Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Omologazione da parte di una pubblica amministrazione degli apparecchi di radiocomunicazione non forniti da essa ° Possibilità di ricorso in sede giurisdizionale ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 30)
2. Monopoli nazionali di carattere commerciale ° Divieto di smercio degli apparecchi di radiocomunicazione non omologati dall' organismo pubblico competente ° Inapplicabilità dell' art. 37 del Trattato
(Trattato CEE, art. 37)
3. Concorrenza ° Imprese pubbliche e imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali o esclusivi ° Mercato dei terminali di telecomunicazione ° Normativa nazionale che vieta lo smercio di materiale non omologato da un' impresa pubblica presente sul mercato delle telecomunicazioni ° Inammissibilità
(Direttiva della Commissione 88/301, art. 6)
4. Concorrenza ° Regole comunitarie ° Disposizioni che si applicano alle imprese pubbliche e alle imprese alle quali gli Stati membri concedono diritti speciali e esclusivi ° Campo di applicazione materiale ° Normativa nazionale che vieta la detenzione senza autorizzazione ministeriale di apparecchi di radiocomunicazione e lo smercio di tali apparecchi non omologati dal ministro competente ° Esclusione
(Trattato CEE, artt. 86 e 90, n. 1)
Massima
1. L' art. 30 del Trattato non si oppone a che ad un' impresa pubblica sia attribuito il potere di omologare gli apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazione da essa non forniti, qualora le decisioni di questa impresa siano impugnabili in sede giurisdizionale.
2. L' art. 37 del Trattato non si oppone all' applicazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali che comportano il divieto di vendere o di dare in locazione apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazione, di cui un esemplare non è stato previamente omologato dall' organismo pubblico competente, in quanto soddisfa le prescrizioni tecniche fissate dal ministro.
Il requisito di un' omologazione per gli apparecchi di radiocomunicazione risponde infatti a preoccupazioni legate all' esercizio della sovranità, cioè la polizia del settore pubblico hertziano, e il suo rilascio non rientra in ogni caso nel campo di applicazione dell' art. 37.
3. Laddove gli apparecchi di cui trattasi rientrano nel campo di applicazione materiale della direttiva 88/301, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, ed in quanto si tratta del periodo successivo al 1 luglio 1989, l' art. 6 di questa direttiva si oppone ad una normativa nazionale che vieta, sotto pena di sanzioni, di mettere in vendita o di dare in locazione apparecchi senza che un esemplare sia stato omologato da un' impresa pubblica che offre beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.
4. Il combinato disposto dell' art. 90, n. 1, e dell' art. 86 del Trattato non si oppone all' applicazione di disposizioni nazionali che comportano il divieto, in primo luogo, di detenere apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazione senza autorizzazione ministeriale e, in secondo luogo, di vendere o di dare in locazione tali apparecchi di cui un esemplare non è stato omologato in quanto soddisfa le prescrizioni tecniche fissate dal ministro competente, anche se l' apparecchio beneficia di un' omologazione concessa da un altro Stato membro. Infatti, entrano nel campo di applicazione dell' art. 90, n. 1, solo le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali essi concedono diritti speciale e/o esclusivi. Questa disposizione del Trattato non può essere pertanto fatta valere nei confronti di un potere di autorizzazione conferito ad un ministro nell' ambito normale delle sue attribuzioni.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-46/90 e C-93/91,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de première instance (Cinquantasettesima e Cinquantancinquesima Sezione) di Bruxelles, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Procureur du Roi
e,
da un lato,
Jean-Marie Lagauche,
Constant De Munck,
Jacques Paulissen,
Alain Delerue,
Jean-Claude Lambert,
Willy Cleynen,
Serge Hoffman,
Pierre Lemoine, (causa C-46/90),
e,
dall' altro,
Pierre Evrard, (causa C93/91),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30-37 e 86 del Trattato CEE, nonché della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente e dall' avv. Eduard Marissens, del foro di Bruxelles,
