Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri - Obblighi - Missione di vigilanza affidata alla Commissione - Dovere degli Stati membri - Direttiva che impone un obbligo di informazione in merito alla sua attuazione - Obbligo di comunicare le ragioni che rendono superflua l' adozione di provvedimenti di attuazione
(Trattato CEE, artt. 5 e 155)
Massima
L' obbligo imposto da una direttiva agli Stati membri di fornire alla Commissione tutte le informazioni sui provvedimenti che essi hanno adottato per conformarsi alla direttiva stessa o, eventualmente, sulle disposizioni esistenti nel loro ordinamento giuridico che già ne assicurano la piena applicazione comporta inoltre che uno Stato membro, qualora ritenga che talune disposizioni della direttiva non richiedano l' adozione, da parte sua, di misure d' attuazione sul piano interno, è tenuto a comunicarne i motivi alla Commissione prima della scadenza del termine impartito per la trasposizione della direttiva, al fine di consentire a tale istituzione di esprimersi in merito.
Infatti, ai sensi dell' art. 5 del Trattato, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario ed a facilitare la Comunità nell' adempimento dei propri compiti. A tale titolo, gli Stati membri hanno l' obbligo di cooperare lealmente con la Commissione per consentire a quest' ultima di vigilare, ai sensi dell' art. 155 del Trattato, sull' applicazione del diritto comunitario.
Parti
Nella causa C-69/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Ricardo Gosalbo Bono ed Enrico Vesco, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative mediante le quali ritiene di aver soddisfatto gli obblighi ad essa imposti dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (GU 1987, L 24, pag. 33), ovvero non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva e del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale,
vista la relazione d' udienza,
sentite le parti all' udienza del 9 luglio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 16 marzo 1990, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, mediante le quali ritiene di aver soddisfatto gli obblighi ad essa imposti dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (GU 1987, L 24, pag. 33), ovvero non adottando i provvedimenti necessari per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva e del Trattato.
2 La direttiva 87/53 ha aggiunto due paragrafi all' art. 2 della direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983, 83/643/CEE (GU L 359, pag. 8), ne ha sostituito gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e vi ha inserito i nuovi artt. 6 bis, 7 bis e 8 bis.
3 L' art. 2 della direttiva 87/53 impone agli Stati membri l' obbligo di adottare, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1 luglio 1987 e di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano ai fini della sua applicazione.
4 Poiché il governo italiano non ha inviato alla Commissione alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti di trasposizione della direttiva 87/53, la Commissione ha avviato nei confronti della Repubblica italiana la procedura di cui all' art. 169 del Trattato.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Il governo italiano riconosce di non aver trasposto nel termine stabilito l' art. 7 bis, inserito nella direttiva 83/643 dalla direttiva 87/53.
7 Occorre pertanto constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 87/53, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi all' art. 7 bis, inserito nella direttiva 83/643 dalla direttiva 87/53.
8 Per quanto riguarda invece le altre disposizioni della direttiva 87/53, il governo italiano ritiene che il ricorso della Commissione non sia fondato.
9 A sostegno di tale tesi, esso fa valere che, anche se queste disposizioni impongono agli Stati membri un certo numero di obblighi, il rispetto di questi ultimi non comporta l' adozione, nell' ordinamento giuridico interno, di provvedimenti specifici di attuazione. Infatti, secondo il governo italiano, le disposizioni della direttiva 87/53, ad eccezione di quella che introduce l' art. 7 bis nella direttiva 83/643, si limitano a prescrivere "comportamenti materiali" che le autorità degli Stati membri devono adottare al fine di facilitare i controlli e le formalità nel trasporto delle merci all' interno della Comunità. Ora, il rispetto di tali comportamenti potrebbe essere controllato dalla Commissione solo in situazioni concrete.
10 Tale mezzo di difesa del governo italiano non può essere accolto.
11 Infatti, senza che sia necessario esaminare se l' attuazione della direttiva 87/53 richiedesse da parte del governo italiano l' adozione di misure nazionali specifiche per tutte le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione di quella che inserisce l' art. 7 bis nella direttiva 83/643, è sufficiente constatare che nella fattispecie la Repubblica italiana si è astenuta dall' inviare alla Commissione la benché minima comunicazione relativa all' applicazione di queste disposizioni della direttiva 87/53.
12 Ora, un tale obbligo di comunicazione incombe a ciascuno Stato membro, ai sensi dell' art. 2 della direttiva 87/53.
13 Tale articolo obbliga gli Stati membri a fornire alla Commissione, nel termine stabilito, tutte le informazioni sui provvedimenti che essi hanno adottato per conformarsi alla direttiva 87/53 o, eventualmente, sulle disposizioni esistenti nel loro ordinamento giuridico che già ne assicurano la piena applicazione.
14 Tale obbligo di comunicazione comporta inoltre che, nel caso in cui uno Stato membro ritenga che talune disposizioni della direttiva 87/53 non necessitino, da parte sua, l' adozione di misure di attuazione sul piano interno, tale Stato è tenuto a comunicarne i motivi alla Commissione prima della scadenza del termine impartito per la trasposizione della direttiva, al fine di consentire a tale istituzione di esprimersi in merito.
15 Infatti, ai sensi dell' art. 5 del Trattato, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l' esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario ed a facilitare la Comunità nell' esercizio dei propri compiti. A tale titolo, gli Stati membri hanno l' obbligo di cooperare lealmente con la Commissione al fine di consentire a quest' ultima di vigilare, ai sensi dell' art. 155 del Trattato, sull' applicazione del diritto comunitario.
16 Stando così le cose, si deve constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 87/53 anche in ragione del fatto di essersi astenuta dall' inviare alla Commissione una qualsiasi comunicazione relativa all' attuazione delle disposizioni inserite nella direttiva 83/643 dalla direttiva 87/53, ad eccezione di quella che inserisce l' art. 7 bis nella direttiva 83/643.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nel trasporto di merci tra Stati membri,
a) non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi all' art. 7 bis della direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983, 83/643/CEE, come modificata dalla direttiva 87/53/CEE e
b) non avendo inviato alla Commissione alcuna comunicazione relativa all' attuazione delle altre disposizioni inserite nella direttiva 83/643/CEE dalla direttiva 87/53/CEE.
2. La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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