Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Lavoratori - Principio di non discriminazione - Professioni disciplinate - Professioni sanitarie ausiliarie - Riconoscimento dell' equivalenza dei diplomi esteri riservata, salvo reciprocità, ai cittadini dello Stato interessato - Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 48, 52 e 59)
Massima
Il principio generale di non discriminazione a motivo della cittadinanza applicato dagli artt. 48, 52 e 59 del Trattato, nei settori specifici che essi disciplinano, implica che la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi comportano l' accesso alle attività subordinate o indipendenti e il loro esercizio alle condizioni definite dalla normativa dello Stato membro ospitante per i propri cittadini.
Viene perciò meno agli obblighi che gli incombono in forza delle citate disposizioni lo Stato membro che, quando si tratta di riconoscere l' equivalenza dei diplomi esteri con i diplomi nazionali che consentono l' accesso a talune professioni sanitarie ausiliarie, operi una discriminazione fra i propri cittadini ed i cittadini degli altri Stati membri, subordinando per i secondi il riconoscimento dei diplomi all' esistenza di un accordo di reciprocità che non è richiesto per i primi.
Parti
Nella causa C-58/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Giuliano Marenco, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' Ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, riservando ai cittadini italiani la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli esteri che abilitano all' esercizio di professioni sanitarie ausiliarie, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali della Commissione all' udienza del 2 luglio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza di pari data,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 8 marzo 1990 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, riservando ai cittadini italiani la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli esteri che abilitano all' esercizio di professioni sanitarie ausiliarie, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE.
2 Le norme nazionali sulle quali verte la presente causa sono contenute nella legge italiana 8 novembre 1984, n. 752 (GURI n. 311 del 12 novembre 1984, pag. 9427), integrata dal decreto d' applicazione 16 luglio 1986 (GURI n. 302 del 31 dicembre 1986, pag. 24).
3 A seguito di un reclamo di un cittadino belga, che aveva vanamente richiesto il riconoscimento in Italia di un diploma di osteopata e di kinesiterapeuta conseguito in Belgio e nel Regno Unito, e di una petizione presentata al Parlamento europeo, la Commissione ha intimato al governo italiano, con lettera 19 settembre 1988, conformemente al procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato CEE, di presentare le sue osservazioni. Non avendo ottenuto risposta, il 15 giugno 1989 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale ha invitato la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari entro il termine di due mesi. Essendo rimasto senza risposta anche il parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 A sostegno del suo ricorso la Commissione adduce due argomenti. In primo luogo si richiama alla giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale una discriminazione basata sulla cittadinanza, come quella istituita dalla normativa italiana in questione, per l' accesso alle attività professionali contemplate in quanto lavoratore subordinato (art. 48 del Trattato CEE) o indipendente (art. 52 del Trattato CEE) nonché nell' ambito delle prestazioni di servizi (art. 59 del Trattato CEE), costituisce un ostacolo all' esercizio delle libertà garantite dal Trattato.
6 In secondo luogo essa sostiene che il decreto italiano 16 luglio 1986 subordina a torto il riconoscimento dei diplomi stranieri all' esistenza di un accordo di reciprocità con lo Stato interessato. La Commissione non contesta che, non sussistendo armonizzazione delle condizioni per l' accesso alle professioni in questione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le qualifiche necessarie per l' esercizio di dette professioni e prescrivere la presentazione del diploma corrispondente. Essa ritiene tuttavia che lo Stato membro ospitante non possa imporre al cittadino di un altro Stato membro, titolare di un diploma rilasciato da un altro Stato membro, il possesso del diploma all' uopo previsto nel paese ospitante senza tener conto delle conoscenze e delle qualifiche acquisite e comprovate da un diploma conseguito nel suddetto altro Stato membro (sentenza 15 ottobre 1987, Heylens, causa 222/86, Racc. pag. 4097).
7 Riferendosi al reclamo presentato alla Commissione dal cittadino belga al quale è stato rifiutato il riconoscimento dei suoi diplomi in Italia, il governo italiano sostiene che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato la decisione ministeriale controversa in quanto era incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario. Aggiunge che l' efficacia di tale pronuncia si estende all' applicazione futura della legge ai casi analoghi, sicché per il futuro sarà sicuramente esclusa ogni discriminazione incompatibile con gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato.
8 E' pacifico che le disposizioni nazionali contestate dalla Commissione sono in contrasto con gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato.
9 Si deve infatti ricordare, anzitutto, che il principio generale di non discriminazione a motivo della cittadinanza applicato, nei settori specifici che essi disciplinano, dagli artt. 48, 52 e 59 del Trattato implica che la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi comportano l' accesso alle attività subordinate o indipendenti e il loro esercizio alle condizioni definite dalla normativa dello Stato membro ospitante per i propri cittadini (sentenza 4 aprile 1974, Commissione / Francia, causa 167/73, Racc. pag. 359; sentenza 21 giugno 1974, Reyners, causa 2/74, Racc. pag. 631; sentenza 3 dicembre 1974, van Binsbergen, causa 33/74, Racc. pag. 1299).
10 Si deve sottolineare poi che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro che subordina l' accesso a talune professioni, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, ad una condizione di reciprocità, viene meno agli obblighi derivanti dagli artt.48, 52 e 59 del Trattato (sentenza 15 ottobre 1986, Commissione / Italia, causa 168/85, Racc. pag. 2945).
11 Inoltre, la valutazione dell' equivalenza del diploma conseguito in un altro Stato membro deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che detto diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (sentenza 15 ottobre 1987, già citata, punto 13 della motivazione).
12 Infine la Repubblica italiana non può sottrarsi all' obbligo di adeguare la sua normativa nazionale a quanto prescrive il Trattato invocando una determinata prassi amministrativa o giudiziaria o il fatto che, in futuro, i cittadini degli altri Stati membri saranno equiparati ai cittadini italiani. Infatti le disposizioni discriminatorie contenute nella legge 8 novembre 1984 fanno persistere una situazione d' incertezza quanto alla possibilità di far appello al diritto comunitario e, quindi, una situazione di fatto ambigua per gli interessati.
13 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE, mantenendo in vigore le disposizioni che riservano ai cittadini italiani la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli esteri che abilitano all' esercizio di professioni sanitarie ausiliarie.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 48, 52 e 59 del Trattato CEE, mantenendo in vigore le disposizioni che riservano ai cittadini italiani la possibilità di ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli esteri che abilitano all' esercizio di professioni sanitarie ausiliarie.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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