° per il governo britannico, dalla signora Rosemary Cawdwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dall' avv. Eleanor Sharpston, barrister,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico e Bernhard Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hervé Lehman, del foro di Parigi,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo belga e della Commissione, rappresentata dal signor Richard Wainwright, dall' avv. Hervé Lehman e dalla signora Virginia Melgar, dipendente pubblico nazionale messo a disposizione della Commissione, in qualità di agenti, all' udienza del 9 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenze 19 aprile 1989 e 11 marzo 1991, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 28 febbraio 1990 e il 15 marzo 1991, il Tribunal de première instance (Cinquantasettesima e Cinquantancinquesima Sezione) di Bruxelles, ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 30-37 e 86 del Trattato CEE, nonché della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (GU L 131, pag. 73), al fine di esaminare la compatibilità con queste disposizioni di un regime nazionale che subordina la detenzione di apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazione ad un' autorizzazione ministeriale e vieta che siano messi in vendita o dati in locazione apparecchi emittenti o riceventi, un esemplare dei quali non sia stato previamente omologato da un organismo pubblico, posto sotto l' autorità gerarchica del ministro competente, in quanto soddisfa le prescrizioni tecniche fissate da tale ministro.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due procedimenti penali.
3 Il primo procedimento, che ha dato luogo alla causa C-46/90, è stato avviato contro il signor Jean-Marie Lagauche e sette altri, imputati in particolare di aver detenuto telefoni senza fili e una coppia di walkie-talkie, senza aver ottenuto l' autorizzazione ministeriale richiesta, e di aver messo in vendita o dato in locazione telefoni senza fili, nessun esemplare dei quali era stato previamente omologato dalla Régie des télégraphes et téléphones (in prosieguo: la "RTT").
4 Il secondo procedimento, che ha dato luogo alla causa C-93/91, è stato avviato contro il signor Pierre Evrard, imputato di aver detenuto e messo in vendita, tra il 1 gennaio 1989 e il 2 febbraio 1989, un telefono senza fili non omologato dalla RTT, e di avere, il 23 gennaio 1990, detenuto e messo in vendita undici apparecchi di radiocomunicazione, anch' essi non omologati, senza aver ottenuto l' autorizzazione ministeriale richiesta.
5 A sua difesa il signor Evrard sostiene che uno di questi apparecchi recava il marchio della Deutsche Bundespost, che l' aveva omologato. Egli ha presentato poi un certificato di un laboratorio autorizzato dalla British Telecom, in base al quale taluni di questi apparecchi avevano una potenza inferiore a dieci milliwat. Egli ritiene che, stando così le cose, la detenzione di questi apparecchi non fosse soggetta ad alcuna autorizzazione ministeriale, come del resto ammette il pubblico ministero. Egli contesta tuttavia la posizione di quest' ultimo, secondo cui tutti gli apparecchi in questione dovevano comunque soddisfare i requisiti previsti dalle norme tecniche belghe ed essere omologati come tali dalla RTT, e fa valere le disposizioni della direttiva 88/301 soprammenzionata, a sostegno dei suoi argomenti.
6 Dal fascicolo risulta che l' art. 3, n. 1, della legge 30 luglio 1979, relativa alle radiocomunicazioni (Moniteur belge del 30 agosto 1979), prevede che "nessuno può nel Regno (...) detenere un apparecchio emittente o ricevente di radiocomunicazioni (...) senza aver ottenuto l' autorizzazione scritta del ministro (nelle cui attribuzioni rientrano i telegrafi e i telefoni)". Questa stessa disposizione precisa che l' autorizzazione ministeriale è personale e revocabile.
7 Autorizzato in forza dell' art. 3, n. 2, della stessa legge a determinare i casi in cui le autorizzazioni non sono richieste, il Re ha concesso, ai sensi dell' art. 5, n. 3, del regio decreto 15 ottobre 1979, relativo alle radiocomunicazioni private (Moniteur belge del 30 ottobre 1979), una dispensa dall' autorizzazione per "i dispositivi radioelettrici omologati dalla Régie la cui potenza di emissione non superi dieci milliwat", il che comprende i telefoni senza fili.
