Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni ovine e caprine - Premio variabile alla macellazione - Importo equivalente riscosso al momento dell' esportazione verso un altro Stato membro ("clawback") - Modalità di calcolo che non garantiscono l' equivalenza - Illegittimità - Obbligo dello Stato membro interessato di esigere dagli operatori economici, comminando sanzioni, la comunicazione delle informazioni necessarie ai fini della riscossione del "clawback"
(Regolamento del Consiglio n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84, art. 9, n. 3; regolamento della Commissione n. 1633/84, art. 4, nn. 1 e 2)
2. Questioni pregiudiziali - Valutazione in ordine alla validità - Declaratoria di invalidità di un regolamento - Effetti - Limitazione nel tempo - Assetto stabilito dalla Corte
(Trattato CEE, artt. 174, secondo comma, e 177; regolamento della Commissione n. 1633, art. 4, nn. 1 e 2)
Massima
1. L' incompiutezza dell' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, riconducibile segnatamente al fatto che una determinata misura di sostegno, nella specie il premio variabile alla macellazione, è riservata ai produttori di una determinata regione la cui posizione concorrenziale essa può avvantaggiare, può rendere necessarie misure correttive intese a ripristinare l' uguaglianza nella posizione concorrenziale tra i produttori di tutte le regioni, in particolare mediante l' esazione di un importo equivalente al suddetto premio ("clawback") in caso di esportazione fuori della regione interessata dei prodotti per i quali il premio era stato concesso. Le modalità di riscossione del clawback devono essere predisposte in maniera tale che quest' ultimo valga a neutralizzare l' effetto del premio al momento dell' uscita dalla regione interessata dei prodotti che hanno fruito di questa misura di sostegno, senza che il sistema in parola possa risolversi in un vantaggio o in un pregiudizio per i produttori di questa regione.
Per tale motivo, l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/83, deve intendersi nel senso che esso prescrive il recupero, in caso di esportazione di prodotti che abbiano fruito del premio alla macellazione, di un importo esattamente corrispondente a quello versato a titolo del premio suddetto. Orbene, l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1633/84, adottato su delega dalla Commissione allo scopo di garantirne l' applicazione, permette la riscossione come clawback di un importo basato sul tasso fissato per la settimana nel corso della quale viene effettuata l' esportazione, mentre il premio effettivamente concesso è basato sul tasso fissato per la settimana alla quale risale la prima immissione sul mercato, cosicché, generalmente, l' importo del premio e quello del clawback non corrispondono in modo esatto. Ne consegue che quest' articolo è invalido, compreso il suo n. 2 in quanto impone la costituzione di una cauzione destinata a garantire la riscossione dell' importo dovuto in conformità del n. 1.
L' invalidità dei nn. 1 e 2 del suddetto articolo concerne tuttavia unicamente le modalità di calcolo dell' importo del clawback e non travolge il principio stesso della riscossione di quest' ultimo. Pertanto, lo Stato membro interessato non è dispensato dall' obbligo di garantire l' osservanza delle disposizioni valide del regolamento n. 1633/84, intese a rendere possibile tale riscossione; esso è tenuto, in particolare, ad esigere la presentazione dei documenti relativi alle operazioni di esportazione nonché ad applicare sanzioni effettive in caso di false dichiarazioni rese in questi documenti.
2. L' accertata invalidità dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84, che stabilisce, nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine, le modalità di riscossione del clawback, ove potesse essere invocata a sostegno di azioni restitutorie relative a riscossioni del clawback per periodi antecedenti la data della sentenza che accerta la suddetta invalidità, potrebbe comportare notevoli ripercussioni finanziarie come pure gravi difficoltà organizzative conseguenti alla revoca di conteggi da tempo conclusi nonché alla necessità di un ricalcolo del clawback per il passato.
Stando così le cose, esigenze imperative di certezza del diritto ostano a che situazioni giuridiche che hanno esaurito i loro effetti nel passato siano rimesse in discussione.
