Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Designazione e presentazione dei vini - Definizione di "vino" - Requisito di una gradazione alcolica minima
((Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 337/79, allegato II, punto 8, 355/79, art. 45, n. 1, lett. a), e 822/87, allegato I, punto 10))
Massima
Dalla definizione contenuta al punto 8 dell' allegato II del regolamento n. 337/79, ripreso dal punto 10 dell' allegato I del regolamento n. 822/87, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a cui rinvia l' art. 45, n. 1, lett. a), del regolamento n. 355/79, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, risulta che il vino dev' essere il prodotto di una fermentazione alcolica totale o parziale, che il vino dev' essere ottenuto esclusivamente mediante detta fermentazione e che un prodotto a base di uve ottenuto mediante un procedimento diverso dalla fermentazione alcolica non è vino. Pertanto queste disposizioni impongono che il vino presenti, al momento della distribuzione, una gradazione alcolica minima.
Parti
Nel procedimento C-75/90,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal correctionnel di Carcassonne (Francia), nella causa penale dinanzi ad esso pendente contro
Roger Guitard, presidente dell' Union des caves coopératives de l' Ouest Audois et du Razès (cantine cooperative riunite delle regioni Audois occidentale e Razès, in prosieguo: l' "Uccoar"),
domanda vertente sull' interpretazione del punto 8 dell' allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, e del punto 10 dell' alleggato I del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
considerate le osservazioni scritte presentate:
- per il governo francese, dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore della direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. Géraud de Bergues, vicesegretario principale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente,
- per la Commissione, dal sig. Patrick Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Guitard, rappresentato dall' avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, del governo francese e della Commissione all' udienza del 12 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentata all' udienza del 15 gennaio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 febbraio 1990, pervenuta alla Corte il 21 marzo seguente, il Tribunal correctionnel di Carcassonne (Francia) ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del punto 8 dell' allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337 (GU L 54, pag. 1), e del punto 10 dell' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).
2 Ai sensi del punto 8 dell' allegato II del regolamento n. 337/79, ripreso dal punto 10 dell' allegato I del citato regolamento n. 822/87, il vino è "il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve".
3 La questione pregiudiziale è sorta nell' ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Guitard, in qualità di presidente dell' Union des caves coopératives de l' Ouest Audois et du Razès (in prosieguo: l' "Uccoar") per i reati di frode sulla natura della merce e di pubblicità ingannevole, che sarebbero configurati dallo smercio, dal 1988, di una bevanda a base di vino dealcolizzato con la denominazione di "vino senza alcol".
4 Come risulta dalla decisione di rinvio, la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et des fraudes, che ha intentato l' azione penale, ritiene che la dealcolizzazione del vino non sia una pratica enologica definita ed autorizzata dal diritto comunitario, a maggior ragione in quanto, nella produzione della bevanda in oggetto, si è fatto ricorso all' aggiunta di mosti concentrati. L' Uccoar allega, a propria difesa, di smerciare vino rispondente alla definizione regolamentare che solo successivamente viene privato dell' alcol, secondo un metodo che consente di ottenere un prodotto soddisfacente sia sotto il profilo dei controlli di laboratorio sia sotto quello del gusto del consumatore.
5 Ritenendo che la propria decisione dipenda dall' interpretazione della citata definizione del vino, il Tribunal correctionnel di Carcassonne ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se i regolamenti (CEE) impongano che il vino, così come definito al punto 8 dell' allegato II del regolamento n. 337/79 e al punto 10 dell' allegato I del regolamento n. 822/87 debba presentare, al momento della distribuzione, una gradazione alcolica minima".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Come si evince dagli atti di causa, il prodotto di cui trattasi deriva dalla distribuzione di vino sotto vuoto a bassa temperatura, con correzione delle caratteristiche organolettiche mediante aggiunta di mosti concentrati.