8 In forza di una legge del 13 ottobre 1930 la RTT detiene in Belgio il monopolio dell' allestimento e della gestione, per la corrispondenza del pubblico, delle linee e degli uffici telegrafici e telefonici (ivi compresa la telefonia senza fili). Inoltre, ai sensi dell' art. 2 della legge relativa alle radiocomunicazioni, soprammenzionata, essa è autorizzata "a intraprendere e a gestire ogni servizio di radiocomunicazione".
9 Del resto, dall' art. 17 del regio decreto 15 ottobre 1979 risulta che la RTT è incaricata "della gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche e del controllo del loro utilizzo nel Regno". Ad essa spetta a tal fine assegnare le frequenze necessarie al funzionamento delle stazioni e delle reti di radiocomunicazione autorizzate e procedere al loro coordinamento, sul piano sia nazionale sia internazionale. La RTT è incaricata anche di istruire le domande presentate al ministro intese all' ottenimento dell' autorizzazione a detenere un apparecchio emittente o ricevente di radiocomunicazione.
10 Risulta infine dall' art. 7 della legge belga relativa alle radiocomunicazioni che "nessun apparecchio emittente o ricevente di radiocomunicazione può essere messo in vendita o dato in locazione se un esemplare non è stato omologato dalla Régie in quanto soddisfa le prescrizioni tecniche fissate dal ministro" e che "le modalità dell' omologazione sono stabilite dal ministro".
11 A tal riguardo l' art. 1 del decreto ministeriale 19 ottobre 1979, relativo alle radiocomunicazioni private (Moniteur belge del 30 ottobre 1979), che fissa le modalità dell' omologazione, precisa che questo regime riguarda tutti gli apparecchi costruiti o importati in Belgio al fine della vendita o della locazione nonché ogni apparecchio costruito da un privato per uso personale. La RTT può tuttavia omologare, senza un collaudo preliminare, apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazione importati, che siano già stati omologati in uno degli Stati membri aderenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni, in quanto soddisfano specifiche tecniche equivalenti a quelle definite all' art. 6 di detto decreto ministeriale.
12 Il mancato rispetto dei requisiti di autorizzazione e di omologazione è sanzionato penalmente. A tal riguardo, gli agenti della RTT, che agiscono in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, controllano il rispetto da parte degli utenti delle disposizioni vigenti e accertano le violazione della legge 30 luglio 1979 e dei decreti di esecuzione.
13 La direttiva 88/301 riguarda i mercati dei terminali di telecomunicazione, intendendo con l' espressione "apparecchi terminali", ai sensi dell' art. 1, tutti gli apparecchi allacciati direttamente o indirettamente al punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni.
14 L' art. 5 della direttiva prevede la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di tutte le specifiche e procedure di omologazione per gli apparecchi terminali.
15 L' art. 6 della direttiva stabilisce:
"Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1 luglio 1989 la formulazione delle specifiche di cui all' art. 5 e il controllo della loro applicazione, nonché l' omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni".
16 Nutrendo dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della normativa fatta valere dal pubblico ministero per chiedere la condanna degli imputati nella causa principale, il Tribunal de première instance di Bruxelles ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte, nella causa C-46/90, Lagauche e a., le seguenti questioni pregiudiziali:
"Se gli artt. 37 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea debbano essere interpretati nel senso che vietano, nel settore delle radiocomunicazioni e delle radiocomunicazioni private, disposizioni legislative del tipo della legge 30 luglio 1979 e del regio decreto 15 ottobre 1979, le quali sanzionano con pene detentive e/o pecuniarie coloro che:
1) mettono in vendita o danno in locazione un apparecchio emittente o ricevente nella fattispecie TSF senza che essi siano stati omologati dalla RTT
o
2) detengono, installano o fanno funzionare un apparecchio emittente, nella fattispecie TSF e una coppia di walkies-talkies senza aver ottenuto l' autorizzazione scritta, personale e revocabile del ministro competente".
