Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Principio di unicità - Ambito di applicazione - Inapplicabilità ai titolari di indennità di prepensionamento o di pensioni integrative
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 13, n. 2, e 14-17))
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Diritto comunitario - Ambito di applicazione ratione materiae - Disposizioni contrattuali - Esclusione - Riscossione da parte di uno Stato membro, per un rischio assicurato in un altro Stato membro, di contributi sulle indennità versate in forza di disposizioni contrattuali - Ammissibilità
((Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. j), e 33))
Massima
1. Il principio di unicità della legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all' interno della Comunità riguarda soltanto le fattispecie cui si riferiscono gli artt. 13, n. 2, e 14-17 del regolamento n. 1408/71, che dettano le norme di conflitto atte a disciplinare ogni situazione.
Dato che i titolari di indennità di prepensionamento o di pensioni integrative non si trovano in una delle situazioni cui fanno riferimento detti articoli, non può essere fatto valere in loro favore il principio di unicità della legislazione applicabile.
2. I regimi previdenziali nazionali instaurati mediante convenzioni stipulate tra le autorità competenti e gli ordini professionali o interprofessionali, ovvero mediante contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali, senza essere stati oggetto della dichiarazione prevista dal secondo comma dell' art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71, non sono legislazioni ai sensi del primo comma dello stesso articolo e le prestazioni ivi previste esulano quindi dall' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento stesso. Ne consegue che l' art. 33 del regolamento, il quale vieta agli Stati membri di effettuare trattenute sulle pensioni che spettano per legge ai cittadini comunitari qualora le prestazioni che ne costituiscono la contropartita non siano a carico di uno dei loro enti previdenziali, non è opponibile allo Stato membro che istituisca, nell' ambito di un regime malattia-maternità, un contributo trattenuto sulle indennità di prepensionamento e sulle pensioni integrative di origine convenzionale versate a persone residenti in altri Stati membri e che in forza della normativa di questi ultimi fruiscono di prestazioni di malattia.
Parti
Nella causa C-57/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Claude Séché, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore della direzione degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dal sig. Claude Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, avendo trattenuto un contributo di assicurazione malattia sulle pensioni integrative nonché sulle indennità di prepensionamento percepite da persone residenti in uno Stato membro diverso dalla Francia, per le quali la copertura del rischio di malattia e maternità non è a carico di un regime francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE, infrangendo in particolare le disposizioni degli artt. 13, n. 1, e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 2 luglio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 7 marzo 1990 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, avendo trattenuto un contributo di assicurazione malattia sulle pensioni integrative nonché sulle indennità di prepensionamento percepite da persone residenti in uno Stato membro diverso dalla Francia, per le quali la copertura del rischio di malattia e maternità non è a carico di un regime francese, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE, infrangendo in particolare le disposizioni degli artt. 13, n. 1, e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 L' art. 13, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71 dispone che le persone cui il regolamento è applicabile sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Ai sensi dell' art. 33 dello stesso regolamento, l' istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli artt. 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un' istituzione del suddetto Stato membro.
3 La legge 28 dicembre 1979, n. 1129, recante provvedimenti per il finanziamento della previdenza sociale (GURF: Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, n. 302 del 29 dicembre 1979, pag. 3279), integrata dai decreti d' attuazione 24 aprile 1980, n. 298 (GURF n. 99 del 26 aprile 1980, pag. 1080), e 30 luglio 1980, nn. 598 e 599 (GURF n. 177 del 31 luglio 1980, pag. 1931), prevede la trattenuta di un contributo destinato a finanziare il regime generale di previdenza sociale sulle pensioni integrative e sulle indennità di prepensionamento, indipendentemente dal luogo di residenza dei titolari.
4 Le indennità speciali di prepensionamento sono versate dal Fondo nazionale per l' occupazione. Ai sensi dell' art. L 322-4 del codice del lavoro (decreto legislativo 11 agosto 1986, n. 948), esse possono essere conferite a talune categorie di lavoratori anziani mediante convenzioni concluse tra le autorità competenti e gli ordini professionali o interprofessionali, le organizzazioni sindacali o le imprese.
5 L' erogazione di una pensione integrativa ai lavoratori subordinati rientranti nell' ambito di applicazione del regime generale di assicurazione vecchiaia e delle assicurazioni agrarie è stata resa obbligatoria dall' art. L 731-5 del codice della previdenza sociale (legge 29 dicembre 1972). Le parti sociali hanno stipulato contratti collettivi applicabili ai datori di lavoro iscritti ad una delle due organizzazioni padronali firmatarie, nei quali sono precisate le disposizioni relative ai contributi e alle prestazioni. Alcuni decreti interministeriali emanati ai sensi dell' art. L 731-2 del codice della previdenza sociale estendono queste disposizioni ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni padronali nonché ai datori di lavoro appartenenti a settori non rappresentati da dette organizzazioni, ove rientrino nell' ambito di applicazione del regime generale di assicurazione vecchiaia.
6 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della causa, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 La Commissione ritiene che l' instaurazione, da parte delle autorità francesi, per il regime malattia e maternità, di un contributo prelevato sulle indennità di prepensionamento e sulle pensioni integrative versate a chi risiede in un altro Stato membro e fruisca, ai sensi della normativa di quest' ultimo, di prestazioni di malattia sia incompatibile con il combinato disposto degli artt. 13, n. 1, e 33 del regolamento n. 1408/71.