Un' eccezione a tale principio va tuttavia disposta in favore degli operatori economici o dei loro aventi causa i quali, anteriormente alla data della sentenza, abbiano fatto valere i loro diritti esperendo un ricorso giurisdizionale o presentando un reclamo equivalente in forza delle norme nazionali applicabili.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-38/90 e C-151/90,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, nel procedimento C-38/90 dalla Crown Court di Maidstone e, nel procedimento C-151/90, dalla Crown Court di Leeds, nelle cause penali dinanzi ad essi pendenti a carico di
Thomas Edward Lomas (procedimento C-38/90),
Robert Leslie Fletcher (procedimento C-151/90),
Jeremy Nicholas Pritchard (procedimento C-151/90),
North Riding Lamb Ltd (procedimento C-151/90),
domande vertenti sulla validità dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1984, n. 1633, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (GU L 154, pag. 27),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Lomas, imputato nella causa principale nel procedimento C-38/90, dai signori Conor Quigley e Steven Kay, barristers of Gray' s Inn, su procura di Burstows, solicitors;
- per i signori Fletcher e Pritchard, imputati nella causa principale nel procedimento C-151/90, nonché per la North Riding Lamb Ltd, dai signori Michael Mettyear, Wilberforce Chambers, Hull e Conor Quigley, barristers;
- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, Queens Anne' s Chambers, in qualità di agente, assistito dal signor Gerald Barling, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Lomas, Fletcher e Pritchard nonché della North Riding Lamb Ltd, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 24 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due ordinanze in date 20 dicembre 1989 e 5 aprile 1990, pervenute nella cancelleria rispettivamente il 12 febbraio e il 15 maggio 1990, la Crown Court di Maidstone e la Crown Court di Leeds hanno sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative alla validità dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1984, n. 1633, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (GU L 154, pag. 27).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di procedimenti penali promossi dalla Corona nei confronti di una società avente sede nel Regno Unito, il cui scopo sociale è l' esportazione di ovini e carni ovine da tale Stato membro, nei confronti dei responsabili di questa società nonché del responsabile di un' altra società, parimenti stabilita nel Regno Unito e avente identico scopo sociale.
3 Risulta dagli atti trasmessi alla Corte dai giudici nazionali che gli imputati nelle cause principali sono penalmente perseguiti dalla pubblica accusa per aver presentato alle autorità doganali britanniche documenti recanti dichiarazioni non veritiere in ordine al peso di agnelli o carcasse di agnelli esportati dal Regno Unito verso altri Stati membri.
4 Emerge dalle ordinanze di rinvio che le azioni penali promosse a carico degli imputati nelle cause principali possono essere accolte soltanto qualora sia accertato che all' amministrazione doganale britannica incombeva un obbligo ex lege di esigere la produzione di dichiarazioni, in seguito rivelatesi false.
5 Dinanzi ai giudici nazionali gli imputati nelle cause principali hanno sostenuto che gli addebiti loro mossi erano infondati. Infatti, normativa pertinente sarebbe il regolamento n. 1633/84, il cui art. 4, nn. 1 e 2, sarebbe invalido, in quanto eccederebbe i limiti delle competenze delegate alla Commissione dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1980, n. 1837, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 183, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 871 (GU L 90, pag. 35).
6 Il regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84, ha istituito un' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, comportante vari meccanismi di sostegno del mercato. Tale organizzazione comune è tuttavia incompleta, in quanto essa istituisce nel settore delle carni ovine non già un mercato unico, bensì diversi mercati regionali, e in quanto una delle misure di sostegno, nella specie il premio variabile alla macellazione degli ovini, è riservato ai produttori della regione 5 (Regno Unito).
7 Questo premio, il cui importo è fissato ogni settimana dalla Commissione, può essere concesso qualora il prezzo di mercato sia inferiore all' 85% del prezzo base. I capi per i quali il premio è stato concesso devono essere, entro un termine di 21 giorni a far data dalla loro prima immissione sul mercato per la macellazione, vuoi macellati nella regione 5 vuoi esportati fuori della stessa regione. Onde evitare perturbazioni negli scambi in conseguenza dell' applicazione del premio alla macellazione, l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84, prevede che la Commissione adotti le misure necessarie per poter prelevare, al momento dell' esportazione dalla regione 5 dei prodotti per i quali il premio in parola è stato concesso, "un importo pari a quello del premio effettivamente concesso". Detto importo sarà denominato in prosieguo "clawback".
