Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Assegnazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Produttori che hanno sospeso le loro consegne in base al regime di premi di non commercializzazione o di riconversione ° Concessione di un quantitativo di riferimento specifico ° Esclusione dei produttori colpiti da una incapacità lavorativa che abbia loro impedito di consegnare latte tra la fine del loro impegno e l' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato ° Violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione ° Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, artt. 3, n. 3, e 3 bis, come modificato dai regolamenti (CEE) nn. 764/89 e 1639/91]
Massima
Il combinato disposto degli artt. 3, n. 3, e 3 bis, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, quindi successivamente dal regolamento n. 1639/91, non prevede la possibilità di attribuire un quantitativo di riferimento ad un produttore il cui periodo di riconversione, in esecuzione di un impegno assunto sulla base del regolamento n. 1078/77, sia scaduto prima del 1 gennaio 1983, benché tale produttore sia stato colpito da un' incapacità lavorativa che gli abbia impedito di consegnare latte tra la fine del suo impegno e la fine dell' anno 1983, anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato.
La normativa così interpretata non viola il principio del legittimo affidamento, in quanto quest' ultimo non impone la possibilità di attribuire un quantitativo di riferimento ad un produttore il quale, scaduto il suo periodo di riconversione, non abbia ridato inizio alla produzione lattiero-casearia a seguito di un' incapacità lavorativa, e che, per tal motivo, non abbia effettuato consegne di latte nel corso dell' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato. Né tale produttore può far valere, al fine di ottenere un quantitativo di riferimento, il quantitativo di latte che egli avrebbe consegnato nel corso di uno degli altri due anni ricompresi nel periodo 1981-1983, se, in tale biennio, non fosse stato vincolato dall' impegno assunto.
Essa non viene neppure in contrasto con il principio di non discriminazione, in quanto la disparità di trattamento subita da tale produttore per il fatto di non essere in condizione di dimostrare consegne di latte effettuate negli anni 1981 e 1982, e non può pertanto proficuamente richiedere la presa in considerazione di un altro anno di riferimento, scaturisce dal fatto che la normativa di cui trattasi non consente di prendere in considerazione un anno di riferimento non ricompreso nel periodo 1981-1983, né un quantitativo teorico calcolato sulla base di consegne di latte effettuate anteriormente al 1981. Siffatta esclusione è obiettivamente giustificata dalla necessità di prevedere una limitazione del numero di anni suscettibili di essere presi in considerazione come anni di riferimento, nel contestuale interesse della certezza del diritto e dell' efficacia del regime di prelievo supplementare.
Parti
Nel procedimento C-85/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Supreme Court d' Irlanda, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
William Dowling
e
Irlanda, Attorney General e Minister for Agriculture and Food,
domanda vertente sull' interpretazione, in particolare, degli artt. 3, n. 3, e 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor W. Dowling, dal signor Derrick Wyatt, barrister, e dal signor Brian A. Carroll, solicitor,
° per il governo irlandese, dal signor Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Patrick Hetsch e Xavier Lewis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor W. Dowling, rappresentato dai signori Derrick Wyatt e John McBratney, barristers, del governo irlandese, rappresentato dai signori Hugh Geoghegan, SC, e Brian Lenihan, JC, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, all' udienza del 27 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 marzo 1990, pervenuta in cancelleria il 22 marzo successivo, la Supreme Court d' Irlanda ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 3, n. 3, e 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2), e integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
2 Tale questione è sorta nell' ambito di una controversia tra il signor William Dowling e l' Irlanda, l' Attorney General e il Minister for Agriculture and Food circa un quantitativo di riferimento da assegnarsi in base al regime del prelievo supplementare sul latte.
3 Il signor Dowling, agricoltore stabilito in Irlanda, assumeva un impegno di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1) relativamente al periodo compreso tra il 23 novembre 1978 e il 22 novembre 1982. Colpito da una crisi cardiaca nell' agosto 1980, egli si trovava nell' impossibilità di svolgere ogni tipo di attività fisica sino al 1984, anno nel corso del quale riprendeva, sia pure in modo parziale, la sua attività lavorativa.
4 Di conseguenza, non potendo dimostrare consegne di latte per il 1983, anno che l' Irlanda considerava come anno di riferimento in ordine all' applicazione del citato regolamento n. 857/84, il signor Dowling non poteva ottenere, all' atto dell' entrata in vigore del regime di prelievo supplementare nel 1984, un quantitativo di riferimento. La normativa in materia non conteneva originariamente infatti alcuna disposizione che contemplasse la concessione di un quantitativo di riferimento per produttori i quali, in ottemperanza di impegni assunti a norma del regolamento n. 1078/77, non avevano consegnato latte per l' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato.
5 Successivamente all' entrata in vigore del citato regolamento modificativo n. 764/89, con cui al regolamento n. 857/84 è stato aggiunto l' art. 3 bis, il signor Dowling richiedeva alle autorità nazionali competenti l' attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento a titolo provvisorio sulla base del n. 1 di tale art. 3 bis. La sua domanda veniva respinta con la motivazione che la citata disposizione non consentiva l' attribuzione di tale quantitativo di riferimento ai produttori il cui periodo di riconversione era scaduto anteriormente al 1 ottobre 1983.
