Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Produttori che hanno sospeso le loro consegne in conformità del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione ° Attribuzione definitiva di un quantitativo specifico di riferimento ° Presa in considerazione di vendite o di consegne provenienti da unità produttive aggiunte all' azienda tra la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione e l' attribuzione provvisoria del quantitativo specifico di riferimento ° Presupposto ° Gestione da parte dell' interessato della stessa azienda gestita al momento della concessione del premio di non commercializzazione o di riconversione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 3 bis, n. 3, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 764/89]
Massima
Ai fini dell' attribuzione in via definitiva di un quantitativo specifico di riferimento ad un produttore che ha sospeso le sue consegne di latte in base al regime di premi di non commercializzazione o di riconversione, l' art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, quale modificato dal regolamento n. 764/89, dev' essere interpretato nel senso che possono essere prese in considerazione anche le vendite o le consegne di latte provenienti da unità produttive aggiunte all' azienda di cui trattasi fra la data di scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione e quella di attribuzione in via provvisoria del quantitativo specifico di riferimento, sempreché l' interessato gestisca ancora, interamente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento dell' accoglimento della sua domanda di concessione del premio.
Parti
Nel procedimento C-86/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Supreme Court d' Irlanda, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Thomas Anthony O' Brien
e
Irlanda, Attorney General e Minister for Agriculture and Food,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Thomas A. O' Brien, dai signori Derrick Wyatt, barrister, e Brian A. Carroll, solicitor;
° per il governo irlandese, dal signor Louis J. Dockery, chief state solicitor, in qualità di agente;
° per il governo del Regno Unito, dalla signorina R.M. Caudwell, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Patrick Hetsch e Christopher Docksey, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Thomas A. O' Brien, rappresentato dai signori Derrick Wyatt e J. McBratney, barristers, del governo irlandese, rappresentato dai signori Hugh Geoghegan, senior counsel, e Brian Lenihan, junior counsel, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor David Anderson, barrister, e della Commissione all' udienza del 27 febbraio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 aprile 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 marzo 1990, pervenuta alla Corte il 22 marzo successivo, la Supreme Court d' Irlanda ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 3 bis, n. 3, del regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater, del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che vede il signor Thomas Anthony O' Brien contro l' Irlanda, l' Attorney General e il Minister for Agriculture and Food, sulle condizioni alle quali questi ultimi hanno assoggettato l' attribuzione di un quantitativo di riferimento in base al regime di prelievo supplementare sul latte.
3 Il signor O' Brien, agricoltore residente in Irlanda, assumeva un impegno di non commercializzazione a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), relativamente al periodo compreso tra il 28 ottobre 1979 e il 27 ottobre 1984. Il 24 giugno 1989, egli concludeva accordi di associazione temporanea (joint venture) con suo fratello, nell' ambito dei quali prendeva in affitto dal medesimo 40 mucche e 60 acri di terreno appartenenti al fratello e confinanti con la propria azienda. Lo stesso giorno, egli stipulava altresì col fratello un contratto di società (partnership), ai sensi del quale le mucche e i terreni sarebbero stati da lui gestiti a titolo di conferimento al capitale sociale.
4 Sempre in data 24 giugno 1989, il signor O' Brien presentava domanda, presso le competenti autorità irlandesi, per ottenere l' attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento ai sensi dell' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, così come modificato. Il 28 agosto 1989, gli veniva attribuito un quantitativo specifico di riferimento provvisorio di 39 803 galloni. La lettera con cui veniva accordato tale quantitativo precisava però che, al fine di soddisfare le condizioni a cui era assoggettata l' attribuzione definitiva del quantitativo medesimo, l' interessato avrebbe dovuto dimostrare che erano state effettuate consegne di latte, nella misura richiesta, utilizzando i terreni da lui gestiti alla fine del suo periodo di non commercializzazione.
5 Ritenendo che l' imposizione di tale condizione contravvenisse alla normativa comunitaria, il signor O' Brien proponeva un ricorso volto a far dichiarare il suo diritto ad un quantitativo specifico di riferimento con riguardo a tutte le unità produttive da lui gestite nella Comunità. Nel contesto di tale controversia, la Supreme Court d' Irlanda, adita in ultima istanza, ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se, perché sia soddisfatta la condizione di cui all' art. 3 bis, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 [aggiunto a tale regolamento dall' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 764/89], sia necessario che il latte a cui si riferiscono le vendite dirette e/o le consegne fatte valere sia prodotto esclusivamente, nell' ambito dei terreni in base alla cui produzione era stato calcolato il premio di non commercializzazione o di riconversione, sulla stessa area ancora gestita dal produttore interessato alla fine del periodo di non commercializzazione o di riconversione".
6 Per una più ampia esposizione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 La questione sollevata mira sostanzialmente a stabilire se, ai fini dell' attribuzione definitiva di un quantitativo specifico di riferimento, l' art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, come modificato, debba interpretarsi nel senso che possono essere prese in considerazione unicamente vendite o consegne di latte proveniente dall' azienda oggetto dell' impegno di non commercializzazione o di riconversione, oppure se possono del pari essere prese in considerazione le vendite o consegne di latte proveniente da unità produttive che sono venute ad aggiungersi all' azienda di cui trattasi tra la data di scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione e quella di provvisoria attribuzione del quantitativo specifico di riferimento.