8 In forza del suddetto art. 9, la Commissione ha adottato il regolamento n. 1633/84, il cui art. 4, n. 1, prevede la riscossione, all' uscita dalla regione 5 dei prodotti che hanno fruito del premio variabile alla macellazione, di un importo pari a quello del premio fissato per la settimana nel corso della quale ha luogo l' esportazione dei prodotti in questione. In conformità del n. 2 del medesimo articolo, il Regno Unito è tenuto ad imporre la costituzione di una cauzione di ammontare sufficiente a coprire l' importo dovuto in forza del n. 1 dello stesso articolo e che viene svincolata a seguito del pagamento di quest' importo.
9 Dinanzi ai giudici nazionali gli imputati nelle cause principali hanno argomentato, a sostegno della loro tesi secondo la quale l' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84 è invalido, che l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, già citato, modificato dal regolamento n. 871/84, ha abilitato la Commissione unicamente ad adottare una normativa che consenta di recuperare all' esportazione l' importo esatto del premio alla macellazione effettivamente versato per ciascun capo, in guisa da neutralizzare l' effetto del premio al momento dell' uscita dalla regione 5 dei prodotti per i quali questa misura di sostegno era stata concessa.
10 Orbene, proseguono gli imputati nelle cause principali, l' art. 4 del regolamento n. 1633/84 contemplerebbe la riscossione di un diverso importo, dal momento che esso dispone che l' importo del clawback sia pari a quello del premio fissato per la settimana nel corso della quale ha luogo l' esportazione dei prodotti in questione. Poiché, da un lato, il premio alla macellazione fissato settimanalmente dalla Commissione è versato in base al tasso in vigore nella settimana alla quale risale la prima immissione del capo sul mercato e, dall' altro, i capi per i quali è il premio stato concesso devono essere macellati o esportati entro il termine di 21 giorni a decorrere dalla data della loro prima immissione sul mercato per la macellazione, la conseguenza sarebbe, secondo le suddette parti, che l' importo prelevato all' esportazione differisce generalmente da quello del premio effettivamente concesso.
11 Ritenendo che le controversie presupponessero un giudizio sulla validità della normativa comunitaria di cui trattasi, le Crown Courts di Maidstone e di Leeds hanno disposto la sospensione dei procedimenti ed hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se i nn. 1 e 2 dell' art. 4 del regolamento n. 1633/84 siano invalidi in quanto eccedono i poteri conferiti alla Commissione dall' art. 9 del regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, quali siano gli effetti definitivi o temporanei delle parti invalide del regolamento.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se possa affermarsi che il Regno Unito è autorizzato o tenuto a norma del diritto comunitario:
- ad esigere la produzione di documenti in relazione ad operazioni di esportazione soggette ad imposizioni ai sensi del summenzionato art. 4 del regolamento n. 1633/84;
- a promuovere procedimenti penali per false dichiarazioni in tali documenti in casi come quelli in esame nei procedimenti nazionali, in cui la disposizione nazionale a norma della quale l' azione penale è intentata dipende dall' esistenza di diritti od obblighi comunitari".
12 Con ordinanza della Corte 4 giugno 1991, i procedimenti C-38/90 e C-151/90 sono stati riuniti ai fini della trattazione orale e della sentenza.
13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle controversie nelle cause principali, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
14 Per valutare se l' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84 sia rimasto nell' ambito della delega conferita alla Commissione dall' art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84, ai sensi del quale la Commissione adotta le misure necessarie per permettere che, al momento dell' esportazione dal Regno Unito dei prodotti per i quali il premio alla macellazione è stato concesso, sia riscosso "un importo pari a quello del premio effettivamente concesso", occorre muovere dalla finalità del sistema del clawback.
15 Sul punto, la Corte ha già avuto modo di dichiarare (v. sentenze 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Commissione, Racc. pag. 2885, e 2 febbraio 1988, causa 61/86, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 431) che qualsiasi riscossione, a qualunque titolo, di una somma di danaro all' esportazione verso un altro Stato membro, pur costituendo in via di principio un' ostacolo alla libera circolazione dei prodotti nel mercato comune, può non di meno trovare giustificazione nell' ambito di un' organizzazione di mercato non ancora pienamente unificata, allorché è destinata a compensare delle ineguaglianze derivanti dall' imperfetta realizzazione della suddetta organizzazione, allo scopo di permettere ai prodotti in essa rientranti di circolare a parità di condizioni, senza che la concorrenza tra i produttori delle varie regioni venga artificialmente alterata.
16 Talché, secondo la giurisprudenza anzidetta, l' incompiutezza dell' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, riconducibile segnatamente al fatto che una delle misure di sostegno, nella specie il premio variabile alla macellazione, è riservata ai produttori di una determinata regione, la posizione concorrenziale dei quali essa può avvantaggiare, può richiedere misure correttive intese a ripristinare l' uguaglianza di posizione concorrenziale tra i produttori di tutte le regioni, in particolare mediante l' esazione del clawback in caso di esportazione fuori della regione interessata dei prodotti per i quali il premio era stato concesso.
17 Conseguentemente, le modalità di riscossione del clawback devono essere predisposte in maniera tale che esso valga a neutralizzare l' effetto del premio al momento dell' uscita dalla regione interessata dei prodotti che hanno fruito di questa misura di sostegno, senza che il sistema in parola possa risolversi in un vantaggio per i produttori di questa regione, come avverrebbe nel caso in cui l' importo riscosso come clawback fosse meno elevato di quello del premio concesso, né possa pregiudicare la loro posizione concorrenziale, ipotesi che ricorrerebbe qualora il clawback fosse superiore al premio.
18 Ne deriva che solo in quanto il clawback sia inteso a compensare esattamente gli effetti del premio variabile alla macellazione, permettendo ai prodotti in provenienza dalla regione nella quale tale premio è stato erogato di essere esportati negli altri Stati membri senza perturbare i mercati di questi ultimi, la riscossione del clawback non deve considerarsi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, né il premio variabile alla macellazione alla stregua di un premio all' esportazione. Pertanto l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84, deve intendersi nel senso che esso prescrive il recupero, in caso di esportazione di prodotti che abbiano fruito del premio alla macellazione, di un importo esattamente corrispondente a quello versato a titolo del premio suddetto.
19 Orbene, il sistema istituito dalla Commissione nel regolamento n. 1633/84, per effetto del quale il premio alla macellazione è concesso al tasso fissato per la settimana alla quale risale la prima immissione sul mercato del capo, mentre i capi ovini per i quali il premio è stato versato devono essere esportati entro il termine di 21 giorni a far data dalla loro prima immissione sul mercato e l' importo riscosso come clawback è pari all' importo del premio fissato per la settimana nella quale viene effettuata l' esportazione, conduce ad una situazione nella quale l' importo del clawback è normalmente diverso da quello del premio, ogniqualvolta la prima immissione sul mercato dell' animale e la sua esportazione non avvengano nel corso della stessa settimana.
20 Ciò premesso, l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1633/84 è invalido in quanto esso permette la riscossione come clawback di un importo che generalmente non corrisponde in modo esatto a quello del premio alla macellazione effettivamente concesso, ed eccede pertanto i limiti della delega conferita alla Commissione dall' art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84. Il n. 2 del suddetto art. 4 è parimenti invalido in quanto esso impone la costituzione di una cauzione destinata a compensare l' importo dovuto in conformità dell' art. 4, n. 1.
21 E' opportuno aggiungere che la suddetta constatazione non viene infirmata dalle asserite difficoltà pratiche che, a detta della Commissione e del governo del Regno Unito, si frapporrebbero all' attuazione di un regime di riscossione del clawback che preveda un' esatta corrispondenza tra l' importo del premio e quello del clawback.
22 Discende dalle considerazioni sopra svolte che la prima questione deferita dalle Crown Courts di Maidstone e di Leeds dev' essere risolta nel senso che l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1633/84 è invalido in quanto la Commissione, avendo previsto la riscossione come clawback di un importo che generalmente non corrisponde in modo esatto a quello del premio alla macellazione effettivamente versato, ha oltrepassato i poteri conferitile dall' art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84. L' art. 4, n. 2, del regolamento n. 1633/84 è, conseguentemente, anch' esso invalido, in quanto prescrive la costituzione di una cauzione destinata a garantire la riscossione dell' importo dovuto in forza del n. 1 del suddetto articolo.