6 A seguito di tale diniego, il signor Dowling presentava un ricorso volto a far dichiarare il suo diritto ad un quantitativo di riferimento. E' nell' ambito di tale causa che la Supreme Court d' Irlanda, adita in ultima istanza, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
"Se un produttore agricolo abbia diritto a un quantitativo specifico di riferimento provvisorio ai sensi dell' art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 come modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89 qualora egli
° abbia sospeso la produzione di latte come contropartita di un premio di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 per il periodo 23 novembre 1978-22 novembre 1982;
° sia stato colpito da incapacità lavorativa nel corso del 1983 e di conseguenza non sia stato in grado di riprendere in quell' anno la produzione di latte in una situazione in cui le autorità nazionali hanno successivamente riconosciuto che egli avrebbe avuto diritto a scegliere il 1981 o il 1982 come anno alternativo di riferimento ai sensi dell' art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) n. 857/84;
° non abbia potuto far valere una produzione di latte durante il 1981 o il 1982 al fine di ottenere un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 857/84, perché gli anni suddetti ricadevano entrambi nel quadriennio del periodo di riconversione soprammenzionato".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie in materia nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Onde poter risolvere con profitto la questione sollevata, è opportuno far menzione, in limine litis, della normativa comunitaria vigente in materia.
9 Essa riguarda, segnatamente, gli artt. 3 e 3 bis del regolamento n. 857/84, e non l' art. 3 quater, il quale non esiste e al quale fa erroneamente riferimento il giudice nazionale nel suo rinvio pregiudiziale.
10 Ai sensi dell' art. 3, n. 3, primo comma, del regolamento n. 857/84, "i produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l' anno di riferimento considerato in applicazione dell' art. 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983". Il secondo comma dello stesso numero fa l' elenco di una serie di situazioni tali da poter giustificare l' attribuzione di un altro anno di riferimento; tale lista è poi stata integrata dall' art. 3 del regolamento della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), che vi include anche "la prolungata incapacità professionale del produttore che gestiva personalmente l' azienda".
11 L' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, ha previsto che ai produttori i quali, in esecuzione dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, non avevano fornito latte nell' anno di riferimento, potesse essere attribuito, a certe condizioni, un quantitativo specifico di riferimento. In forza del n. 1, primo trattino, dell' art. 3 bis, una tale facoltà veniva però riservata ai produttori "il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scade dopo il 31 dicembre 1983, o dopo il 30 settembre 1983 negli Stati membri in cui la raccolta di latte da aprile a settembre è almeno doppia rispetto a quella del periodo ottobre-marzo dell' anno successivo".
12 Tale limitazione è stata dichiarata invalida dalla Corte nella sentenza 11 dicembre 1990, Spagl, causa C-189/89 (Racc. pag. I-4539). Secondo tale sentenza il legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione degli interessati, in modo da escludere dall' applicazione dell' art. 3 bis quei produttori che non avessero fornito latte durante tutto l' anno di riferimento considerato, o parte dello stesso, per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione o di riconversione. Per contro, il principio del legittimo affidamento, secondo l' interpretazione datane dalla citata giurisprudenza, ostava a che siffatta data limite fosse fissata in modo tale da escludere dall' applicazione dell' art. 3 bis anche i produttori che non avessero fornito latte durante tutto l' anno di riferimento o parte dello stesso, in conseguenza dell' adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77 (punto 13 della motivazione).
13 Successivamente all' ordinanza di rinvio del 2 marzo 1990 all' esame della Corte, il Consiglio, in ottemperanza alla sentenza Spagl, ha emanato, in data 13 giugno 1991, il regolamento (CEE) n. 1639/91 (GU L 150, pag. 35), il quale, modificando l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, consente per il futuro l' attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento per i produttori "il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, è scaduto nel 1983 o, nel caso (...) nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 1983 (...)", a condizione di aver presentato richiesta a tale scopo entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1 luglio 1991.
14 Dall' analisi del complesso di tale normativa emerge l' assenza di disposizioni in base alle quali i produttori che si trovino nella stessa situazione del ricorrente nella causa principale possano ottenere un quantitativo di riferimento.
15 L' art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84, come integrato dall' art. 3 del regolamento n. 1546/88, autorizza infatti i produttori, in talune situazioni eccezionali, a scegliere un anno di riferimento diverso da quello stabilito dallo Stato membro interessato entro il periodo 1981-1983. Siffatta facoltà di scelta è però limitata espressamente ad uno degli altri due anni compresi nel medesimo periodo, il che esclude la presa in considerazione di consegne di latte compiute al di fuori di esso (v. sentenza 17 maggio 1988, Erpelding, causa 84/87, Racc. pag. 2647, punti 18 e 19 della motivazione).
