Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Diritti ed obblighi - Divulgazione di informazioni di servizio - Deposizione dinanzi ad un giudice nazionale - Necessità inderogabile della previa autorizzazione dell' autorità che ha il potere di nomina
(Statuto del personale, art. 19)
2. Comunità europee - Istituzioni - Obblighi - Collaborazione con le autorità nazionali che perseguono il rispetto del diritto comunitario - Autorizzazione a deporre negata a un dipendente - Diniego illegittimo
Massima
1. Dall' art. 19 dello Statuto del personale risulta che, qualora un dipendente sia chiamato a deporre dinanzi ad un giudice nazionale circa informazioni che avrebbe comunicato a terzi in veste ufficiale, esso deve ottenere la previa autorizzazione della sua istituzione, senza che occorra distinguere se quelle informazioni fossero o no riservate.
2. Qualora la testimonianza di un dipendente, richiesta da un giudice nazionale ed avente lo scopo di accertare se l' interessato abbia fornito alle autorità nazionali incaricate dell' attuazione della politica agricola comune una determinata interpretazione di un regolamento, non sia atta a pregiudicare i rapporti che la Commissione deve mantenere con le amministrazioni nazionali, quest' ultima non può negare l' autorizzazione di cui all' art. 19 dello Statuto del personale.
Parti
Nella causa C-54/90,
Weddel & Co. BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), con l' avv. G. van der Wal, membro dell' ordine degli avvocati presso lo Hoge Raad der Nederlanden, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. R. Barents, e successivamente dal sig. P. van Nuffel, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso inteso all' annullamento della decisione con cui la Commissione ha negato a un suo dipendente l' autorizzazione a testimoniare in un procedimento giudiziario nazionale,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere,
vista la relazione d' udienza, modificata a seguito della fase orale del procedimento,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 17 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 marzo 1990, la società Weddel & Co. BV ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso all' annullamento della decisione della Commissione, comunicato alla ricorrente con lettera 12 gennaio 1990, con cui è stata negata a un dipendente l' autorizzazione a testimoniare in un procedimento giudiziario nazionale.
Antefatti della controversia
2 Con il regolamento della Commissione 24 agosto 1987, n. 2539, relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata che può essere importata dagli Stati Uniti d' America e dal Canada nell' ambito del regime previsto dal regolamento n. 3928/86 (GU L 241, pag. 6) veniva bandita una procedura di gara. L' art. 1 di detto regolamento prevedeva che potevano essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 4 617 tonnellate.
3 In data 9 e 10 settembre 1987, la ricorrente presentava al "Produktschap voor Vee en Vlees" (in prosieguo: il "Produktschap"), l' ente competente nei Paesi Bassi per il rilascio dei titoli d' importazione, domande per un quantitativo complessivo di 320 000 tonnellate di carne bovina.
4 Dopo aver ricevuto dal Produktschap comunicazione dell' importo globale delle domande presentate nei Paesi Bassi, il 15 settembre 1987 la Commissione informava tale ente che, in base alle circostanze date e al testo del regolamento n. 2539/87, una domanda di titolo non poteva in alcun caso superare il quantitativo globale disponibile al momento della presentazione della domanda.
5 In effetti, con regolamento 18 settembre 1987, n. 2806, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate (GU L 268, pag. 59), la Commissione disponeva che ogni domanda di titolo di importazione sarebbe stata soddisfatta entro il limite dello 0,2425% del quantitativo richiesto, e che, qualora la domanda avesse superato il quantitativo di 4 617 tonnellate, si sarebbe tenuto conto esclusivamente di questo quantitativo.
6 A causa di questa limitazione delle domande, la ricorrente otteneva un titolo di importazione relativo unicamente allo 0,2425% di 4 617 tonnellate, e veniva autorizzata ad importare solamente 11,196 tonnellate.
7 La ricorrente impugnava il regolamento n. 2806/87 con ricorso d' annullamento, respinto dalla Corte in quanto infondato (v. sentenza 6 novembre 1990, Weddel / Commissione, C-354/87, Racc. pag. I-3847).
8 Del pari, la ricorrente inoltrava all' arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage in data 2 novembre 1989 una richiesta di audizione provvisoria di testimoni ai sensi dell' art. 214 del codice di procedura civile olandese, onde valutare le possibilità di ottenere per via giudiziale il rimborso da parte del Produktschap del danno che ritiene di aver subito a causa del rigetto delle sue domande di titoli eccedenti il quantitativo disponibile. Infatti, la ricorrente afferma che il Produktschap le certificò che tali domande non erano soggette a massimale, inducendola in tal modo a presentare domande eccedenti il quantitativo disponibile. Da parte sua, il Produktschap dichiara di aver ricevuto assicurazione ufficiosa che non vi erano massimali da parte di un dipendente della Commissione.
9 Con lettera 29 novembre 1989, la ricorrente chiedeva alla Commissione di autorizzare il dipendente di cui trattasi, conformemente all' art. 19 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto del personale"), a testimoniare, nell' ambito dell' audizione provvisoria, in merito a informazioni che egli avrebbe comunicato al Produktschap.
10 Con lettera 14 dicembre 1989, la ricorrente informava la Commissione che il giudice nazionale aveva disposto un' audizione provvisoria di testimoni, tra i quali figurava il dipendente di cui trattasi, e che la ricorrente intendeva notificargli una citazione a comparire.