e, nella causa C-93/91, Evrard, la seguente questione:
"Se gli artt. 30-37 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la direttiva della Commissione delle Comunità europee 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, debbano essere interpretati nel senso che vietano nel settore delle radiocomunicazioni disposizioni come quelle contenute nella legge 30 luglio 1979 e nel regio decreto 15 ottobre 1979 che comminano la pena detentiva e/o l' ammenda per coloro che:
1) nel Regno del Belgio, o a bordo di una nave, di una imbarcazione, di un aereomobile o di un qualsiasi altro veicolo sottoposto alla normativa belga, detengono un apparecchio ricetrasmittente di comunicazioni radio ovvero installano e fanno funzionare una stazione o una rete di comunicazioni radio senza avere ottenuto l' autorizzazione scritta, personale e revocabile, del ministro o del segretario di Stato competente per i telegrafi e i telefoni;
2) mettono in vendita o danno in locazione un apparecchio ricetrasmittente di comunicazioni radio senza che un esemplare sia stato omologato dalla Régie des télégraphes et des téléphones in quanto conforme alle norme tecniche fissate dal ministro competente,
nonostante, se del caso, l' esistenza dell' omologazione ottenuta nell' ambito di un procedimento istituito da un altro Stato membro della Comunità europea".
17 La causa C-46/90, essendo stata rimessa dinanzi alla Quinta Sezione, ha costituito oggetto di un' udienza pubblica il 2 maggio 1991 e di conclusioni dell' avvocato generale l' 11 luglio 1991. Successivamente, ai sensi dell' art. 95, n. 3, del regolamento di procedura, tale causa è stata rimessa dinanzi alla Corte in seduta plenaria. Dopo le conclusioni dell' avvocato generale si è deciso, con ordinanza 14 luglio 1993, di riunire le due cause ai fini della sentenza.
18 Per una più dettagliata esposizione dei fatti della causa principale, della normativa belga pertinente, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
19 Il giudice nazionale, con le sue questioni, intende accertare in sostanza se gli artt. 30-37 e 86 del Trattato, da un lato, e le disposizioni della direttiva 88/301, dall' altro, si oppongano all' applicazione di disposizioni nazionali quali quelle sopra descritte (punti 6-12 della motivazione).
20 A tal riguardo occorre precisare innanzi tutto che, relativamente alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, è sufficiente esaminare tali questioni in successione dal punto di vista dell' art. 30 e dell' art. 37 del Trattato.
21 Occorre rilevare poi che l' art. 86 del Trattato riguarda solo i comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa (v. in particolare sentenza 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione, Racc. pag. I-1223, punto 55 della motivazione), mentre le questioni poste riguardano provvedimenti statuali, cosicché tali questioni devono essere esaminate in relazione all' art. 90, n. 1, del Trattato unitamente all' art. 86.
22 Va notato inoltre che, nella causa C-46/90, i fatti della causa principale sono precedenti al 1 luglio 1989, data di entrata in vigore dell' art. 6 della direttiva 88/301, mentre, nella causa C-93/91, essi sono in parte precedenti e in parte successivi a tale data.
23 Occorre sottolineare infine che il campo di applicazione materiale della direttiva 88/301 è limitato agli apparecchi collegati direttamente o indirettamente al punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni, di modo che solo taluni degli apparecchi di cui trattasi nelle cause principali rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
24 Ne deriva che, indipendentemente dall' applicazione degli artt. 30 e 37 del Trattato, le questioni poste devono essere esaminate in considerazione degli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato per quanto riguarda i fatti precedenti al 1 luglio 1989 ed in relazione alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda i fatti successivi a tale data, distinguendo tra gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e quelli che non vi rientrano.