8 Si deve far menzione, in via preliminare, del fatto che l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, prevede, al n. 1, che al produttore il cui periodo di non commercializzazione o di riconversione, in esecuzione dell' impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77, scada dopo il 31 dicembre 1983, o, a seconda dei casi, dopo il 30 settembre 1983, può essere attribuito, in via provvisoria, un quantitativo specifico di riferimento "alle condizioni fissate alle lett. a), b) e c)". La lett. a) di tale disposizione assoggetta la concessione di un quantitativo specifico di riferimento alla condizione che il produttore in questione "non abbia (...) ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione"; la lett. b) pone l' ulteriore condizione che l' interessato "dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell' azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto".
9 Il n. 3 dell' art. 3 bis, sopraccitato, dispone quanto segue:
"Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 il produttore può provare, con piena soddisfazione dell' autorità competente, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all' 80% del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo specifico di riferimento gli è attribuito definitivamente (...). Il livello delle vendite dirette e/o delle consegne effettive è fissato tenendo conto dell' evoluzione del ritmo di produzione nell' azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale".
10 Le modalità di applicazione del prelievo supplementare sono state fissate con regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27). Tale normativa è stata adottata sulla base della disposizione autorizzativa di cui all' art. 5 quater, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10).
11 Ai sensi dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, come modificato, la domanda di concessione di un quantitativo specifico di riferimento, ex art. 3 bis, n. 1, del modificato regolamento n. 857/84 "è presentata dal produttore interessato all' autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest' ultimo stabilite e a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell' accettazione, (...) della sua domanda di concessione del premio".
12 Emerge dal combinato disposto dell' art. 3 bis, n. 1, del modificato regolamento n. 857/84, nonché dell' art. 3 bis, n. 1, del modificato regolamento n. 1546/88, che l' attribuzione provvisoria di un quantitativo specifico di riferimento è assoggettata alla condizione che il produttore di cui trattasi gestisca ancora, interamente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento dell' accettazione della sua domanda di concessione del premio, vale a dire la domanda da cui scaturisce il suo obbligo di non commercializzazione o di riconversione. Tale produttore può quindi avvalersi del diritto ad un quantitativo specifico di riferimento provvisorio unicamente qualora continui a gestire, per lo meno in parte, l' azienda oggetto del suo impegno a norma del regolamento n. 1078/77. Egli invece perde detto diritto qualora cessi la gestione del complesso di tale azienda.
13 Come è precisato dal terzo 'considerando' del regolamento n. 1033/89, tale normativa è volta a garantire che "la domanda possa emanare soltanto da un produttore in grado di gestire, almeno parzialmente, le stesse unità di produzione gestite al momento della domanda volta alla concessione del premio per la non commercializzazione o per la riconversione".
14 E' in un tale contesto che va valutata la portata dell' art. 3 bis, n. 3, del modificato regolamento n. 857/84. Finalità di tale norme è quella di impedire che sia assegnato in via definitiva un quantitativo specifico di riferimento ad un produttore il quale non abbia effettivamente ripreso, nei termini e nella misura stabiliti, le vendite o consegne di latte relativamente alle quali gli era stato accordato, a titolo provvisorio, un quantitativo di riferimento.
15 Occorre tuttavia precisare che nessuna norma comunitaria limita le vendite o consegne di latte che possono essere prese in considerazione ai fini dell' attribuzione in via definitiva di un quantitativo specifico di riferimento, alle vendite o consegne che provengano dall' azienda oggetto dell' impegno di non commercializzazione o di riconversione. Tale limitazione, del resto, impedirebbe l' efficacia pratica delle norme surrichiamate, ai sensi delle quali i produttori conservano il diritto ad un quantitativo specifico di riferimento in caso di parziale cessione dell' azienda.
16 Conseguentemente, non può ammettersi che un produttore il quale abbia ceduto parte della sua azienda si veda privato della possibilità di ottenere un quantitativo specifico di riferimento per il fatto che la capacità produttiva della parte residua non consente di raggiungere il livello di vendite o consegne richiesto, mentre tale livello è raggiunto se si tiene conto della produzione globale realizzata dall' interessato nell' azienda esistente al momento della concessione in via provvisoria del quantitativo specifico di riferimento.
17 Si deve quindi risolvere la questione sollevata nel senso che, ai fini dell' attribuzione in via definitiva di un quantitativo specifico di riferimento, l' art. 3 bis, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, così come modificato, dev' essere interpretato nel senso che possono essere prese in considerazione anche le vendite o le consegne di latte proveniente da unità produttive aggiunte all' azienda di cui trattasi fra la data di scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione e quella di attribuzione in via provvisoria del quantitativo specifico di riferimento, sempreché l' interessato gestisca ancora, interamente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento dell' accoglimento della sua domanda di concessione del premio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dai governi irlandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Supreme Court d' Irlanda, con ordinanza 2 marzo 1990, dichiara:
Ai fini dell' attribuzione in via definitiva di un quantitativo specifico di riferimento, l' art. 3 bis, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dev' essere interpretato nel senso che possono essere prese in considerazione anche le vendite o le consegne di latte proveniente da unità produttive aggiunte all' azienda di cui trattasi fra la data di scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione e quella di attribuzione in via provvisoria del quantitativo specifico di riferimento, sempreché l' interessato gestisca ancora, interamente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento dell' accoglimento della sua domanda di concessione del premio.
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