8 Secondo la Commissione l' art. 13, n. 1, sancisce il principio fondamentale di unicità della legislazione applicabile, del quale l' art. 33 costituisce un' attuazione nel settore dei contributi previdenziali trattenuti sulle prestazioni di vecchiaia disciplinate dal regolamento n. 1408/71. Detto principio potrebbe essere richiamato in quanto principio generale preesistente al regolamento n. 1408/71 e troverebbe applicazione nel caso di specie, quantunque il regolamento, di per sé, non ricomprenda nel proprio ambito di applicazione ratione materiae né i regimi delle indennità di prepensionamento né quelli delle pensioni integrative.
9 La Commissione afferma in proposito che la Corte, nelle sentenze pronunciate prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, ha interpretato gli artt. 48 e 51 del Trattato informandoli a detto principio, il quale è volto ad evitare i cumuli di normative o le inutili complicazioni nella ripartizione degli oneri e delle responsabilità che deriverebbero dall' applicazione di diverse normative nazionali. La Commissione ritiene che la Corte abbia sancito un parallelismo tra il regime in materia di contributi e quello relativo al diritto alle prestazioni.
10 La Repubblica francese contesta l' esistenza di un principio generale di unicità della legislazione applicabile. Sostiene infatti che nel citato regolamento n. 1408/71 esistono numerose eccezioni, in particolare quelle di cui all' art. 14 quater e all' allegato VII. Allo stato attuale del diritto comunitario ai lavoratori possono quindi essere applicate simultaneamente diverse normative in materia previdenziale.
11 Occorre anzitutto osservare che i titolari di indennità di prepensionamento o di pensioni integrative sono lavoratori ai sensi dell' art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e rientrano nell' ambito di applicazione ratione personae dello stesso, come delineato all' art. 2.
12 Si rilevi inoltre che, per giurisprudenza costante della Corte (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1986, Luijten, punti 12 e 13 della motivazione, causa 60/85, Racc. pag. 2365), il principio di unicità della legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all' interno della Comunità, già applicato sotto il regime del regolamento del Consiglio n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, è espresso dal titolo II, relativo alla "determinazione della legislazione applicabile", del regolamento n. 1408/71, il cui art. 13, n. 1, dispone che gli interessati sono soggetti alla legislazione di uno solo Stato membro e che detta legislazione "è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo".
13 Il principio di unicità della legislazione applicabile riguarda tuttavia soltanto le fattispecie cui si riferiscono gli artt. 13, n. 2, e 14-17 del regolamento, che dettano le norme di conflitto atte a disciplinare ogni situazione. Come emerge infatti dalla sentenza 21 febbraio 1991, Noij, punti 9 e 10 della motivazione (causa C-140/88, Racc. pag. I-388), le persone, come i lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività lavorativa, che non si trovano in una delle ipotesi tipiche previste in tali articoli, possono essere soggette contemporaneamente alle normative di diversi Stati membri.
14 Dato che i titolari di indennità di prepensionamento e di pensioni integrative non si trovano in una delle situazioni cui fanno riferimento gli artt. 13, n. 2, e 14-17 del regolamento n. 1408/71, ne consegue che non può essere fatto valere in loro favore il principio di unicità della legislazione applicabile.
15 Quanto all' art. 33 del regolamento n. 1408/71, si deve rilevare che, come risulta dalla sentenza 28 marzo 1985, Commissione/Belgio (causa 275/83, Racc. pag. 1097), le trattenute sulle pensioni legali di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità, anche in mancanza di un nesso diretto tra il contributo e il rischio assicurato, non possono essere effettuate da uno Stato membro qualora le prestazioni di malattia e maternità che ne sono la contropartita non siano a carico di un ente previdenziale dello Stato membro.
16 Tuttavia la sezione 5 del titolo III del regolamento n. 1408/71, di cui l' art. 33 fa parte e che si intitola "Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari", riguarda soltanto i titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi della normativa di uno o più Stati membri. Deve quindi essere considerato debitore di una pensione o di una rendita ai sensi dell' art. 33 lo Stato che sia debitore di una pensione o di una rendita ai sensi della propria normativa.
17 Orbene, ai sensi dell' art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento n. 1408/71, il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro, "le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistente o futura, concernente i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all' articolo 4, paragrafi 1 e 2".
18 Il secondo comma dello stesso articolo esclude dal termine "legislazione" le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione, sempreché detta limitazione non sia tolta, nei casi previsti dallo stesso comma, mediante dichiarazione dello Stato membro interessato.
19 Le norme dei citati regimi francesi relative alle indennità di prepensionamento e alle pensioni integrative sono state adottate mediante convenzioni stipulate tra le autorità competenti e gli ordini professionali o interprofessionali, le organizzazioni sindacali o le imprese, ovvero mediante contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali, e non sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del secondo comma dell' art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71.
20 Questi regimi non sono pertanto "legislazioni" ai sensi dell' art. 1, lett. j), primo comma, del regolamento, n. 1408/71 ed esulano quindi dall' ambito di applicazione dell' art. 33.
21 Alla luce delle considerazioni che precedono e senza che occorra statuire in merito agli altri mezzi difensivi dedotti, si deve dichiarare che la Repubblica francese non è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE né, in particolare, ha infranto le disposizioni di cui agli artt. 13, n. 1, e 33 del regolamento n. 1408/71.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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