Sull' art. 30 del Trattato
25 Nella sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB-Inno-BM (Racc. pag. I-5941), la Corte ha dichiarato che l' art. 30 del Trattato osta a che ad un' impresa pubblica sia attribuito il potere di omologare gli apparecchi telefonici atti all' allacciamento alla rete pubblica e da essa non forniti, qualora le decisioni di questa impresa non siano impugnabili in sede giurisdizionale.
26 Tale interpretazione deve essere estesa al caso in cui un' impresa pubblica omologhi gli apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazioni, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno destinati a funzionare per il tramite della rete pubblica.
27 Il governo belga ha affermato nelle sue osservazioni che un rifiuto da parte della RTT di concedere l' omologazione di cui trattasi può costituire oggetto di un ricorso dinanzi al Conseil d' État belga.
28 Pertanto, ed in quanto la procedura di omologazione di cui trattasi rispetti i criteri enunciati nella sentenza GB-Inno-BM, essa non può essere considerata incompatibile con l' art. 30 del Trattato.
29 Ne deriva che l' art. 30 del Trattato non si oppone a che ad un' impresa pubblica sia attribuito il potere di omologare gli apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazioni da essa non forniti, qualora le decisioni di questa impresa siano impugnabili in sede giurisdizionale.
Sull' art. 37 del Trattato
30 Occorre ricordare in via preliminare che l' art. 37, che prevede il riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, si applica "a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati".
31 Occorre inoltre sottolineare che un divieto di detenere taluni apparecchi senza autorizzazione ministeriale non rientra nel campo di applicazione dell' art. 37.
32 Le prerogative di cui gode un organismo pubblico quale la RTT riguardano l' istruzione delle domande presentate al ministro per l' ottenimento di un' autorizzazione alla detenzione di un apparecchio emittente o ricevente di radiocomunicazioni, l' assegnazione e il coordinamento delle frequenze hertziane, nonché il rilascio delle omologazioni dopo verifica della conformità degli apparecchi messi in commercio alle norme tecniche fissate dal ministro. Esse sono destinate ad evitare la perturbazione delle radiocomunicazioni.
33 L' esercizio di queste prerogative risponde quindi a preoccupazioni legate all' esercizio della sovranità, cioè alla polizia del settore pubblico hertziano, e non costituisce una prestazione di servizi. Una tale attività è in ogni caso estranea al campo di applicazione dell' art. 37 del Trattato che, come ha dichiarato la Corte (v., in particolare, sentenza 20 giugno 1983, causa 271/81, Mialocq, Racc. pag. 2057), si riferisce agli scambi di merci e riguarda la prestazione di servizi solo in quanto il monopolio di tali prestazioni contravviene al principio della libera circolazione delle merci discriminando i prodotti importati a beneficio di quelli di origine nazionale.
34 Occorre quindi constatare che l' art. 37 del Trattato non si oppone all' applicazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali che comportano il divieto di vendere o di dare in locazione apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazioni, di cui un esemplare non sia stato previamente omologato dall' organismo pubblico competente, in quanto conforme alle prescrizioni tecniche fissate dal ministro.
Sulla direttiva 88/301/CEE
35 Occorre in tale fase esaminare la portata della direttiva 88/301 per quanto riguarda gli apparecchi che rientrano nel suo campo di applicazione.
36 Questa direttiva è stata adottata dalla Commissione nell' esercizio del potere normativo, ad essa conferita dall' art. 90, n. 3, del Trattato, di emanare norme generali specificanti gli obblighi che discendono dal Trattato, norme vincolanti per gli Stati membri per quanto attiene alle imprese di cui ai precedenti due capoversi del detto articolo (sentenza Francia/Commissione, soprammenzionata, punti 14 e 15 della motivazione).
