Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione di quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno interrotto le loro forniture a titolo del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione - Concessione di un quantitativo di riferimento specifico - Detrazione dei quantitativi di riferimento supplementari concessi ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. c) o b), del regolamento n. 857/84
[Regolamento del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, artt. 3 bis, n. 2, secondo comma, e 4, n. 1, lett. b) e c)]
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione di quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Produttori che hanno interrotto le loro forniture a titolo del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione - Società di persone avente la qualità di produttore - Concessione di un quantitativo di riferimento specifico a taluni membri della società - Detrazione del quantitativo di riferimento supplementare concesso alla società
[Regolamento del Consiglio n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, artt. 3 bis, n. 2, secondo comma, 4, n. 1, lett. c), e 12, lett. c)]
Massima
1. All' atto della determinazione dei quantitativi di riferimento specifici da attribuire, a norma dell' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, a taluni produttori lattiero-caseari che hanno sospeso le loro forniture a titolo del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione, il n. 2, secondo comma, di tale disposizione, ai sensi del quale il quantitativo di riferimento specifico è diminuito, tra l' altro, di eventuali quantitativi di riferimento supplementari concessi ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c), dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che si riferisce contemporaneamente ai produttori che sono beneficiari di un quantitativo di riferimento a titolo dell' art. 4, n. 1, lett. b), e a quelli che ne sono beneficiari a titolo del punto c) di tale paragrafo. Perciò, quando un produttore ha ottenuto un quantitativo di riferimento supplementare in forza di una disposizione nazionale che dà attuazione all' art. 4, n. 1, lett. c), ma non lett. b), tale quantitativo deve essere detratto da un quantitativo di riferimento specifico ottenuto ai sensi di detto art. 3 bis.
Tale interpretazione s' impone in considerazione dell' obiettivo di impedire l' indebito arricchimento dei produttori che deriverebbe dall' attribuzione di due quantitativi di riferimento per una sola e stessa produzione, al quale mira la norma anticumulo enunciata dall' art. 3 bis, n. 2, secondo comma. Questo obiettivo non potrebbe infatti essere raggiunto se la detrazione dei quantitativi di riferimento supplementari fosse limitata ai casi in cui il produttore avesse ottenuto un tale quantitativo contemporaneamente a titolo del punto b) e a quello del punto c) dell' art. 4, n. 1.
2. Il regime di prelievo supplementare sul latte si basa sul principio secondo cui i quantitativi di riferimento spettano ai produttori, cioè tenuto conto delle definizioni date all' art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84, alla persona o al gruppo di persone che gestisce l' azienda di cui trattasi in un dato momento. Questo principio comporta che la norma anticumulo enunciata dall' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 764/89, si applica in tutti i casi in cui il produttore che gestisce l' azienda al momento della concessione di un quantitativo di riferimento specifico a titolo dell' art. 3 bis, è al tempo stesso beneficiario di un quantitativo di riferimento, precedentemente concesso all' azienda, ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. c).
Ne deriva che l' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, soprammenzionato, deve essere interpretato nel senso che, qualora un quantitativo di riferimento sia stato concesso a titolo dell' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84 ad una società composta di più persone e, per il resto, un quantitativo di riferimento specifico sia stato concesso a titolo di detto art. 3 bis, nei confronti dello stesso esercizio, ma soltanto a taluni membri di tale società, che ha la qualità di produttore, il primo quantitativo di riferimento deve essere integralmente dedotto dal secondo.
Parti
Nel procedimento C-84/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Regina
e
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
ex parte John James Dent e Mary Astrid Dent,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. e la sig.ra Dent, dal sig. Richard Gordon, barrister, su incarico di Cartmell Shepherd, solicitors a Carlisle;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra Rosemary Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal sig. Stephen Richards, barrister del Gray' s Inn;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Peter Oliver, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. John Collins, in qualità di agente, dei coniugi Dent e della Commissione, all' udienza del 22 ottobre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 novembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 febbraio 1990, pervenuta in cancelleria il 22 marzo seguente, la High Court, Queen' s Bench Division, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni relative all' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone i coniugi John James e Mary Astrid Dent, che conducono un' azienda agricola destinata alla produzione di latte, al ministero britannico dell' Agricoltura, della Pesca e dell' Alimentazione relativamente ad un quantitativo di riferimento a titolo del regime di prelievo supplementare sul latte.
