaggiate per il persistere della discriminazione hanno diritto di essere trattate allo stesso modo e di vedersi applicare la stessa disciplina degli uomini che si trovano nella stessa situazione, disciplina che resta, in mancanza di attuazione della detta direttiva, il solo punto di riferimento valido.
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