37 L' art. 6 della direttiva opera una distinzione tra le attività o funzioni relative, da un lato, alla formulazione delle specifiche degli apparecchi terminali, al controllo della loro applicazione e all' omologazione di tali apparecchi e, dall' altro, all' offerta da parte di un' impresa pubblica o privata di beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.
38 L' art. 6 precisa l' obbligo per gli Stati membri di assicurare che, a decorrere dal 1 luglio 1989, le attività della prima categoria siano effettuate da un' entità indipendente dalle imprese che svolgono l' attività della seconda categoria.
39 Ora, è pacifico, come il governo belga ha ammesso all' udienza, che nel corso del periodo successivo al 1 luglio 1989, cui si riferisce la causa principale, in Belgio questa separazione delle attività non era stata operata.
40 Ne deriva che, laddove gli apparecchi di cui trattasi rientrano nel campo di applicazione materiale della direttiva 88/301, e in quanto si tratti del periodo successivo al 1 luglio 1989, l' art. 6 di questa direttiva si oppone ad una normativa nazionale che vieta, sotto pena di sanzioni, di mettere in vendita o di dare in locazione apparecchi senza che un esemplare sia stato omologato da un' impresa pubblica che offre beni e/o servizi nel settore delle comunicazioni. Spetta al giudice nazionale trarne le conseguenze.
41 Per quanto riguarda il periodo precedente al 1 luglio 1989, e per quanto riguarda gli apparecchi che non rientravano né prima né dopo tale data nel campo di applicazione materiale della direttiva, occorre esaminare il problema in relazione al combinato disposto dell' art. 90, n. 1, e dell' art. 86 del Trattato.
Sul combinato disposto dell' art. 90, n. 1, e dell' art. 86 del Trattato
42 Occorre rilevare in via preliminare che gli artt. 86 e 90 fanno parte di un insieme di norme che, ai sensi dell' art. 3, lett. f), del Trattato mirano ad assicurare che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune.
43 Come è stato già precisato, il controllo del settore pubblico hertziano è necessario per il buon funzionamento delle radiocomunicazioni, sia nel campo dei servizi pubblici sia in quello delle attività commerciali e private. Un tale controllo è necessario anche per la realizzazione di una concorrenza non falsata tra gli operatori economici che si servono delle radiocomunicazioni, nonché tra i produttori e tra i venditori degli apparecchi, in quanto questi operatori hanno interesse a che i loro apparecchi possano essere utilizzati senza perturbazioni.
44 Occorre tuttavia segnalare, al tempo stesso, che un sistema di concorrenza non falsata, quale quello previsto dal Trattato, può essere garantito solo se è assicurata la parità di opportunità tra i vari operatori economici. Tale non sarebbe il caso se ad un' impresa che mette in commercio apparecchi terminali fosse affidata la definizione delle specifiche cui dovranno conformarsi detti apparecchi, il controllo della loro applicazione e l' omologazione di tali apparecchi (sentenza Francia/Commissione, soprammenzionata, punto 51 della motivazione, e GB-Inno-BM, soprammenzionata, punto 25 della motivazione).
45 Alla luce di queste considerazioni deve essere esaminata la compatibilità di una normativa nazionale, quale la legge belga 30 luglio 1979, con i requisiti posti dal Trattato.
46 Per quanto riguarda il requisito, per la detenzione di un apparecchio emittente o ricevente, di un' autorizzazione scritta del ministro competente per i telegrafi ed i telefoni, come previsto dall' art. 3, n. 1, della legge belga, occorre rilevare che ricadono nel campo di applicazione dell' art. 90, n. 1, solo le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali essi concedono diritti speciali e/o esclusivi. Questa disposizione del Trattato non può essere, pertanto, fatta valere nei confronti di un potere di autorizzazione conferito ad un ministro nell' ambito normale delle sue attribuzioni.
47 La stessa constatazione si impone per quanto riguarda la semplice funzione, quale quella che è stata conferita alla RTT, di istruire le domande di autorizzazione presentate al ministro, in quanto tale funzione è solo accessoria all' esercizio del potere ministeriale.