8 La questione sollevata va pertanto intesa nel senso che è volta ad accertare se la vendita di un prodotto così ricavato con la denominazione di "vino senza alcol" sia conforme al diritto comunitario.
9 I citati regolamenti n. 337/79 e n. 822/87 recano norme riguardanti sia la produzione, il controllo dello sviluppo del potenziale vinicolo, le pratiche e i trattamenti enologici, sia la circolazione e l' immissione in consumo del vino. Gli allegati II del regolamento n. 337/79 e I del regolamento n. 822/87, che definiscono i prodotti che rientrano nell' organizzazione comune del mercato, includono la citata definizione del vino.
10 A norma dell' art. 45, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 54, pag. 99), la denominazione "vino" è riservata ai prodotti rispondenti alla definizione che figura al punto 8 dell' allegato II del citato regolamento n. 337/79. Questa norma, vigente al momento dei fatti di cui è causa, è stata ripresa dall' art. 43 del regolamento (CEE) 24 luglio 1989, n. 2392 (GU L 232, pag. 13), che ha abrogato il citato regolamento n. 355/79 ed ha sostituito al riferimento al punto 8 dell' allegato II del regolamento n. 337/79 il riferimento al punto 10 dell' allegato I del citato regolamento n. 822/87.
11 Come chiaramente risulta dalla definizione contenuta nel punto 8, perché un prodotto possa essere qualificato come vino occorre una fermentazione alcolica, totale o parziale. E non solo: il vino dev' essere ottenuto esclusivamente mediante il processo di fermentazione alcolica. Un prodotto a base di uve ma ottenuto mediante un procedimento diverso dalla fermentazione alcolica non è vino. Emerge manifestamente dalla definizione in esame che il prodotto, per poter essere legittimamente designato come "vino", dopo la fermentazione deve contenere alcol.
12 Nonostante che questa definizione di vino non prescriva esplicitamente alcun titolo alcolometrico minimo, e che la normativa comunitaria lo imponga solo per determinati tipi di vino, come il vino da tavola o i vini di qualità ((punto 13 dell' allegato I del citato regolamento n. 822/87, art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59)), si deve rilevare che la caratteristica essenziale di ogni tipo di vino è ch' esso presenta una certa gradazione alcolica.
13 Si è affermato che il prodotto dal quale il "vino senza alcol" è ricavato era a sua volta vino. Questa circostanza è tuttavia estranea al requisito di cui alla normativa comunitaria che il prodotto finale così denominato contenga alcol per poter essere legittimamente definito vino. Questa interpretazione è confermata dal fatto che il procedimento di dealcolizzazione del vino non è una pratica enologica ammessa ai sensi del titolo II del regolamento n. 822/87.
14 Si rammenti tuttavia che l' art. 45, n. 2, del citato regolamento n. 355/79, ripreso dall' art. 43 del citato regolamento del Consiglio n. 2392/89, e l' art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 106, pag. 1), riconoscono agli Stati membri la facoltà di ammettere l' utilizzazione della parola "vino" accompagnata da un nome di frutta, purché la bevanda sia stata ottenuta mediante fermentazione alcolica della frutta stessa, nonché di altre denominazioni composte che includano la parola "vino".
15 Spetta pertanto al giudice a quo accertare se le parole "vino senza alcol" costituiscano una denominazione composta ammessa dalla normativa nazionale per designare un prodotto diverso da ciò che è vino ai sensi del diritto comunitario.
16 La questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale dev' essere pertanto risolta nel senso che il punto 8 dell' allegato II del regolamento n. 337/79, ripreso dal punto 10 dell' allegato I del regolamento n. 822/87, impone che il vino presenti, al momento della distribuzione, una gradazione alcolica minima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal correctionnel di Carcassonne con ordinanza 7 febbraio 1990, dichiara:
Il punto 8 dell' allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, ripreso dal punto 10 dell' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo, impone che il vino presenti, al momento della distribuzione, una gradazione alcolica minima.
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