16 Ai sensi dell' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal citato regolamento n. 1639/91, si può attribuire un quantitativo specifico di riferimento al produttore il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, è scaduto nel corso del 1983. Tuttavia, tale norma non prevede la possibilità, per i produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione sia scaduto anteriormente al 1 gennaio 1983, di ottenere tale quantitativo di riferimento.
17 Come la Corte ha statuito nella citata sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, punto 18 della motivazione, da un esame della normativa in causa, sotto il profilo sistematico e teleologico, emerge che essa elenca in modo tassativo le situazioni in cui è consentito attribuire quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e che detta regole precise sulla determinazione di tali quantitativi. Orbene, anche nelle fattispecie esposte dal giudice nazionale, nessuna norma comunitaria in merito contempla la possibilità di attribuire un quantitativo di riferimento ai produttori il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione sia scaduto anteriormente al 1 gennaio 1983, e che non abbiano effettuato consegne di latte nel corso del 1981 o del 1982.
18 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nella causa principale, non possono opporsi all' interpretazione così adottata gli obblighi che derivano dei principi del legittimo affidamento e della non discriminazione.
19 In ordine al principio del legittimo affidamento, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza 10 gennaio 1992, Kuehn, causa C-177/90, Racc. pag. I-35, punto 15 della motivazione), un operatore economico che sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio del latte per un periodo limitato, nell' interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell' essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria. In compenso, il principio della tutela del legittimo affidamento non vieta a che, nell' ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, un produttore possa vedersi soggetto a restrizioni per non aver smerciato il latte durante un periodo determinato precedente l' entrata in vigore di siffatto regime, e per motivi estranei al suo impegno di non commercializzazione o di riconversione.
20 Ne consegue che il principio del legittimo affidamento non impone la possibilità di attribuire un quantitativo di riferimento a un produttore il quale, come nella causa principale, scaduto il suo periodo di riconversione, non abbia ridato inizio alla produzione lattiero-casearia a seguito di un' incapacità lavorativa, e che, per tal motivo, non abbia effettuato consegne di latte nel corso dell' anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato. Né tale produttore può far valere, al fine di ottenere un quantitativo di riferimento, il quantitativo di latte che egli avrebbe consegnato nel corso di uno degli altri due anni ricompresi nel periodo 1981-1983, se, in tale biennio, non fosse stato vincolato dall' impegno assunto.
21 La normativa così interpretata non viola neppure il principio di non discriminazione sancito all' art. 40, n. 3, del Trattato, il quale è specifica espressione del principio generale di uguaglianza. Tale principio osta ad un diverso trattamento di situazioni analoghe, salvo che ciò non sia oggettivamente giustificato (v. sentenza 17 maggio 1988, causa 84/87, citata, punto 29 della motivazione).
22 Nella fattispecie, risulta che la disparità di trattamento lamentata dal ricorrente nella causa principale è data dal fatto che, a differenza dei produttori non vincolati da un impegno di non commercializzazione o di riconversione, e liberi quindi di smerciare latte negli anni 1981 e 1982, i produttori che versano nella sua stessa situazione non sono in condizione di dimostrare consegne di latte effettuate nel medesimo periodo, e non possono pertanto proficuamente richiedere la presa in considerazione di un altro anno di riferimento ex art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84, come integrato dall' art. 3 del regolamento n. 1546/88.
23 Orbene, una simile conseguenza scaturisce dal fatto che la normativa di cui trattasi non consente di prendere in considerazione un anno di riferimento non ricompreso nel periodo 1981-1983, né un quantitativo teorico calcolato sulla base di consegne di latte effettuate anteriormente al 1981. Come la Corte ha affermato nella citata sentenza Erpelding, punto 30 della motivazione, siffatta esclusione è giustificata dalla necessità di prevedere una limitazione del numero degli anni suscettibili di essere presi in considerazione come anni di riferimento, nel contestuale interesse della certezza del diritto e dell' efficacia del regime di prelievo supplementare.
24 La disparità di trattamento di cui trattasi trova pertanto un' oggettiva giustificazione e non può quindi essere qualificata come discriminatoria.
25 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che il combinato disposto degli artt. 3, n. 3, e 3 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, quindi successivamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639, non prevede la possibilità di attribuire un quantitativo di riferimento ad un produttore il cui periodo di riconversione, in esecuzione di un impegno assunto sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, sia scaduto prima del 1 gennaio 1983, benché tale produttore sia stato colpito da un' incapacità lavorativa che gli abbia impedito di consegnare latte tra la fine del suo impegno e la fine dell' anno 1983, anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo irlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Supreme Court d' Irlanda, con ordinanza 2 marzo 1990, dichiara:
Il combinato disposto degli artt. 3, n. 3, e 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, quindi successivamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639, non prevede la possibilità di attribuire un quantitativo di riferimento ad un produttore il cui periodo di riconversione, in esecuzione di un impegno assunto sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, sia scaduto prima del 1 gennaio 1983, benché tale produttore sia stato colpito da un' incapacità lavorativa che gli abbia impedito di consegnare latte tra la fine del suo impegno e la fine dell' anno 1983, anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato
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