48 Per quanto riguarda il potere di omologazione, occorre constatare che la legge belga si applica indistintamente ad ogni apparecchio emittente o ricevente di radiocomunicazione, ivi compresi gli apparecchi destinati, come i telefoni senza fili, ad essere collegati indirettamente ad una rete pubblica di telecomunicazioni.
49 Ora, dalla lettera dell' art. 7 della legge belga, soprammenzionata, risulta che, a differenza della situazione di cui trattasi nella causa GB-Inno-BM, è il ministro che definisce le prescrizioni tecniche necessarie per l' omologazione di tali apparecchi, nonché le modalità dell' omologazione, e ciò nell' ambito delle sue attribuzioni di controllo della radiocomunicazione sul territorio belga. Se è vero che la RTT è autorizzata dall' art. 2 di questa stessa legge ad avviare e gestire ogni servizio di radiocomunicazione, dalla formulazione di detto art. 7 risulta che, per quanto riguarda l' omologazione di apparecchi emittenti o riceventi, il solo compito della RTT consiste nella verifica della conformità di tali apparecchi alle prescrizioni fissate dal ministro.
50 Per quanto riguarda gli apparecchi omologati dall' organismo competente di un altro Stato membro, occorre rilevare che, finché i sistemi di telecomunicazione e di radiocomunicazione degli Stati membri non siano stati armonizzati, l' omologazione concessa da uno Stato membro non garantisce che l' apparecchio di cui trattasi non perturbi il buon funzionamento di questi sistemi sul territorio di un altro Stato membro le cui prescrizioni tecniche possono essere ancora diverse.
51 Ne consegue che il combinato disposto dell' art. 90, n. 1, e dell' art. 86 del Trattato non si oppone all' applicazione di disposizioni nazionali che comportano il divieto, in primo luogo, di detenere apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazione senza autorizzazione ministeriale e, in secondo luogo, di vendere o di dare in locazione tali apparecchi di cui un esemplare non sia stato omologato in quanto conforme alle prescrizioni tecniche fissate dal ministro competente, anche se l' apparecchio è stato omologato in un altro Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
52 Le spese sostenute dal governo belga, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de première instance di Bruxelles, con sentenze 19 aprile 1989 e 11 marzo 1991, dichiara:
1) L' art. 30 del Trattato CEE non si oppone a che ad un' impresa pubblica sia concesso il potere di omologare gli apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazione da essa non forniti, qualora le decisioni di questa impresa siano impugnabili in sede giurisdizionale.
2) L' art. 37 del Trattato CEE non si oppone all' applicazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali che comportano il divieto di vendere o di dare in locazione apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazione, di cui un esemplare non sia stato previamente omologato dall' organismo pubblico competente, in quanto conforme alle prescrizioni tecniche fissate dal ministro.
3) Laddove gli apparecchi di cui trattasi rientrano nel campo di applicazione materiale della direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, ed in quanto si tratti del periodo successivo al 1 luglio 1989, l' art. 6 di questa direttiva si oppone ad una normativa nazionale che vieta, sotto pena di sanzioni, di mettere in vendita o di dare in locazione apparecchi senza che un esemplare sia stato omologato da un' impresa pubblica che offre beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni. Spetta al giudice nazionale trarne le conseguenze.
4) Il combinato disposto dell' art. 90, n. 1, e dell' art. 86 del Trattato CEE non si oppone all' applicazione di disposizioni nazionali che comportano il divieto, in primo luogo, di detenere apparecchi emittenti o riceventi di radiocomunicazioni senza autorizzazione ministeriale e, in secondo luogo, di vendere o di dare in locazione tali apparecchi di cui un esemplare non sia stato omologato in quanto conforme alle prescrizioni tecniche fissate dal ministro competente, anche se l' apparecchio beneficia di una omologazione concessa da un altro Stato membro.
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