3 Il 31 gennaio 1980, i coniugi Dent, che gestivano allora la loro fattoria in comune nell' ambito di una società di persone di diritto inglese ("partnership"), chiedevano il beneficio del regime di riconversione fissato dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Essendo stata accolta la loro domanda, essi si sono impegnati ad interrompere le forniture di latte provenienti dalla loro azienda per un periodo di quattro anni che scadeva il 30 aprile 1984. Il 6 aprile 1980, il loro figlio, Michael James Dent, diveniva membro di detta società familiare.
4 Alla scadenza del periodo di riconversione, alla società, composta dai coniugi Dent e dal loro figlio, veniva concesso una quota lattiera di 873 600 litri per causa di "difficoltà eccezionali", in applicazione di una disposizione della normativa nazionale intesa ad assicurare l' attuazione dell' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84. In base a quest' ultima disposizione, "gli Stati membri possono (...) concedere ai produttori che esercitano l' attività agricola a titolo principale, un quantitativo di riferimento supplementare (...)".
5 A seguito dell' entrata in vigore del regolamento di modifica n. 764/89, ai coniugi Dent, su domanda presentata dal sig. John James Dent in nome della società familiare, veniva concesso inoltre un quantitativo di riferimento specifico di 965 693 litri a titolo dell' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato. Tale quantitativo veniva tuttavia diminuito di un quantitativo pari alla quota ottenuta per causa di difficoltà eccezionali, in conformità al n. 2, secondo comma, di tale articolo, in modo che il quantitativo di riferimento supplementare effettivamente concesso ammontava a 92 093 litri. Occorre ricordare che ai sensi dell' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, "qualora il produttore abbia ottenuto un quantitativo di riferimento a norma dell' art. 3, nn. 1 e 2, e/o dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c), il quantitativo specifico di riferimento di cui al primo comma del presente paragrafo è ridotto di tale quantitativo".
6 I coniugi Dent contestano la decisione che attribuisce loro un quantitativo di riferimento specifico in quanto tale quantitativo è stato ridotto di un quantitativo pari a quello cui si riferiva la loro quota concessa per difficoltà eccezionali.
7 Stando così le cose la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, cui è stata sottoposta la controversia, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 [come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764] debba essere correttamente interpretato nel senso che il quantitativo specifico di riferimento di cui al primo comma di tale disposizione va ridotto dell' ammontare di un quantitativo di riferimento ottenuto dal produttore ai sensi delle norme di regolamento nazionali (nella fattispecie: n. 17 dell' allegato II del Dairy Produce Quotas Regulation del 1984) le quali hanno applicato soltanto l' art. 4, n. 1, lett. c) e non l' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) n. 857/84.
2) Se il menzionato art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 [come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89] alla luce della definizione di 'produttore' di cui all' art. 12, lett. c), del regolamento (CEE) n. 857/84, debba essere correttamente interpretato nel senso che, qualora un quantitativo specifico di riferimento sia attribuito a due persone (nel caso di specie marito e moglie) che gestiscono l' azienda agricola di loro proprietà in società con una terza persona (nel caso di specie il loro figlio) detto quantitativo specifico di riferimento deve essere ridotto dell' ammontare di un quantitativo di riferimento (o di una percentuale di questo), qualora tale quantitativo di riferimento sia stato attribuito per la stessa azienda e altrimenti rientri in detto comma, ma sia stato ottenuto dalle tre persone in società".
8 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, delle disposizioni comunitarie di cui trattasi nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
9 Con la prima questione si domanda in sostanza se l' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, debba essere interpretato nel senso che, quando un produttore ha ottenuto un quantitativo di riferimento in forza di una disposizione nazionale che dà attuazione all' art. 4, n. 1, lett. c), di tale regolamento ma non allo stesso paragrafo, lett. b), tale quantitativo di riferimento debba essere detratto da un quantitativo di riferimento specifico ottenuto a titolo di detto articolo 3 bis.
