Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso per inadempimento - Atto introduttivo - Esposizione delle censure e dei mezzi- Mero rinvio alla lettera di messa in mora ed al parere motivato - Insufficienza
[Trattato CEE, art. 169; Statuto della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura, art. 38, n. 1, lett. c) e d) ]
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose - Direttiva 79/831 - Clausola di salvaguardia - Applicazione - Requisiti
(Direttiva del Consiglio 79/831/CEE, art. 23, n. 1)
Massima
1. Un ricorso proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato non risponde al requisito, postulato dagli artt. 19 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e 38, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura, secondo cui deve contenere l' oggetto della controversia, le conclusioni e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti, ove i motivi di ricorso della Commissione non siano indicati in modo preciso e vengano dedotti mediante mero rinvio ai motivi indicati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato.
2. La clausola di salvaguardia di cui all' art. 23, n. 1, della direttiva 79/831, che consente agli Stati membri di vietare o di assoggettare a condizioni particolari, a titolo di provvedimento provvisorio, l' immissione sul mercato di sostanze pericolose atte a costituire, in ragione della loro classificazione, del loro imballaggio o della loro etichettatura, un pericolo per l' uomo o per l' ambiente, non implica, per quanto attiene all' obbligo di comunicazione dei provvedimenti adottati alla Commissione ed agli altri Stati membri, alcuna particolare esigenza di forma né obbliga lo Stato membro che vi abbia fatto ricorso ad includere tra i provvedimenti adottati la menzione espressa del loro carattere di provvisorietà.
Parti
Nella causa C-43/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Ingolf Pernice, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Roeder e Joachim Karl, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo né trasposto né correttamente applicato le disposizioni di cui all' art. 5, n. 2, nel combinato disposto con l' art. 23, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 settembre 1979, 79/831/CEE, recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 259, pag. 10), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 8 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 novembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo né applicato né correttamente trasposto le disposizioni di cui all' art. 5, n. 2, nel combinato disposto con l' art. 23, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 settembre 1979, 79/831/CEE, recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 259, pag. 10), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
2 L' inadempimento contestato alla Repubblica federale di Germania verte essenzialmente su due punti.
3 In primo luogo, la Commissione deduce che il regolamento tedesco 26 agosto 1986 in materia di sostanze pericolose (BGBl. I, pag. 1470), come successivamente modificato, impone obblighi specifici in materia di etichettatura per tutta una serie di sostanze "vecchie", vale a dire di sostanze immesse sul mercato anteriormente al 18 settembre 1981, mentre, ai sensi dell' art. 5, n. 2, secondo comma, della detta direttiva del Consiglio 79/831, tali sostanze devono essere etichettate dal fabbricante sotto la propria responsabilità.
4 In secondo luogo, la Commissione rileva che sussiste inadempimento anche per quanto attiene a talune sostanze cancerogene, in ordine alle quali il governo tedesco sostiene di aver informato la Commissione, avvalendosi della procedura di cui all' art. 23, n. 1, della direttiva 79/831, dell' adozione di provvedimenti provvisori riguardanti la loro etichettatura. L' inadempimento censurato consisterebbe nel fatto che: a) che non vi sarebbe stata notifica formale delle dette sostanze, ai sensi della disposizione de qua, e b) che la normativa tedesca di cui trattasi non menzionerebbe espressamente il carattere provvisorio del provvedimento nazionale.
In ordine al primo punto
5 Si deve rilevare che, al fine di poter delimitare l' ampiezza del primo punto dei motivi del ricorso, è indispensabile conoscere in termini esatti l' elenco delle sostanze relativamente alle quali la Commissione ritiene che l' obbligo di etichettatura specifica, imposto dalla normativa tedesca de qua, sia contrario all' art. 5, n. 2, secondo comma, della direttiva 79/831.
6 Il ricorso, lungi dal contenere un siffatto elenco, si svolge sulla base di rinvii ripetuti, alle volte alla lettera di messa in mora ed al parere motivato, alle volte solamente ad uno dei due detti documenti, giungendo alla conclusione che "il regolamento in materia di sostanze pericolose impone pertanto indebitamente un' etichettatura specifica per tutte le sostanze di cui ai punti 3-5 della lettera di messa in mora nonché ai punti 5-8 e 11 della parte seconda del parere motivato".
7 Orbene, ai sensi degli artt. 19 dello statuto CEE della Corte di giustizia e 38, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura, il ricorso con cui viene adita la Corte deve contenere, fra l' altro, l' oggetto della controversia, le conclusioni e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti.
8 Come affermato dalla Corte nella sentenza 13 dicembre 1990, Commissione/Grecia (causa C-347/88, Racc. pag. I-4747, punti 26-30 della motivazione), un ricorso non risponde ai detti requisiti ove i motivi dedotti dalla Commissione non siano indicati in termini esatti e siano espressi solamente sotto forma di rinvio a "tutti i motivi indicati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato".
9 Conseguentemente, il ricorso è irricevibile per quanto riguarda il primo punto dei motivi dedotti dalla Commissione.
In ordine al secondo punto
10 Per quanto attiene al secondo punto su cui vertono le deduzioni della Commissione, il governo tedesco, pur riconoscendo di aver provvisoriamente imposto un' etichettatura specifica per talune sostanze considerate cancerogene a livello nazionale, fa valere di aver avviato al riguardo il procedimento previsto dall' art. 23, n. 1, della direttiva 79/831, comunicando alla Commissione, in data 14 luglio 1989 e 29 agosto 1989, due elenchi comprendenti rispettivamente 21 e 42 sostanze.
11 La Commissione, pur ammettendo di aver ricevuto le due dette comunicazioni, sostiene che la procedura prevista dalla disposizione di cui trattasi non sia stata correttamente applicata, in considerazione del fatto che, in primo luogo, la comunicazione del 29 agosto 1989 non le è pervenuta in modo ufficiale e che, in secondo luogo, la normativa tedesca de qua non menzionava esplicitamente il carattere provvisorio dei provvedimenti nazionali controversi.
12 Il primo argomento invocato dalla Commissione non può essere accolto. Infatti, la disposizione comunitaria di cui trattasi non detta alcun requisito di forma particolare e prevede unicamente l' obbligo dello Stato membro interessato di informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in ordine a provvedimenti nazionali adottati in via provvisoria.
13 Per quanto attiene al secondo argomento relativo all' assenza, nella normativa censurata, della menzione espressa del suo carattere di provvisorietà, si deve rilevare che esso non appare fondato. Infatti, l' art. 23 della direttiva 79/831 non impone un obbligo di tal genere né esplicitamente né implicitamente. Peraltro, una siffatta menzione nella normativa nazionale non sarebbe di utilità alcuna, atteso che il carattere provvisorio di tali misure di salvaguardia è intrinseco alla procedura prevista dalla disposizione di cui trattasi e che la durata della validità delle misure medesime dipende dalla diligenza della Commissione, incaricata di dare attuazione alla detta procedura.
14 Il ricorso deve essere, quindi, respinto in quanto in parte irricevibile e parzialmente infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è risultata soccombente, le spese devono essere poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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