11 Con nota interna 11 gennaio 1990, comunicata al dipendente, la Commissione gli negava l' autorizzazione a testimoniare, in quanto:
"(...) poiché una causa vertente sulle medesime circostanze di fatto pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (Weddel/Commissione), i quesiti in merito ai quali la Sua testimonianza è richiesta trovano in quella sede la risposta ufficiale della Commissione, per il tramite degli organi competenti (servizio giuridico, agente della Commissione)".
12 La Commissione informava la ricorrente di tale rifiuto con lettera 12 gennaio 1990, la quale recava in allegato copia della citata nota interna.
13 Il 16 gennaio 1990, il giudice-commissario competente ascoltava altri quattro testimoni citati a comparire, essi affermavano che, rispondendo a taluni quesiti posti dal Produktschap, il dipendente della Commissione aveva dichiarato esplicitamente, a più riprese e senza riserve, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di titoli, che i quantitativi richiesti potevano eccedere il quantitativo disponibile.
14 Per una più ampia illustrazione dei fatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla ricevibilità
15 A parere della Commissione, il ricorso è irricevibile in quanto non menziona, come imporre l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l' oggetto della controversia. Il ricorso infatti non preciserebbe se l' atto impugnato sia costituito dal diniego di autorizzazione a testimoniare, comunicato al dipendente, o invece dalla lettera indirizzata alla ricorrente.
16 L' eccezione va respinta. Il ricorso è diretto, secondo i termini dello stesso, contro la decisione 12 gennaio 1990. La Commissione aveva in tal modo agio di identificare l' oggetto della controversia nell' atto con il quale la Commissione non aveva accolto la richiesta rivoltagli dalla ricorrente di autorizzare un suo dipendente a testimoniare.
17 Per quanto riguarda i requisiti di cui all' art. 173, secondo comma, del Trattato, si deve rilevare che la ricorrente era destinataria della decisione di diniego 12 gennaio 1990, notificatale con lettera dello stesso giorno ed emessa in seguito alla sua richiesta del 29 novembre 1989, e che l' atto controverso incide negativamente sulla situazione giuridica della ricorrente in quanto si propone di impedire, nell' ambito dell' audizione provvisoria di testimoni, l' analisi di circostanze di fatto dalla quale può dipendere la presentazione da parte della ricorrente di un ricorso per risarcimento danni contro il Produktschap.
18 Dal queste considerazioni risulta che il ricorso è ricevibile.
Nel merito
Sul mezzo principale
19 Col mezzo principale la ricorrente assume che la Commissione erroneamente fa appello all' applicabilità alla fattispecie dell' art. 19 dello Statuto del personale. Tale norma andrebbe infatti interpretata alla luce dell' obbligo di riservatezza imposto ai dipendenti dall' art. 214 del Trattato e dall' art. 17 dello Statuto. Siffatto dovere vieterebbe ai dipendenti di divulgare le informazioni riservate ricevute da terzi, o di comunicare a persona non qualificata ad averne conoscenza documenti e informazioni non ancora resi pubblici. L' art. 19 dello Statuto avrebbe ad oggetto unicamente le informazioni coperte da tale obbligo di riservatezza. Nell' ambito della politica agricola comune potrebbero essere poste ai dipendenti della Commissione da parte degli enti di intervento svariate domande, la cui risposta non costituirebbe violazione dell' obbligo di riservatezza. Le informazioni o le risposte in tal modo fornite non sarebbero pertanto soggette all' autorizzazione di cui all' art. 19 dello Statuto.
20 Tale interpretazione restrittiva non emerge dal testo del citato art. 19 dello Statuto del personale. Emerge invece dal disposto di tale norma, nelle sue diverse versioni linguistiche, che, qualora un dipendente sia, come nella fattispecie, chiamato a deporre dinanzi a un giudice nazionale circa informazioni che avrebbe comunicato a terzi in veste ufficiale, esso deve ottenere la previa autorizzazione della sua istituzione, senza che occorra distinguere se quelle informazioni fossero o no riservate.
Sul mezzo dedotto in subordine
21 Nel caso in cui l' art. 19 dello Statuto trovi applicazione, la ricorrente rileva in subordine come la Commissione non abbia dimostrato l' esistenza di interessi delle Comunità i quali, ai sensi della norma di cui sopra, imponessero il diniego dell' autorizzazione a testimoniare. La ricorrente afferma inoltre che l' autorizzazione non poteva essere negata, in quanto dal diniego di deporre potevano derivare conseguenze penali o simili per il dipendente interessato.
22 Sul primo punto, si deve rilevare che l' unico argomento della Commissione relativo agli interessi della Comunità è quello della buona gestione delle organizzazioni comuni di mercato.
23 Si rilevi in proposito che la testimonianza richiesta aveva come unico scopo quello di accertare se il dipendente avesse fornito al Produktschap una determinata interpretazione di un regolamento comunitario sull' agricoltura.
24 Tale testimonianza, in relazione ai fatti di causa, non è atta a pregiudicare i rapporti che la Commissione deve mantenere con le amministrazioni nazionali, né può quindi compromettere la buona gestione delle organizzazioni comuni di mercato.
25 La Commissione ha quindi ritenuto a torto che gli interessi delle Comunità ostassero alla concessione al dipendente dell' autorizzazione a testimoniare a richiesta della ricorrente.
26 Si deve pertanto annullare l' impugnata decisione di diniego dell' autorizzazione, senza che occorra esaminare se detto diniego possa comportare conseguenze penali per il dipendente interessato, come dispone d' altronde l' art. 19 dello Statuto del personale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta essenzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione 12 gennaio 1990 con cui la Commissione si è rifiutata d' autorizzare un suo dipendente a testimoniare davanti all' arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, è annullata.
2) La Commissione è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy