Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Divieto - Portata - Misure indistintamente applicabili
(Trattato CEE, artt. 59 e 60)
2. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni giustificate dal pubblico interesse - Ammissibilità - Presupposti
(Trattato CEE, art. 59)
3. Libera prestazione dei servizi - Attività relative alla conservazione di diritti di proprietà industriale - Obbligo di una particolare qualifica professionale - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 59)
Massima
1. L' art. 59 del Trattato prescrive non solo l' eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi. In particolare, uno Stato membro non può subordinare l' esecuzione della prestazione di servizi sul suo territorio all' osservanza di tutte le condizioni prescritte per lo stabilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi effetto utile le norme del Trattato destinate appunto a garantire la libera prestazione dei servizi. Tale restrizione è tanto meno ammissibile qualora, diversamente dalla fattispecie di cui all' art. 60, ultimo comma, del Trattato, il servizio sia fornito senza che il prestatore debba recarsi sul territorio dello Stato membro ove la prestazione è fornita.
2. Tenuto conto delle speciali caratteristiche della prestazione di servizi in taluni settori di attività, non possono considerarsi incompatibili col Trattato specifici obblighi imposti al prestatore che siano giustificati dall' applicazione di norme che disciplinano dette attività. Tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata soltanto da normative giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona od impresa che svolga un' attività sul territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali è soggetto il prestatore nello Stato membro in cui è stabilito. In particolare, detti obblighi devono essere obiettivamente necessari per garantire l' osservanza delle norme professionali e per assicurare la tutela del destinatario dei servizi ed essi non devono esorbitare da quanto è necessario per raggiungere questi obiettivi.
3. L' art. 59 del Trattato osta ad una normativa nazionale che vieta ad una società avente sede in un altro Stato membro di fornire a titolari di brevetti sul territorio nazionale un servizio di sorveglianza e di rinnovo di questi brevetti mediante il versamento delle tasse previste al riguardo, in quanto in forza di detta normativa tale attività è riservata ai soli titolari di una particolare qualifica professionale, quale quella di consulente in materia di brevetti.
Parti
Nel procedimento C-76/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Oberlandesgericht di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Manfred Saeger
e
Dennemeyer & Co. Ltd,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 59 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: D. Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Manfred Saeger, dall' avv. P.B. Schaeuble, del foro di Monaco di Baviera;
- per la società Dennemeyer & Co. Ltd, dagli avv.ti L. Donle, del foro di Monaco di Baviera, e Ch. Vajda, barrister del foro di Londra;
- per il governo tedesco, dai sigg. H. Teske, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, e J. Karl, Oberregierungsrat presso il ministero per l' Economia, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. R. Plender, QC, barrister del foro di Londra, incaricato dal sig. J. Collins, solicitor, in qualità di agenti;
- per la Commissione, dai sigg. E. Lasnet, consigliere giuridico, e B. Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Dennemeyer & Co. Ltd, del governo tedesco, rappresentato dall' avv. A. von Winterfeld, del foro di Colonia, in qualità di agente, del governo britannico e della Commissione, all' udienza del 15 gennaio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 febbraio 1991,
ha pronunciato le seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 gennaio 1990, pervenuta in cancelleria il 21 marzo seguente, l' Oberlandesgericht di Monaco di Baviera ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 59 del Trattato CEE.
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il sig. Manfred Saeger, Patentanwalt (consulente ed avvocato in materia di brevetti) in Monaco di Baviera, e la società di diritto inglese Dennemeyer & Co. Ltd, con sede nel Regno Unito (in prosieguo: la "Dennemeyer").
3 La Dennemeyer si è specializzata nei servizi riguardanti il rinnovo di brevetti (patent renewal service). Tale attività, svolta nella fattispecie a partire dal Regno Unito per conto di titolari di diritti di proprietà industriale stabiliti in altri Stati membri, tra i quali in particolare la Repubblica federale di Germania, consiste nel provvedere, grazie ad un sistema informatizzato, alla sorveglianza dei brevetti, ad avvertire i titolari dei brevetti quando sono dovute le tasse per il rinnovo ed a versare queste tasse a loro nome allorché i detti titolari rispediscono alla Dennemeyer l' "avviso di pagamento" che essa ha inviato loro e le chiedono di procedere al pagamento delle somme che vi sono riportate.
4 Nell' ambito della sua attività la Dennemeyer non fornisce pareri ai clienti né riguardo alla scelta da operare né riguardo alle conseguenze di un pagamento o di un mancato pagamento. Solo il cliente assume la responsabilità di avvertire la società delle modifiche nella situazione del brevetto tali da incidere sul versamento della tassa per il rinnovo. Infine, la Dennemeyer per la sua attività percepisce commissioni inferiori alle tariffe in genere applicate dai Patentanwaelte tedeschi (in prosieguo: i "consulenti in materia di brevetti") che svolgono la stessa attività.
5 Il sig. Saeger rimprovera alla Dennemeyer di fare concorrenza sleale e di contravvenire al Rechtsberatungsgesetz (legge sulla concorrenza sleale, in prosieguo: il "RBerG", 13 dicembre 1935, BGBl III.303-12). Egli sostiene infatti che la Dennemeyer provvede al disbrigo a titolo professionale di pratiche legali per conto terzi senza l' autorizzazione richiesta dall' art. 1, n. 1, primo comma, di detta legge.
6 Ai sensi dell' art. 1, n. 1, del RBerG, il disbrigo di pratiche legali per conto terzi o la riscossione di crediti ceduti a fini di recupero possono essere esercitati a titolo professionale soltanto da persone in possesso di un' autorizzazione rilasciata dall' autorità competente. A tenore della stessa disposizione l' autorizzazione è concessa per settori specifici che vi sono elencati e può essere rilasciata solo a richiedenti in possesso dell' onorabilità, delle capacità e della competenza richieste per svolgere la professione ((artt. 6 e 8 della Verordnung zur Ausfuehrung des Rechtsberatungsgesetzes (regolamento di attuazione del RBerG), 13 dicembre 1935, BGBl. III.303-12) )).
7 In linea di massima tale autorizzazione non è rilasciata ad imprese specializzate nei servizi di rinnovo dei brevetti, poiché la sorveglianza a titolo professionale di diritti di proprietà industriale per conto terzi non rientra nei settori menzionati dalla legge. L' art. 1, n. 3, del RBerG stabilisce che questa legge è stata adottata senza pregiudicare l' esercizio di queste stesse attività da parte dei notai e di altre persone che svolgono una funzione pubblica, nonché da parte degli avvocati e dei consulenti in materia di brevetti. A questo proposito il Bundesgerichtshof nella sentenza 12 marzo 1987 (I ZR 31/85, BGH Neue Juristische Wochenschrift 1987, pag. 3005), alla quale fa riferimento l' ordinanza di rinvio, ha precisato che in base alla vigente normativa tedesca tutte le attività per la tutela di diritti di proprietà industriale, comprese quelle considerate nella fattispecie nella causa principale, sono riservate ai consulenti in materia di brevetti.
8 L' organo giurisdizionale nazionale ha considerato che la controversia sollevasse problemi di interpretazione del diritto comunitario. Esso ha perciò sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se sia compatibile con l' art. 59 del Trattato CEE il fatto che una società di diritto inglese con sede in Gran Bretagna necessiti di un' autorizzazione a norma delle disposizioni della legge tedesca sulla consulenza legale (Rechtsberatungsgesetz) per curare per conto terzi, dalla sua sede, il mantenimento della tutela di diritti tedeschi sulla proprietà industriale, i cui titolari hanno sede nel territorio della Repubblica federale di Germania, controllando la scadenza delle tasse di concessione governativa, comunicando ai terzi le date di scadenza e provvedendo per conto di questi ultimi al pagamento delle tasse nel territorio della Repubblica federale di Germania, mentre le normative di un gran numero di Stati membri incontestabilmente consentono la pratica di questa attività senza autorizzazione".
9 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e dei termini della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Dall' ordinanza di rinvio emerge che l' Oberlandesgericht considera pacifiche la competenza internazionale degli organi giurisdizionali tedeschi e l' applicazione nel caso di specie del diritto tedesco in quanto la Dennemeyer, se non altro in quanto versa tasse in Germania, dev' essere considerata svolgere la sua attività sul territorio di questo Stato membro. L' organo giudiziario nazionale precisa che la questione sottoposta alla Corte mira ad accertare se l' art. 59 del Trattato osti ad una condanna della convenuta nella causa principale in forza del disposto della normativa nazionale da applicare.
11 La questione pregiudiziale dev' essere pertanto intesa nel senso che essa riguarda il problema se l' art. 59 del Trattato osti ad una normativa nazionale che vieta ad una società stabilita in un altro Stato membro di fornire a titolari di brevetti sul territorio nazionale un servizio di sorveglianza e di rinnovo dei brevetti mediante il versamento delle tasse previste al riguardo, perché in forza di detta normativa tale attività è riservata ai soli titolari di una particolare qualifica professionale, quale quella di consulente in materia di brevetti.
12 Si deve anzitutto rilevare come l' art. 59 del Trattato prescriva non solo l' eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi.
13 In particolare, uno Stato membro non può subordinare l' esecuzione della prestazione di servizi sul suo territorio all' osservanza di tutte le condizioni prescritte per lo stabilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi effetto utile le norme del Trattato dirette a garantire appunto la libera prestazione dei servizi. Tale restrizione è tanto meno ammissibile qualora, come nel caso di specie, nella causa principale, il servizio sia fornito, diversamente dalla fattispecie di cui all' art. 60, ultimo comma, del Trattato, senza che il prestatore debba recarsi sul territorio dello Stato membro ove la prestazione è fornita.
14 Si deve poi rilevare come una normativa nazionale che subordina l' esercizio di talune prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di un' impresa avente sede in un altro Stato membro al rilascio di un' autorizzazione amministrativa soggetta al possesso di talune qualifiche professionali costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell' art. 59 del Trattato. Infatti, riservando la prestazione di servizi in materia di sorveglianza di brevetti a taluni operatori economici in possesso di alcune qualifiche professionali, una normativa nazionale impedisce al tempo stesso ad un' impresa con sede all' estero di fornire sul territorio nazionale prestazioni di servizi ai titolari di brevetti e agli stessi titolari di scegliere liberamente le modalità di sorveglianza dei loro brevetti.
15 Tenuto conto delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, non possono considerarsi incompatibili con il Trattato specifici obblighi imposti al prestatore che siano giustificati dall' applicazione di norme che disciplinano questi tipi di attività. Tuttavia, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata soltanto da norme giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un' attività sul territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali è soggetto il prestatore nello Stato membro in cui è stabilito. In particolare, detti obblighi devono essere obiettivamente necessari per garantire l' osservanza delle norme professionali e per assicurare la tutela del destinatario dei servizi ed essi non devono esorbitare da quanto è necessario per raggiungere questi obiettivi (v., da ultimo, sentenze 26 febbraio 1991, Commissione/Francia, Commissione/Italia e Commissione/Grecia, causa C-154/89, Racc. pag. 659, causa C-180/89, Racc. pag. 709, e causa C-198/89, Racc. pag. 727).
16 A questo proposito si deve anzitutto rilevare che una normativa nazionale, come quella descritta dall' organo giurisdizionale nazionale, mira chiaramente a tutelare i destinatari dei servizi di cui trattasi dal danno che essi potrebbero subire a causa di pareri giuridici che siano forniti loro da persone che non abbiano le necessarie qualifiche professionali o morali.
17 Si deve poi rilevare che il pubblico interesse connesso alla tutela da tale danno dei destinatari dei servizi di cui trattasi giustifica una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Tale normativa esorbita tuttavia da quanto è necessario per garantire la tutela di questo interesse se subordina l' esercizio a titolo professionale di un' attività quale quella di cui trattasi al possesso da parte dei prestatori di una qualifica professionale del tutto particolare e sproporzionata rispetto alle esigenze dei destinatari.
18 Infatti, come ha sottolineato l' avvocato generale nel punto 33 delle sue conclusioni, il prestatore di servizi, quale quello considerato nella presente causa, non fornisce pareri ai suoi clienti, i quali a loro volta spesso sono consulenti in materia di brevetti od imprese che hanno alle dipendenze esperti qualificati in materia di brevetti. Esso si limita ad avvisarli quando devono essere versate le tasse di rinnovo per evitare la scadenza di un brevetto, a chiedere loro di precisare se intendono rinnovare il brevetto, nonché a pagare le corrispondenti tasse qualora lo desiderino. Questi compiti, svolti senza trasferimento del prestatore, hanno essenzialmente un carattere semplice e non richiedono specifiche capacità professionali, come testimonia del resto l' elevato livello del sistema di informatizzazione, di cui la convenuta nella causa principale sembra disporre nella specie.
19 Si deve aggiungere, come ha giustamente rilevato la Commissione, che per un titolare di un brevetto resta molto limitato il rischio che una società incaricata della sorveglianza di brevetti tedeschi venga meno ai suoi obblighi. Infatti, due mesi dopo la data di scadenza, l' ufficio tedesco dei brevetti invia un avviso ufficiale al titolare del brevetto con cui gli comunica che, in mancanza del versamento dell' importo della tassa dovuta, maggiorata di una soprattassa del 10%, il suo brevetto scadrà entro i quattro mesi successivi all' invio di detto avviso (art. 17, n. 3, del Patentgesetz).
20 Si deve pertanto constatare come né la natura di un servizio quale quello di cui trattasi, né le conseguenze di una mancanza del prestatore possano giustificare una limitazione dell' esercizio di questo servizio ai soli titolari di una particolare qualifica professionale, come gli avvocati od i consulenti in materia di brevetti. Siffatta limitazione dev' essere considerata sproporzionata rispetto all' obiettivo perseguito.
21 Si deve quindi risolvere la questione dichiarando che l' art. 59 del Trattato osta ad una normativa nazionale che vieta ad una società avente sede in un altro Stato membro di fornire a titolari di brevetti sul territorio nazionale un servizio di sorveglianza e di rinnovo di questi brevetti mediante il versamento delle tasse previste al riguardo, in quanto in forza di detta normativa quest' attività è riservata ai soli titolari di una particolare qualifica professionale, quale quella di consulente in materia di brevetti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' Oberlandesgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 25 gennaio 1990, dichiara:
L' art. 59 del Trattato CEE osta ad una normativa nazionale che vieta ad una società avente sede in un altro Stato membro di fornire a titolari di brevetti sul territorio nazionale un servizio di sorveglianza e di rinnovo di questi brevetti mediante il versamento delle tasse previste al riguardo, in quanto in forza di detta normativa questa attività è riservata ai soli titolari di una particolare qualifica professionale, quale quella di consulente in materia di brevetti.
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