10 Gli attori nella causa principale sostengono, a tal riguardo, che occorre intendere il termine "e" nell' espressione "art. 4, n. 1, lett. b) e c)", di cui all' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato, nel senso che esprime una congiunzione e non una disgiunzione. Ne deriva, secondo gli attori nella causa principale, che la diminuzione di cui è causa può essere effettuata solo quando il quantitativo di riferimento di cui trattasi è stato concesso ai sensi dell' art. 4, n. 1, contemporaneamente lett. b) e c).
11 Tale punto di vista non può essere accolto. Come la Commissione ha sottolineato giustamente, la norma anticumulo dell' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, ha per fine di impedire un indebito arricchimento dei produttori ai quali, altrimenti, potrebbero essere attribuiti due quantitativi di riferimento per una sola e stessa produzione. Tale fine non potrebbe essere completamente raggiunto se l' applicazione della norma anticumulo fosse esclusa in un' ipotesi quale quella considerata dal giudice nazionale. Infatti, in tale caso, un produttore potrebbe beneficiare di un quantitativo di riferimento a titolo o dell' art. 4, n. 1, lett. b), o dell' art. 4, n. 1, lett. c), e, al tempo stesso, di un quantitativo di riferimento specifico, non ridotto, a titolo dell' art. 3 bis, il che gli procurerebbe un beneficio indebito, incompatibile con l' oggetto della normativa.
12 Ne deriva che al fine di dare piena efficacia all' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che si riferisce contemporaneamente ai produttori che sono beneficiari di un quantitativo di riferimento a titolo dell' art. 4, n. 1, lett. b), e a quelli che sono beneficiari di un tale quantitativo a titolo di tale paragrafo, lett. c). Questa conclusione s' impone tanto più in quanto l' attuazione dell' art. 4, n. 1, lett. b) e c) riveste un carattere opzionale per gli Stati membri e l' interpretazione sostenuta dagli attori nella causa principale finisce per rendere la norma anticumulo inapplicabile nei confronti di uno Stato membro, quale il Regno Unito, il quale non ha attuato che una sola di dette opzioni, nella fattispecie quella dell' art. 4, n. 1, lett. c).
13 Per questi motivi, occorre risolvere la prima questione nel senso che l' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, deve essere interpretato nel senso che, quando un produttore ha ottenuto un quantitativo di riferimento in forza di una disposizione nazionale che dà attuazione all' art. 4, n. 1, lett. c), di tale regolamento ma non allo stesso paragrafo, lett. b), tale quantitativo di riferimento deve essere detratto da un quantitativo di riferimento specifico ottenuto a titolo di detto art. 3 bis.
Sulla seconda questione
14 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, la seconda mira in sostanza ad accertare se l' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, debba essere interpretato nel senso che, quando un quantitativo di riferimento è stato concesso a titolo dell' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84 ad una società composta di più persone e un quantitativo di riferimento specifico è concesso a titolo di detto art. 3 bis nei confronti della stessa azienda, ma soltanto a taluni membri di detta società, che ha la qualità di produttore ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, il primo quantitativo di riferimento debba essere integralmente dedotto dal secondo.
15 Gli attori nella causa principale sostengono che, poiché il quantitativo di riferimento specifico di cui trattasi nella fattispecie è stato concesso solo ad essi, cioè a due persone, mentre la quota per difficoltà eccezionali era stata concessa alla società composta da tre persone, i due quantitativi di cui trattasi sono stati concessi a produttori diversi. Ne deriva, secondo gli attori nella causa principale, che la quota per difficoltà eccezionali non deve essere dedotta dal quantitativo di riferimento specifico. In subordine, i coniugi Dent sostengono che la detrazione deve riguardare solo i due terzi della quota per difficoltà eccezionali, poiché solo tale frazione della quota è imputabile ai beneficiari del quantitativo di riferimento specifico.
16 Il governo del Regno Unito, per contro, sostiene che il quantitativo di riferimento specifico, benché sia stato nominalmente concesso solo agli attori nella causa principale, deve essere considerato in diritto nel senso che appartiene alla società composta di tre persone, che gestiva la fattoria al momento della concessione. In ogni caso, anche supponendo che i due quantitativi di cui trattasi fossero stati concessi a produttori diversi, il governo del Regno Unito sostiene che, poiché l' impresa di cui trattasi era gestita dallo stesso gruppo di persone alla data della concessione contemporanea della quota per difficoltà eccezionali e del quantitativo di riferimento specifico, il primo quantitativo deve essere dedotto integralmente dal secondo.
17 Il punto di vista del governo del Regno Unito deve in sostanza essere accolto. Il regime di prelievo supplementare si basa infatti sul principio secondo cui i quantitativi di riferimento spettano ai produttori, cioè, tenuto conto delle definizioni date all' art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84, alla persona o al gruppo di persone che gestisce l' impresa di cui trattasi in un dato momento.
18 Tale principio, che si traduce in particolare nella regola, enunciata all' art. 7 del regolamento n. 857/84, secondo cui, in caso di cambiamento di produttore, il quantitativo di riferimento che corrisponde all' azienda viene trasferito alla persona, o al gruppo di persone, che rileva la disponibilità dell' azienda, comporta che la norma anticumulo di cui all' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, si applica in tutti i casi in cui il produttore che gestisce l' azienda al momento della concessione di un quantitativo di riferimento specifico a titolo dell' art. 3 bis è al tempo stesso beneficiario di un quantitativo di riferimento, precedentemente attribuito all' azienda, in forza dell' art. 4, n. 1, lett. c).
19 Ne deriva che la norma anticumulo di cui sopra si applica in particolare nell' ipotesi di un cambiamento sopravvenuto nella composizione di una società di persone, quando l' azienda di cui trattasi è gestita da tale società, che ha la qualità di produttore ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, sia al momento della concessione del quantitativo di riferimento a titolo dell' art. 4, n. 1, lett. c), sia al momento della concessione del quantitativo di riferimento specifico a titolo dell' art. 3 bis.
20 A maggior ragione, da quanto precede deriva che l' applicabilità della norma anticumulo di cui all' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, non è pregiudicata dal fatto che un quantitativo di riferimento specifico sia stato attribuito per errore soltanto a taluni membri della società di persone che è produttore ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, mentre in virtù dei criteri sopra esposti tale quantitativo di riferimento avrebbe dovuto essere attribuito a detta società in quanto tale.
21 Per questi motivi, occorre risolvere la seconda questione nel senso che l' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, deve essere interpretato nel senso che, quando un quantitativo di riferimento è stato concesso a titolo dell' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84 ad una società composta di più persone e, per il resto, un quantitativo di riferimento specifico è stato concesso a titolo di detto art. 3 bis nei confronti della stessa azienda, ma soltanto a taluni membri di tale società, la quale ha la qualità di produttore ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, il primo quantitativo di riferimento deve essere integralmente dedotto dal secondo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court, Queen' s Bench Division, con ordinanza 21 febbraio 1990, dichiara:
1) L' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, deve essere interpretato nel senso che, quando un produttore ha ottenuto un quantitativo di riferimento in forza di una disposizione nazionale che dà attuazione all' art. 4, n. 1, lett. c), di tale regolamento ma non allo stesso paragrafo, lett. b), tale quantitativo di riferimento deve essere detratto da un quantitativo di riferimento specifico ottenuto a titolo di detto art. 3 bis.
2) L' art. 3 bis, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, deve essere interpretato nel senso che, quando un quantitativo di riferimento è stato concesso a titolo dell' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 857/84 ad una società composta da più persone e, per il resto, un quantitativo di riferimento specifico è stato concesso a titolo di detto art. 3 bis nei confronti della stessa azienda, ma soltanto a taluni membri di tale società, che ha la qualità di produttore ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento (CEE) n. 857/84, il primo quantitativo di riferimento deve essere integralmente detratto dal secondo.
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