Sulla seconda questione
23 Con riferimento alle conseguenze dell' invalidazione dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84, giova anzitutto richiamare la costante giurisprudenza (v., ad esempio, sentenze 15 ottobre 1980, Providence agricole de la Champagne, causa 4/79, Racc. pag. 2823; 27 febbraio 1985, Produits de maïs, causa 112/83, Racc. pag. 719, e 15 gennaio 1986, Pinna, causa 41/84, Racc. pag. 1) secondo la quale, qualora lo impongano esigenze imperative connesse alla certezza del diritto, la Corte può valersi, in forza dell' art. 174, secondo comma, del Trattato, applicabile per analogia altresì nell' ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell' art. 177 vertente sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità, di un potere discrezionale inteso a stabilire, per ciascun caso concreto, quali effetti del regolamento annullato debbano considerarsi definitivi.
24 Conformemente a questa giurisprudenza (v. sentenze 15 ottobre 1980, Providence agricole de la Champagne, e 15 gennaio 1986, Pinna, entrambe citate), la Corte si è avvalsa della facoltà di limitare l' efficacia nel tempo della dichiarazione d' invalidità di una normativa comunitaria allorché delle considerazioni imperative attinenti alla certezza del diritto, riferentisi al complesso degli interessi in gioco nelle cause in questione, impedivano di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento di somme di danaro effettuate sulla base di tale normativa, per il periodo antecedente la data della sentenza.
25 Nei casi in cui la Corte ha fatto uso di tale possibilità, essa ha inoltre affermato (v. sentenze 27 febbraio 1985, Produits de maïs, e 15 gennaio 1986, Pinna, summenzionate) che competeva alla Corte stabilire se una deroga ad una simile limitazione dell' efficacia nel tempo, conferita alla sua sentenza, potesse essere disposta in favore vuoi della parte che aveva proposto il ricorso dinanzi al giudice nazionale, vuoi di ogni altro operatore economico che avesse agito in modo analogo prima della declaratoria d' invalidità, o se viceversa una declaratoria d' invalidità con effetto ex nunc costituisse un adeguato rimedio, anche nei confronti di operatori economici che avessero tempestivamente intrapreso delle iniziative intese alla tutela dei loro diritti.
26 Con riferimento, più in particolare, alla questione posta dai giudici di rinvio, va anzitutto rilevato che, pur non vertendo le controversie nelle cause principali su domande di rimborso degli importi di clawback eccedenti quelli dei relativi premi, dal momento che il problema della validità del sistema di riscossione del clawback è stato sollevato dagli imputati nelle suddette cause soltanto al fine di contrastare l' addebito penale mosso a loro carico, l' invalidità dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84 non può ugualmente rimettere in discussione somme già versate a titolo del clawback ed incide pertanto sul regime di riscossione del clawback nel suo complesso.
27 Si deve poi rilevare che l' accertata invalidità dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84, se potesse essere invocata a sostegno di azioni restitutorie relative a riscossioni del clawback per periodi antecedenti la data della presente sentenza, potrebbe comportare notevoli ripercussioni finanziarie come pure gravi difficoltà organizzative conseguenti alla revoca di conteggi da tempo conchiusi ed alla necessità di un ricalcolo del clawback per il passato.
28 Ciò premesso, esigenze imperative di certezza del diritto ostano a che, nelle presenti cause, situazioni giuridiche che hanno esaurito i loro effetti nel passato siano rimesse in discussione.
29 Un' eccezione a tale principio va tuttavia disposta in favore degli operatori economici o dei loro aventi causa che abbiano fatto valere i loro diritti in tempo utile.
30 Conseguentemente, la seconda questione posta dai giudici di rinvio dev' essere risolta nel senso che la declaratoria d' invalidità dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84 non può essere invocata con effetto retroattivo ad una data anteriore a quella della presente sentenza, fatta eccezione per gli operatori economici o i loro aventi causa i quali, prima di tale data, abbiano esperito un ricorso giurisdizionale o presentato un reclamo equivalente ai sensi delle norme nazionali applicabili.
