Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1. Stati membri - Obbligazioni - Esecuzione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari - Direttiva 79/112/CEE - Normativa nazionale che impone l' indicazione della data di fabbricazione e del luogo di produzione - Inamissibilità
(Direttiva del Consiglio 79/112)
Parti
Nella causa C-32/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, del suo stesso servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
(motivazione non riportata)
dichiara e statuisce:
Dispositivo
1) La Repubblica italiana, obbligando i fabbricanti di prodotti a pasta filata ad indicare sull' etichetta la data di fabbricazione e il luogo di provenienza o di origine del prodotto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 3, n. 1, punti 4 e 7, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1).
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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