Sulla terza questione
31 Per risolvere tale questione, giova preliminarmente osservare che, poiché l' art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, come modificato dal regolamento n. 871/84, prevede sia il principio della riscossione del clawback all' uscita dalla regione 5 dei prodotti per i quali il premio alla macellazione è stato concesso, sia la definizione dell' importo del clawback medesimo, la Commissione doveva unicamente adottare le modalità applicative di questa disposizione, in conformità dell' art. 9, n. 4, del suddetto regolamento.
32 Deve poi rilevarsi che l' art. 5 del regolamento n. 1633/84, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini, così dispone:
"1. Il Regno Unito prende tutte le misure necessarie per garantire l' osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di necessità, il Regno Unito prende le misure necessarie per garantire il ricupero di un importo pari al premio che è stato versato.
3. Le competenti autorità del Regno Unito adottano tutte le misure necessarie affinché l' applicazione del regime del premio variabile non dia luogo a movimenti irregolari di merci e non crei distorsioni negli scambi tra le due regioni che compongono questo Stato membro.
In particolare, le competenti autorità del Regno Unito prevedono l' obbligo per gli operatori interessati di dichiarare ai servizi all' uopo designati i quantitativi e la designazione dei prodotti di cui all' art. 1, lett. a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che devono essere spediti dalla regione 5 in cui il premio è concesso in un' altra regione sia direttamente sia attraversando un' altra regione o un paese terzo".
33 Va infine sottolineato che l' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84, dichiarato invalido dalla presente sentenza, concerne unicamente le modalità di calcolo previste dalla Commissione per la determinazione dell' importo del clawback nonché la costituzione di una cauzione destinata a garantire il pagamento del clawback calcolato sulla base di questa disposizione.
34 Discende da quanto sopra che l' invalidità dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84 non travolge il principio della riscossione del clawback e non dispensa pertanto il Regno Unito dall' obbligo di garantire l' osservanza delle disposizioni valide del regolamento n. 1633/84, intese a rendere possibile tale riscossione. Sicché lo Stato membro in questione è tenuto in particolare ad esigere dagli esportatori di ovini e/o di carni ovine che essi forniscano alle sue autorità nazionali informazioni del tipo di quelle di cui trattasi nei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici di rinvio e ad accertarsi che tali informazioni siano veritiere.
35 Pertanto, la terza questione posta dal giudice di rinvio dev' essere risolta nel senso che al Regno Unito incombe l' obbligo, in forza del diritto comunitario, di esigere la produzione di documenti relativi alle operazioni di esportazione di ovini o di carni ovine soggette al pagamento del clawback e di applicare sanzioni effettive nei confronti degli operatori i quali rendano false dichiarazioni in tali documenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalle Crown Courts di Maidstone e di Leeds, con ordinanze 20 dicembre 1989 e 5 aprile 1990, dichiara:
1) L' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1984, n. 1633, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80, è invalido in quanto la Commissione, avendo previsto la riscossione come clawback di un importo che generalmente non corrisponde in modo esatto a quello del premio alla macellazione effettivamente versato, ha ecceduto i poteri conferitile dall' art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1980, n. 1837, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 871.
L' art. 4, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1633/84 è, conseguentemente, anch' esso invalido, in quanto prescrive la costituzione di una cauzione destinata a garantire la riscossione dell' importo dovuto in forza del n. 1 del suddetto articolo.
2) La declaratoria d' invalidità dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1633/84 non può essere invocata con effetto retroattivo ad una data anteriore a quella della presente sentenza, fatta eccezione per gli operatori economici o i loro aventi causa i quali, prima di tale data, abbiano esperito un ricorso giurisdizionale o presentato un reclamo equivalente ai sensi delle norme nazionali applicabili.
3) Al Regno Unito incombe l' obbligo, in forza del diritto comunitario, di esigere la produzione di documenti relativi alle operazioni di esportazione di ovini o di carni ovine soggette al pagamento del clawback e di applicare sanzioni effettive nei confronti degli operatori i quali rendano false dichiarazioni in tali documenti.
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